Parere tratto da fonti ufficiali

Servizi di supporto specialistico e nominativo dell'esperto - Subappalto
QUESITO del 06/09/2023

Nell’ambito degli affidamenti di sevizi di formazione e/o supporto specialistico viene chiesto alle società concorrenti di indicare il nominativo dell’esperto / docente eventualmente allegando il CV quando oggetto di valutazione. Tale prassi troverebbe conferma nel nuovo Codice all’art.65 co.3.
Considerato che la prestazione in termini prevalenti è svolta dal professionista lavoratore autonomo, non dipendente della società concorrente, si chiede:
1) Tale fattispecie va qualificata come subappalto, con applicazione di tutta la disciplina prevista dall’art. 119, o invece valorizzando l’elemento soggettivo del lavoratore autonomo e dunque l’assenza di organizzazione di mezzi non va qualificato come subappalto?
2) In caso affermativo, trova applicazione il divieto previsto dal primo comma dell’art.119 secondo cui È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate??? A sostegno di una tesi restrittiva, si osserva che la prestazione svolta dal professionista è sicuramente prevalente ma non integrale.

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