Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Qualificazione

Qualificazione - Incompatibilità
QUESITO del 04/08/2006

In una gara, concorrente in ATI orizzontale - la ditta (A) partecipa per la categoria OG3 con la classifica IV il cui importo è superiore ad 1/5 dell'importo complessivo dei lavori. - la ditta (B) partecipa per la stessa categoria OG 3 con la classifica II il cui importo è inferiore ad 1/5 dell'importo complessivo dei lavori quesito - l'aumento del 20% della classifica si può applicare alla sola ditta ( A ) ? - l'aumento del 20 % non si può applicare al nemmeno alla ditta (A ) atteso che " ogni ditta " del raggruppamento dovrebbe possedere comunque la classifica per un importo almeno superiore ad 1/5 dell'importo complessivo dei lavori ?

Qualificazione
QUESITO del 05/12/2006

Si sottopongono i seguenti quesiti: 1)nel caso in cui redigo un bando di gara per un appalto di lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 400.000,00 e la categoria prevalente presenta un importo relativo pari a € 180.000,00, la classifica che devo indicare è soltanto la prima (I)? 2)nel caso in cui redigo un bando di gara in cui l’importo complessivo dei lavori è superiore ad € 150.000,00 e ho una categoria prevalente che presenta un importo relativo inferiore ad € 150.000,00, devo necessariamente indicare la classifica pari alla prima (I)? In sostanza si vuole richiedere se un concorrente non in possesso di attestazione SOA, ma in possesso dei requisiti necessari per eseguire i lavori inferiori a € 150.000, possa partecipare alla gara d’appalto.

Argomenti:

Qualificazione - Subappalto
QUESITO del 10/11/2006

Appalto riferito al I lotto della pista ciclo pedonale: l'impresa ha assunto un appalto di lavori per la realizzazione di una pista ciclabile nella categoria OG 13 (Categoria unica); ha inoltrato richiesta di subappalto a favore di un'impresa qualificata in 0g 3 per un importo pari ad € 125.000,00 per l'esecuzione dei lavori di Pavimentazione ecologica previsti nell'appalto. Il direttore dei lavori ritiene che la ditta qualificata in og3 possa eseguire anche le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto. Si chiede di sapere se tale subappalto sia autorizzabile.

Ati - Qualificazione
QUESITO del 11/01/2007

Un appalto pubblico di lavori per la costruzione della nuova scuola è stato aggiudicato all’ATI tra le imprese A e B che hanno costituito una associazione temporanea di imprese per l’esecuzione delle opere relative alla categoria principale OG1 rispettivamente per il 53% e 47%. Successivamente le due imprese hanno deciso di formare un consorzio per l’esecuzione unitaria dei lavori di cui alla categoria OG1 ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 554/99 chiamato C in cui però non vengono rispettate le percentuali di partecipazione in quanto l'impresa A partecipa al 99% e la B all’ 1% Secondo le imprese questa nuova società è abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni della categoria OG1 per cui di fatto al terme dei lavori, siccome per la qualificazione ci si riferisce alle percentuali di partecipazione, la A dovrebbe avere una certificazione sul 99% dei lavori della OG1 e la B dell’1%. E’ corretta tale interpretazione o cozza con il principio che ogni impresa riunita devono eseguire i lavori nella percentuale al raggruppamento e che quindi tale percentuale si riporta anche nelle eventuali società costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori. Anche ai fini fiscali l’impresa B ritiene che deve emettere fatture solo per l’1% dei lavori di cui alla OG1. Attendo una Vs risposta Saluti

Qualificazione
QUESITO del 04/12/2006

Chiedo di consoscere un parere in ordine all'ammissibilità della prescrizione del bando per l'affidamento di appalti di manutenzione immobili e infrastrutture comunali che preveda il possesso della SOA quale requisito per la partecipazione anche quando per valore d'appalto tale SOA non sia obbligatoria. Tale richiesta portrebbe non rispondere ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità a cui si devono ispirare i bandi. Grazie

Argomenti:

Verifica requisiti - Qualificazione
QUESITO del 09/05/2006

Chiedo cortesemente di conoscere se la disposizione di cui all'art.10 comma 1-quater Legge 109/94 è riferita solo alle procedure ad evidenza pubblica, oppure riguardi anche le trattative private precedute da gara informale. Mi riferisco al sorteggio pubblico da farsi prima delle aperture delle offerte di cui al primo periodo, ed alla verifica della autocertificazione inerente i requisiti di qualificazione del secondo classificato come previsto all'ultimo periodo.Grazie.

Qualificazione - Og11
QUESITO del 09/07/2006

Abbiamo in pubblicazione un bando di lavori pubblici per un importo di cira euro 265.000,00 con unica categoria prevalente OS3. Un ditta con categoria OG11 può partecipare?

Si deve procedere ad indire bando di gara (asta pubblica)per lavori di manutenzione straordinaria di palazzo storico, su cui la Sovrintendenza si è già espressa favorevolmente.L'ammontare dei lavori è di € 38.000. Si chiede se, trattandosi di opera inferiore a 150.000€, sia consentita la partecipazione anche di imprese senza certificazione OG2, ritenendo sufficiente la dimostrazione di esecuzione di lavori simili nel quinquennio antecedente, anche di tipo OG1. Grazie, distinti saluti.

Qualificazione - Soa
QUESITO del 01/04/2007

Si chiede di conoscere un parere in merito al seguente quesito: - l'impresa qualificata nella categoria OG11 può partecipare alla gara d'appalto di lavori il cui bando prevede la qualificazione nella categoria prevalente OG01 e nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria 0S3 e OS30?

Qualificazione - Soa
QUESITO del 24/09/2007

Un lavoro di importo a base d'asta € 1.181.632,59 è costituito da n.2 categorie - categoria prevalente OG5 di classifica III per un importo di € 1.046.533,14 e catgoria scorporabile subappaltabile OG1 per un importo di € 135.099,45. Atteso che la categoria OG1 è di importo inferiore ad € 150.000,00, quindi non è necessaria l'iscrizione SOA, si chiede se possono partecipare ditte qualificate per la sola categoria prevalente.

Qualificazione - Soa
QUESITO del 13/07/2007

L'Amministrazione ha aggiudicato un appalto di importo superiore ad € 150.000,00 con procedura aperta nel mese di aprile 2007 a ditta in possesso di entrambe le qualificazioni richieste (categoria prevalente e categoria scorporabile). L'aggiudicazione si è resa efficace nel mese di maggio 2007 ed ancora sussisteva la doppia qualificazione. Alla data odierna l'Amministrazione deve andare a sottoscrizione del contratto, ma si è verificato che la ditta aggiudicataria non sia più qualificata (risultante dalla nuova SOA rilasciata) per la categoria prevalente, ma solo per la scorporabile. La sottoscrizione del contratto è ancora possibile in forza del possesso dei requisiti al momento della gara? In caso contrario come ci dobbiamo comportare?

Iso - Qualificazione
QUESITO del 08/08/2007

Questo Comune deve bandire una procedura aperta per l’affidamento di un lavoro la cui categoria (unica e prevalente) rientra nella classifica III. Pertanto qualora un concorrente intenda partecipare alla gara come Impresa singola dovrà possedere, ai sensi dell’art. 8 della l. 109/1994, la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Si chiede: A) qualora due o più imprese qualificate per la II classifica (e pertanto non obbligate al possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000) intendano riunirsi in ATI orizzontale per assumere lavori rientranti nella classifica III: - tutte devono possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, anche se non obbligate per legge al predetto possesso, poiché costituenti comunque un concorrente unico? - O solo l’impresa capogruppo-mandataria è obbligata al possesso della predetta certificazione? - O l’eventuale obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per tutte le imprese raggruppate, e quindi costituenti un singolo concorrente, deve essere eventualmente richiesto come requisito (facoltativo) nel bando di gara da parte di questa stazione appaltante? B) l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è mai espressa in merito?

Qualificazione
QUESITO del 13/11/2007

Dovendo predisporre un bando di gara per un appalto di importo complessivo superiore a € 150.000,00 Euro, nel caso vi siano lavorazioni ulteriori, oltre alla categoria prevalente, di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 come ci si deve comportare nella redazione del bando? 1) non evidenziare come scorporabili le lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 ricomprendendole all'interno della categoria prevalente; oppure 2)evidenziare tali lavorazioni come categorie scorporabili in quanto superiori al 10% dell'importo complessivo d'appalto e in tal caso ai fini della qualificazione: - chiedere comunque l'attestato SOA per chi voglia qualificarsi anche in tale specifica categoria scorporabile - consentire la qualificazione in tale categoria ai sensi dell'art.28 D.P.R. 34/2000.

Argomenti:

Lavori di riqualificazione ambientale e riapertura della G.. Importo euro 140.000 circa di cui 4.500 di oneri per la sicurezza. Lavori prevalenti: disgaggio di parete rocciosa - assimilabili a categoria OS21. Altre lavorazioni di cui si compone l'appalto: Fornitura e posa in opera di scala metallica per ingresso grotta. Sistemazione del verde e creazione area di sosta. Creazione di percorso pedonale accessibile ai disabili. Allacciamento energia elettrica e acqua. L'area di intervento è soggetta alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. I requisiti richiesti sono quelli indicati nel DPR 34/2000 art. 28 comma 1 e comma 2. Essendo i lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti di cui sopra possono essere sostituiti da attestazione SOA. Quesito: il possesso di attestazione SOA sostituisce tutti i requisiti di cui all'art. 28. Anche i requisiti di cui al comma 2? Si può chiedere comunque il requisito di cui all'art. 28 comma 2 anche per le imprese in possesso di attestazione SOA? Tale requisito infatti consente di verificare che l'impresa abbia eseguito lavori effettivamente analoghi a quello oggetto di gara perchè la categoria OS21 è piuttosto generica. L'applicazione dell'art. 253, comma 30 del D.Lgs 163/06 è una facoltà o un obbligo in presenza di bene immobile sottoposto a disposizioni in materia di beni culturali e ambientali?

Iso - Ati
QUESITO del 14/12/2007

Questo ufficio sta redigendo un bando di gara per un appalto di lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 1.487.868,26 e la categoria prevalente richiesta è la OG1 classifica IV ^, quindi con l’obbligo della certificazione prevista dall’art. 2 lett. q) del DPR 34/2000 (possesso del certificato di sistema di qualità) e partecipassero delle imprese in ATI con class. II + II. Quale impresa deve essere obbligata ad avere la certificazione? Con ATI class. III + I essendo la prima già obbligata ad avere la certificazione è sufficiente, o comunque devono essere tutte obbligate indipendente dalla classifica?

Qualificazione
QUESITO del 14/12/2007

Faccio riferimento alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.96 del 29.03.2007 per chiedere com dovrà comportarsi una stazione appaltante che deve bandire una gara d'appalto lavori rientranti nella categoria OG12. Atteso che i lavori riguardano interventi di messa in sicurezza di un sito di interesse nazionale per l'esecuzione dei quali è necessaria il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale, cosa significa prevedere nel bando che tale iscrizione è requisito di esecuzione e non di partecipazione ? Si può prevedere nel bando che per poter partecipare è necessaria l'iscrizone all'Albo Nazionale Gestori ambientale ?

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 25/08/2008

Con la presente si chiede se, per appalti di lavori con importo minore di 150.000 € (fermo restando l'applicabilità dell'art. 28 del DPR 34/2000), la qualificazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia data anche da qualsiasi attestazione SOA per qualsiasi categoria di lavori o invece sia necessaria l'attestazione SOA per la categoria corrispondente ai lavori previsti in appalto. A tal proposito si chiede inoltre di indicare la normativa che chiarisca il concetto sopracitato.

Argomenti:

Appalto integrato - Qualificazione
QUESITO del 12/12/2008

Appalto di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 53, comma 2 lett. b), del Codice (progetto definitivo posto a base di gara) un'impresa in possesso di qualificazione per progettazione ed esecuzione, ma non in possesso della totalità dei requisiti richiesti nel bando per eseguire la progettazione (riferiti all'art. 66 DPR 554/99)può eseguire la progettazione "insieme" ad un progettista esterno, individuato od associato? In altri termini: il progettista esterno all'impresa, individuato od associato, deve svolgere l'intera prestazione, o può svolgerla in parte, con l'impresa stessa?

Qualificazione - Soa
QUESITO del 08/06/2009

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI T., 2° STRALCIO, 1^ FASE FUNZIONALE – LOTTO 2 DENOMINATO CORPO L1 (CIG xxxxx) e LOTTO 3 DENOMINATO CORPO T1 (CIG xxxxx); Considerato che:L’impresa Costr. edili M. s.r.l. di ... è risultata aggiudicataria provvisoria nelle gare a procedura negoziata per i 2 lavori di cui sopra. Da un controllo della documentazione è risultato che il certificato di conformità UNI EN ISO 9001:2000 riportava una data di scadenza – 03.05.09 – anteriore al termine fissato per la consegna delle offerte (04/05/09), nonché alla data dell’apertura delle due gare (05/05/09). Nella memoria difensiva della Ditta aggiudicataria si sostiene che si è trattato di un mero errore materiale della Soc.di Attestazione, la quale nel certificato rilasciato alla Ditta suddetta avrebbe riportato l’indicazione del 3 maggio anziché 5 maggio; quanto esposto sarebbe suffragato dal fatto che la data di inizio di validità del certificato è il 05/05/06 con durata triennale e che – viene segnalata la giurisprudenza della Cass. Civ del 2000 - con riferimento ai termini annuali si computa il termine ex nominatione dierum con scadenza allo spirare dell’ultimo giorno, mese, anno in cui si è verificato il fatto iniziale. La memoria succitata contiene inoltre la stessa dichiarazione della Soc.di Attestazione in cui viene riconosciuto l’errore della data di scadenza apposta sul ceritificato rilasciato alla Ditta aggiudicataria e viene precisato che: “la scadenza del certificato corretta è quella posta a tre anni dalla data di inizio validità del 05/05/06 indicata sullo stesso documento”.Considerato inoltre che l’Amm.ne sta procedendo a richiedere all’Org.di Attestazione l’originale della certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento a quanto suesposto; si chiede Vs. parere ai fini dell’accoglimento delle controdeduzioni della Ditta aggiudicataria provvisoria fondate sull’errore materiale o del rigetto delle medesime.

Qualificazione
QUESITO del 17/04/2009

Appalto aperto per “chiusura definitiva e recupero ambientale della ex discarica RR.SS.UU. denominata La B.” Importo lavori € 913.552,64 cat. Prev OG13. Partecipa alla gara un consorzio stabile composto da 35 imprese. Il consorzio presenta una sua SOA con importi adeguati alla gara; inoltre presenta una certificazione ISO 9001 intestata ad una delle imprese consorziate, riportata anche sulla SOA del Consorzio per lavori di “ristrutturazione e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela (EA28)”. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% tenendo conto della validità della certificazione ISO 9001 Si chiede: 1 – Si può ritenere valida per un consorzio stabile una certificazione ISO 9001 intestata ad una ditta consorziata (non quella indicata come esecutrice). 2 – Si può ritenere valida una certificazione ISO 9000 se la categoria indicata nel certificato è completamente diversa da quella dei lavori oggetto della gara.

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 27/01/2009

Al CNR è in corso una gara per l'appalto di lavori per un importo a base d'asta di € 1.657.971,74, così ripartiti:OG1 € 763.047,97; OG2 € 280.604,90; OG11 € 614.318,87. L'offerta in esame appartiene ad una ATI e si resta un dubbio sull'applicazione dell'incremento del 20% previsto dall'art.3 c.2 DPR 34/00 per la sola categoria OG11. La mandante dichiara l'esecuzione al 100% per detta categoria ma possiede classifica I (€ 258.228). L'incremento del 20%, di cui sopra, deve essere applicato alla classifica OG11 dando una classificazione tot. pari a € 309.873,60 sufficiente per il requisito di gara. La citazione "almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" del medesimo art. è riferita all'importo totale dell'appalto (258.228 < 331.594,348 -> esclusione) o alla singola categoria OG11 (258.228 > 122.863,774 -> ammessa alla fase successiva di gara) ?

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 17/02/2009

Nel caso di rti misto per categoria prevalente e scorporabile, la verifica che la classifica dell’impresa mandataria e quella della mandante coprano, nel caso di sub rti orizzontale, rispettivamente il 40% e il 10 % , va calcolata con riferimento alla singola categoria che ogni sub raggruppamento orizzontale intende coprire o all’importo complessivo dell’appalto?

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 17/02/2009

nel caso di rti misto, la condizione di qualificazione di un’impresa per un quinto dell’importo complessivo dell’appalto (incremento del quinto ex art. 3, c. 2, dp 34/2000), va calcolata con riferimento ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili (ciascuna separatamente considerata) o all’importo complessivo dell’appalto?

Argomenti:

Devo predisporre la gara per l’affidamento della realizzazione di un parco pubblico in una ara verde dell’amministrazione, il cui costo complessivo è di €. 24.897,28 di cui €. 18.580,00 per “verde e arredo urbano” ed €. 6.317,28 per “impianti tecnologici”. Dovendo procedere ad individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ovvero all’affidamento in economia (cottimo fiduciario) previa consultazione di almeno 5 operatori, come da art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006, posso assimilare la categoria prevalente sopra individuata (OS24) con la OS1 (movimento terra) e con la OG3 (strade), stante la non obbligatorietà della qualificazione in quanto importo inferiore a €. 150.000,00?

Argomenti:

Ristrutturazione della scuola media M. Il comune di A. ha appaltato i lavori di cui sopra di importo complessivo Euro 333.000,00 così composti Categoria prevalente OS6 importo Euro 191.746,45 categoria subappaltabile OG1 a qualificazione obbligatoria Importo euro 68.854,70 e Cat. OS7 Importo lavori euro 64.398,85. L'impresa aggiudicataria (qualificata solo nella OS6) chiede il subappalto per la categoria OS7 a favore di una ditta non in possesso dell'attestato SOA. Il comune nega l'autorizzazione per la mancanza di tale attestato. Nasce un contenzioso che sfocia in un ricorso al TAR da parte della ditta aggiudicataria. E' giusto sostenere dal PUNTO DI VISTA NORMATIVO che è l'importo dell'appalto, in questo caso superiore ad € 150.000,00, che identifica l'obbligo di applicazione del regime di attestazione SOA e non invece l'importo della singola richiesta di subappalto che è invece inferiore a Euro 150.000,00?

Il nostro Ente deve indire una gara d'appalto di lavori. L'importo complessivo è pari ad euro 760.000,00 di cui 723.500,00 per lavori a base d'asta ed euro 36.500,00 per oneri della sicurezza. Categoria prevalente è la OG1 classifica II (euro 501.175,00). Le altre categorie sono: la OS21 per euro 143.115,00 e la OG13 per euro 115.710,00. Il quesito é: Per quanto riguarda la categoria 0S21 (sios) a qualificazione obbligatoria e supabbaltabile con il limite del 30%, è corretto chiederne la qualificazione con SOA (come saremmo orientati a fare) oppure, poiché l'importo è inferiore ai 150.000,00 euro, è possibile che il possesso dei requisiti sia dimostrato con l'elenco dei lavori svolti nell'ultimo quinquennio, con i bilanci etc etc (ossia nelle modalità permesse dalla normativa per gli appalti sotto i 150.000,00 euro).

Argomenti:

Qualificazione - Soa
QUESITO del 28/10/2011

Un Consorzio Stabile che partecipa ad una gara d’appalto presenta la SOA con la scadenza intermedia (Cons. Stab.) antecedente alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, precisando con dichiarazione a parte, che è in corso la pratica presso l’Organismo di attestazione per la variazione di tale scadenza, nonché per la variazione del Legale rappresentante. Tale procedimento si era reso necessario a causa del rinnovo quinquennale della SOA di una propria consorziata che vi aveva provveduto prima del termine di presentazione delle offerte, ottenendo la conclusione con esito positivo della verifica ma non la “certificazione ufficiale” a causa del mancato pagamento del saldo del corrispettivo alla SOA. E’ stato chiesto al Consorzio un’ulteriore documentazione inerente alla copia del contratto stipulato dalla ditta consorziata con la SOA per ottenere il rinnovo dell’attestazione e dal Consorzio Stabile per ottenere la variazione della scadenza intermedia, nonché copia della attestazioni SOA in corso di validità di entrambe. Dalla documentazione integrativa pervenuta risulta che la consorziata non ha rispettato il termine previsto dal comma 5 dell’art. 76 del DPR n. 207/2010, che prevede la stipulazione del contratto con la SOA per il rinnovo dell’attestazione almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Comunque sono pervenute le SOA in corso di validità sia del Consorzio Stabile che della propria Consorziata, con data corrispondente (per il Consorzio) alla data di richiesta di integrazioni da parte dell’Ente appaltante (successiva alla data di apertura della documentazione amministrativa di gara), mentre per la Consorziata la data è precedente. Si chiede, considerato anche il parere dell’Avcp n. 195/2008, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3878/09 e le limitazioni per l’esclusione previste dal D.to Legge n. 70/2011, se il Consorzio debba essere ammesso o escluso dalla gara.

Qualificazione
QUESITO del 06/10/2011

A seguito delle nuove disposizioni, il certificato di esecuzione lavori viene redatto in forma digitale sul sito dell'AVCP. Si chiede di chiarire quanto indicato all'art.40 c.3 lett.b del D.Lgs 163/06, ove viene precisato che "gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalla S.A." La precedente frase lascia intendere che la SA deba inviare il certificato all'Osservatorio. Non è dunque sufficiente la compilazione on-line? Se no, occorre inviare il certificato in forma cartacea all'Osservatorio Centrale?

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 03/08/2011

Per lavori su beni vincolati inferiori ad €150.000,00 l'art.90 del dpr 207/2010 non prevede più l'obbligo di lavori analoghi con attestato sovrintendenza. Abbiamo compreso correttamente?

Argomenti:

Da parte di due imprese alle quali erano stati rilasciati rispettivamente nel 2008 e nel 2009 i Certificati di Esecuzione Lavori (con riferimento all’esecuzione di lavorazioni della categoria OG11), abbiamo ricevuto la richiesta di riemissione del certificato, ai sensi dell’art. 357, comma 14, del D.P.R. 207/2010, con l’indicazione delle singole categorie specialistiche. Si chiede di conoscere con se possono/debbono essere riemessi tutti i certificati rilasciati a partire dall’emanazione del D.P.R. 34/2000 (come sembra abbiano inteso i richiedenti e con essi le SOA)o se il periodo di riferimento sia invece più ristretto (dalla data di emanazione del nuovo regolamento D.P.R. 207/2010 e fino al 365° giorno dalla sua entrata in vigore?).

Argomenti:

Ai sensi dell’art. 90, D.P.R. 207/2010 per qualificare un’impresa per interventi inferiori a 150.000 euro in os13 è necesario che l’impresa abbia in disponibilità adeguato stabilimento (riferimento art. 79, c. 20) o tale prescrizione è da applicarsi solo in caso di qualificazione tramite SOA? Grazie

Argomenti:

E' ammesso, nell'ambito della discrezionalità della stazione appaltante, ai fini dell'applicazione dell'art.90, dpr 207/2010, richiedere che l'adeguata attrezzatura tecnica sia dimostrata non con un semplice elenco delle attrezzature possedute, ma con le modalità indicate all'art. 79, c. 8 dpr 207/2010? grazie

Argomenti:

QUALIFICAZIONE PER UNA SCORPORABILE
QUESITO del 02/02/2012

Ai fini della qualificazione ex art. 90, dpr 207/2010, l'effettuazione di lavori analoghi poteva essere dimostrata dall'impresa alla stazione appaltante mediante, per es., certificati di esecuzione lavori rilasciati da pubbliche amministrazioni. Dopo la legge 183/2011 di "decertificazione" della p.a., ciò è ancora possibile? o l'impresa deve limitarsi a dichiarare presso quale amministrazione ha eseguito i lavori, così che la stazione appaltante verifichi la veridicità della dichiarazione mediante richiesta agli uffici pubblici competenti? Grazie

Argomenti:

Si richiede, per mezzo della presente, un parere in merito all’applicazione della normativa sui lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda la qualificazione S.O.A., nel caso in cui un soggetto/ditta privata si impegni a realizzare un’opera pubblica in un terreno di proprietà comunale, con oneri interamente a proprio carico, sia per quanto riguarda la progettazione che la costruzione. L’opera prevede la realizzazione di lavori per un importo indicativo di circa Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). L’intervento del privato verrebbe eseguito senza richiedere in cambio al Comune alcun corrispettivo, né in termini di denaro né di pubblicità, e pertanto non si configurerebbe né come “contratto passivo”, né come “opera a scomputo di oneri di urbanizzazione”, né come “opera a compenso di benefici conseguiti dai privati” in base all’attuazione di programmi urbanistici complessi, né come “opera affidata da ente appaltante”, né come “contratto di sponsorizzazione” e pertanto fuori dagli ambiti contemplati dalla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici (che presuppone invece l'onerosità dell'accordo negoziale), e comporterebbe un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la PA mediante un risparmio di spesa nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) perseguimento dell’interesse pubblico; 2) esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata; 3) realizzazione di un reale risparmio di spesa per l’amministrazione coinvolta. Si richiede inoltre se debba essere richiesta alla ditta esecutrice dei lavori la qualificazione mediante presentazione della S.O.A., trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro.

Argomenti:

Una stazione appaltante deve bandire una gara di lavori di importo pari ad € 2.110.000,00 costituita da due categorie: OG1 di importo € 1.460.000,00 ed OG 11 di importo € 650.000,00. Atteso che la OG 1 è la categoria prevalente si chiede: - se può partecipare alla gara una impresa singola qualificata per la sola categoria OG 1 ma per l'importo dell'intero appalto. In caso negativo può parteciparvi alla medesime condizioni, ma dichiarando di voler subappaltare per intero la OG 11 ? Si chiede, inoltre, come potrebbero essere costituite le eventuali ATI orizzontali e verticali alla lucce anche della subappaltabilità della categoria OG 11 ?

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 27/12/2012

Gentile redazione la scrivente amministrazione in data 05/12/12 ha pubblicato avviso per lavori per i quali è richiesta la SOA in cat. OG11 classe 1 - la categoria OG11 risulta specificata nella sua composizione non direttamente sull'avviso ma nel capitolato speciale d'appalto e più precisamente OS3 per 18,23% - OS28 per 47,03% - OS30 per 34,73% elaborato consegnato alle ditte partecipanti - Si richiede quale attestazione SOA in OG11 (se in base a DPR 34/2000 o in base a DPR 207/2010) deve possedere la ditta partecipante terminando il periodo transitorio di cui all'art. 357 comma 12 del D.P.R. 207/2010 nella medesima giornata del 05.12.12 - Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Argomenti:

Qualificazione
QUESITO del 12/11/2012

Un progetto per la realizzazione di lavori stradali per un importo di pari ad € 290.000 prevede lavori appartenenti alla categoria OG3 per € 251.459 (86,71%) e lavori appartenenti alla categoria OG4 per € 38.538 (13,29%). Nel bando di gara vanno indicate sia la OG3 come prevalente che la OG 4 come scorporabile ? In caso affermativo la OG3, pur figurando tra quelle a qualificazione obbligatoria, può essere eseguita da una impresa qualificata per la sola categoria prevalente per l'importo dell'intero appalto (classifica I), in quanto la OG 4 è inferiore ad € 150.000 ?

Argomenti:

Qualificazione - Ati
QUESITO del 21/02/2013

Nell'ambito dell'indizione di gara d'appalto con procedura aperta l'importo a base d'asta è di € 499.631,00 oneri sicurezza compresi di cui OG1 €. 217.324,73 OS13 €. 153.500,00 OS6 €. 58.500 OS7 70.306,27 si chiede se i partecipanti devono essere in possesso di entrambe le categorie OG1 e OS13 ed in alternativa costituire ATI verticale con categorie OG1+OS13 per la relativa qualifica.

Qualificazione
QUESITO del 06/02/2013

Si deve procedere all’appalto dei lavori di recupero di un edificio tutelato (ex Ospedale) mediante procedura negoziata (art. 204 Codice) e le lavorazioni previste sono: OG2 – II, prevalente 60% OG11 - I scorporabile 40%. Ai sensi dell’art. 108 del DPR 207/2010 le ditte invitate devono essere qualificate per la categoria OG2 prevalente. Per la categoria scorporabile OG11 l’impresa può avvalersi del subappalto nei limiti del 30%, in quanto impianti tecnologici di importo superiore al 15% del valore complessivo dell’appalto. Si chiede di sapere se le ditte da invitare possono essere individuate tramite sorteggio da un elenco di operatori economici già predisposto dall’Amministrazione per la categoria OG2, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno in possesso della qualificazione OG11. Poiché chi esegue i lavori OG11 dovrà essere abilitato ai sensi di legge a rilasciare i certificati di conformità degli impianti, si chiede inoltre se questa stazione appaltante possa legittimamente nella lettera d’invito: 1) richiedere che la ditta partecipante sia qualificata sia per OG2 –II e OG11- I, oppure che sia qualificata per OG2 II e partecipi in ati con altra qualificata in OG11-I; 2) escludere il ricorso all’avvalimento in riferimento alla categoria specializzata OG11, vista la necessità del rilascio delle dichiarazioni di conformità da parte di chi ha eseguito gli impianti; 3) ammettere alla gara l’operatore economico titolare delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in riferimento ai lavori afferenti le singole categorie; 4) escludere il ricorso all’avvalimento in riferimento alle medesime categorie specializzate per le stesse motivazioni di cui al punto 2

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Qualificazione
QUESITO del 06/06/2013

Cosa si intende per lavori analoghi riportato nell'art.90 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. n.207/2010 ? I lavori eseguiti nel quinquennio precedente, riportato nell'art.90 - comma 1 - lettera b) del D.P.R.207/2010 è sempre riferito a lavori analoghi a quelli da appaltare ?

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Qualificazione
QUESITO del 07/08/2013

L'art. 79, c. 17, D.P.R. 207/2010 prescrive “Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi”. Questa norma si deve applicare anche per i lavori sotto i 150.000 euro? Grazie

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Il DM n. 37 del 22-01-2008 prevede che, per gli impianti posti al servizio degli edifici, il committente debba affidare i relativi lavori ad impresa abilitata che ne rilascerà la dichiarazione di conformità. Se l’aggiudicatario dell’appalto non è in possesso di idonea qualifica SOA né di abilitazione di cui al D.M. 37/2008 al fine del rilascio delle dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici e gli stessi vengano realizzati per intero dal subappaltatore, la Stazione appaltante può acquisire direttamente la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta subappaltatrice considerato che, con la stessa, non esiste nessun rapporto contrattuale diretto? Nel caso in cui l’appaltatore si avvalga ai sensi dell’art. 49 di un’impresa ausiliaria, non potendo per carenza del requisito richiesto dal DM 37/2008 rilasciare il certificato di conformità, può la stazione appaltante ritenere valido il certificato rilasciato dall’impresa ausiliaria?

In un bando di gara sono previste le seguenti categorie: OS29 (41%) prevalente e OS23 (18%), OS9 (22%) e OS27 (19%) scorporabili. Può partecipare all'appalto un concorrente qualificato per la sola categoria OS29 per la classifica che copre l'intero appalto. Ai sensi di quale normativa ?

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Riallacciandomi al quesito n. 4564 del 02.09.2015, chiedo cortesemente un ulteriore chiarimento. L’art. 92, comma 7, ultimo periodo, testualmente recita: “Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedono lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’art. 107, comma 2(ora art. 12, comma 1, L.80/2014), di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al 15 % ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90” Non ho trovato simili previsioni nel caso delle categorie SIOS di importo non superiore ai 150.000 euro e comprese tra il 10 e il 15% dell’importo dei lavori, oppure nel caso delle categorie a qualificazione obbligatoria non superiori a 150.000 ma superiori al 10% dell’importo dei lavori. Ciò implica che per tali casistiche è necessario richiedere l’attestazione SOA per la qualifica corrispondente, trattandosi di appalto complessivamente di importo superiore a € 150.000, oppure ci si può in ogni caso riferire, per i requisiti di qualificazione, all’art. 90 del DPR 207/2010?

Appalto di lavori di importo complessivo superiore ad EURO 150.000,00. E' presente una lavorazione scorporabile ( >10% dell'importo dell'appalto) a qualificazione obbligatoria (no SIOS) di importo inferiore ad EURO 150.000.La ditta concorrente, per la suddetta scorporabile, deve qualificarsi con SOA o sono sufficienti i requisiti articolo 90 DPR 207/2010 nel caso: 1) si presenti in ATI verticale e quindi la lavorazione viene assunta da una delle mandanti; 2) si presenti come ditta singola. E se anche la lavorazione prevalente fosse di importo inferiore ad EURO 150.000,00, per detta lavorazione occorre la SOA o sono sufficienti i requisiti articolo 90 DPR 207/2010?

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Il decreto 154/2017 è la nuova fonte normativa che disciplina gli appalti in lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'articolo 1 ci dice che il regolamento si applica, tra l'altro, anche ai lavori inerenti il monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili ( sopra l'importo di EURO 150.000 sono inquadrati nella categoria OG2). L'articolo 12 del 154/2017 ad oggetto " lavori di importo inferiore ad € 150.000" al comma 1 nell'elencare i lavori soggetti alla disciplina non cita più i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili. A seguito di ciò c'è chi ritiene (ANCE) che per i lavori di cui trattasi (infra 150.000) la normativa di riferimento sia l'articolo 90 ( l'articolo 248 del DPR 207/2010 oggi è da intendersi abrogato). Ma l'articolo 90 parla di lavori analoghi e quindi potrebbe qualificarsi ai lavori in oggetto un operatore economico che ha eseguito lavori ascrivibili alla categoria OG1. Riprendendo il Decreto 154/2017 faccio notare che l'articolo 4 comma 2, che a sua volta richiama l'articolo 1 comma 2, ci dice che per lavori infra 150.000 euro si applica l'articolo 12 sopra richiamato (?).

In un appalto dei lavori è presente una scorporabile del valore di € 170.000,00, superiore al dieci per cento del valore dell'appalto, ascrivibile alle categorie super specialistiche di cui al Decreto 248/2016 ( cosidette SIOS). Il concorrente che intende partecipare indica la volontà di subappaltare, fino al limite del 30% della suddetta categoria, e per la restante parte a carico ( 70%) dell'importo, pari ad € 119.000, intende qualificarsi non con SOA di cui è sprovvisto, ma nelle modalità di cui all'articolo 90 comma 1 DPR 207/2010. Deve intendersi prevalente il favor espresso dal legislatore all'articolo 93 comma 7 del DPR 207/2010, e quindi è accettabile la qualificazione proposta dal concorrente, o prevale il principio di unitarietà della prestazione e quindi essendo quella SIOS in origine superiore ad EURO 150.000 qualsiasi soluzione proposta dal concorrente di esecuzione necessita in gara comunque del possesso della certificazione SOA?

La lex specialis individua in capo alle ditte concorrenti che scelgono la forma della costituenda associazione temporanea l’onere di prevedere che “nell’articolazione dell’associazione alla capogruppo dev’essere attribuito almeno il 60% della gestione progettuale, la restante parte percentuale dev’essere attribuita alle mandati”. E' corretta l'ammissione della ditta mandante che dichiara di gestire solo il 30% dell'appalto e attesta di conseguenza il possesso del 30% dei requisiti economico-finanziari richiesti dal disciplinare. La restante parte è stata attestata dalla capogruppo portando così al 100% il possesso dei requisiti di ammissione.

In una gara per l'affidamento in concessione, in regime di project financing, della gestione della piscina comunale (con annessi lavori di adeguamento della struttura), un concorrente partecipa alla gara in ATI con altre imprese, dichiarando di voler eseguire direttamente, attraverso le predette imprese (mandanti dell'ATI), i lavori previsti. Tuttavia, alla data di presentazione delle offerte, le suddette imprese, individuate per l'esecuzione dei lavori, hanno le rispettive certificazioni SOA scadute nella loro validità triennale. Quali provvedimenti deve prendere l'amministrazione? E' una condizione escludente (e quindi non sanabile) il mancato possesso della qualificazione SOA alla data di presentazione dell'offerta? Oppure un'eventuale effettuazione della verifica con esito positivo delle SOA in corso di procedura sanerebbe il vizio?

Dobbiamo realizzare una tettoia in legno lamellare di grandi dimensioni (12x24metri) per l'area sportiva . L’importo complessivo dei lavori è di circa 126.000,00, suddivisi nelle seguenti categorie: - € 92.000,00 rientranti nella categoria l’OS32 (prevalente) - € 34.000,00 nella categoria OG1 (scorporabile). La progettazione definitiva sarà eseguita dai tecnici del Comune. Domanda 1: Possiamo fare un appalto misto progettazione (esecutiva) e realizzazione dei lavori, considerato che la categoria OS32 è superspecialistica, per cui l’elemento tecnologico è prevalente (legno lamellare)? (ved. casi aggiunti con l’articolo 38 del D.lgs. 56/2017 (nuovo comma 1-bis dell’articolo 59 del codice). Domanda 2: Sempre relativamente allo stesso appalto, possiamo pretendere il possesso obbligatorio della SOA nella categoria OS32? Oppure anche per le opere super specialistiche la SOA può essere richiesta solo se il valore della categoria supera i 150.000euro?

In riferimento a gare di servizi in caso di partecipazione di RTI verticale come ci si comporta per garantire il rispetto della corrispondenza (ribadita in giurisprudenza) tra quota di qualificazione (da non confondere con la quota di partecipazione, che è libera) e quota di esecuzione? Mi riferisco al caso in cui oltre al fatturato specifico(servizi analoghi) vengano richiesti altri requisiti che sono frazionabili e cumulabili (si pensi ad un fatturato globale, all'organico, come nelle gare di progettazione).In questi casi è sufficiente verificare che il mandante sia solo qualificato per il fatturato specifico (servizo anaologo), oppure occorre verificare la quota di apporto anche degli altri altri requisiti? Cioè se la prestazione secondaria che esegue il mandante è pari al 20% del complessivo appalto, occorre verificare che apporti il requisito del fatturato globale e organico in misura corrispondente al 20%?Oppure basta verificare che gli stessi siano apportati in misura maggioritaria dalla mandataria (come il bando tipo anac sembra chiedere) per cui è sufficiente che il mandante sia qualificato solo sulla prestazione secondaria indipendentemente dalla quota di apporto degli altri requisiti?

Si chiede in caso di partecipazione a gare di servizi di Rti misti, come debbano essere valutati i requisiti della capogruppo mandataria della sub-associzione orizzonatale relativa alla prestazione principale, in riferimento all'art. 83 comma comma 8 del D. lgs. 50/2016 che trattando dei requisiti degli RTI dice che la "mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti e deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria". Cioè, ci chiediamo, la quota maggioritaria dei requisiti della capogruppo deve essere riferita soltanto alle mandanti della sub-associazione orizzontale oppure all'intero raggruppamento nella sua interezza? per cui, nel secondo caso, comunque la mandataria della subassociazione orizzontale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, non solo rispetto alle mandanti dul suo sub-raggruppamento relativo alla prestazione principale, ma anche rispetto al complesso del gruppo?

Il comma 7 dell'art. 92 in oggetto recita" In riferimento all'art. 37 comma 11 del codice, ai fini della partecipazione alla gara il concorrente singolo o riunito in raggruppamento ,che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107 c.2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107 c.2 e oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente." Quindi se in un bando di gara ad esempio vi è la presenza di una categoria Og1 prevalente ed una scorporabile SIOS (in misura superiore al 10%)se sia possibile ai sensi del comma suddetto al concorrente che non è in possesso della SIOS partecipare con la sola prevalente con classifica idonea a coprire tutto l'importo.

OG11 (Cod. Quesito 392)
QUESITO del 29/10/2018

Un impresa ha posto il seguente quesito: "la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA per le categorie OG2 - Cassifica VI e OG11 Classifica I chiede se puo' partecipare come impresa singola alla gara e dichiarare di subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 per la parte eccedente (5,50% circa), per la categoria OS30 per la parte eccedente (8,85% circa) e per la categoria OS2A per l'intero importo (3,42%). L'appalto prevede: OG2 II 437.757,04 43,96 Prevalente OS28 I 235.338,23 23,63 scorporabile OS30 I 268.631,27 26,96 scorporabile OS2A I 34.000,00 3,42 scorporabile OS3 I 20.031,51 2,01 scorporabile Quale risposta dare? Riongrazinado anticipatamente porgo distinti saluti.

Totale lavori 456.064,65 Categoria prevalente OG1 379.850,00 – 83,29% Categoria scorporabile OG11 76.214,65 – 16,71% - categoria D.M. 10.11.2016 n. 248 – subappaltabile al 30% della categoria OG11? è corretto? Come si deve interpretare l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 248/2016? Il subappalto del 30% del contratto (di cui all’art. 105, c. 2 del D. Lgs. 50/2016) comprende anche il 30% dell’OG11 ( e quindi totale subappaltabile euro 136.819,40) oppure è oltre (e quindi totale subappaltabile euro 159.683,80)? Inoltre in caso di ATI, l’impresa mandante per la Categoria OG11 (di importo inferiore a 150.000 euro) può qualificarsi con i requisiti di lavori analoghi, manodopera ed attrezzatura (ex art. 90 DPR 207/2010) invece che con la SOA. Grazie

RTI - Subentro nuova mandante
QUESITO del 05/09/2019

A seguito di una Convenzione Quadro di Estar per la fornitura di un Servizio, quest'Azienda ha stipulato con la RTI aggiudicataria il proprio Contratto Attuativo. Successivamente Estar con propria Determinazione prendeva atto che una nuova mandante subentrava alla precedente a seguito della stipula tra le due imprese di un contratto di affitto di Azienda. Le condizioni contrattuali rimanevano invariate. Premesso ciò, chiedo a quali adempimenti è tenuta quest'Azienda. Dobbiamo, per caso, predisporre un'appendice di modifica al Contratto Attuativo? Per completezza preciso che la mandante in questione non eroga alcun servizio per l'Azienda.

Visto il parere ANAC n. 1053 del 13.11.2019 nel quale con riferimento ad una concessione di servizi con lavori accessori si precisa che "In virtù di quanto sancito dall’art. 28 del d.lgs. 50/2016 e del richiamo operato dall’art. 164 alle parti I e II del Codice, il bando di gara finalizzato all’affidamento di una concessione mista, il cui oggetto principale è costituito dalla gestione del servizio, deve prevedere, in relazione a ciascuna prestazione dedotta nel contratto, i requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, imponendo all’operatore economico concorrente di dimostrarne il possesso già in fase di gara."

Poichè è noto che in presenza di un contratto misto (servizi e lavori di posa in opera), la posa in opera può essere subappaltata, ma l'operatore economico concorrente in gara deve possedere tutti i requisiti e le capacità correlati alla quota non subappaltata.

Si chiede la cortesia di voler spiegare il Vostro parere 592 giacchè allo scrivente vista l'applicazione dell'art. 28 del Codice alle concessioni non parrebbe possibile qualificarsi in gara utilizzando l'istituto del subappalto qualificante con riferimento alla quota lavori ma sembrerebbe necessario qualificarsi - qualora non in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori - o tramite ATI VERTICALE o al limite tramite Avvalimento (in caso di impresa con idoneità professionale inerente i lavori) .

Grazie