Pareri in materia di Appalti Pubblici

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QUESITO del 25/08/2006

QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.

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QUESITO del 07/08/2007

La Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 101/2005 prevede che nel caso in cui il prezziario posto a base del progetto sia vecchio (1999) e l'offerta sia stata effettuata nel 2002, i nuovi prezzi vanno riferiti al prezziario 2002. Nel Nostro caso, nel febbraio 2005 è stato redatto il progetto per la sistemazione dell'area flegrea utilizzando il prezziario 2005, l'offerta è datata dicembre 2006. L'aggiudicazione definitiva ed il successivo contratto sono datati tra marzo e maggio 2007. I quesiti sono i seguenti: - I nuovi prezzi di cui all'art. 136 del D.P.R. 554/1999 devono essere riferiti alla data dell'offerta o della stipula del contratto ? - L'esatta interpretazione è stata fornita dal legislatore o dalla Giurisprudenza ? - l'indicazione di cui alla Deliberazione 101/2005 è operante anche nel caso in cui il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che i nuovi prezzi vanno rilevati in via principale dallo stesso prezziario posto a base di gara ed in via secondaria da analisi redatte con costi e mercedi d'operai in vigore alla data dell'offerta ?

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QUESITO del 15/07/2008

Alcune Ditte hanno fatto notare che il testo dell'art 136 comma 2 del DPR 554/99 pubblicato da IL SLE 24 ORE e dal Ministero di Grazia e Giustizia riferiscono i nuovi prezzi alla data di esecuzione e non dell'offerta. Inoltre fanno rilevare un illecito arricchimento riportando le analisi alla data del'offerta stessa. Alcune chiedono se per data di formulazione dell'offerta si intende l'aggiudicazione o la data riportata sul plico contenente l'offerta. Si chiede, pertanto: 1) quale è l'esatta interpretazione; 2) quale è la data precisa di riferimento. Altro quesito riguarda la revisione prezzi per la quale nonostante alcuni beni aumentino (il rame...) il Ministero non provvede ad emanare i dati necessari. Infine si chiede se è possibile tener conto della richiesta di Revisione Prezzi formulata in sede di collaudo o se la richiesta va fatta prima (anche nel caso in cui non maturi. E' gradito qualche riferimento normativo o dell'Autorità.

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QUESITO del 05/01/2009

E' legittimo affidare il taglio delle piante pericolose lungo le strade provinciali, deteminando qual compenso per l'impresa la sola acquisizione delle stesse piante abbattute, oltre agli eventuali oneri di sicurezza?

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In riferimento alla revisione periodica dei prezzi, nel caso in cui l'Osservatorio dei contratti pubblici non avesse previsto costi standardizzati per specifico servizio, di cui al combinato disposto art. 115, art. 7, c. 4, lett. c) e art. 7, c.5, d.lgs. n. 163/2006, per contratti di appalto di servizio regolarmente stipulati e registrati e in corso di validità, quali regole si applicano per la revisione dei prezzi ? Qualora esistessero tabelle di aggiornamento salariale emanate con DM, la PA si deve adeguare alle stesse o è l'appaltatore che vede decrescere il proprio margine d'impresa ?

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l’art. 169 del regolamento merloni (dpr 554/99), dispone che il rup deve rilasciare, nel piu’ breve tempo possibile (comunque entro i termini di capitolato), il certificato di pagamento, compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. il nostro servizio ragioneria, per liquidare i sal, mi chiede una determinazione di approvazione dei sal medesimi. io ritengo che, in forza della disposizione di cui sopra e per speditezza di procedimento, i sal possano essere liquidati con il solo certificato di pagamento e si debba assumere determinazione di approvazione solo del collaudo (o c.r.e.) e della contabilita’ finale. ritenete conforme la mia interpretazione della norma?

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Si riformula il quesito del 24.09.2012 con maggior chiarezza esponendo che durante la realizzazione di un'opera stradale appaltata con contabilità a corpo, vale a dire con il prezzo di ciascuna categoria di lavorazione contrattualmente già prestabilito, si è verificata la circostanza che l'impresa appaltatrice invece di portare a discarica il materiale bituminoso proveniente dalla scarificazione del vecchio manto di asfalto lo ha portato in un centro per il riciclaggio di tale materiale. Poiché nella quantificazione del prezzo complessivo di una categoria di lavoro stradale a corpo, operata tramite un computo metrico che non fa parte della documentazione contrattuale, sono stati inclusi anche gli oneri di discarica, si chiede se alla luce della normativa vigente (art. 159, comma 3 del DPR 554/1999 - art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006) l'Ente appaltante sia obbligato o meno a pagare all'impresa esecutrice il prezzo integralmente prestabilito a corpo comprendente anche la somma corrispondente agli oneri di discarica sebbene non sostenuti dall'impresa stessa. Al riguardo si precisa che l'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto ha stabilito esplicitamente che fanno parte integrante del contratto di appalto solo: il Capitolato generale di appalto, il Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati di progetto; e che non fanno parte del contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo. Inoltre il contratto di appalto non prevede esplicite obbligazioni a carico dell’appaltatore in ordine allo smaltimento dei materiali bituminosi, vi è solo un richiamo nell’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto che riporta tra altre numerose spese a carico dell'Appaltatore implicitamente già comprese nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto (a corpo), oltre a tutti quelli chiaramente compresi nel contratto, anche gli oneri e le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti. Arch. Giovanni Matarese

Negli appalti di “lavori”, l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento “prezzo”, secondo quanto previsto dall’allegato “G” del DPR 207/2010 viene effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito. Si chiede pertanto se in alternativa ai metodi sopra indicati, l’attribuzione di tale punteggio possa avvenire tramite “proporzionalità inversa degli importi offerti”, considerando tale metodo come rientrante in uno degli “altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica”, il cui utilizzo rimane comunque possibile anche alla luce di quanto riportato nelle determinazioni n. 4 del 20.05.2009 e n. 7 del 24.11.2011 dell’AVCP? Con applicazione della proporzionalità inversa, all’importo minore viene assegnato il punteggio massimo, mentre agli altri importi il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: importo minore --------------------- x punteggio massimo prezzo importo in esame Nelle offerte a ribasso percentuale il calcolo viene effettuato sulla base degli importi ribassati.

La ditta esecutrice ha presentato richiesta di subappalto per un importo superiore a quello del contratto principale, precisando che i prezzi con il subappaltatore sono superiori a quelli offerti in sede di gara. Premesso che il contratto tra appaltatore e subappaltatore è un contratto tra privati, quindi la cosa è lecita. Ritengo comunque che ciò che viene autorizzato sono le lavorazioni in subappalto, il cui importo autorizzato non può comunque essere superiore a quello del contratto principale. la precisazione è importante perchè, quando arriveranno le fatture quietanzate del subappalatatore, queste avranno importo superiore di quanto autorizzato, ma giustificato dal fatto che i prezzi concordati sono in aumento rispetto a quelli contrattuali. Anche il CEL sarà riferito non all'importo concordato tra appaltatore e subappaltatore, ma a quello risultante dall'importo contabilizzato. E' corretta questa interpretazione?