Subappalto cd. a cascata di cui all'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023
QUESITO
del 21/06/2024
L’art. 119 c.17 D.Lgs. 36/2023 introduce nell’ordinamento il subappalto c.d. “a cascata”: è demandata alle stazioni appaltanti l’indicazione nei documenti di gara delle prestazioni e delle lavorazioni subappaltabili che non possono formare a loro volta oggetto di “ulteriore subappalto”, ma non è individuata una disciplina positiva dell’istituto, neppure mediante un rinvio alle norme proprie del subappalto di primo livello. Tutto ciò premesso, si chiede pertanto: 1. Se la locuzione “ulteriore subappalto” dell’art. 119 c.17 D.Lgs. 36/2023 debba essere interpretata in senso letterale e restrittivo quale previsione di un secondo e ultimo livello di subappalto oppure se debba essere interpretata alla luce della Direttiva 2014/24/UE (art. 71 par. 5 e considerando 105) quale previsione di una “catena di subappalti” potenzialmente senza un limite massimo di livelli; 2. Se siano applicabili ai “subappaltatori ulteriori” le disposizioni previste per il subappaltatore di primo livello e nello specifico: a. Se anche il subappalto a cascata debba essere oggetto di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell’art. 119 e, in caso affermativo, con quali tempi e modalità; b. Se anche i “subappaltatori ulteriori” siano tenuti ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi del comma 7 dell’art. 119 e dell’art. 11; c. Se anche i “subappaltatori ulteriori” debbano possedere i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 119; d. Se anche per il subappalto a cascata debbano essere trasmessi il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore ai sensi del comma 5, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali di cui al comma 7, la copia del piano di sicurezza di cui al comma 15 dell’art. 119 e se sia richiesta documentazione alternativa o ulteriore; e. A quali verifiche siano tenuti, in caso di subappalto a cascata, rispettivamente il RUP, il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il direttore dell'esecuzione, ad esempio ai sensi dei commi 8 e 12 dell’art 119; f. Se il comma 11 dell’art. 119 in tema di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante sia applicabile anche ai “subappaltatori ulteriori” e, in caso negativo, quali siano le tutele previste a favore di tali soggetti.
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