Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Subappalto
Appalto riferito al I lotto della pista ciclo pedonale: l'impresa ha assunto un appalto di lavori per la realizzazione di una pista ciclabile nella categoria OG 13 (Categoria unica); ha inoltrato richiesta di subappalto a favore di un'impresa qualificata in 0g 3 per un importo pari ad € 125.000,00 per l'esecuzione dei lavori di Pavimentazione ecologica previsti nell'appalto. Il direttore dei lavori ritiene che la ditta qualificata in og3 possa eseguire anche le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto. Si chiede di sapere se tale subappalto sia autorizzabile.
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la ditta appaltatrice ha subappaltato alcune lavorazioni (subappalto regolarmente autorizzato); ora una ditta subappaltatrice lamenta di non essere stata regolarmente pagata. E' lecito sospendere i pagamento del sal fintanto che non venga regolarizzato il pagamento?
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si chiede di chiarire la portata dell'art. 118 comma 12 lettera a) del d. lgs. 163/2006, ove è stabilito che non costituisce subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Infatti, se per lavoratore autonomo si intende colui che compie un lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del C.C.) mi pare (art. 1656 del C.C.) che i subappaltatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei confronti dei loro committenti, anche se l'appaltatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro.
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In materia di Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), si chiede se vi sia l'obbligo della stazione appaltante pubblica, di richiedere il DURC riferito al subappaltatore, in occasione dell'emissione di ciascun SAL: in tal caso, si chiede se il DURC stesso possa essere acquisito tramite l'Impresa appaltatrice; oppure, se l'obbligo di richiedere il DURC sia previsto solo in caso di pagamento del subappaltatore da parte dell'amministrazione appaltante
La nostra amministrazione, tramite un pubblico incanto del Gennaio 2006, ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ad una ditta che ha richiesto di subappaltare una parte dei lavori. Il Consiglio di amministrazione ha approvato tale richiesta in Febbraio 2006. Recentemente l’impresa appaltatrice, in accordo con la ditta subappaltatrice, ha avanzato una richiesta di riduzione dell’importo di subappalto in favore di un secondo subappalto ad una nuova ditta. Con la presente si chiede l’ammissibilità di tale richiesta avanzata considerando che non avviene nessuna variazione nella percentuale di subappalto.
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Per rispondere a specifico quesito posto dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di …. all'Ufficio Legale e contratti del medesimo Comune ci pregiamo formulare il seguente questito: "Nell'ambito di gare ad evidenza pubblica per lavori, capita di osservare che la ditta aggiudicataria si avvalga della possibilità di subappaltare, affidando lavori a ditte che avevano partecipato alla gara senza, ovviamente, aggiudicarsela. Posto il principio garantito anche dalla Costituzione volto a garantire la libera partecipazione e concorrenza nel mercato, a quale norma o con quale espressa clausola nel capitolato d'oneri è possibile riferirsi al fine di ovviare a questa prassi che mal si concilia col principio sopra richiamato? "
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In riferimento alla risposta al quesito n. 1549 del 05/12/2005, se ho ben capito una impresa individuale artigiana senza dipendenti non può risultare affidataria di subappalto di lavori pubblici, non potendo soddisfare il requisito di cui all'art.28 comma 1 lettera b) del DPR 34/00. Pertanto ne deduco che non si deve tenere conto alcuno della retribuzione del titolare.
Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica, sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.
Con riferimento al comme 12 dell'art. 118 si chiede in primo luogo la definizione di "lavoratore autonomo". Nel caso in cui la fornitura e posa di cordonate stradali e/o porfidi sia effettuata da lavoratori autonomi, anche tale attività può non essere configurata come attività affidata in subappalto ai sensi dell'art. 118?
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In un appalto pubblico di fornitura in cui il relativo capitolato speciale non ammette il subappalto, la circostanza che un concorrente dichiari invece che intende subappaltare una parte delle prestazioni può incidire sulla fase concorsuale (con l'esclusione) oppure attiene solamente alla fase esecutiva, quando l'Ente, ovviamente, non darà l'autorizzazione al subappalto, coerentemente con le previsoni del capitolato speciale?
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Buongiorno, avrei un questione da sottoporre alla Vs. attenzione in merito ad una richiesta di sbappalto. Il bando di gara prevedeva le seguenti categorie: - OGI IV € 1.820.425,75 - 62,64% Prevalente - OS13 II € 471.031,19 - 16,20% Scorporabile non subappaltabile - OS18 I € 252.730,75 - 8,69% Scorporabile subappaltabile - OS30 I € 204.420,37 - 7,03 % Scorporabile subappaltabile - OS 28 I € 158.106,79 - 5,44 % Scorporabile subappaltabile L'impresa, che non è doatta di OS30, ha effetuato la richiesta di subappalto relativamnte alla categoria OS30, proponendo un'impresa non dotata di SOA, per un'importo pari a€ 153.000,00. Avrei alcune domande - posso autorizzare tale subappalto? - se l'impresa presentasse una richiesta con importo minore di 150.000€, dovrei autorizzarla? - è possibile subappaltare solo una parte della OS30? -avendo frazionato le lavorazioni relative agli impianti elettrici (OS30), la parte rimanente chi la certifica?
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Premesso che nell'ambito di un cantiere, la USL richiede il DURC on-line della ditta appaltatrice e della/e ditta/e subappaltatrice/i. 1) Nel caso di irregolarità della ditta appaltatrice o della subappaltatrice, la Stazione Appaltante cosa può fare oltre all'applicazione della “clausola sociale” di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13 maggio 1986 n. 880 e dell'art. 7 del DM 145/2000? 2) E' possibile da parte della USL 2 pagare direttamente gli Enti previdenziali per la quota riferita all'appalto? 3) Nel caso che la quota riferita all'appalto venga sanata, gli Enti Previdenziali potranno rilasciare il DURC relativamente all'appalto in questione?
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Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione della mensa universitaria "N P", avente un importo complessivo di € 5.499.000,00, ha ricevuto comunicazione da parte di un subappaltatore del mancato pagamento della sue prestazioni, riferite al 3° SAL, per un importo di € 14.000,00. L'appaltatore si è dichiarato disponibile a liquidarne 9.000,00, ma il subappaltatore non accetta tale riduzione. Ai sensi del 3° comma dell'art. 38 della l.r. n. 27/03, e conformemente al contratto sottoscritto, doveva essere sospeso il SAL n. 4 avente un importo di € 505.000,00. Veniva invece operata una trattenuta di € 50.000,00, pari a dieci volte la somma contesa, per non creare seri problemi economici all'appaltatore, considerata oggettivamente sproporzionata la sospensione dell'intero stato di avanzamento rispetto all'oggetto del contendere. Tutt'ora il problema non ha trovato soluzione e, nel frattempo, è stato liquidato il 5° SAL. Si chiede come procedere nel caso la disputa non sia risolta prima del pagamento dell'ultimo SAL, o prima del saldo finale
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Si chiede se alla luce del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e della L.R. 07 novembre 2003 n° 27 al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ( importo dell'ordine di € 30.000,00) è sufficiente applicare solamente e letteralmente l'art. 38 della L.R. 27/03 oppure il subappalto è comunque condizionato al rispetto delle condizioni ( 1-2-3-4 )del 2° comma dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 ?
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Si richiede se nel caso di aggiudicazione di appalto ad un'A.t.i. (regolarmento costituita con atto notarile che da mandato alla capogruppo di intrattenere ogni rapporto con la P.A. e di incassare ogni pagamento) sia necessario prima della liquidazione richiedere copia delle fatture quietanzate delle mandanti analogamente a quanto previsto per il subappalto.
E' possibile concedere,in sede di esecuzione e su richiesta della ditta appaltatrice, l'autorizzazione a subappaltare parte dei lavori, nei limiti stabiliti dall'art.18 della Legge n.55/90 e ss.mmm.ed ii., se la stessa in sede di presentazione d'offerta ha dichiarato che non intendeva subappaltare o concedere in cottimo alcun lavoro.
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In un appalto c'è una pavimentazione o l'installazione di infissi la cui posa od installazione richiede una professionalità specifica( sola manodopera) che l'impresa appaltarice non posside e che ha chiesto in sede id gara di subappaltare. La legge n. 1369/60 non ammetteva il subappalto di sola manodopera( ora abrograta) Il D. Lgs n. 276/2003 prevede che un'impresa possa ricorrere all'impiego della manodopera sono tramite un contratto di somministrazione. Se l'impresa non trova tramite le Agenzie di lavoro l'impresa qualificata come si deve comportare in caso di necessità di tale manodopera? e l'Amministrazione che autorizzazioni deve verificare ed accettare?
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L'art. 118 D.Lgs. n. 163/06 (Codice contratti pubblici), come recentemente integrato dal D.Lgs. n. 113/07, prevede che la stazione appaltante sospenda il pagamento a favore dell'affidatario, qualora quest'ultimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore. Ci si chiede se: 1) la sospensione del pagamento debba operare anche per i contratti perfezionati prima dell'entrata in vigore della nuova norma; 2) la sospensione debba operare con riferimento all'intero importo dell'acconto (o della rata di saldo) o solo nei limiti dell'importo del subappalto autorizzato.
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L'art.118 del codice dei contratti pubblici, al comma 8, dispone che l'affidatario del subappalto dichiari se, nei confronti del subappaltatore, sussistono o meno forme di collegamento o controllo ex art. 2359 del cc. si chiede gli effetti sull'autorizzazione al subappalto, nel caso sia dichiarata una qualche forma di controllo ovvero di collegamento inoltre si chiede se la dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, ex art.38 del codice, da parte del subappaltatore, perscritta dal comma 2, punto 3 del medesimo articolo, debba essere riferita alla data di stipulazione del contratto di subappalto, non potendo ovviamente far riferimento ad un bando di gara, al quale rimanda invece l'art. 38 medesimo.
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Si chiede se, nell'ambito di un lavoro di interesse regionale, sia possibile indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%.
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In un'opera riguardante lavori di manutenzione asfalti di strade comunali, è stato autorizzato un subappalto riguardante"noli a caldo mezzi meccanici. stesa conglomerato bituminoso e opere di finitura" per l'importo presunto di €. 40.000,00. La ditta appaltatrice ha presentato ora, in luogo delle copie delle fatture quietanzate previste per legge e richiamate nell'atto di autorizzazione al subappalto, autotidichiarazione a firma della ditta subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni richiamando la fattura relativa. Si può accettare tale documentazione? Distinti saluti
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1)PUO' UN'ATTESTAZIONE SOA ESSERE VALIDA PER UNA DITTA CHE SI E' TRASFORMATA IN ALTRA MODIFICANDO ANCHE LA P.IVA?; 2)AI FINI DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE 150.000 CHE REQUISITI POSSO CHIEDERE AD UNA DITTA COSTITUITASI NEL MAGGIO 2007?;
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La stazione appaltante deve liquidare lo stato di avanzamento lavori all’impresa appaltatrice. Poiché non risultano prodotte le fatture quietanzate dei subappaltatori, si chiede di sapere se la disposizione per la quale si sospendono i pagamenti a favore dell’affidatario, di cui all’art. 118 del nuovo codice degli appalti di cui al d. Lgs. 163/06, sia applicabile anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modificazione introdotta al succitato articolo 118 dal decreto legislativo n. 113 del 2007.
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Ci si presentano casi in cui ditte appaltatrici richiedono subappalti per lavorazioni parziali rispetto a quelle del contratto di appalto. Ad esempio, in appalti di realizzazione di pavimentazioni nel Centro Storico di F., le ditte appaltatrici richiedono il subappalto per la posa in opera delle pavimentazioni, rimanendo a carico della ditta appaltatrice la sola fornitura delle pietre di pavimentazione. In generale abbiamo risposto che tali subappalti non sono autorizzabili perché sono in violazione a quanto disposto dal comma 4 dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006, nel quale si stabilisce che “l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso inferiore non superiore al venti per cento”. Tra l’altro supappaltare lavorazioni parziali, rende impossibile un corretto confronto tra i prezzi di appalto e quelli di subappalto in riferimento al limite del ribasso (non più del 20%) e al limite della quantità subappaltabile (ad. es. non più del 30% della categoria prevalente). Ed inoltre come si concilierebbe tale autorizzazione con il divieto all’intermediazione della manodopera?
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Nel corso di lavori pubblici, dopo l'emissione di un SAL da parte del Direttore Lavori, il RUP ha richiesto il DURC per tutte le imprese coinvolte nei lavori. E' arrivato il responso di REGOLARITA' per le imprese appaltatrici e di NON REGOLARITA' per un'impresa sub-appaltatrice (non regolari INPS, INAIL, CASSA EDILE). Il RUP è tenuto ad emettere il certificato di pagamento nel caso di NON regolarità di impresa sub-appaltatrice (regolarmente autorizzata)?
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A mezzo della presente si chiede di conoscere se l’accertamento della disposizione di cui all’art. 118 c. 4 primo periodo “L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso” deve essere verificato anche per le opere appaltate a corpo (e quindi senza un’offerta sui prezzi presenti nell’elenco prezzi e computo metrico) per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso affermativo si chiede, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la voce di contratto e la voce subappaltata (es: fornitura e posa in opera di ferro sagomato per c.a. …. e viene subappaltata solo la posa) se la verifica può essere fatta sulla base di un’analisi prezzi eseguita dal progettista anche a posteriori, mancando l’analisi prezzi di quella specifica voce tra gli elaborati progettuali.
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1) In caso di irregolarità contributiva di un subappaltatore, la stazione appaltante è legittimata a prevedere nel contratto d’appalto, a carico dell’appaltatore, una ritenuta del 20% del SAL (anche se superiore all’importo del subappalto) o deve limitarsi a ritenere un importo pari a quello del subappalto (e quindi dovuto dall’appaltatore al subappaltatore)? 2) Se l’irregolarità del subappaltatore è riferita a lavoratori utilizzati esclusivamente in altri cantieri, la stazione appaltante è legittimata ugualmente ad effettuare la ritenuta di cui sopra? 3) In che modo l’appaltatore potrebbe dimostrare che l’irregolarità è riferita a lavoratori utilizzati esclusivamente in altri cantieri?
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Quando si aggiudica un lavoro ad un' a.t.i.di tipo verticale è possibile che la mandante faccia richiesta di autorizzazione a subappaltare con relativo contratto di subappalto oppure è obbligo che la stessa venga fatta dalla capogruppo?
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IN SEDE DI REDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, L'ENTE APPALTANTE HA VERIFICATO, ATTRAVERSO IL DURC, LA MANCATA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELLA IMPRESA E LA MANCATA TRASMISSIONE DI COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI. IL CREDITO DELLA IMPRESA APPALTATRICE AMMONTA A CIRCA 180 MILA EURO ED I DEBITI PER ONERI CONTRIBUTIVI SONO MOLTO RILEVANTI.L'ENTE APPALTANTE HA SOSPESO IL PAGAMENTO DEL 2^ SAL E RITIENE DI PROCEDERE CON LE SOTTO INDICATE MODALITA': 1) COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI IN MERITO ALLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2^ SAL, CON INDICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DALL'APPALTATORE CON RICHIESTA DI QUANTIFICARE IL CREDITO DEGLI ENTI 2) INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 136 E SEGUENTI DEL CODICE DEI CONTRATTI, AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTESTANDO GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI COSTITUITI DA MANCATO VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI E MANCATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE DAI SUBAPPALTORI. QUESITO: IN CHE MISURA L'ENTE COMMITTENTE E' RESPONSABILE IN SOLIDO CON L'APPALTARORE PER GLI ONERI CONTRIBUTIVI? E' CORRETTO RITENERE CHE LA RESPONSABILITA' SOLIDALE SIA NEL LIMITE DELLE TRATTENUTE DELLO 0,50% AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DM 145/2000? 2) E' CORRETTO PROCEDERE CON LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, ANCHE ALLA LUCE DELLA DETERMINAZIONE DELLA AUTORITA' DI VIGILANZA N. 7/2004? 3) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER EVITARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (l'obiettivo è di ultimare positivamente e tempestivamente i lavori) VORREBBE LIQUIDARE DIRETTAMENTE I SUBAPPALTATORI,ANCHE SE NON PREVISTO NEL BANDO E NEL CONTRATTO E PAGARE DIRETTAMENTE GLI ENTI PREVIDENZIALI PER L'INTERO DEBITO DELL'APPALTORE E NON LIMITATAMENTE ALLA RITENUTA DELLO 0,50, AL FINE DI ACQUISIRE UN DURC CHE ATTESTANDO LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA CONSENTA LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
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In un appalto di lavori pubblici è legittimo che una stazione appaltante preveda nel bando di gara il divieto di subappalto?
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Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si procede a verifica delle autodichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell'art. 38 del decreto 163/06, non appena perviene la relativa istanza. Gli esiti di queste verifiche non sempre pervengono in tempo utile, ovvero entro i 15 giorni o i 30 giorni previsti dall'art. 118 per il rilascio dell'autorizzazione, a seconda dell'importo del subappalto. Chiedo di sapere se in tal caso, è possibile autorizzare il subappalto alla scadenza del tempo utile previsto dal succitato art. 118 o se si debba procedere ad interruzione dei termini. Se è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione in pendenza di questi esiti, anche prima dei termini di scadenza di cui al succitato art. 118.
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In esito ad un caso di specie accaduto nel corso di autorizzazione di un subappalto, con la presente si è a chiedere il Vostro contributo in merito alle azioni da svolgersi sul caso di seguito narrato. In particolare, dopo aver autorizzato un subappalto per l’importo complessivo di € 28.000,00.= su un importo dei lavori di € 486.863,20.= sulla base dei requisiti dimostrati e/o autocertificati dell’impresa subappaltatrice, a 41 giorni dalla richiesta a mezzo fax dall’Agenzia delle Entrate attestava la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 38 comma 1° lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 che la stessa ditta aveva autocertificato ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000. Quest’ufficio ha pertanto immediatamente e formalmente disposto la revoca dell’autorizzazione del subappalto, la sospensione della ditta dal cantiere e richiesto, ancora formalmente, chiarimenti alle ditte appaltatrice e subappaltatrice. Alla luce di quanto sopra esposto si è a chiedere se vi siano altre azioni da intraprendere nei confronti delle ditte coinvolte. Distinti saluti Il Responsabile del Procedimento Ing. …
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Una impresa, aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di Strade Provinciali, acquista il conglomerato bituminoso da una Ditta di produzione la quale provvede a consegnarlo con i propri mezzi in cantiere (la stesa del suddetto materiale invece viene effettuata dall’Impresa appaltatrice). Con la presente chiedo cortesemente a codesto Servizio: 1) come deve essere configurata questa attività (nolo, sub-contratto)? 2) deve essere autorizzata dalla Stazione Appaltante, anche se l’importo dei lavori è inferiore alla soglia indicata dall’art. 18, comma 12 della Legge n. 55/1990?
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La possibilità di avvalersi del 2% dell'importo contrattuale è ancora applicabile e se si vale anche per i contratti di forniture e servizi?
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Premesso che: - la Regione U. sta procedendo alla redazione del bando per l'affidamento della realizzazione della piattaforma logistica di Città di C. - S.; - la Delibera CIPE n. 90 del 30 agosto 2007 prevede che il bando deve contenere una clausola i cui contenuti sono fissati nell'allegato 2 della delibera appena citata; Considerato che l'art. 18 della legge n. 55/1990 è stato abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. n. 163/2006 e la clausola in questione richiama il citato articolo, si chiede di conoscere se la stazione appaltante deve procedere ad un adeguamento della clausola alla normativa vigente oppure riproporre nel bando il testo di cui all'allegato 2.
Argomenti:
Con la presente si chiede di sapere se una lavorazione di importo superiore al 2% del contratto e costituita al 100% da manodopera sia oggetto di subappalto. Si precisa che tale lavorazione rientra in una categoria scorporabile. Si chiede inoltre di conoscere i provvedimenti che il Comune deve adottare nel caso in cui la richiesta di autorizzaizone al subappalto o la comunicazione non fosse stata inviata.
Argomenti:
Ai sensi dell’art. 118 del d.lgs 163/2006, la quota parte subappaltabile della categoria prevalente è pari al trenta per cento. Si chiede se detta quota parte vada riferita al prezzo del contratto di subappalto, cioè al netto del ribasso praticato al subappaltatore ai sensi del comma 4, ovvero tenendo conto del valore delle lavorazioni subappaltate risultante dal Contratto d’appalto, senza considerare il suddetto ribasso.
Argomenti:
L'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di un edificio scolastico a basso impatto energetico ha comunicato che procederà alla installazione delle strutture in legno (nel caso specifico pareti) con il proprio personale, che però sarà coadiuvato da personale di altra ditta. Si presume che tale altra ditta fornisca solo prestazioni di manodopera. Si chiede se l'intervento di tale altra ditta sia da qualificarsi come subappalto o come subaffidamento (in questo ultimo caso sempre che sussistano i presupposti dell'importo del contratto inferiore al 2% e l'importo della manodopera non superiore al 50%). La ditta appaltatrice lo ritiene un subaffidamento ma noi nutriamo dei seri dubbi.
Argomenti:
Certificato esecuzione lavori. Quadro H - Indicazione dei subaffidamenti inferiori al 2% dell'importo dei lavori. Durante la redazione di un certificato di esecuzione lavori è sorto il dubbio se nella sezione H, relativa ad “Anagrafica dei soggetti che hanno realizzato i lavori e lavorazioni eseguite”, siano da indicarsi tutte le imprese che hanno contribuito a qualsiasi titolo ad eseguire le lavorazioni. In particolare il dubbio riguarda l’indicazione dell’esecuzione di lavorazioni inferiori al 2% dell’importo dei lavori, e specialmente nel caso in cui si tratti non di vere e proprie lavorazoni ma solamente di noli a caldo, ovvero di noli di soli macchinari. Da un lato appare penalizzante nei confronti delle imprese che hanno eseguito vere e proprie lavorazioni inferiori al 2% dei lavori ometterne l’indicazione, in quanto il certificato che attesta la loro partecipazione alla realizzazione dell’opera potrebbe essere loro utile al fine del rilascio dell’attestazione SOA. D’altro, indicare le spese sostenute per i noli (a caldo e/o a freddo) e la categoria della lavorazione per la quale i noli sono stati utilizzati, consentirebbe a imprese di solo noleggio di acquisire documentazione ipoteticamente dimostrante la partecipazione a lavorazioni di quella determinata categoria. Per tali ragioni si chiede cortesemente di comunicare se nei certificati di esecuzione lavori, le lavorazioni inferiori al 2% dell’importo dei lavori (da non qualificarsi quali subappalto) debbano essere indicate o meno. E, in caso affermativo, se debbano essere indicati anche gli affidamenti di soli noli.
Argomenti:
l'appaltatore, costituito da due imprese riunite in a.t.i. di tipo verticale, intende ricorrere al subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria di lavoro scorporabile. Per l'appaltatore, il relativo contratto di subappalto deve essere firmato dalla ditta capogruppo o dalla mandante?
Argomenti:
I subaffidamenti inferiori al 2% dell'importo del contratto e costituiti da meno del 50% di manodopera rientrano nel computo dell'importo massimo subappaltabile (30%)?
Argomenti:
In merito all’art. 118 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, che in riferimento all’obbligo degli affidatari di contratti pubblici di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate, recita: “qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”, si chiede di conoscere se la stazione appaltante – in occasione del primo stato di avanzamento utile è legittimata a sospendere: 1- Il pagamento dell’intero importo del SAL, anche se eccedente l’importo del subappalto autorizzato; 2- Il pagamento dell’importo totale del subappalto autorizzato, liquidando pertanto all’impresa eventuali importi maturati nel SAL in questione eccedenti l’importo totale del subappalto autorizzato 3- Il pagamento dell’importo del contratto di subappalto, limitatamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore e contabilizzate nel SAL precedente. In tal caso, si chiede di conoscere l’esatta metodologia di quantificazione di tale importo.
Argomenti:
Appalto di opera pubblica: € 1.088.240,59. OG1 cat. prevalente: € 750.372,35 OS28: € 200.740,07 (scorporabile non subappaltabile) OS30: € 137.128,17 (scorporabile e subappaltabile). Ditta aggiudicataria: impresa singola in possesso di qualificazione per tutte le categorie e classifiche richieste. In fase esecutiva, richiede autorizzazione al subappalto, nei limiti del 30% di ciascuna categoria, di tutte e tre le categorie (OG1/OS28/OS30). E' possibile autorizzare tale richiesta ed in particolare il subappalto della quota parte relativa alla cat.OS28 che è "scorporabile e non subappaltabile"? Inoltre, nell'ipotesi di subappalto della quota parte relativa alle opere impiantistiche di cui alle cat. OS28 ed OS30 chi deve rilasciare e/o sottoscrivere la certificazione ex L.46/90? (l'Appaltatore o il subappaltatore?).
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Abbiamo affidato l’esecuzione di alcuni lavori ad un Raggruppamento temporaneo di imprese. Si chiede se in caso di subappalto la richiesta del rilascio autorizzazione debba essere formulata dalla capogruppo o anche dalla mandante. E, di conseguenza, se il contratto di subappalto possa essere sottoscritto anche tra la mandante ed il subappaltatore o esclusivamente tra capogruppo e subappaltatore. Si chiede, cortesemente, un sollecito riscontro avendo questo ente già depositato agli atti un’istanza di autorizzazione al subappalto.
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sembra pacifico che, per il subappalto nell'ambito delle categorie indicate nel bando come scorporate, il subappaltatore debba sempre possedere la qualificazione soa,in quanto il riferimento va all'importo totale dei lavori e non a quello della singola categoria scoporata. ma non ci e' chiaro se cio' valga anche per la categoria prevalente. percio' si formula il seguente quesito. situazione : appalto di importo superiore a 150.000, in cui la categoria prevalente ha importo superiore a 150.000 euro. 1) il subappaltatore che deve eseguire lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, nell'ambito della categoria prevalente, deve possedere la SOA per la categoria prevalente o e' sufficiente che possieda la qualificazione ex art. 28 dpr 554/1999 per potere eseguire detti lavori? 2) e se la categoria prevalente fosse una os 7?
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Devo inserire un “evento” subappalto così composto: € 2.025.000,00 cat. OG3 € 145.000,00 cat. OG8 € 75.000,00 cat. OS8 € 135.000,00 cat. OS13 € 70.000,00 cat. OS30 € 2.760.000,00 cat. OS1 per un totale di € 5.210.000,00. Dal momento che il sistema permette di inserire solo una categoria, si chiede in quale modo operare in tal senso. Grazie, distinti saluti.
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Buongiorno, per appalti di lavoro inferiori a 150000 € come funziona il subappalto? esempio: importo lavori stradali: 100000€ di cui 17000€ di segnaletica e 17000 € di barriere stradali. L'impresa vorrebbe subappaltare per 34000 €. SOLUZIONE 1: l'impresa può subappaltare solo il 30% dell'importo contrattuale complessivo (essendo i lavori inferiori a 150000€ non vi è una suddivisione in categorie di lavoro) SOLUZIONE 2: considero il lavoro così composto: 66000€ come categoria prevalente OG3; 34000€ come categorie OS12 e OS 10 a qualificazione non obbligatoria e subappaltabili al 100% Quale delle due è più corretta? Dipende da cosa ha individuato il Progettista nel capitolato speciale d'appalto come categorie generali o specializzate? La seconda soluzione pur comportando una quota subappaltabile superiore al 30% dei lavori si avvicina maggiormente allo stato di fatto in quanto tendenzialmente le imprese aggiudicatarie tendono ad affidare alle imprese specializzate alcune lavorazioni (es: segnaletica e barriere stradali) ringrazio anticipatamente per il vostro servizio
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uongiorno,in un appalto di lavori categoria OS12 (fornitura e posa di guard rail) con percentuale di manodopera individuata dal progettista del 25% l'impresa aggiudicataria può chiedere autorizzazione al subappalto del 25% il cui oggetto contrattuale è solo la fornitura di manodopera? In questo caso la ditta aggiudicataria acquisterebbe il materiale e il lavoro lo farebbe esclusivamente la subappaltatrice. Il contratto di appalto di lavori si distingue da quello di fornitura per la suddivisione fatta negli allegati della 163/2006 o per la % di manodopera maggiore del 50% sull'importo dei lavori? Grazie per la collaborazione.
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Si chiede se per i contratti di subfornitura nell'ambito di appalti pubblici, non configurabili come subappalti ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante sia tenuta ad acquisire il DURC relativo ai subfornitori. In caso affermativo si richiede inoltre se la richiesta debba essere effettuata tramite sportello unico o debba essere rivolta all'appaltatore.
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Sono in corso le operazioni finali di collaudo per un'opera pubblica. Dopo l'emissione del conto finale è emersa un'inadempienza dell'Impresa appaltatrice alle previsioni del capitolato speciale reggente l'appalto, individuata nella mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai subappalti autorizzati. Un subappaltatore lamenta il mancato pagamento di parte degli importi dovuti. Tale inadempienza contrattuale, (Cfr determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. n. 7 in data 28.04.2004), incide nella collaudazione delle opere e se sì, in che maniera? L'amministrazione può attingere alla cauzione definitiva per il pagamento diretto al subappaltatore delle somme dovute?
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In data 26/11/2007 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento mediante project financing, della progettazione, realizzazione e gestione di una struttura residenziale per anziani. tale bando indicava la categoria prevalente OG1 per l'importo di € 6.281.000,00 e le categorie scorporabili OG11 per l'importo di € 2.037.000,00 e OS30 per l'importo di € 1.620.000,00. L'appalto è stato aggiudicato ad una ATI composta da 3 soggetti qualificati rispettivamente per le categorie OG1, OG11 e OS30, oltre che da altri soggetti qualificati per la gestione della struttura. Successivamente all'aggiudicazione è stata costituita la società di progetto in forma di S.r.l.. La società di progetto chiede ora all'amministrazione appltante di poter subappaltare le lavorazioni corrispondenti alle categorie OG11 e OS30. Si pongono i seguenti quesiti: 1) Nel caso in oggetto, trattandosi di categorie di importo superiore al 15% dell'investimento, sussiste il divieto di subappalto di cui all'art. 37, co. 11 del D.Lgs. 163/2006 oppure, trattandosi di una società di progetto i cui soci sono qualificati per l'esecuzione di detti lavori è possibile il subappalto? 2) Nel caso in cui sussista il divieto di subappalto, si considera il testo dell'art. 37, co. 11 vigente alla data di pubblicazione del bando oppure quello vigente alla data odierna a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 152/2008? 3) Nel caso in cui sia possibile il subappalto, le categorie OG11 e OS30 possono essere totalmente subappaltate oppure nel limite del 30% di ciascuna categoria (vedasi anche determinazione Autorità di Vigilanza n. 25 del 20/12/2001)?
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Oggetto: opera pubblica importo lavori compresi oneri sicurezza = € 1.100.000,00. Categoria prevalente OG1: € 600.000,00 La percentuale di lavori subappaltabile è sempre pari al 30% dell'importo della categoria prevalente (= € 180.000,00)? In caso affermativo, nel 30% di cui sopra devono rientrare anche gli altri eventuali subaffidamenti a Ditte diverse dal subappaltatore principale relativi sempre ad opere o lavorazioni afferenti la categoria OG1(es. ponteggi, scavi e reinterri, ecc..)? Oppure il 30% deve essere riferito a tutti gli eventuali subaffidamenti (subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi, noli a caldo, ecc..) nel loro complesso?
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Progettista individua su importo lavori pari ad euro 684.747,65 (oltre sicurezza per euro 7.283) rispettivamente categoria prevalente OS6 per euro 438.716,90 (oltre sicurezza per euro 2.010,25) e ulteriori categorie diverse dalla prevalente e tra le altre OS1 per euro 137.524,92 (oltre sicurezza per euro 2.947,33) il cui importo risulta superiore al 15% dell’importo totale lavori (art. 37, c. 11, D.Lgs. 163/’06) e pertanto non subappaltabili. Nel capitolato speciale d’appalto mancano riferimenti normativi precisi in ordine al caso precitato e non si esplicita l’opportunità che le categoria extra prevalenti possano essere sub-appaltate per intero. Chiedesi pertanto di comprendere se le ditte partecipanti debbano necessariamente trattenere anche la categoria specialistica OS1 sia direttamente che indirettamente [A.T.I.] per poi sub-appaltare eventualmente fino al 30% dei lavori come per la prevalente, ovvero sia sufficiente possedere la categoria prevalente indicata, procedendo poi al completo sub-appalto del lavori di cui alla cat. specialistica OS1.
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Il comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2008, prevede che: <>. Se la categoria prevalente è superspecialistica, ferma restando la facoltà di subappalto nel limite massimo del 30%, il pagamento delle opere subappaltate deve essere effettuato direttamente al subappaltatore? Oppure, in ragione del dettato letterale del sopra citato comma 11 (<>), è obbligatorio osservare tale fattispecie solo nel caso in cui le opere superspecialistiche siano non di categoria prevalente? Può, quindi, la Stazione appaltante scegliere nel bando di gara, in caso di opera prevalente superspecialistica, di pagare l'affidatario in alternativa al pagamento diretto del subappaltatore?
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In una richiesta autorizzazione di subappalto i prezzi unitari del relativo contratto sono in gran parte solo pose in opera: formaz. di getti, di pareti divisorie, di vespai, di solaio, di materiali isolanti, di ferri per c.a. ecc. e sono espressi in euro/(mq, mc, ml, cad). Il progetto esecutivo è stato redatto dalla ditta appaltatrice nell’ambito della procedura di appalto concorso sul progetto preliminare. La ditta subappaltrice ha dichiarato il possesso delle seguenti attrezzature: martello pneumatico, flessibile, trapano e betoniera mentre nel relativo contratto è nominato il direttore di cantiere del subappaltatore al quale compete la direzione ed il coordinamento dell’esecuzione delle opere subappaltate e dell’esercizio del cantiere stesso, inteso come impianto generale, la sorveglianza e la guida delle maestranze ecc. In considerazione che le attività per le quali si richiede l’autorizzazione riguardano praticamente solo pose in opera, si chiede supporto giuridico circa le seguenti questioni:1) Ammissibilità della richiesta che sembra configurarsi come una richiesta di subappalto di sola manodopera o al limite di cottimo avendo come riferimento la definizione di cottimo di cui all’art. 170 co. 6 dello schema di regolamento al D.lgs n. 163/06, anche in considerazione che in questo modo, nell’ipotesi che la manodopera incida circa il 30% della lavorazione è possibile “ridurre” le prestazioni dell’impresa principale a semplice fornitura di materiali. 2) Modalità di verifica circa il limite del 20% quale ribasso massimo dei prezzi subappaltati anche in considerazione che i prezzi unitari costituiscono solo una parte di lavorazioni complesse di cui all’elenco prezzi unitari del progetto. 3) Determinazione dell’importo al quale riferirsi per la qualificazione delle prestazioni affidate in subappalto o in cottimo(SOA, art. 28 del DPR n. 34/00). 4) Sempre in merito alla qualificazione dell’imprese eventuali facilitazioni esistenti per imprese appena costituitesi.
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Sebbene il D.Lgs 163/06 non ammetta l'esclusione del subappalto, nel caso di appalto di servizio ascensori aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (quindi con la valutazione di un progetto comprendente il piano degli interventi, organigramma strutture operative, metodologie di approvvigionamento, mezzi di trasporto, magazzino ecc) , come valutare l'eventuale subappalto?
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Le nuove schede invio dati all'Osservatorio Contratti Pubblici, prevedono l'invio della scheda "subappalto". Premesso ciò, si chiede se vanno comunicati SOLO i subappalti oppure anche gli affidamenti (nel caso specifico l'importo previsto dell'affidamento è pari a € 150.000,00).
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Con riferimento all’art. 37 c.11., laddove è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, in riferimento alle “opere per le quali sono necessari lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali: strutture, impianti ed opere speciali”, d’importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, si chiede di sapere se tale disposizione sia immediatamente applicabile, pur in assenza dell'emanando regolamento. Si chiede di sapere altresì se è applicabile anche ai contratti di appalto banditi prima dell’entrata in vigore del III° decreto correttivo che ha introdotto le succitate disposizioni. Peraltro si rileva quanto segue: - nelle more di emanazione del nuovo regolamento, rimane applicabile il regolamento di cui al D.P.R. 554/99; - l’art. 253 del nuovo codice non dispone un regime transitorio applicabile all’art. 37 c. 11; - esiste già una declaratoria delle categorie di opere che si configurano come strutture, impianti e opere speciali ex art. 72 del D.P.R. 554/99; - esistono diversi pronunciamenti dell’autorità di vigilanza in merito all’individuazione delle opere di cui sopra; - i singoli bandi di gara cui si riferiscono gli appalti in essere hanno individuato, nelle fattispecie concrete, le categorie cosiddette “superspecialistiche”. Si chiede di conoscere inoltre se il subappaltatore emette fattura nei confronti dell’appaltatore e quest’ultimo fatturerà per l’intero importo al committente pubblico.
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Un consorzio stabile è risultato aggiudicatario di un appalto di lavori indicando nell'offerta la ditta incaricata di effettuare i lavori stessi. Durante l'esecuzione dei lavori la ditta incaricata dell'esecuzione chiede di poter subappaltare parte delle lavorazioni. Può la ditta individuata per l'esecuzione presentare la domanda di subappalto oppure la domdanda dev'essere presentata dal Consorzio stabile? La dichiarazione a norma dell'art.2359 del c.c. che dev'essere depositata insieme al contratto dev'essere rilasciata dal consorzio e dalla ditta incaricata di eseguire i lavori oppure da tutte le ditte appartenenti al Consorzio? Qualora debbe essere presentata da tutte le ditte, è sostituibile da dichiarazione del legale rappresentante del consorzio che lo attesta in nome e per conto di tutte le ditte del consorzio?
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Appalto di lavori con categoria prevalente OG1, subappaltabile nel limite del 30%. 1) Nel limite subappaltabile complessivo del 30% rientrano solo i subappalti così come definiti dal D.Lgs.163/2006 (importo > 2% o > 100.000 € e con mandopera > 50%)oppure anche i sub-contratti non configurabili come subappalto, ma sempre afferenti alla categoria d'opera OG1? 2) Nell'ammontare della categoria OG1 è prevista la fornitura e posa in opera di un ascensore di valore > 2% importo contrattuale e percentuale di manodopera < 50%. Tale attività (fornitura e posa in opera), affidata dall'Appaltatore a Ditta specializzata, è da intendersi come subappalto oppure come sub-affidamento, dal punto di vista dell'iter autorizzativo da parte della Stazione Appaltante?
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In passato si era affidato un servizio di manutenzione ad un impresa partecipata al 100% dal Comune. Il predetto contratto è tutt'oggi in corso di espletamento. L'impresa partecipata ci chiede autorizzazione al subappalto. L'impresa partecipata al 100% dal Comune come sceglie la ditta subappaltatrice?
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SIA IL CODICE DEI CONTRATTI, SIA IL REGOLAMENTO MERLONI, POCO DICONO RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO. A TAL PROPOSITO SI RILEVANO PARERI DISCORDANTI PER QUANTO RIGUARDA IL POSSIBILE RICORSO AL SUBAPPALTO. SE SIA CIOE’ POSSIBILE PER LE IMPRESE, NELL’AMBITO DEL COTTIMO, RICORRERE AL SUBAPPALTO. L’ART. 118 DEL CODICE NULLA PRECISA AL RIGUARDO. SI CHIEDE PERTANTO PARERE IN MERITO A CODESTO COMPETENTE SERVIZIO
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NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO EDILIZIO LA IMPRESA ESECUTRICE GIA' DISPONE, TRAMITE NOLEGGIO, DEL MATERIALE RELATIVO AL PONTEGGIO. VIENE INOLTRATA ALLA AMMINISTRAZIONE DALLA MEDESIMA IMPRESA SEMPLICE COMUNICAZIONE CIRCA LA PROPRIA VOLONTA' DI RICORRERE A DITTA ESTERNA PER IL SOLO MONTAGGIO DI DETTO PONTEGGIO. IMPORTO PRESUNTO PER TALE ATTIVITA' E' PARI A C.CA €. 55.000 MENTRE L'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'INTERVENTO E' SUPERIORE A €. 8.000.000. LE PRESTAZIONI DI MONTAGGIO DI CUI SOPRA SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO? PIU' IN GENERALE, NEL CASO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PONTEGGIO IN CAPO AD UNICA DITTA, TALE PRESTAZIONE E' DA CONSIDERARSI UN "LAVORO" E QUINDI SOTTRATTO ALLE PREVISIONE DELL'ART. 118, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/06?
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Buongiorno, dovremo liquidare il sal finale di un'opera pubblica(circa €. 20.000,00) , ma l'impresa appaltatrice non ci ha fornito la fattura quietanzata di un subappalto regolarmente autorizzato (€. 8000,00 circa), per cui chiediamo se possiamo liquidare la rata finale escluso l'importo del subappalto, oppure se dobbiamo trattenere l'intera somma finale.
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Un appalto di lavori è stato aggiudicato ad un Consorzio di Cooperative (Società Cooperativa)che ha indicato una propria Cooperativa quale esecutrice lavori. Ora la ditta esecutrice (indicata dal Consorzio in sede di gara) ci chiede autorizzazione al subappalto. Credo invece che l’istanza di subappalto debba essere sottoscritta da Consorzio di Cooperative e che la ns. Determinazione Dirigenziale di autorizzazione debba essere sempre a favore dello stesso Consorzio di Cooperative e non della ditta esecutrice (Cooperativa indicata dal Consorzio in sede di gara).
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E' corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni,picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche per la sola redazione grafica di elaborati progettuali?
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Oggetto: Costruzione di un sottopasso ferroviario di C.. D.Lgs 163/2006 art. 118, 3° c. (fatture quietanzate). Richiesta parere. Il Comune di C. ha in corso di realizzazione un sottopasso ferroviario in località S. dell’importo di € 2.620.000 di cui € 2.120.000 finanziati dalla Regione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce in 5 anni (29.12.2010) il termine ultimo per presentare la documentazione per l’erogazione del saldo. L’impresa appaltatrice ha subappaltato parte dei lavori. Il bando di gara prevedeva che i pagamenti al subappaltatore dovevano essere effettuati dall’aggiudicatario con l’obbligato di trasmettere alla Stazione Appaltante copie delle fatture quietanzate. Tra il subappaltatore e l’appaltatore è sorto un contenzioso relativamente a fatture non liquidate (e quindi non quietanzate) per il quale è stato avviato l’arbitrato. Per tale motivo (D.Lgs 163/2006 art. 118, 3° c.) non è stato liquidato l’ultimo SAL e la conseguente richiesta di erogazione della rata di finanziamento regionale. Nel frattempo l’impresa subappaltatrice è fallita. Attualmente i lavori sono pressoché conclusi e sono in corso le operazioni di collaudo. Ad oggi il credito dell’appaltatore, per il quale sono già state emesse le relative fatture (SAL e Stato Finale), è di circa € 490.000. C’è il rischio che detta somma venga esclusa dal finanziamento nel caso non venga effettivamente “spesa” entro i termini stabiliti dal decreto di finanziamento. Si chiede un parere in merito all’inderogabilità del art. 118, 3° c del D.Lgs 163/2006, ovvero alla possibilità di poter pagare comunque i crediti all’appaltatore e di richiedere al medesimo, a garanzia degli eventuali debiti nei confronti del subappaltatore, una fideiussione di importo pari a quello dei lavori in subappalto autorizzati.
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E' ammissibile autorizzare un subappalto a favore di una ditta Rumena (iscritta a Camera di Commercio Rumena)? Se, si a quali condizioni? come possiamo verificare DURC, Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti?
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Siamo in procinto di mandare in gara un appalto lavori d'importo comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 622.355,49, di cui € 612.341,28 quale importo a base d'asta. La categoria prevalente è la categoria OG8 per un importo pari ad € 404.321,48. Vi è una categoria non prevalente che è la OG3 per un importo di € 208.019,80. La categoria generale non prevalente è subappaltabile fino al 100%? Se si (come sembrerebbe alla lettura dell'art. 118, comma 2, secondo periodo del Dlgs 163/2006), l'Amministrazione può comunque fissare nel bando la sua subappaltabilità solo fino al 30% (così come disposto dal progettista nel capitolato speciale d'appalto)?
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Buongiorno, il contratto di subappalto nel caso di aggiudicazione dei lavori principali ad un consorzio stabile deve essere effettuato dalla consorziata che esegue i lavori o dal consorzio stabile? I pagamenti vanno comunque fatti al consorzio stabile?
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a seguito procedura di gara aperta sono stati aggiudicati ad una cooperativa i lavori di restauro conservativo di un edificio comunale; in sede di gara la cooperativa indicava le ditte associate individuando quelle a cui la stessa avrebbe affidato direttamente le parti di lavorazioni competenti; durante il corso dei lavori si sono rese necessarie lavorazioni di irrigidimento strutturale, lavorazioni che l’aggiudicatrice ha inteso subappaltare (come indicato in sede di gara); l’aggiudicatrice ha fatto regolarmente richiesta di subappalto e lo stesso è stato regolarmente approvato con determinazione dirigenziale; in sede di stipula tra la aggiudicatrice e la ditta subappaltatrice il contratto è stato effettivamente stipulato tra la socia affidataria della cooperativa e la subappaltatrice; i lavori in subappalto sono stati regolarmente eseguiti e fatturati dalla subappaltatrice alla ditta socia della cooperativa aggiudicatrice dei lavori; in seguito la cooperativa decise di sostituire la ditta socia a cui aveva affidato parte delle lavorazioni edili con un’altra ditta socia, comunicando la sostituzione al sottoscritto che ne prendeva atto; al momento della scadenza della fattura della ditta subappaltatrice la stessa non ha visto riconosciuto il credito maturato in quanto, nel frattempo, la subappaltante socia (ora estromessa dal cantiere) era entrata in regime di amministrazione controllata; in tal senso il debito verso la subappaltatrice è stato inserito all’interno del procedimento di concordato preventivo della socia controllata;successivamente la subappaltatrice richiedeva al sottoscritto, visto quanto sopra, la possibilità del pagamento diretto del credito maturato o la sospensione dei pagamenti successivi (sal) che la cooperativa aggiudicatrice avrebbe maturato a breve; si richiede quindi Vs. parere in merito ai provvedimenti legittimi da adottare.
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Dovendosi appaltare lavorazioni rientranti in un'unica categoria prevalente superspecialistica (OS21), si chiede se il pagamento delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore e quindi nel limite del 30% debba essere corrisposto dalla stazione appaltante direttamente al subappaltatore o se tale obbligo non sussiste in quanto espressamente previsto per le lavorazioni superspecialistiche che esulano dalla prevalente.
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Ristrutturazione della scuola media M. Il comune di A. ha appaltato i lavori di cui sopra di importo complessivo Euro 333.000,00 così composti Categoria prevalente OS6 importo Euro 191.746,45 categoria subappaltabile OG1 a qualificazione obbligatoria Importo euro 68.854,70 e Cat. OS7 Importo lavori euro 64.398,85. L'impresa aggiudicataria (qualificata solo nella OS6) chiede il subappalto per la categoria OS7 a favore di una ditta non in possesso dell'attestato SOA. Il comune nega l'autorizzazione per la mancanza di tale attestato. Nasce un contenzioso che sfocia in un ricorso al TAR da parte della ditta aggiudicataria. E' giusto sostenere dal PUNTO DI VISTA NORMATIVO che è l'importo dell'appalto, in questo caso superiore ad € 150.000,00, che identifica l'obbligo di applicazione del regime di attestazione SOA e non invece l'importo della singola richiesta di subappalto che è invece inferiore a Euro 150.000,00?
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A8. Nel caso di appalti di servizi e forniture nei settori ordinari, occorre comunque procedere con le comunicazioni riferite agli stati d’avanzamento, alle sospensioni, alle varianti, agli accordi bonari ed ai subappalti?
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D14. Che differenza sussiste tra il cottimo fiduciario e il cottimo previsto dall’articolo 118, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006.
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Ai sensi dell’art. 6, comma 5 DPR 207/2010, in merito alla verifica del DURC dei subappaltatori per il collaudo e per il pagamento a saldo, si richiede se, nel caso in cui la ditta subappaltatrice abbia lavorato nel cantiere sotto esame solo nelle fasi iniziali/intermedie dell’appalto, durante le quali il controllo del DURC abbia avuto esito positivo (cioè la ditta subappaltatrice era regolare con i versamenti contributivi, assicurativi e cassa edile), debba nuovamente essere oggetto di verifica relativamente alla correntezza contributiva anche per il pagamento del saldo (che di norma interessa solo l’appaltatore, trattandosi nella maggior parte dei casi della quota dello 0,5% trattenuta su ogni singolo SAL dell’appaltatore). In tali casi, a distanza di tempo, la medesima ditta subappaltatrice potrebbe anche non essere più in regola, ma forse non per quello specifico cantiere. Si opererebbe, quindi, una trattenuta illegittima nei confronti dell’appaltatore (solidalmente responsabile solo per lo specifico cantiere e non invece per tutta l’attività del subappaltatore nel frattempo intercorsa).
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A23. Con quali modalità si attua la disciplina della tracciabilità finanziaria nei subappalti e nei subcontratti?
Appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) CTO Iglesias. Il bando indica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. L'appaltatore propone di liquidare in corso di esecuzione ed in anticipo, rispetto alla data di maturazione dei SAL, le imprese subappaltatrici. Contestualmente si impegna a depositare, insieme ai documenti contabili del SAL immediatamente successivo, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti anticipatamente ai subappaltatori in modo da non subordinare il pagamento di questi ultimi alla tempistica del contratto principale (pagamenti al raggiungimento di crediti superiori a 200.000 Euro). La stazione appaltante, solo dopo aver preso atto della coerenza dei pagamenti subappaltatori riconducibili alle suddette fatture quietanzate, provvederebbe, quindi, a corrispondere direttamente all'affidatario l'intero importo del SAL. Ciò premesso si chiede: 1) è possibile accettare la richiesta dell'affidatario che si propone per anticipare il pagamento dei subappaltatori? 2) gli aspetti di corresponsione diretta dei subappaltatori e con essi i diritti/doveri connessi al controllo del subappalto possono considerarsi assolti dal momento che l'affidatario, prima della liquidazione del SAL di riferimento, deposita le fatture quietanzate 3) essendo un caso di pagamento diretto (ultimo periodo art. 118 comma 3 D.Lgs 163/06) la stazione appaltante, ricevendo anticipatamente la dimostrazione di avvenuto pagamento al subappaltatore da parte dell'affidatario, può, a questo punto, pagare direttamente all'affidatario l'intero importo del SAL avendo avuto prova anticipata della quietanza sull'avvenuto pagamento corrisposto ai subappaltatori?
Argomenti:
Il D.lgs. 163/06 prevede, all'art. 118 - c. 3, che la stazione appaltante può provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite o, in alternativa, obbligare gli affidatari a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il DPR 207/2010 prevede, all’art. 6, comma 5 che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e). Si chiede di sapere se l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante in occasione degli stati di avanzamento e del SAL finale debba avvenire sia nel caso di pagamento diretto del subappaltatore che nel caso di pagamento tramite l’appaltatore
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Ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 207/2010, l'affidatario di lavori pubblici, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e per l'intero importo dell'appalto, può subappaltare ad impresa qualificata le lavorazioni delle categorie scorporabili/subappaltabili fermo restando il limite imposto dalla legge. Nel caso di cui sopra il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, in sede di offerta, deve dichiarare obbligatoriamente il subappalto delle categorie per le quali non è qualificato, a pena di esclusione dalla gara. In questa fase è necessario: - indicare il nominativo del subappaltatore ? - che il subappaltatore dichiari il possesso dei requsiti di ordine generale di cui all'art. 38 del codice? - allegare l'attestato SOA del subappaltatore? Cordialmente
Argomenti:
Posto che l'art. 118 cod. contratti pubblici al c. 12 stabilisce che non si configurano come subappalti le attività affidate a lavoratori autonomi, quale procedura va adottata nel caso in cui all'appaltatore occorra acquisire una consulenza/perizia da un professionista esterno al fine di poter eseguire correttamente un'attivita di manutenzione? Chi deve pagare il consulente?
Argomenti:
Il quesito è di carattere generale e non fa riferimento specifico ad un singolo lavoro. I lavori affidati in economia per cottimo fiduciario possono essere in parte subappaltati?
Argomenti:
Il Comune di Perca ora ha ricevuto l'ultimo SAL della ditta esecutrice di un opera. Controllando le fatture quietanzate degli subappaltatori abbiamo notato quanto segue: - alcune fatture mancano quietanzate - alcune fatture sono state pagate e quietanziate con una detrazione del 5%. Il Comune può liquidare a queste condizioni l'ultimo SAL che corrisponderà sicuramente al saldo finale ovvero deve aspettare che siano pagate tutte le somme (anche il 5% talvolta mancante) ai subappaltatori?
Argomenti:
Entrambe le norme citate sanciscono la responsabilità solidale dell'imprenditore committente per due anni dopo la conclusione dei lavori, in caso di appalto e subappalto in materia di pagamento irpef, iva, tfr etc. . Queste norme si applicano alle stazioni appaltanti pubbliche e se sì come possono tutelarsi da una simile responsabilità, considerato che il controllo con la richiesta del DURC copre solo il pagamento dei contributi INPS, INAIL e cassa edile? Le stazioni appaltanti possono chiedere un'ulteriore fideiussione bancaria, qualora si ritenga che le norme si applicano anche a loro?
Argomenti:
Nell'ambito di un lavoro pubblico il bando di gara prescriveva pagamento subappaltatori da parte dell'aggiudicatario. Il D.L. dopo pagamento di un SAL chiede all'aggiudicatario fatture quietanzate subappaltatori che hanno lavorato nell'ambito del predetto SAL. Arrivato al SAL finale D.L.paga ma se aggiudicatario non trasmette fatture quietanzate subappaltatore quali garanzie ha la Stazione appaltante : a lei restano le ritenute di garanzia (0,5% ben poca cosa!!!) e la cauzione definitiva la cui escussione è sempre problematica...? 14/06/11
Argomenti:
D27. Un operatore economico può sopperire alla parziale mancanza dei requisiti speciali richiesti per partecipare ad una procedura formulando, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, riserva di subappalto?
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Quesito relativo all’art. 118 co. 6 Dlgs. 163/2006 L’art. 118, co 3 Dlgs. 163/2006 penultimo periodo recita: “L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7.” A questa stazione appaltante viene opposto che in caso di servizi e forniture questo articolo non si applica, in quanto parla esclusivamente di lavori. Corrisponde al vero? Questa stazione appaltante era dell’opionione che la denuncia agli enti previdenziali fosse necessaria anche ai fini dell’acquisizione del Durc specifico per il contratto d’appalto in corso di esecuzione. Anche in questo caso le ditte fornitrici di beni e servizi oppongono alla stazione appaltante, che il Durc da richiedere sia quello generico e non riferito al contratto d’appalto in corso. Essendo queste eccezioni costanti in tutti i contratti di appalto di fornitura di beni e servizi, si richiede quale sia il giusto comportamento da tenere da parte della stazione appaltante.
Argomenti:
In materia di autorizzazione del subappalto, l’art.118, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 stabilisce che il termine per l’autorizzazione del subappalto non può superare i 30 giorni (termine che viene dimezzato per subappalti di importo al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro). È quindi evidente che risulta difficile (se non impossibile nel caso di termine dimezzato) rispettare i limiti temporali per l’autorizzazione imposti dall’art.118, considerato che gli Enti preposti al controllo dei requisiti autocertificati dai subappaltatori devono rispondere entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla stazione appaltante. Chiedo pertanto se sia legittimo per la stazione appaltante - nelle more del procedimento di verifica dei requisiti autocertificati - sospendere i termini per il rilascio dell’autorizzazione del subappalto o se piuttosto la stazione appaltante debba autorizzare il subappalto entro i termini di cui all’art.118 sopra citato sulla base dei requisiti autocertificati, procedendo, al termine delle procedura di verifica, all’eventuale revoca dell’autorizzazione del subappalto qualora venisse riscontrata la carenza di uno o più dei requisiti autocertificati (con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in caso si dichiarazione mendace).
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Considerate le sentenze n. 2508/2012 e 5900/2012 del Cons. di St., il quale ha affermato che la previsione di cui all'art. 118, secondo comma, del codice degli appalti debba essere intesa nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione; vista la posizione dell’ AVCP che nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (Bandi tipo), richiamando la sentenza del Cons. St., n. 3563/2012 (riferita ad un appalto di servizi), ha affermato che le imprese concorrenti, in sede di offerta, sono tenute ad indicare unicamente le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, restando esonerate dall’obbligo di indicare già in predetta sede i nominativi dei subappaltatori; si chiede di chiarire se, negli appalti di lavori con categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria vige o meno per il concorrente, carente dei requisiti di qualificazione, l’obbligo di indicare già in sede di offerta il nominativo del subappaltatore in possesso di adeguata qualificazione, ove quest'ultimo integra, di fatto, il requisito di partecipazione alla gara al pari di un avvalimento, ed allega già in sede di gara la relativa documentazione del caso (art. 49 del Codice).
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Buongiorno, ho dato lettura ai diversi quesiti in merito al pagamento dei subappaltatori sullo stato finale ma rimango perplesso su una questione. l'art. 118 c. 3 del codice recita che è fatto obbligo agli affidatari di presentare le fatture quietanzate entro 20 gg dal PAGAMENTO effettuato nei loro confronti e quindi dopo il pagamento di ogni SAL. Qualora, come nel mio caso specifico, i lavori tra l'ultimo SAL e lo STATO FINALE siano stati tutti subappaltati e considerando che ai sensi dell'art. 118 c. 3 dovrei ricevere le fatture quietanzate da parte dell'affidatario entro 20 giorni dal pagamento dello stato finale non capisco quali strumenti ho a disposizione per garantire il pagamento ai subappaltatori visto che lo SF deve essere pagato entro 3 mesi dal collaudo provvisorio e che l'unica garanzia che rimane in mano all'ente è la garanzia sulla rata di saldo che però non prevede coperture sulle somme da pagare ai subappaltatori. Inoltre ritengo che il collaudatore tecnico amministrativo debba verificare il pagamento a tutti i subappaltatori prima dell'emissione del collaudo ma seguendo alla lettera l'art, 118 c. 3 sembra che sfuggano a questa verifica proprio i subappalti eseguiti tra l'ultimo sal e lo SF. Concludendo ritengo che nel caso di opere in subappalto eseguite tra l'ultimo sal e lo stato finale l'affidatario dovrebbe provvedere ad anticipare il pagamento dei subappaltatori prima del pagamento della rata di saldo a differenza di quello che succede con i SAL per cui la Stazione appaltante effettua il pagamento all'impresa e questa ha 20 giorni per pagare i subappaltatori e dimostrare all'ente l'avvenuto pagamento.
in un progetto sono state indicate le seguenti categorie: importo complessivo dei lavori 1.546.004,13 di cui: OG 2 € 1.027.939,53 OS 24 € 232.753,42 in percentuale 15.06% sull'importo dei lavori; OG 13 € 104.583,10 (6.76% sull'importo dei lavori) OG 6 100.199,09 (6,48% sull'importo dei lavori) OS 25 € 80.528,99 (5,21% sull'importo dei lavori. E' possibile considerare interamente subappaltabile la categoria OS 24 che è in percentuale superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori ai sensi dell'art. 37, c. 11 del D.Lgs. 163/2006 ma non rientra tra le categorie di cui all'art. 107 c. 2 del D.P.r. 207/2010.
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la ditta aggiudicataria di un appalto che ha dichiarato in sede di gara di volere subappaltare nei limiti consentiti dalla legge, può subappaltare alla ditta di un familiare (in questo caso il padre) i lavori di movimento terra considerando che il padre non ha partecipatao alla gara e non è in alcun modo facente parte della ditta del figlio?
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Questo comune ha in essere un contratto per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani affidato nel 2009 con scadenza fine 2014. L’appaltatore ha comunicato voler affidare a terzo una parte del servizio di trasporto dei rifiuti per un importo inferiore al 2%. Al proposito si chiede, non essendo qualificato come subappalto ex art. 118 c. 11 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.: - deve essere trasmesso il contratto tra appaltatore e sub-contrattista e in caso negativo, può l’Ente pretenderlo? - è tenuto l’Ente alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del sub-contrattista ex. art. 38,41,42? - è tenuto l’Ente alla verifica della regolarità contributiva del sub-contrattista in fase di liquidazione dell’appaltatore? - è tenuto l’Ente alla verifica sul versamento dell’iva del sub-contrattista ex art. 13-ter D.L. 83/2012 ed in particolare con quanto detto nella circolare Ag. Entrate 40/E 08.10.2012?
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Egregi signori, il Comune di A. ora deve pagare ad una ditta il secondo SAL; la relativa documentazione (libretto misure, ecc.) sono completi. Il Comune aveva approvato anche un subappalto, per il quale però non sappiamo se è stato già eseguito e se sì se la ditta affidataria ha già pagato il suo subappaltatore. Comunque al Comune non sono pervenute delle fatture quietanzate (come previsto dalla legge entro 20 giorni). La domanda che si pone per il Comune di Perca è la seguente: Il Comune, prima di pagare il prossimo SAL, deve chiedere alla ditta affidataria se i lavori del subappaltatore sono già stati eseguiti? E inoltre se sì di dimostrarci con le fatture quietanzate che il pagamento è stato eseguito? Ovvero questo controllo la stazione appaltante deve fare solo prima del pagamento dell'ultimo SAL?.
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L’impresa affidataria di un lavoro ha chiesto l'autorizzazione al subappalto di lavorazioni ad un raggruppamento temporaneo di due imprese, che si è costituito appositamente. l'amministrazione ha rilevato che il subappaltatore non può essere un raggruppamento temporaneo di imprese, figura che ha come fine di “partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta” (art. 3 comma 20, D.Lgs. n. 163/2006). Inoltre, non è previsto dall’ordinamento che l’affidatario possa affidare lavorazioni in subappalto ad un raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI). Peraltro, nella fattispecie, le due imprese dichiarano di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere singolarmente l’intero subappalto. Pertanto il RTI non avrebbe la finalità prevista dalla norma. E' corretta l'interpretazione?Grazie.
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Nel caso in cui i subappaltatori sono pagati dall'impresa appaltatrice, l'art. 118 c. 3 del D. Lgs. 163, dispone che "è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento ..., copia delle fatture quietanzate ...". Se la interpretazione è corretta, l’avvenuto pagamento all'appaltatore di un lavoro concesso in subappalto, implica che entro 20 gg. il corrispettivo deve essere pagato dall'impresa appaltatrice al subappaltatore, il quale a sua volta deve emettere fattura quietanzata a prova dell'avvenuto pagamento. Non solo, ma se il pagamento all’appaltatore dei lavori in subappalto, venisse effettuato su più SAL, a seguito di ciascuno di essi dovrà essere rilasciata una fattura quietanzata per il corrispondente importo, fino alla concorrenza dell’intero valore economico del subappalto eseguito. Accade invece che le imprese appaltatrici sottopongono ad autorizzazione della Stazione Appaltante. contratti di subappalto che prevedono pagamenti al subappaltatore dopo 6 mesi dalla emissione del SAL di pagamento della stessa opera concessa in subappalto. A)In tal caso la data dalla quale la S.A. deve pretendere le fatture quietanzate può ritenersi quella stabilita dal contratto di subappalto ? B)E se le fatture quietanzate del subapp/re non venissero trasmesse nemmeno entro il termine fissato nel contratto di subappalto, può la S.A. sospendere il pagamento dell’intero importo del SAL in base all’art. 118/3 del codice ? C)Se le fatture quietanzate sono trasmesse alla S.A. per importi inferiori ai lavori eseguiti in subappalto (e comunque già pagati all’impresa appaltatrice per l’intero importo del subappalto), a fronte di questo parziale inadempimento dell’impresa appaltatrice, quale decisione deve assumere la S.A. ? D)Può la S.A. entrare nel merito delle modalità di pagamento stabilite nel contratto di subappalto allineando i tempi in base all'art. 118/3 e pretendere pagamenti ai subapp. entro 20 gg. dal pagamento del SAL ?
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Un’impresa ha formulato richiesta di subappalto previsto contrattualmente, dichiarando la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice. Dalla fase di verifica della documentazione è risultata, invece, la irregolarità contributiva della stessa. Precisato quanto sopra si rivolge invito a voler far conoscere se la ditta appaltatrice, una volta venutasi a regolarizzare la posizione contributiva dell’Impresa subappaltatrice, può avanzare una nuova richiesta di subappalto in favore della medesima ditta, documentandone i requisiti di legge. Distinti saluti.
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L’art. 118 comma 11 del codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 dispone che “il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali, … , in tali casi il fornitore o subappaltatore per la posa in opera o il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4”, cioè i divieti previsti dall’art. 10 della L: 575/1965 e ss. mm. Sembra quindi che basta accertarsi l’inesistenza dei divieti di cui all’art. 10 della L. 575, senza ulteriori incombenze, oppure “salvo che” significa che una volta accertata la possibilità di affidare la lavorazione ai sensi dell’art. 10, debba intraprendersi una procedura di autorizzazione come per un normale subappalto ?
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Per un appalto di un’opera pubblica è stato emesso lo Stato finale e, successivamente, in data 16/01/2014 il Certificato di regolare esecuzione che ha attestato la regolarità dei lavori eseguiti ma ha disposto di trattenere il saldo del credito dell’impresa ammontante ad € 3.477,78 e lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva, in pendenza della presentazione della quietanza sulla fattura dell’importo complessivo di € 102.850,00 del subappaltatore il quale risulta ancora a credito di una somma residua di € 8.850,00 (l’impresa ha corrisposto al subappaltatore somme per € 94.000,00 come dichiarato tra l’altro dal subappaltatore stesso).Si chiede pertanto: 1)Se questa stazione appaltante debba procedere con l’escussione della polizza fidejussoria per garantire il credito residuo del sub appaltatore considerato che i lavori sono conclusi da quasi un anno. 2)Se per l’escussione della polizza debba procedersi alla risoluzione contrattuale per grave inadempienza contrattuale ai sensi della determinazione dell’Autorità di VV sui LL PP n. 7 del 28/04/2004.
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Il DM n. 37 del 22-01-2008 prevede che, per gli impianti posti al servizio degli edifici, il committente debba affidare i relativi lavori ad impresa abilitata che ne rilascerà la dichiarazione di conformità. Se l’aggiudicatario dell’appalto non è in possesso di idonea qualifica SOA né di abilitazione di cui al D.M. 37/2008 al fine del rilascio delle dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici e gli stessi vengano realizzati per intero dal subappaltatore, la Stazione appaltante può acquisire direttamente la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta subappaltatrice considerato che, con la stessa, non esiste nessun rapporto contrattuale diretto? Nel caso in cui l’appaltatore si avvalga ai sensi dell’art. 49 di un’impresa ausiliaria, non potendo per carenza del requisito richiesto dal DM 37/2008 rilasciare il certificato di conformità, può la stazione appaltante ritenere valido il certificato rilasciato dall’impresa ausiliaria?
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E' configurabile come subappalto l'affidamento di una commessa (servizio di taratura di strumenti scientifici), aggiudicata provvisoriamente ad una ditta italiana che intende effettuare il servizio indicato presso i laboratori della casa madre, aventi sede in Francia? Le due ditte, pur facendo parte della stessa organizzazione, hanno ovviamente diversa personalità giuridica. Si evidenzia inoltre che la ditta verso la quale è stata disposta provvisoriamente l'aggiudicazione non ha espresso la volontà di avvalersi del subappalto.
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in caso di procedura d' appalto per l' affidamento di servizi di ingegneria e di architettura il sub appaltatore deve possedere tutti tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al soggetto aggiudicatario in sede di gara?
Argomenti:
Il nolo a freddo e/o la sola fornitura di materiale (senza manodopera) rientrano tra le categorie subappaltabili?
Argomenti:
La ditta esecutrice ha presentato richiesta di subappalto per un importo superiore a quello del contratto principale, precisando che i prezzi con il subappaltatore sono superiori a quelli offerti in sede di gara. Premesso che il contratto tra appaltatore e subappaltatore è un contratto tra privati, quindi la cosa è lecita. Ritengo comunque che ciò che viene autorizzato sono le lavorazioni in subappalto, il cui importo autorizzato non può comunque essere superiore a quello del contratto principale. la precisazione è importante perchè, quando arriveranno le fatture quietanzate del subappalatatore, queste avranno importo superiore di quanto autorizzato, ma giustificato dal fatto che i prezzi concordati sono in aumento rispetto a quelli contrattuali. Anche il CEL sarà riferito non all'importo concordato tra appaltatore e subappaltatore, ma a quello risultante dall'importo contabilizzato. E' corretta questa interpretazione?
Argomenti:
Relativamente al subappalto sotto soglia comunitaria e in assenza di attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, dal combinato disposto di cui agli artt. 80 e 105 del Codice sembrerebbe evincersi quanto segue: a) Il concorrente deve già in sede di gara dichiarare le lavorazioni, le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare (nei limiti consentiti dalla legge); b) Il concorrente non ha l'obbligo di indicare in sede di gara l'impresa o le imprese subappaltatrici, ma in quanto affidatario non può subappaltare ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto stesso; c) L'affidatario prima di addivenire alla stipula del contratto di subappalto e comunque prima di avere la necessaria autorizzazione da parte della stazione appaltante deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80; d) Non possono essere infatti affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall' articolo 80; e) L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80; f) L'affidatario deve dimostare anche il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del subappaltatore, inviando alla stazione appaltante idonea certificazione probatoria, in relazione alla prestazione subappaltata. Si chiede: 1) Nel caso e) l'affidatario può scegliere di non sostituire il subappaltatore ma decidere di eseguire in proprio le prestazioni, se in possesso delle adeguate e sufficienti qualificazioni (subappalto non qualificante)? 2) Se anche il subappatatore, per il quale non sia stato dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione o ne risulti mancante, debba o possa essere sostituito, come nel caso di assenza dei requisiti di cui all'art. 80.
Relativamente al subappalto sopra soglia comunitaria e/o sempre in presenza di attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, dal combinato disposto di cui agli artt. 80 e 105 del Codice sembrerebbe evincersi quanto segue: a) Il concorrente deve già in sede di gara dichiarare le lavorazioni, le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare (nei limiti consentiti dalla legge); b) Il concorrente ha l'obbligo di indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori, pena la nullità del subapplato medesimo; c) In sede di gara o nelle procedure di accertamento in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante deve accertare sia in capo a quest'ultimo che in capo all'eventuale terna dei subappaltatori l'assenza di tutti i motivi di esclusione dalla gara di cui all'art. 80, procedendo all'esclusione del concorrente, oltre che per l'eventuale mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 in proprio, anche nel caso in cui per uno o più subappaltatori siano accertati i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 5; d) Non potendo essere affidatari di subappalti e non potendo stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall' articolo 80, il subappaltatore per il quale fosse anche solo accertato il motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, non può essere affidatario del subappalto e non può stipulare il relativo contratto, pur non comportando ciò l'esclusione dalla gara del concorrente affidatario; e) L'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4; f) L'affidatario deve dimostare anche il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei subappaltatori, inviando alla stazione appaltante idonea certificazione probatoria, in relazione alla prestazione subappaltata a ciascuno Si chiede: 1) Nel caso di sostituzione del subappaltatore per le inadempienze di cui all'art. 80, comma 4, l'affidatario può decidere di eseguire le prestazioni in proprio se non si tratta di subappalto qualficante? 2) Se anche il subappatatore, per il quale non sia stato dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione o ne risulti mancante, debba o possa essere sostituito, come nel caso di assenza dei requisiti di cui all'art. 80.
Argomenti:
Alla luce del nuovo bando tipo Anac per servizi e forniture sopra soglia, dove è stato elimnato il riferimento (prima previsto al subappalto qualifcante), chiedo se sia o meno corretto prevederlo nei discplinari/bandi gara di appalti servizi e forniture. Anche il codice sembra farne riferimento all'Allegato XVII parte II lettera J) Nel caso di risposta affermativa chiedo come debba essere trattato lo stesso, cioè se è corretto chiedere al subappaltatore di dichiarare oltre ai requisiti di cui all'art. 80 anche quelli di cui all'art. 83 e quindi come un normale subappalto, o se sia invece necessario produrre anche un contratto di avvalimento. Questo perchè spesso nei vari commenti che leggo si legge del subappalto qualificante come di una sorta di avvalimento operativo e mi chiedevo quindi se fosse nessario in questi casi trattarlo come un avvalimento. L'idea che mi sono fatta io - e di cui chiedo riscontro- è quella di: ammissione anche per appalti di servizi e forniture di subappalto qualificante/necessario e trattazione per la documentazione richiedibile in fase di gara come un normale subappalto e quindi no contratto avvalimento.
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l'art. 118, comma 3, del Dlgs 163/06 prevede che l'affidatario debba trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 giorni dal sal. Il contratto tra affidatario e subappaltatore però può prevedere tempi di pagamento diversi, e non adeguati, rispetto a quelli prescritti per legge (ad es, tempi più lunghi di 20 gg dal sal). Trattandosi di un rapporto contrattuale tra privati, come si deve comportare la Stazione appaltante in occasione dell'autorizzazione al subappalto? Deve segnalare l'irregolarità e sospendere l'autorizzazione? Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro 20 gg dal sal, è necessario sospendere il pagamento del sal successivo, ma il legislatore non dice fino a quando e a quali condizioni può essere liquidato il sal successivo. Come si deve comportare la Stazione appaltante in questo caso?
Argomenti:
la manodopera è subappaltabile al 100%?
Argomenti:
Qual è la differenza tra subappalto e sub contratto?
Argomenti:
Definito il cottimo come in oggetto,l'appaltatore che ricorresse a tale istituto dovrà essere posto a conoscenza dei seguenti aspetti: 1)all'atto della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista. La SOA del cottimista dovrà pertanto qualificarlo per l'importo da eseguire in cottimo,inclusi il valore dei mezzi e dei materiali, se forniti dall'appaltatore al cottimista; 2)sarà il valore complessivo della parte d'opera da realizzarsi dal cottimista e non l'importo del solo contratto di cottimo, che andrà ad incidere sulla quota subappaltabile; 3)il CEL dei lavori attribuirà al cottimista l'importo della parte d'opera realizzata, comprensivo anche del valore dei materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore; 4) sono assoggettati al regime autorizzativo, da parte della Stazione Appaltante, tutti i cottimi, indipendentemente dalla percentuale di manodopera impiegata e dal valore del sub-contratto. Si richiede se tale impostazione nella gestione delle richieste di autorizzazione al cottimo, corrisponda alla normativa, onde evitare situazioni che sfocino in possibili controversie.
Argomenti:
All'art. 105, comma 6, del Codice, relativo all'obbligo della terna dei subappaltatori per gli appalti sopra soglia comunitaria e per quegli appalti, senza limite di importo, nei quali sono previste le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, si parla per gli appalti sotto la soglia di cui all'art. 35 del Codice (dunque sotto soglia comunitaria) di regolamentare nel bando di gara o nell'avviso di gara: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. Poiché i bandi e gli avvisi di gara sono atti previsti nelle procedure ordinarie: aperta, ristretta e competitiva con negoziazione, obbligatorie, seppure a scelta, negli appalti sopra soglia comunitaria ma facoltative sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9, ad eccezione dei lavori d'importo pari o superiore ad un milione di euro per i quali le procedure ordinarie sono obbligatorie anche se trattasi di appalti sotto soglia, si chiede se la disposizione normativa è da intendersi applicata: a) solo alle gare d'appalto sotto soglia espletate con le procedure ordinarie sopra citate e dove, nell'appalto, vi siano ricomprese le attività di cui all'art. 1, comma 53, del Codice; b) a tutte le gare sotto soglia espletate con le procedure ordinarie sopra citate; c) a tutte le gare sotto soglia, senza differenzazione di tipologia (ordinarie/negoziate)
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L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza. Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006. A mio modesto parere tale divieto sussiste. Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto. Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.
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Un impresa ha posto il seguente quesito: "la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA per le categorie OG2 - Cassifica VI e OG11 Classifica I chiede se puo' partecipare come impresa singola alla gara e dichiarare di subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 per la parte eccedente (5,50% circa), per la categoria OS30 per la parte eccedente (8,85% circa) e per la categoria OS2A per l'intero importo (3,42%). L'appalto prevede: OG2 II 437.757,04 43,96 Prevalente OS28 I 235.338,23 23,63 scorporabile OS30 I 268.631,27 26,96 scorporabile OS2A I 34.000,00 3,42 scorporabile OS3 I 20.031,51 2,01 scorporabile Quale risposta dare? Riongrazinado anticipatamente porgo distinti saluti.
Argomenti:
Totale lavori 456.064,65 Categoria prevalente OG1 379.850,00 – 83,29% Categoria scorporabile OG11 76.214,65 – 16,71% - categoria D.M. 10.11.2016 n. 248 – subappaltabile al 30% della categoria OG11? è corretto? Come si deve interpretare l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 248/2016? Il subappalto del 30% del contratto (di cui all’art. 105, c. 2 del D. Lgs. 50/2016) comprende anche il 30% dell’OG11 ( e quindi totale subappaltabile euro 136.819,40) oppure è oltre (e quindi totale subappaltabile euro 159.683,80)? Inoltre in caso di ATI, l’impresa mandante per la Categoria OG11 (di importo inferiore a 150.000 euro) può qualificarsi con i requisiti di lavori analoghi, manodopera ed attrezzatura (ex art. 90 DPR 207/2010) invece che con la SOA. Grazie
In riferimento ad un subappaltatore si chiede, se all'atto del deposito del contratto di subappalto da parte dell'impresa aggiudicataria (da eseguirsi almeno con 20 giorni di anticipo rispetto all'effettivo inizio dei lavori subappaltati), il RUP debba attivarsi per eseguire tutte le verifiche che vengono normalmente eseguite per l'aggiudicatario (casellario giudiziale, agenzia entrate, BDOE, ecc.). Si chiede inoltre, nel caso in cui le stesse verifiche si concludessero (con esito negativo) dopo 20 giorni (e quindi dopo che il subappaltatore è entrato in cantiere), andrebbe disposto l'allontanamento dell'impresa dal cantiere?
Argomenti:
Si chiede se, nel caso di procedura aperta, la ditta produce dgue cartacei dei subappaltatori, nonostante il soccorso istruttorio, è ammessa. grazie mille
Argomenti:
si chiede di conoscere se in un appalto di lavori in affidamento diretto sia possibile, successivamente, autorizzare un subappalto nonostante in sede di offerta non siano state indicate dall'appaltatore le lavorazioni che intendeva subappaltare.
Argomenti:
Definito il cottimo come in oggetto,l'appaltatore che ricorresse a tale istituto dovrà essere posto a conoscenza dei seguenti aspetti: 1)all'atto della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista. La SOA del cottimista dovrà pertanto qualificarlo per l'importo da eseguire in cottimo,inclusi il valore dei mezzi e dei materiali, se forniti dall'appaltatore al cottimista; 2)sarà il valore complessivo della parte d'opera da realizzarsi dal cottimista e non l'importo del solo contratto di cottimo, che andrà ad incidere sulla quota subappaltabile; 3)il CEL dei lavori attribuirà al cottimista l'importo della parte d'opera realizzata, comprensivo anche del valore dei materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore; 4) sono assoggettati al regime autorizzativo, da parte della Stazione Appaltante, tutti i cottimi, indipendentemente dalla percentuale di manodopera impiegata e dal valore del sub-contratto. Si richiede se tale impostazione nella gestione delle richieste di autorizzazione al cottimo, corrisponda alla normativa, onde evitare situazioni che sfocino in possibili controversie.
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Nel caso in cui l'impresa subappaltatrice sia una micro o piccola impresa, la stazione appaltante è OBBLIGATA a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto, oppure è tenuta a farlo solo su richiesta del subappaltatore (art. 105, comma 13 D. Lgs. 50/2016)? In caso di pagamento diretto, l'appaltatore fattura l'intero importo del SAL e la stazione appaltante emette due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell'appaltatore e uno del subappaltatore?
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Buongiorno, si chiede se in una gara di lavori con categoria prevalente OG1 e categoria scoroporabile a qualificazione obbligatoria - integralmente subappaltabile- possa essere ammessa un'impresa che risulti qualificata per la categoria prevalente - ma non per l'intero importo lavori - che dichiari contestualmente di subappaltare al 100% la categoria scorporabile, indicando il nominativo del subappaltatore e producendo il relativo DGUE ecc.. O, se viceversa, nell'ambito dei lavori costituisca presupposto necessario per il ricorso al subappalto la qualifica dell'impresa per l'intero importo lavori (art. 92, comma 1 DPR 207/2010), così che non possa ammettersi il suesposto caso di subappalto "qualificante".
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Si chiede di conoscere se il limite del 30% alla subappaltabilità delle lavorazioni specialistiche (SIOS) di cui all'art. 105, comma 5, del D.Lgs, n. 50/2016, si riferisca alle sole lavorazioni specialistiche di importo superiore al 10% del totale dei lavori (soglia di rilevanza stabilita, in tema di divieto di avvalimento, dal comma 11 dell'articolo 89 del D.Lgs. citato), o anche a quelle di importo inferiore a detta percentuale.
Argomenti:
A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 2019 in relazione ai limiti posti al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., dovendo pubblicare un bando di gara per lavori, si deve disapplicare la normativa nazionale sia in riferimento al comma 2 che in riferimento al comma 5 del citato articolo del Codice Appalti?
Ringrazio per l'attenzione.
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In una gara di lavori con categoria prevalente OS 6 classifa II^, importo € 395.685,00 = 66,02% e scorporabile OG1 classifica I^, importo € 203.735,00 = 33,98%, un operatore economico chiede di partecipare con avvalimento della OS6 e dichiara di voler subappaltare i lavori della categoria OG 1. E' possibile non avendo alcuna qualificazione SOA?
Argomenti:
Si chiede se la vigente normativa in materia di subappalto di cui al D.Lgs. 50/2016 consenta alla stazione appaltante il divieto di subappalto a fronte di adeguata motivazione e se il divieto di subappalto possa comunque essere stabilito nelle procedure escluse ex art. 15 del Codice dei Contratti
Argomenti:
Per una gara bandita nel 2019 i cui termini di scadenza offerte sono antecedenti all'entrate in vigore del Decreto Legge 32/2019, l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare "parti di opere nei limiti consentiti dalla legge, e comunque non rientranti nelle lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53, art. 1 della Legge 190/2012".
Durante l'esecuzione dei lavori, successivamente alla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, l'impresa ha richiesto di subappaltare alcune lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
E' possibile autorizzare tale subappalto, ai sensi dell'art. 1 comma 18 (sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105) o per il caso in questione è necessario considerare il quadro normativo vigente al momento della presentazione dell'offerta?
Argomenti:
Come noto, «il Codice impone ai concorrenti il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità relativamente a ogni singola prestazione costituente l’appalto misto ai fini della partecipazione alla gara e non solo dell’esecuzione dell’appalto». La giurisprudenza aveva sottolineato come fosse la normativa di settore ad impedire il ricorso all’istituto del subappalto da parte di un operatore privo dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalle pertinenti disposizioni ( .. a fronte di un contratto misto, il limite del 30% deve essere riferito al complessivo importo di ciascuna prestazione di lavori, servizi o forniture che concorrono a comporre l’oggetto del contratto --- T.A.R. Toscana, I, 30 gennaio 2018, n. 146 ).. Si chiede se oggi, alla luce delle sentenze C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritenete ancora attuale quanto sopra riportato in tema di subappalto o se viceversa in caso di appalto misto (forntiura +posa in opera) ben potrebbe l'operatore economico privo dei requisiti di qualificazione per la componente lavori subappaltarla interamente (subappalto necessario).
Argomenti:
L'art. 105 co.13 del Codice degli appalti prevede che la stazione appaltante paga direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori, quanto dovuto per le prestazioni da questi eseguite, nei seguenti casi:
a)quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa [1];
b)in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c)su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Nel caso di richiesta da parte di una microimpresa subappaltatrice di pagamento diretto da parte del Committente, la Stazione Appaltante può acconsentire a tale modalità di pagamento in violazione di predetto art. 105? Naturalmente la Stazione Appaltante dovrà verificare le quietanze di avvenuto pagamento prima dell'emissione della rata di saldo a favore dell'Appaltatore.
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Avendo il subappaltatore richiesto alla scrivente stazione appaltante di essere direttamente liquidato per i lavori svolti secondo il contratto di subappalto autorizzato, ed avendo ricevuto la stazione appaltante anche il nulla osta della ditta appaltatrice, può la stazione appaltante procedere alla liquidazione diretta del subappaltatore? Ma, soprattutto, come? Chiedendo l’emissione a proprio favore di due fatture distinte (appaltatore per i propri lavori e subappaltatore per quanto eseguito in subappalto), ciascuna col proprio imponibile più IVA? Oppure la Stazione Appaltante dovrebbe liquidare lo stato finale dei lavori all’appaltatore, comprensivo dell’intero importo IVA, destinando il solo importo lavori subappaltato al conto dedicato del subappaltatore? La natura dei lavori subappaltati (prevalentemente interventi di forestazione) prevedono un codice ATECO tale per cui il subappaltatore non potrebbe fatturare all’appaltatore il solo imponibile senza la relativa IVA. Sorgerebbe quindi il problema di un doppio versamento di IVA.
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In un contratto misto (valore complessivo 100.000 €) fornitura (90%) lavori (10%) un concorrente che sia qualificato per entrambe le prestazioni può decidere di subappaltare in fase esecutiva il 100% dei lavori ? Dalla lettura del TAR Toscana sez. I 30/1/2018 n. 146 parrebbe di no in quanto in un contratto misto, il limite del 30% (oggi 40%) deve essere riferito al complessivo importo di ciascuna prestazione di lavori, servizi o forniture che concorrono a comporre l’oggetto del contratto e non al valore complessivo del contratto. E' corretta questa interpretazione ? Grazie
Argomenti:
L'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 disciplina il subappalto che ad oggi, con la L. 120/20, è pari al 40% del totale. Ma come si fa a calcolare precisamente che il subappaltatore permanga effettivamente all'interno di tale percentuale? In termini di esecuzione del lavoro, soprattutto per quelli complessi, non è semplice per la SA da controllare/determinare. Sarebbe possibile controllare il tutto semplicemente dal calcolo del 40% dell'appalto aggiudicato in termini di fatture emesse dall'aggiudicatario al subappaltatore? Inoltre, qualora si utilizzi il MEPA, quest'ultimo dev'essere obbligatoriamente anch'esso iscritto all'applicativo come l'aggiudicatario oppure, anche se non iscritto, basta che sia in possesso dei requisiti generali controllati dalla SA? Magg. Filippo STIVANI
Argomenti:
Ci si riferisce al testo della risposta al quesito n. 687 per segnalare che la stessa non contiene la soluzione al problema contabile evidenziato.
In particolare si ritiene che non si sia tenuto conto degli obblighi di fatturazione elettronica e delle procedure per la contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture adottate dalle PPAA, enti locali in particolare, anche in relazione agli obblighi di tracciabilità.
Nella soluzione prospettata l'ente non ha un titolo contabile per procedere alla contabilizzazione e alla liquidazione del subappaltatore visto che la fattura è intestata all'appaltatore. Inoltre, pagando solo una parte della fattura dello stesso appaltatore (diminuita cioè della somma al netto dell'IVA spettante al subappaltatore), la stessa rimane di fatto "aperta" nella contabilità dell'ente.
Si prega di dare indicazioni conformi alla normativa e alle regole di contabilità, grazie.
Argomenti:
Nell’ambito di una procedura selettiva ex art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/16, si è classificato primo nella graduatoria provvisoria un operatore cui la S.A. ha trasmesso la proposta di aggiudicazione richiedendo la documentazione utile alla contrattualizzazione.
Nella consegna della stessa, il concorrente de quo ha inviato una dichiarazione nella quale asserisce che, in relazione alla compilazione del DGUE e di altro modulo di dichiarazioni predisposto dal Committente, non ha indicato la volontà di avvalersi del subappalto per l’esecuzione dei servizi.
Si domanda se tale integrazione postuma sia sanabile, attraverso l’avvio del procedimento del Soccorso Istruttorio, ovvero sia da rigettare. E, in tale ultima ipotesi, motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria qualora il ricorso a terzi sia condicio sine qua non per la commessa.
Si domanda, infine, se anche per la procedura in argomento, sotto la soglia comunitaria, occorra notificare il provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti alla gara.
Cordialmente.
Argomenti:
In relazione ad un affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del poligono di tiro di questa stazione appaltante (SA), da stipulare tramite RDO nel link:acquistinrete dellaPA (con lotto unico e sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa) una ditta partecipante, in sede di presentazione dell'offerta tecnica (ove ha regolarmente esplicitato i punteggi tecnici richiesti nel disciplinare di gara, raggiungendo il punteggio max di punti 70) , ha presentato la seguente dichiarazione: "Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% le seguenti attività: Opere appartenenti alla categoria prevalente nei limiti e forme previste dalla vigente normativa."
Questa SA, ritenendo troppo generica tale dichiarazione, ha richiesto alla ditta di rispondere ai questi posti dall'art.105 comma 4 del Codice Appalti (lettere a-b-c-d), assegnando un termini di giorni dieci per la risposta formale. Alla luce di quanto esposto, si richiede di sapere se questa SA ha posto in essere una procedura corretta e, soprattutto, se l'offerta tecnica può NON ESSERE APPROVATA (eliminando così la ditta de-quo dalla gara), in caso di omessa risposta o risposta ritenuta insoddisfacente.
Argomenti:
Nell'ambito di una procedura per affidamento dei servizi di progettazione il disciplinare prevede la presenza di un archeologo nell'ambito del gruppo di lavoro. il Gruppo è oggetto di valutazione tecnica;
ciò premesso si chiede se un concorrente possa partecipare subappaltando l'attività/figura dell'archeologo senza indicare, pertanto, il relativo nominativo tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 24, comma 5 primo periodo del D.Lgs. 50/2016
Argomenti:
La ditta aggiudicataria di un lavoro pubblico può affidare una fornitura senza posa in opera ad una ditta che ha partecipato alla procedura per l'appalto degli stessi lavori?
Argomenti:
Ci riferiamo all’art. 49, c. 1 lett. a), del D.L. 77/2021 che così recita: “a) fino al 31 Ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. …”.
Quanto alla deroga al comma 5 dell’art. 105 - dato un appalto di LAVORI con presenza di lavorazioni scorporabili rientranti in una delle categorie individuate dal D.M. 248/2016 (c.d. SIOS) e di importo >10% dell’importo totale dell’appalto - chiediamo se sia condivisibile una lettura della norma che preveda quanto segue:
1. in deroga al limite del 30% dell’art. 105 c. 5, le lavorazioni della categoria SIOS sono liberamente subappaltabili senza alcun limite relativo all’importo della categoria stessa;
2. tenuto conto del tenore letterale della suddetta norma neo-introdotta (il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori….), il subappalto delle lavorazioni SIOS è computato ai fini del raggiungimento della quota massima di subappaltabilità delle opere pari al 50% dell’importo complessivo del contratto; dando così atto che è implicitamente derogata anche la disposizione di cui all’art. 1, c. 2 ultimo cpv., del D.M. 248/2016;
3. il subappalto delle lavorazioni SIOS non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ove uno o più degli assunti di cui sopra non fosse condivisibile, chiediamo cortesemente quale debba essere la puntuale corretta lettura sostitutiva.
Data l’immediata applicabilità del D.L. in oggetto e le importanti implicazioni, sull’impostazione dei procedimenti, derivanti dalla lettura delle norme in oggetto, auspichiamo un sollecito riscontro.
Argomenti:
La L. 108/21 prevede che, dal 01/11/2021, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all'introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l'istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte. Potrebbe quindi essere che l'SA, nel predisporre una gara, non individui alcuna specifica prestazione e che quindi non vi sia subappalto?
Argomenti:
Disciplina transitoria introdotta dal DL 77/2021 convertito in legge, per le procedure avviate dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31.10.2021 – tema: subappalto
Domanda: in presenza di lavorazioni di cui all’art.89, 5 comma 11, D.Lgs. 50/2016 è possibile consentire il subappalto di tali lavorazioni nel limite del 50% e contemporaneamente, autorizzare il 50% di subappalto del complessivo contratto, così che il subappalto della SIOS non eroda la quota del 50% del complessivo contratto?
grazie
Argomenti:
Buongiorno, chiedo se sia possibile recuperare la quota parte di un subappalto non utilizzata quando il subappaltatore abbia eseguito lavori ad es. per l'importo di € 7.000 anziché € 10.000 come indicato nella richiesta di subappalto e nella relativa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Più precisamente, chiedo se i € 3000 restanti possano essere utilizzati sempre dall’appaltatore per altre richieste di subappalto oppure se occorra previamente inviare alla Stazione Appaltante la comunicazione di variazione in diminuzione dell’importo del subappalto entro i termini di scadenza del contratto di subappalto.
Grazie e saluti
Argomenti:
Si ritiene che, la totale eliminazione ai limiti del subappalto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) della L. 108/21, consenta all'SA di decidere se adottare tale istituto fino alla misura massima del 100% ma anche liberamente in modalità pari allo 0%. In quest'ultimo caso, al fine di attuare quanto indicato nel parere n. 998, basterebbe operare un'efficace suddivisione in lotti per categorie di lavori omogenei quali OG1 EDILI (LOTTO 1), OS3 IDRICO-SANITARI (LOTTO 2) e OS30 ELETTRICI (LOTTO 3) che, combinata ad una procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della L. 108/21 svolta tramite RdO MEPA in modalità multibando (vedasi i pareri n. 758, 816, 819 e 922), FAREBBE DI FATTO DECADERE L'ESIGENZA DEL SUBAPPALTO. In tal modo, ogni singolo lotto, verrebbe aggiudicato ad un OE in possesso delle necessarie capacità tecnico professionali di adeguato livello per poterlo eseguire in proprio, rispettando la proscrizione alla cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, così come richiesto dalla SA in sede di gara. Ai fini della motivazione del divieto al subappalto di cui al suddetto parere sarebbe sufficiente riportare, nei documenti amministrativi, tale ragionamento? Oppure occorrerebbe integrarla da altre oggettive ragioni, quali quelle di seguito indicate, finalizzate ad imporre la massima restrizione all'afflusso di personale esterno significando che, col subappalto, gli OE da gestire in cantiere potrebbero essere molto più numerosi rispetto agli eventuali tre massimi del predetto esempio? 1 - l'alta sensibilità, riservatezza e segretezza di particolari luoghi come le caserme; 2 - la necessità di ridurre al massimo il rischio di interferenze e/o incidenti; 3 - il bisogno di limitare al massimo il rischio di diffusione del contagio in emergenza pandemica. È corretto il ragionamento? Ten. Col. Filippo STIVANI.
Argomenti:
Si chiede se con le modifiche apportate alla disciplina del subappalto dal Dl 77/2021 nel periodo transitorio, cioè 1° giugno - 31 ottobre 2021, quale tra le seguenti interpretazioni debba intendersi quella più corretta per il limite del subappalto delle categorie SIOS:
1) è abrogato il limite del 30% di cui al comma 5 dell'art. 105, sussistendo solo un limite generale di subappalto pari al 50% dell'importo complessivo contratto (con il risultato che la sios potrebbe anche essere interamente subappaltata);
2) per effetto della deroga operata al comma 5 dell'art. 105 il limite subappalto SIOS dal 30% passerebbe al 50% dell'importo della categoria, e in quest'ultimo con l'ulteriore dubbio se cumulabile o meno con il 50% dell'importo complessivo contratto (teoria sostenuta da IFEL);
3) è sempre sussistente il limite del 30 % importo categoria, in quanto il comma 5 sarà abrogato solo a partire dal 1° novembre 2021, ma in questo caso la deroga opera nel senso che però il subappalto sios impatterebbe sul limite generale del 50% importo contratto
Argomenti:
Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, il bando di gara prevedeva opere cat.OG1 per € 231.818,30 (prevalente) e opere cat. OG 11 (scorporabile ) per € 196.581,70. L'aggiudicatario è qualificato solo per la categoria OG1 e chiede di subappaltare le opere ricadente in categoria OG 11, riservandosi di acquistare i materiali e le attrezzature. E' possibile subappaltare solo l'esecuzione delle lavorazioni cat.OG11, mentre le forniture dei materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni previste in cat.OG11 possono essere forniti dall'aggiudicatario, pur non possedendo quest'ultimo la qualifica nella categoria OG11?
Argomenti:
L'art. 105 c.13 del Codice prevede il pagamento diretto del subappaltatore.
L'art. 30 c.5 del Codice prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore …... la S.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.
L'art. 105 c.8 del Codice prevede che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della SA e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e che nelle ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al suddetto periodo.
Si richiede se in presenza di un DURC irregolare da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante possa comunque procedere al pagamento diretto di quanto dovuto al subappaltatore, oppure debba trattenere le somme dovute al subappaltatore (facenti parte del certificato di pagamento) per utilizzarle in relazione all'intervento sostitutivo.
Argomenti:
Si chiede se la frase "non può essere affidata a terzi... la prevalente esecuzione delle lavorazioni delle categorie prevalenti" indicata al comma 1, lett. b) 1) dell'art. 49 della L. 108/21: 1 - sia riferita esclusivamente ai lavori e non alle forniture di beni e servizi fatta eccezione, relativamente a quest'ultimi, per i contratti ad alta intensità di manodopera; 2 - prendendo come esempio una gara costituita in un unico lotto pari a 200, suddivisa in OG1 100 prevalente, OS30 60, OS3 40, qualora non indicato diversamente dalla Stazione Appaltante (SA) in merito ad eventuali motivati divieti al subappalto o all'individuazione di suoi specifici limiti percentuali, l'unico operatore economico (OE) aggiudicatario possa, in misura massima, subappaltare OG1 per 50, OS30 per 60 e OS3 per 40; 3 - prendendo invece come esempio una gara pari a 200, suddivisa in tre distinti lotti prestazionali distinti in OG1 100, OS30 60, OS3 40 aggiudicabili, a seconda delle dinamiche di gara, sia ad un'unica azienda oppure fino a tre distinte ditte, qualora non indicato diversamente dalla SA in merito ad eventuali motivati divieti al subappalto o all'individuazione di suoi specifici limiti percentuali, l'OE aggiudicatario di ciascun lotto possa al massimo subappaltare OG1 per 50, OS30 per 30 e OS3 per 20. Sono corretti i ragionamenti? Nel caso in cui fossero errati, in relazione ai due esempi prospettati, quali sarebbero allora le percentuali massime subappaltabili in applicazione della legge in parola? Ten. Col. Filippo STIVANI.
Argomenti:
Alla luce del nuovo istituto di subappalto a decorrere dal 1/11/2021, si chiede di chiarire il dispositivo dell'art. 105 comma 1 del ccp atteso che l'esegesi testuale della predetta norma lascia dedurre che, fatto salvo il subentro di un nuovo appaltatore secondo l'art. 106 comma 1 del ccp:
a) il contratto non può essere ceduto a terzi;
b) non può essere affidata a terzi (e perciò subappaltata) l'integrale esecuzione del contratto (cioè il 100%);
c) non può essere affidata a terzi (e perciò subappaltata):
- per i lavori, la prevalente esecuzione (cioè oltre il 50%) del "complesso delle categorie prevalenti" (ovvero dell'importo complessivo del contratto, sebbene la categoria prevalente è una sola mentre le altre sono categorie scorporabili);
- per i servizi, la prevalente esecuzione (cioè oltre il 50%) del contratto per servizi ad "alta intensità di manodopera" di cui all'art. 50 del ccp (indipendentemente dalle categorie d'appalto se principale o secondarie); quindi, per tutte le altre tipologie di servizi non è posto alcun limite. Tuttavia, restano salve le restrizioni previste dal comma 2 dell'art. 105 ccp - come modificato dal presente art. 49 comma 1 lettera a) - che dispone dal 1/11/2021 che "Le stazioni appaltanti ... indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario" (per cui le restanti possono essere subappaltate).
Argomenti:
Con la presente, si richiede se debba ritenersi corretta l’interpretazione del nuovo art. 105 in vigore a decorrere dal 1° novembre 2021, secondo cui:
a) si applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo il 1° novembre ovvero, i cui inviti o richieste di preventivi siano inviati dopo la medesima data;
b) le ipotesi di divieto di subappalto si suddividono in vincolate (art 105, c. 1) e discrezionali (art 105, c. 2) e, con riferimento a queste ultime deve considerarsi, comunque, eccezionale l’individuazione di prestazioni riservate all’esecuzione del solo affidatario;
c) con particolare riferimento all’ipotesi di cui al comma 2, l’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali si verifichi nei soli settori di cui all’elenco …e ove l’appalto ricomprenda prestazioni riconducibili a detti settori, la stazione appaltante ha l’obbligo di riservare tali prestazioni all’esecuzione esclusiva dell’affidatario;
d) il divieto di subappalto della prevalente esecuzione delle categorie prevalenti si riferisce ai soli appalti di lavori con esclusione di un’interpretazione estensiva idonea a ricomprendervi la prestazione principale nell’ambito di appalti di forniture e servizi.
Distinti saluti.
Argomenti:
Si chiede se l'Atto di indirizzo del MIMS del 4 gennaio 2022 in materia di subappalto riguardi anche i Comuni.
Si ringrazia fin d'ora. Cordiali saluti.
Argomenti:
Al fine di meglio comprendere come è variato l’istituto del subappalto qualificante (o “necessario”) nelle procedure di lavori dopo il 1° novembre 2021, si chiede conferma della corretta interpretazione del descritto esempio pratico, relativo ad un unico lotto funzionale di lavori per un totale di 100, suddiviso nelle seguenti 5 categorie SOA, ciascuna d'importo superiore ad € 150.000 + IVA: (1) OG1 prevalente 32; (2) OS30 SIOS scorporabile 25; (3) OS3 scorporabile 20; (4) OS21 SIOS scorporabile 12; (5) OS32 scorporabile 11. La ditta aggiudicataria possiede solo la qualificazione OG1 di livello pari a 100 e la OS30 di livello pari a 25 e non ha costituito RTI. Essa: (1) - non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1. (2) - dovrà svolgere direttamente OS 30 per 25 poiché trattasi di SIOS a qualificazione obbligatoria che supera il 15% dell'importo totale dei lavori. (3) - dovrà subappaltare totalmente OS3 per 20 poiché a qualificazione obbligatoria (seppur non SIOS), superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori. (4) - dovrà subappaltare totalmente OS21 per 12 poiché SIOS a qualificazione obbligatoria che NON supera il 15% dell'importo totale dei lavori. (5) - potrà o svolgere direttamente OS32 per 11 coprendo le lavorazioni con l'importo della categoria prevalente poiché trattasi di categoria a qualificazione NON obbligatoria (seppur non SIOS) che supera il 10% dell'importo complessivo dei lavori oppure potrà subappaltarla anche totalmente a ditta in possesso di medesima qualifica (subappalto facoltativo). Il subappalto totale di ciascuna delle predette categorie è consentito dalla nuova normativa sul subappalto in vigore dal 01/11/2021. È corretta tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.
Argomenti:
Posto che la quota subappaltabile è calcolata sulla base dell’importo di aggiudicazione, si chiede cosa debba intendersi per “importo di autorizzazione al subappalto”.
Questa Stazione Appaltante, considera l’importo di autorizzazione al subappalto quello calcolato ai prezzi praticati dall’Appaltatore al Subappaltatore ed indicato nel contratto di subappalto.
Di conseguenza, tale importo viene utilizzato ai fini della verifica dei requisiti analoghi del subappaltatore ed altresì indicato quale importo autorizzato in Osservatorio ed in sede di emissione del certificato di esecuzione dei lavori (CEL).
Si chiede se detta modalità operativa sia stata interpretata in maniera corretta.
Argomenti:
Con riferimento ad un appalto di lavori, si chiede se è corretta l'interpretazione letterale del primo comma dell'art. 105 del Codice come novellato dalla legge 108/2021 "non può essere affidata a terzi [...] la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti", nel senso che non può essere subappaltata una quota maggiore del 50% della categoria prevalente. Si chiede inoltre se nel computo di detta percentuale vi rientri anche il subappalto delle eventuali lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente in quanto afferenti a categorie non scorporabili poiché di importo pari o inferiore a 150.000 euro o di incidenza pari o inferiore al 10%.
Argomenti:
Con la presente si intende sottoporre alla Vs. cortese attenzione un quesito concernente il fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Sovente accade che l’esecuzione dei lavori non coinvolga soltanto l’operatore economico aggiudicatario, il quale, per determinate categorie di lavorazioni, potrebbe avvalersi di subappaltatori. E potrebbe accadere che talune materie prime siano acquistate direttamente dall’impresa subappaltatrice in vista della futura esecuzione della lavorazioni ad essa spettanti. L’art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.” Ferme restando tutte le condizioni per l’accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, il decreto dd. 30.09.2021, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e applicativo dell’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sancisce, all’art. 6, comma 1, che: “La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede a comunicare ai soggetti (n.d.r. “le stazioni appaltanti richiedenti”) indicati all’art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione”. Poste queste premesse, il nocciolo del quesito è il seguente: - , e a fronte dell’operatività dell’istituto che prevede la possibilità per la stazione appaltante di corrispondere l’importo delle lavorazioni direttamente al subappaltatore, può l’amministrazione procedente, in sede di assegnazione delle risorse provenienti dal Fondo, attribuire direttamente al subappaltatore, applicando, pertanto, l’istituto del pagamento diretto, la quota ad esso spettante, commisurata sulla quantità di materie prime da quest’ultimo acquistate?; - oppure è necessario che la stazione appaltante corrisponda l’intero importo all’operatore economico aggiudicatario (c.d. “appaltatore principale”), con la conseguenza che la regolazione dei rapporti economici tra l’appaltatore ed il subappaltatore debbano essere, poi, risolti con gli ordinari strumenti e rimedi di diritto comune?
Argomenti:
L'art, 35, comma 8, del codice prevede l'anticipazione del 20% a favore dell'appaltatore, e l'art. 105, comma 13, stabilisce che la SA paghi direttamente il subappaltatore, nel caso di pm impresa. ipotizziamo che i lavori eseguitie contabilizzati sul primo sal siano stati eseguiti interamente e soltanto dal subappaltatore; il pagamento della SA sarà a favore sia del subappaltatore che dell'appaltatore. il recupero dell'anticipazione potrà, anzi dovrà, inevitabilmente riguardare anche la somma da corrispondere al subappaltatore, qualora la quota da corrispondere all'appaltatore sia inferiore rispetto alla somma da recuperare relativa all'anticipazione. infatti, è indispensabile vhe laSA recuperi, per ogni sal, l'intero importo relativo all'anticipazione e che, pertanto, la SA intervenga anche sul pagamento a favore dei subappalatatori. si chiede se questo modo di procedere sia corretto, considerato anche che il subappalto non ha più il limite del 30%
Argomenti:
si chiede di chiarire se il subappalto della sola manodopera, nel caso di lavori, è legittimo, ed eventualmente a quali condizioni
Argomenti:
Vista l'esigenza nei progetti di disporre di un esperto climatologo, o comunque specialista di cambiamenti climatici, si chiede parere riguardo la possibilità di subappaltare tale servizio, ai sensi art. 31 comma 8 terzo paragrafo (Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.) ?
Argomenti:
L'art. 105, comma 2, del Codice stabilisce che la stazione appaltante paghi direttamente il subappaltatore micro o piccola impresa. Il comma 14 precisa che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Sembra pertanto che:
1. Nel contratto di subappalto debbano essere indicate le lavorazioni comprese nei costi della sicurezza a carico del subappaltatore (qualora lo stesso le esegua), comprese nell'importo del contratto, che quindi concorrono a determinarne il valore corretto;
2. tuttavia, la SA dovrà escludere dette lavorazioni dal pagamento a favore del subappaltatore
3. la SA liquiderà dette lavorazioni all'affidatario e verificare che questo pagamento sia stato poi regolarmente eseguito a favore del subappaltatore (ad es, mediante verifica delle fatture quietanzate; a riguardo, se l'affidatario non provvede al pagamento?)
4. Nel caso in cui il subappaltatore esegua solo opere comprese negli oneri della sicurezza (ad es, ponteggi), la SA pagherà solo l'affidatario.
Si chiede se quanto ipotizzato sia corretto, oppure se la disposizione contenuta del comma 14 sia un refuso, rimasto dalla precedente formulazione, e, in tal caso, se si debba comunque applicare oppure no.
Argomenti:
Nell'ambito di un appalto di servizi di ingegneria ed architettura avente ad oggetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato di un intervento di recupero, consolidamento e restauro di teatro storico, è possibile considerare subappaltabile la prestazione Qbll18. Elaborati progettazione antincendio?
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Si chiedono con la presente alcuni chiarimenti generali relativi all’applicazione delle compensazioni ai sensi dell’art. 1-septies del DL 73/2021 e dell’art. 26 del DL 50/2022
A) Si chiede se è corretto non prevedere la compensazione nei due semestri 2021, ai sensi del DL 73/2021 art. 1-septies, per un contratto con offerta 2020, di un nuovo prezzo, concordato nell’anno 2021 (maggio) in fase di esecuzione lavori, derivante da analisi che tiene conto dell’aumento dei prezzi delle materie prime fino a quel momento documentate.
B) Si chiede conferma che, alla luce della recente risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 39 del 13/07/2022, la corresponsione delle somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore sia rilevante ai fini IVA, sia per le compensazioni calcolate ai sensi del D.L. 50/2022 che per le compensazioni calcolate ai sensi del D.L. 73/2021 art. 1-septies, e si chiede se l'importo corrispondente all'IVA possa essere oggetto di richiesta al fondo ministeriale.
C) Si chiede se, nel caso in cui l’appaltatore riconosca, o il Direttore dei Lavori abbia evidenza documentata (DDT, prove sui materiali, ecc.), che determinati prezzi di contratto, non aggiornati ai sensi del prezzario 2022, sono risultati comunque remunerativi rispetto alle lavorazioni eseguite, per diversi motivi, ad esempio l’avvenuto approvvigionamento delle materie prime in anticipo nel 2021, sia lecito stralciare tali lavorazioni dal calcolo della compensazione ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022.
D) Si chiede se, nel caso in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per determinate lavorazioni, la compensazione calcolata ai sensi del DL 50/2022 relativa ai prezzi di tali lavorazioni in subappalto vada corrisposta all’appaltatore o al subappaltatore.
Grazie
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Buongiorno,
la presente per chiedere se, in caso di subappalto con pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, si debba pagare direttamente al subappaltatore anche la compensazione ex art. 26 del D.L. 50/2022 di sua spettanza.
Grazie
Cordiali saluti
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si ipotizzi, per semplicità, che, nel caso di lavori, il contratto tra appaltatore e subappaltatore preveda una sola lavorazione, il cui importo (A), tra i due convenuto, sia superiore a quello fissato contrattualmente (B) tra Stazione appaltante (SA) e appaltatore. Si chiede:
1. Se l'importo per cui si autorizza il subappalto è A o B (come sembra corretto, anche ai fini del successivo CEL)
2. Nel caso in cui la SA debba pagare direttament eil subappaltore, se è corretto che il pagamento della SA sia B, e non A
3. Se la SA debba assicurarsi, tramite ad esempo ricezione della fattura quietanzata, che la differenza tra A e B sia stata effettivamente corrisposta dall'appaltatore al subappaltatore, o se non sussita alcun obbligo a riguardo.
Grazie.
Argomenti:
La richiesta di chiarimento che si pone all’attenzione si riferisce al comma 2 dell’art. 105 del Codice con l’obiettivo di identificare i limiti per i subcontratti gestiti come subaffidamenti (non subappalti) di “fornitura con posa” e “noli a caldo”. In particolare: se la normativa prevede che, per configurarsi un subappalto, è necessaria la contemporanea presenza delle due condizioni di seguito elencate (unite dalla congiunzione “e” nel testo della norma):
• Importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro;
• Incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% del contratto da affidare;
è possibile dedurre che, il venir meno di una soltanto delle due condizioni, faccia sì che il subcontratto possa automaticamente non configurarsi come subappalto?
Da questa interpretazione, quindi, possono discendere queste due situazioni estreme:
1) Se ho una fornitura con posa (o un nolo a caldo) che ha incidenza della manodopera inferiore al 50%, automaticamente posso gestirlo come subaffidamento (non subappalto) indipendentemente dal suo importo?
2) Se ho una fornitura con posa (o un nolo a caldo) di importo inferiore al 2% ed a 100.000 euro, automaticamente posso gestirlo come subaffidamento (non subappalto) indipendentemente dall’incidenza della manodopera?
In altri termini, posso gestire un subcontratto per “fornitura con posa” o “nolo a caldo” come subaffidamento (non subappalto) anche se il suo importo sia superiore al 2% (e magari comunque sotto i 100.000 euro) qualora l’incidenza della manodopera sia comunque inferiore al 50%?
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Buongiorno si chiede se in caso di affidamento diretto per acquisto di attrezzature scientifiche in ambito PNRR a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato sia possibile vietare il subappalto senza darne alcuna motivazione nella documentazione di gara. Grazie in anticipo
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E' possibile proceder con una nota del RUP e del direttore per autorizzare un sub appalto delle indagini, anziché procedere con determinazione dirigenziale (fermo restando che il potere autorizzatorio è in capo al dirigente?) è un subappalto delle indagini (circa 14 mila euro) servizio totale affidato (progettazione e indagini) circa 52 mila euro. considerato che con l'autorizzazione si prende atto che la documentazione a corredo dell'istanza è a posto e sono state avviate le verifiche previste dalla norma, e il fatto che dopo 15 giorni dall'istanza vale anche il silenzio l'assenso, predisporre la nota a firma del direttore e del RUp va nell'ottica dello snellimento e semplificazione delle procedure . grazie
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Nell'ambito di un contratto di lavori che presenta la categoria OG 3 (prevalente) e la os 12 a (scorporabile), la ditta appaltatrice comunica di volere affidare una fornitura con posa di barriere stradali per un importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale e con manodopera inferiore al 50%.
Si chiede quale sia la giusta interpretazione:
tesi 1) si tratta di un subcontratto di fornitura e posa in opera non assimilabile al subappalto, in quanto il bene fornito non subisce trasformazione con la posa in opera e tenuto inoltre conto dell'importo del subcontratto e dell'incidenza della manodopera;
tesi 2) si tratta di un subappalto, in quanto la lavorazione affidata a terzi è ricompresa e declinata nella categoria di lavori os 12 A (scorporabile)?
si ringrazia
Argomenti:
Una centrale di Committenza (provincia) ha esperito una gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione impianti antincendio (suddivisa in due lotti territoriali). Esperita la gara, la C.U.C. ha stipulato il contratto con l’impresa affidataria e quindi gli enti locali interessati aderiscono alla convenzione stipulata per affidare il servizio. Nel bando della gara indetta dalla CUC - per la parte relativa al subappalto - era indicato:
“Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione della natura di appalto ad alta intensità di manodopera, la prestazione
principale di ciascun lotto è subappaltabile in misura inferiore al 50% mentre le prestazioni secondarie sono scorporabili e interamente subappaltabili
a soggetto qualificato, ad eccezione dei servizi professionali subappaltabili nei limiti previsti dall’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto è disciplinato
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” Ci si chiede: L’ente locale che ha aderito alla convenzione deve autorizzare il subappalto della prestazione principale entro il 50% del PROPRIO valore del servizio, oppure entro il 50% del valore GLOBALE messo a gara dalla CUC? Tenendo conto però che il singolo Ente locale non può avere la visione globale di tutti i subappalti autorizzati dai vari enti che hanno aderito. Grazie
Argomenti:
Nei lavori costituiti da un’unica categoria SOA o nel caso di gare suddivise in più lotti prestazionali (Es.: lotto 1 – OG1 edile, lotto 2 – OS3 idraulico e lotto 3 OS30 elettrico), è corretto interpretare il comma 1, terzo periodo dell’articolo in oggetto nel senso che, l’eventuale subappalto, non potrà mai essere superiore al 49% dell’unica categoria di opere oggetto d’affidamento o del singolo lotto prestazionale?
Argomenti:
Se si analizza l’Allegato II.12, all’art. 30 del nuovo codice dei contratti pubblici si vede confermata la previsione del previgente Regolamento, secondo la quale “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
Non si ritrova, invece, quando sancito dall’art. dall’art. 12 c.2 lett. a) che consentiva all’aggiudicatario di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non era in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; Né quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo e comma sopra richiamati.
Si chiede dunque se sia corretto interpretare per il principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto, fermo restando che concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Come inoltre confermato dall’articolo 2 comma 2 del citato allegato conferma che “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, il che fa dedurre che per “eseguire i lavori” è necessario essere in possesso di adeguata qualificazione.
Si chiede inoltre se sia corretto considerare il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 abrogato dal nuovo codice.
Argomenti:
Nell’ambito degli affidamenti di sevizi di formazione e/o supporto specialistico viene chiesto alle società concorrenti di indicare il nominativo dell’esperto / docente eventualmente allegando il CV quando oggetto di valutazione. Tale prassi troverebbe conferma nel nuovo Codice all’art.65 co.3.
Considerato che la prestazione in termini prevalenti è svolta dal professionista lavoratore autonomo, non dipendente della società concorrente, si chiede:
1) Tale fattispecie va qualificata come subappalto, con applicazione di tutta la disciplina prevista dall’art. 119, o invece valorizzando l’elemento soggettivo del lavoratore autonomo e dunque l’assenza di organizzazione di mezzi non va qualificato come subappalto?
2) In caso affermativo, trova applicazione il divieto previsto dal primo comma dell’art.119 secondo cui È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate??? A sostegno di una tesi restrittiva, si osserva che la prestazione svolta dal professionista è sicuramente prevalente ma non integrale.
Argomenti:
La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7862 del 21/08/2023 indica che, qualora gli operatori esterni abbiano agito per conto dell’affidataria come lavoratori autonomi, non si configura il subappalto. La Sentenza inoltre, richiamando la categoria dei “prestatori d’opera” di cui all’art. 2222 del codice Civile, di norma associata a chi compie un’opera o un’attività di tipo manuale, come per gli artigiani nello svolgimento di lavori, parrebbe consentire l’applicazione di tale fattispecie anche nell’ambito di questi ultimi, non limitandola ai soli beni e servizi. Tutto ciò premesso si chiede se, nell’ambito del nuovo Codice, possa non essere configurato come subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio e con l’impiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera, rese da un lavoratore autonomo non qualificato come imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori.
Argomenti:
Si chiede se è possibile autorizzare il subappalto ai sensi dell’articolo 119 del dlgs 36/2023 nel periodo di esecuzione anticipata del contratto, disposta ai sensi dell’articolo 17 comma 8 primo periodo del codice, o se è presupposto necessario la presenza del contratto di appalto stipulato.
Argomenti:
Si richiede se il subappaltatore possa utilizzare l'istituto dell'avvalimento. Nel caso di specie l'amministrazione autorizzava il subappalto per un importo entro il quale il subappaltatore disponeva dei requisiti necessari; dopodiché sopravveniva l'esigenza in capo all'appaltatore di aumentare l'importo del subappalto (sempre nei limiti di legge) superando di fatto l'importo per cui il subappaltatore era in possesso dei requisiti. Il subappaltatore vorrebbe, attraverso l'istituto dell'avvalimento, avvalersi di altra società in possesso dell'attestazione SOA necessaria ai fini di svolgere la totalità dei lavori oggetto di subappalto.
Argomenti:
Premesso che abbiamo in corso un appalto contrattualizzato con un consorzio stabile, che ha nominato a sua volta una consorziata esecutrice dei lavori. In questa fase esecutiva hanno predisposto una richiesta di subappalto, allegando fra l'altro il contratto di subappalto fra consorziata e subappaltatore, è ammissibile che la consorziata esecutrice possa contrattualizzare a sua volta un subappalto al posto del Consorzio appaltatore?
Argomenti:
In un lavoro pubblico i subappaltatori chiedono di essere pagati direttamente dagli appaltatori (ai sensi del COMUNICATO PRESIDENTE ANAC del 25 novembre 2020). Chiedo se il RUP paga un SAL alla ditta appaltatrice e poi la ditta subappaltatrice dichiara di non aver percepito il pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto, il RUP può rischiare di aver delle responsabilità legali e patrimoniali nei confronti della ditta subappaltatrice che chiede il mancato pagamento al Comune?
Argomenti:
Trattasi di progetto esecutivo coofinanziato da fondi PNRR, approvato il 02/03/2023. Il bando di indizione della gara per l'affidamento dei lavori è stato pubblicato il 10/03/2023. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 29/03/2023. Tutti gli atti, gli elaborati progettuali ed il contratto sono stati redatti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di affidamento dei lavori è stato sottoscritto il 26/09/2023 con consegna lavori il 16/10/2023. L'affidataria ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in data 02/05/2024: l'autorizzazione al subappalto deve essere rilasciata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 oppure del D. Lgs. 36/2023?
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L’art. 119 c.17 D.Lgs. 36/2023 introduce nell’ordinamento il subappalto c.d. “a cascata”: è demandata alle stazioni appaltanti l’indicazione nei documenti di gara delle prestazioni e delle lavorazioni subappaltabili che non possono formare a loro volta oggetto di “ulteriore subappalto”, ma non è individuata una disciplina positiva dell’istituto, neppure mediante un rinvio alle norme proprie del subappalto di primo livello. Tutto ciò premesso, si chiede pertanto: 1. Se la locuzione “ulteriore subappalto” dell’art. 119 c.17 D.Lgs. 36/2023 debba essere interpretata in senso letterale e restrittivo quale previsione di un secondo e ultimo livello di subappalto oppure se debba essere interpretata alla luce della Direttiva 2014/24/UE (art. 71 par. 5 e considerando 105) quale previsione di una “catena di subappalti” potenzialmente senza un limite massimo di livelli; 2. Se siano applicabili ai “subappaltatori ulteriori” le disposizioni previste per il subappaltatore di primo livello e nello specifico: a. Se anche il subappalto a cascata debba essere oggetto di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell’art. 119 e, in caso affermativo, con quali tempi e modalità; b. Se anche i “subappaltatori ulteriori” siano tenuti ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi del comma 7 dell’art. 119 e dell’art. 11; c. Se anche i “subappaltatori ulteriori” debbano possedere i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 119; d. Se anche per il subappalto a cascata debbano essere trasmessi il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore ai sensi del comma 5, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali di cui al comma 7, la copia del piano di sicurezza di cui al comma 15 dell’art. 119 e se sia richiesta documentazione alternativa o ulteriore; e. A quali verifiche siano tenuti, in caso di subappalto a cascata, rispettivamente il RUP, il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il direttore dell'esecuzione, ad esempio ai sensi dei commi 8 e 12 dell’art 119; f. Se il comma 11 dell’art. 119 in tema di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante sia applicabile anche ai “subappaltatori ulteriori” e, in caso negativo, quali siano le tutele previste a favore di tali soggetti.
Argomenti:
Si inoltra la presente richiesta in relazione alla corretta modalità di applicazione delle penali nell'esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori atteso che, ai sensi dell'art. 119 c. 6, il subappaltatore risulta responsabile in solido con l'appaltatore. Tale richiesta viene trasmessa anche in relazione all'obbligo del pagamento diretto dei subappaltatori, nella maggioranza dei casi, previsto dal medesimo articolo comma 11. Nello specifico si chiede se: 1) la penale va applicata ad entrambi i soggetti coinvolti nel ritardo? 2) la penale può essere detratta solo all'affidatario in sede di certificato di pagamento pagando comunque senza ritardo il subappaltatore e rimettendo al rapporto tra gli operatori economici la compensazione intra-subcontratto?
Argomenti:
1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50-2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36-2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica? 2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?
Argomenti:
Con riferimento all'art. 119, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 36/2023 il quale così recita "è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni appaltate, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità della manodopera" si chiede se con la locuzione "contratti ad alta intensità di manodopera" si debbano intendere TUTTI i contratti ad alta intensità di manodopera (di lavori, di servizi e di fornitura) oppure SOLO i contratti diversi dai lavori, considerato che per i contratti di lavori la prima parte della norma sopra menzionata sembra limitare il subappalto solo con riferimento alla categoria prevalente, e non anche alle categorie scorporabili.
Argomenti: