Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: avvalimento

Avvalimento - Soa
QUESITO del 12/03/2007

Abbiamo in corso una gara d'appalto in cui è prevista come categoria prevalente di lavorazioni la OG3 classifica V ed una scorporabile subappaltabile a qualificazione non obbligatoria OS1, classifica IV (con possibilità di esecuzione da parte dell'impresa partecipante in possesso di attestazione SOA per categoria OG3 classe V poichè la classe V copra l'intero importo dei lavori in appalto). Si chiede di conoscere se è possibile la partecipazione di una impresa in possesso di attestazione SOA per categoria OG3 classe IV che si avvale di una impresa ausiliaria (avvalimento) in possesso di SOA in categoria OG3 e classifica IV?

Argomenti:

Avvalimento - Cauzione provvisoria
QUESITO del 21/11/2008

Il D.Lgs 163/2006 all'articolo 49 "avvalimento", comma 3, prevede testualmente "Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11". Ciò posto si chiede se nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento la cauzione provvisoria prestata dal concorrente in sede di gara debba o meno essere cointestata all'impresa ausiliaria.

Avvalimento - Requisiti generali
QUESITO del 02/03/2008

La Soc. Coop “A” ha partecipato ad una procedura aperta per l’affidamento di lavori di importo pari ad € 15.900,00 di cui 15.219,74 soggetti a ribasso ed € 680,26 per oneri della sicurezza. Nella domanda di partecipazione la stessa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 mediante l’esercizio dell’avvalimento con l’impresa “B”. Il Presidente della Soc. Coop. “A” ed il legale rappresentante dell’impresa “B” sono la stessa persona. Al momento della verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione la Soc. Coop. “A” chiede di rinunciare all’avvalimento in quanto l’impresa “B” ha pendente un contenzioso civile in materia di lavoro e quindi non è in grado di garantire i requisiti di cui agli artt. 38 e 49 del D.Lgs. 163/2006. La Soc. Coop. “A” produce documentazione al fine di dimostrare il proprio possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 senza ricorrere all’avvalimento. Essendo la stessa risultata aggiudicataria della gara, si chiede di esprimere un parere se la richiesta sia da ritenere legittima o, non avendo dichiarato, il possesso dei requisiti stessi in sede di gara, se non tramite l’avvalimento, la ditta sia da escludere e quindi procedere all’aggiudicazione a quella che segue in graduatoria.

Avvalimento
QUESITO del 23/07/2008

Il quesito ha per oggetto una gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, di servizi di ingegneria di impoprto sopra soglia (€ 662.835,48). Tra i requisiti richiesti per la partecipazione figura, secondo le indicazioni dell'art. 66 del D.P.R. 554/99, il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni. Il disciplinare di gara, per il personale utilizzato negli ultimi tre anni, prevede "esclusivamente i soci attivi i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto". Alla luce di quanto esposto si chiede se i professionisti con contratto di consulenza a partita IVA su base annua possono essere considerati come unità di personale medio annuo.

Argomenti:

Avvalimento
QUESITO del 21/03/2008

Vorrei sapere cosa intende, nella pratica, quanto previsto dall'art.49 - comma 11 - del D.Lgs. n.163/06. Come dovrà comportarsi una stazione appaltante per soddisfare tale richiesta?

Argomenti:

Avvalimento - Direzione lavori
QUESITO del 17/04/2009

Il ricorso a soggetti esterni alla propria organizzazione di impresa al fine di dimostrare il possesso di uno o più requisiti di capacità integra una ipotesi di avvalimento, che, in quanto principio di derivazione comunitaria, è applicabile in via generale alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. In particolare, quanto prospettato nel quesito pare legittimo nel caso in cui il concorrente in questione abbia applicato correttamente tutte le disposizioni previste all’art. 49 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. in materia di avvalimento. Se, al contrario, il concorrente ha omesso qualcuna delle dichiarazioni richieste al citato art. 49, si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di affidamento. Si sottolinea, in particolare, che la corretta applicazione dell’istituto dell’avvalimento comporta, nel caso di specie, che la associazione partecipante alla gara fornisca la indicazione nominativa del soggetto a cui affidare la direzione dei lavori, soggetto che deve possedere tutti i requisiti di capacità professionale richiesti per lo svolgimento di tale funzione.

Direzione dei lavori - Avvalimento
QUESITO del 17/04/2009

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra soglia. in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di società di professionisti è consentito che una delle società facenti parte del raggruppamento ai fini della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria ai sensi dell’art. 66 comma 1 lett. a) , b), c) DPR 554/99 dichiari “requisiti in capo alla mandataria” ? Il Disciplinare prevede che “in caso di associazione temporanea il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dal mandatario e per la percentuale restante fino alla concorrenza del 100% dal o dai mandanti” per i requisiti di cui all’art. 66 comma 1 lett. a) e b) mentre prevede “ “In caso di associazione temporanea il requisito è frazionabile tra i diversi operatori economici solo nel senso che ciascuno dei due lavori, per ogni classe e categoria, può essere riferito ad un diverso operatore economico, mentre l’importo del singolo lavoro che concorre al requisito non è frazionabile; in altre parole il requisito può essere raggiunto sommando in ogni caso, non più di due lavori per ciascuna classe e categoria, ancorché imputabili ad operatori diversi” Si precisa che la società in questione dichiara di eseguire un quota del 25% del servizio in oggetto e di avere una quota di partecipazione nell’ATI pari al 25%.

Avvalimento
QUESITO del 14/08/2009

Buongiorno, si inoltra la presente richiesta per un Vs. parere in merito alla seguente fattispecie: L’Azienda ULSS ...o ha indetto gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione, manutenzione ed aggiornamento evolutivo dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informatico Aziendale per le Aziende … della Regione Veneto per il periodo di 7 anni. Tra i requisiti di ammissione previsti nel relativo bando di gara è stato chiesto, tra l’altro, il possesso dell’autorizzazione di PRIMO GRADO in base all’art. 2 dell’allegato 13 al D.M. 314 del 23/05/1992. Una ditta, facente parte di un R.T.I., per dimostrare il possesso di detto requisito ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) e s.m.i., e pertanto ha presentato detto certificato ancorché rilasciato ad altra ditta (ditta ausiliaria). Si chiede pertanto un Vs. parere in merito alla possibilità di far ricorso all’avvalimento per dimostrare il possesso dell’autorizzazione di PRIMO GRADO in base all’art. 2 dell’allegato 13 al D.M. 314 del 23/05/1992.

Argomenti:

La facoltà prevista dall'art. 3 comma 2 del DPR 34/2000(incremento di un quinto classifica SOA) è applicabile anche alla classifica posseduta dall'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento di cui all'art. 49 D. lgs. 163/2006?

Argomenti:

appalto di pulizie uffici-per la dimostrazione della capacità finanziaria è richiesta la presentazione di referenze bancarie- quesito:in caso di avvalimento l'ausiliaria che presta detto requisito deve avere l'idoneità a svolgere il servizio di pulizie o potrebbe essere anche un'impresa totalmente estranea al servizio, per esempio edile, ma con solide referenze bancarie? In altri termini l'avvalimento viene prestato tra imprese che svolgono la stessa attività o a seconda dei requisiti richiesti, se questi non attengono specificamente al servizio, possono essere prestati da qualunque impresa?

Argomenti:

In una gara di lavori, alla luce del terzo decreto correttivo del codice dei contratti che ha soppresso il comma 7 dell'art. 49 ed ha sostituito il comma 6, è possibile la partecipazione di un'impresa in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore rispetto a quella richiesta dal bando e che per la restante parte si avvale di un'impresa ausiliaria? In sintesi è ammissibile il cumulo di attestazioni SOA fra impresa concorrente alla gara ed impresa ausiliaria?

Argomenti:

Quest'Amministrazione ha indetto gara d'appalto per i servizi cimiteriali (CIG ..), in relazione alla quale è prevista per le ditte offerrenti l'iscrizione alla CCIAA categoria BL. Una impresa, sprovvista di tale iscrizione, intende ricorrere all'avvallimento con altra ditta in possesso di questo specifico requisito. Ciò posto, si chiede di conoscere s'è fattibile tale possibilità.

Gara per l'affidamento del servizio gestione globale atti violazione codice strada-quesito: una società interamente partecipata può fungere da impresa ausiliaria e prestare ad una ditta concorrente requisiti di capacità tecnica, di esperienza maturati in servizi svolti presso gli enti dai quali è partecipata? Il decreto bersani esclude la partecipazione a gare indette da altre amministrazioni, ma è esclusa anche la partecipazione"indiretta" attraverso l'avvalimento?

PREMESSA L’impresa aggiudicataria di un appalto misto per lavori di manutenzione ordinaria stradale e servizio di sorveglianza stradale, si è avvalsa dell’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 49, 2° comma, lettera D, del codice dei contratti, relativamente al solo servizio di sorveglianza . QUESITO Detta impresa aggiudicataria ha l’obbligo di far eseguire dalla ditta ausiliaria le attività concernenti il servizio di sorveglianza ed oggetto del contratto di avvalimento stipulato tra le stesse? Oppure, può l’aggiudicatario può effettuare direttamente le prestazioni inerenti il servizio di sorveglianza con propri mezzi e personale senza ricorrere alla capacità tecnica del soggetto avvalso?

Argomenti:

appalto integrato: In caso di “avvalimento” la dichiarazione di accettazione del progetto definitivo deve essere essere sottoscritta dal concorrente e dall’Impresa ausiliaria?

In un appalto integrato è ammissibile un'impresa che abbia Soa per la sola costruzione e faccia avvalimento per i requisiti progettuali, avvalendosi di una società di ingegneria, a cui dichiara contestualmente di subappaltare in toto la progettazione (da intendersi quale parte scorporabile della prestazione totale di costruzione e progettazione)?

Nella risposta al quesito n. 3478/2010 si afferma che non è legittimo richiedere il modello GAP all'impresa ausiliaria. che senso ha però il c. 5 dell'art. 49, secondo il quale: "Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara"?

Avvalimento
QUESITO del 17/11/2010

Nel caso di affidamento di servizi ausiliari ai servizi di igiene urbana (raccolta trasporto RSU)viene chiesta ai concorrenti l'iscrizione ad una categoria generale dell'Albo Gestori Ambientali e l'iscrizione ad una sottocategoria x servizi spazzamento dell'Albo stesso. E'possibile per un concorrente che dispone dell'iscrizione generale utilizzare lo strumento dell'avvalimento per la sottocategoria particolare?

Argomenti:

Nel corso di una procedura ristretta espletata da questa Direzione una ditta che intende parteciparvi mi ha posto il seguente quesito: "è possibile avvalersi di un'altra impresa per il solo requisito economico e non per tutti gli altri requisiti?". In altre parole mi chiede se è possibile un avvalimento parziale (solo del requisito economico). Al riguardo si specifica che trattasi di gara per servizi di ristorazione e pulizia e che il bando di gara nulla prescrive al riguardo. Sicuro di una vs. pronta e gentile risposta ringrazio anticipatamente e resto a disposizione per qualsiasi dubbio/chiarimento ulteriore al riguardo.

AVVALIMENTO: FASE ESECUTIVA
QUESITO del 02/05/2012

Il Bando di gara prevede come requisito di qualificazione il possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica VI ed OG11 classifica IV. L’impresa XX qualificata per la categoria OG1 classifica IV, partecipa in avvalimento con i requisiti SOA OG1 classifica VI e OG11 classifica IV dell’impresa YY (ausiliaria) L’impresa XX in avvalimento con YY si aggiudica l’appalto. Viene stipulato il relativo contratto (dove si fa menzione dell’avvalimento) e si da corso alla consegna dei lavori. In corso di esecuzione dei lavori l’Impresa XX, avendo nel frattempo conseguito attestazione SOA per la categoria OG1 classifica VIII ed OG11 classifica V, presenta istanza finalizzata a sostituire i requisiti tecnico-economici-finanziari garantiti dall’Impresa ausiliaria, con i propri, liberandosi così del rapporto con l’Impresa ausiliaria. L’Impresa ausiliara sottoscrive per accettazione l’istanza presentata dall’Impresa avvalente. Vi è quindi accordo tra ausiliario ed avvalente. Si chiede pertanto parere circa la possibilità di accogliere o meno l’istanza di che trattasi.

Lavori di realizzazione di condotte fognarie Cat. OG 6 € 1.690.000 – class. IV. Ha partecipato un R.T.I costituendo di 2 imprese, A e B, ciascuna in possesso di attestazione SOA OG 6 class. I. Al fine di qualificarsi, l’R.T.I., come soggetto unitario, ha stipulato contratto di avvalimento con una ditta terza C, per l’avvalimento della SOA OG 6 class. V Nelle dichiarazioni, le ditte A e B hanno dichiarato di costituire il R.T.I. nelle percentuali del 51% e 49% e di possedere ciascuna la SOA OG 6 class. IV. Si chiede: 1. Se l’R.T.I debba essere escluso per violazione dell'art. 49, c. 8, D. Lgs 163/06 poiché in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ove per "concorrente […] raggruppato" ai sensi del c. 1 del cit. art. 49 e dell’art. 34 c. 1 lett. d) D. Lgs 163/06, vada inteso ciascuno dei partecipanti al R.T.I e non l’R.T.I nel suo complesso. Ossia l’istituto dell'avvalimento doveva riguardare non il raggruppamento nel suo insieme ma uno o ciascuno dei singoli concorrenti (in quest’ultimo caso con 2 ausiliarie), in ragione della rispettiva partecipazione pro quota alla gara 2. Se l’R.T.I. debba essere escluso per avvalimento irregolare in quanto nel contratto di avvalimento è indicata genericamente la messa a disposizione della SOA OG 6 class. V all’R.T.I, senza specificare analiticamente come le risorse vengano messe a disposizione di ciascun concorrente dell’R.T.I., in violazione quindi del c.d. "principio della simmetria e della corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, di partecipazione all'A.T.I. e di esecuzione" 3. Se l’R.T.I. debba essere escluso per falsa dichiarazione, in quanto nelle istanze di partecipazione i concorrenti hanno dichiarato ciascuno il possesso di SOA OG 6 class. IV mentre dalle attestazioni allegate alla documentazione risultano ciascuno in possesso della categoria OG 6 class. I.

D26. Con quali strumenti un operatore economico che non possieda i requisiti speciali richiesti può partecipare ad una procedura di gara?

D31. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, un concorrente può avvalersi dei requisiti di altro operatore economico ai fini della partecipazione alle gare?

D32. Per la partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi tecnici, può un concorrente avvalersi in modo frazionato o parziale dei requisiti di altro operatore economico?

Avvalimento - Requisiti tecnici
QUESITO del 15/08/2013

Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente quesito. In Direzione Tecnica è pervenuta una richiesta di autorizzazione al subappalto (controsoffitti e pareti in cartongesso) in favore di una società che è sorta da poco, precisamente l'atto costitutivo è del 20/05/2013. Per tale motivo, la società non possiede i requisiti elencati dall'art. 90 del DPR 207/2010 tranne che (forse) per il possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica. Dato che la società in questione è una srl con tre soci, di cui due sono a loro volta srl, sarebbe possibile per l'operatore economico, in favore del quale si chiede l'autorizzazione al subappalto, servirsi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 DPR 207/2010 eventualmente posseduti dalle due socie srl, facendo presente la recente costituzione? In caso contrario, in assenza dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010, dovrei negare l'autorizzazione al subappalto? Ci sono possibilità per le imprese sorte di recente, come nel caso prospettato,di essere subappaltarici?

Il DM n. 37 del 22-01-2008 prevede che, per gli impianti posti al servizio degli edifici, il committente debba affidare i relativi lavori ad impresa abilitata che ne rilascerà la dichiarazione di conformità. Se l’aggiudicatario dell’appalto non è in possesso di idonea qualifica SOA né di abilitazione di cui al D.M. 37/2008 al fine del rilascio delle dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici e gli stessi vengano realizzati per intero dal subappaltatore, la Stazione appaltante può acquisire direttamente la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta subappaltatrice considerato che, con la stessa, non esiste nessun rapporto contrattuale diretto? Nel caso in cui l’appaltatore si avvalga ai sensi dell’art. 49 di un’impresa ausiliaria, non potendo per carenza del requisito richiesto dal DM 37/2008 rilasciare il certificato di conformità, può la stazione appaltante ritenere valido il certificato rilasciato dall’impresa ausiliaria?

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha soppresso all'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 le parole "nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84", deve ritenersi che non è più possibile l'avvalimento per il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche di appalto?

Argomenti:

Avvalimento (Cod. Quesito 38) (89)
QUESITO del 13/10/2017

Il soggetto economico offerente è tenuto a produrre, tra gli altri documenti, il contratto di avvalimento in caso intenda ricorrere a tale istituto, anche se la stazione appaltante non ne ha fatto esplicita richiesta nel bando di gara per asta pubblica? in altre parole la stazione appaltante doveva richiedere il contratto espressamente o era un onere di legge del soggetto offerente indipendente dalle indicazioni del bando?

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha espunto dall'art. 89 c. 1 d.lgs. 50/2016 l'avvalimento relativo al "possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84" (che afferiscono all'attestazione SOA), si chiede se l’avvalimento dell’attestazione SOA oggi è vietato, in quanto trattasi di requisito “soggettivo” (connotato da intuitus personae). Tuttavia, l'avvalimento può essere ammesso per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice di cui l’ausiliata necessita per l'idoneità a eseguire lavori sia inferiori che superiori a € 150.000? In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000, per i quali è richiesta l'attestazione SOA, l’avvalimento (se non ammesso per l’attestazione) può afferire comunque ai predetti requisiti dell’ausiliaria che le hanno consentito il conseguimento dell’attestazione SOA e, in tal caso, può avvalersi anche dell’ISO 9000 per classifiche oltre la II?

l Comune XX ha avviato l’appalto per l’affidamento in concessione della gestione Casa di Riposo per Anziani per anni 15. Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla CCIAA. Un operatore economico, che si è avvalso (art. 89 del Codice) di una impresa ausiliaria per il rispetto dei requisiti di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziari, è iscritto alla CCIAA: attività prevalente : Servizi reali alle imprese del settore socio-sanitario ed educativo senza l’ausilio di personale specializzato Classificazione ATECO : Codice 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca Lo Statuto dell’ Impresa avvalente prevede anche la “…gestione di Case di Riposo, Residenze Socio Sanitarie Assistenziali, strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,…con la specificazione che la società non ha come scopo l’espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, in maniera tale che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente…”. Posto che l’impresa ausiliaria soddisfa i requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionali richiesti dagli atti di gara, Si chiede se l’Impresa avvalente possiede il requisito soggettivo di idoneità professionale con la citata iscrizione alla CCIAA.

Stante la varietà degli orientamenti in materia di avvalimento, si chiede se la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. Inoltre, qualora richiesta la certificazione di qualità per l'esecuzione di un servizio, in caso di R.T.I. se è necessario che tutte le imprese siano certificate o è sufficiente che la possieda la capogruppo.

Ai sensi della nuova normativa sugli appalti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) un operatore economico può usufruire dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1. lett. a)? anche in considerazione dell'art. 89 comma 1 secondo periodo che fa riferimento ai criteri relativi a titolo di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) o alle esperienze professionali pertinenti. Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti

el caso in cui l'ausiliario abbia indicato, nel contratto di avvalimento allegato alla busta amministrativa, di mettere a disposizione dell'ausiliato una certificazione OS4 (anzichè OS6)è possibile far sanare questo errore (che ipotizziamo materiale) con un soccorso istruttorio? oppure è da escludere?

Gara a base d'asta €8.303.515,20 per 3+3 anni. Può essere ammesso un RTI Misto dove solo la capogruppo possiede i requisiti di partecipazione (le altre imprese non posseggono nessun requisito in particolare quello della Pluriennale e consecutiva esperienza di cui all'art. 21 delle Linee Guida contenute nel DM 10.08.2016) ove le consociate si avvalgono della capogruppo per tutti i requisiti (la capogruppo presenta 5 contratti di avvalimento identici con i quali cede alle altre ditte dell'RTI tutti i propri requisiti). Dettaglio dell'RTI Misto come da documenti di gara. RTI Orizzontale - capogruppo 40%; soggetto B 35%; Soggetto C 15%; Soggetto D 5%; Soggetto E 5%; RTI Verticale - descrizione della suddivisione dei servizi; Capogruppo - Costi personale, Oneri gestione struttura, spese generali assistenza, costi indiretti, spese di tutela; Soggetto B - costi personale, Oneri gestione struttura, spese generali assistenza, costi indiretti, spese per l'intergrazione; Soggetto C - costi personale, oneri gestione struttura, spese generali assistenza, costi indiretti; Soggetto D, oneri gestione struttura, spese generali assistenza, noleggio; Soggetto E, formazione, insegnamento lingua, orient

Argomenti:

In un disciplinare di gara riferito a procedura aperta riguardo appalto di servizi con quota parte di efficentamento energetico tra i Requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa abbiamo previsto tra gli altri il requisito di cui al punto a) - e precisamente: “dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente, con esplicito riferimento al presente appalto”. Tenendo in conto che in caso di Consorzi ordinari o RTI detto requisito è stato chiesto, a pena di esclusione, in capo ad ogni impresa partecipante al Consorzio o al raggruppamento, detto requisito può essere oggetto di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi?

In un disciplinare di gara riferito a procedura aperta riguardo appalto di servizi con quota parte di efficientamento energetico abbiamo previsto i seguenti requisiti di idoneità professionale. Abbiamo altresì previsto altri requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa che qui non elenco per brevità. Rispetto a detti ultimi requisiti abbiamo citato espressamente la possibilità di ricorrere all’avvalimento a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi Requisiti di idoneità professionale Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro CCIAA da almeno 3 anni, con attività relativa alla realizzazione, gestione e manutenzione impianti tecnologici e speciali e con abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 37/2008 o legislazione equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi; b) possesso della certificazione di qualità ISO 9001 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile; c) possesso della certificazione delle misure di gestione ambientale ISO 14001 relativa a: installazione manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile: d) possesso della certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS 18001:2007 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile; e) possesso della certificazione del sistema di gestione energetica secondo lo standard internazionale EN ISO 50001:2011 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia; f) possesso della certificazione attinente alla responsabilità sociale di impresa SA 8000:2008 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici; g) possesso di qualificazione SOA per prestazione di costruzione rilasciata da organismo autorizzato e in corso di validità che attesti il possesso delle categorie OG1 (classifica III), OG9 (classifica III) e OG11 (classifica IV), e comunque di classe adeguata ai lavori oggetto di offerta, ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010; In caso di ATI/Consorzi ordinari, i requisiti di cui alle lett. b) c), d), e) ed f) devono essere possedute dalla mandataria dell’ATI/Consorzio ordinario. I requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti da tutte le imprese del Raggruppamento/Consorzio. Il requisito di cui alla lett. g) deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento che intendono eseguire i lavori dell’offerta tecnica, in misura proporzionale alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. Quesito: Il possesso di detti requisiti di capacità idoneità professionale può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e smi e a quali condizioni? Quali di detti requisiti può essere oggetto di avvalimento?

E' possibile far partecipare alla gara di cui all'oggetto un concorrente sprovvisto di tutti i requisiti previsti dalla Lex Specialis il quale ricorre all'istituto dell'avvalimento tra gli altri anche per il requisito della "pluriennale e consecutiva esperienza" di cui all'art. 21, comma 2 delle Linee Guida contenute nel DM 10/08/2016? L'istituto dell'avvalimento previsto dalle Direttive UE e dal Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 sembrerebbe, a parere di chi scrive, essere escluso per la "pluriennale e consecutiva esperienza" in virtù della particolarità del servizio. Tale approccio sembra essere confermato dal comma 4 del medesimo art. 21, ove nel caso di RTI orizzontale, tale requisito viene richiesto per tutti i partecipanti al raggruppamento. Inoltre al successivo comma 5, previsto per RTI verticale, tutti devono dimostrare tale requisito ma in questo caso solo per i servizi che i singoli partecipanti al raggruppamento si impegnano ad eseguire.

Argomenti:

Ha partecipato alla gara di cui all'oggetto un RTI; una mandante (incaricata del 23% del servizio) ha presentato un contratto di avvalimento con la mandataria in cui si avvale della stessa per fornire la totalità dei mezzi e del personale per effettuare il servizio. Si chiede di conoscere se si possa configurare una eventuale "interposizione di lavoro" o meno.

Argomenti:

Questo Ente ha bandito una procedura di gara aperta sotto soglia per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo. La proposta di aggiudicazione è stata formulata nei confronti del concorrente, che al fine del rispetto dei requisiti speciali richiesti, si è avvalso, ai sensi dell’art. 89 del Codice, di un’ausiliaria, presentando regolare contratto di avvalimento e dichiarazione di impegno di messa a disposizione dei requisiti speciali, sia nei confronti del concorrente che della Stazione appaltante Nel tempo intercorrente fra le verifiche da parte della S.A. e l’aggiudicazione efficace, l’ausiliaria comunicava a questa Amministrazione la volontà di recedere dal contratto per intervenute incomprensioni con il concorrente, il quale contemporaneamente chiedeva la possibilità di sostituire l’ausiliaria. L’art. 89 comma 3 del Codice prevede che la S.A. imponga la sostituzione dell’ausiliaria nel caso in cui quest’ultima non abbia i requisiti di partecipazione. Nel caso in specie, la risoluzione del contratto di avvalimento è dovuta a contrasti fra l’ausiliaria e l’ausiliata e non a fattori esterni di perdita o non possesso dei requisiti richiesti. Posto che nel bando di gara non sono previsti altri casi di sostituzione dell’ausiliaria, si chiede, se, prima dell’aggiudicazione efficace, sia ammissibile tale sostituzione per richiesta delle parti.

Questo Ente ha bandito una procedura di gara aperta sotto soglia per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo.
La proposta di aggiudicazione è stata formulata nei confronti del concorrente, che al fine del rispetto dei requisiti speciali richiesti, si è avvalso, ai sensi dell’art. 89 del Codice, di un’ausiliaria, presentando regolare contratto di avvalimento e dichiarazione di impegno di messa a disposizione dei requisiti speciali, sia nei confronti del concorrente che della Stazione appaltante
Nel tempo intercorrente fra le verifiche da parte della S.A. e l’aggiudicazione efficace, l’ausiliaria comunicava a questa Amministrazione la volontà di recedere dal contratto per intervenute incomprensioni con il concorrente, il quale contemporaneamente chiedeva la possibilità di sostituire l’ausiliaria.
L’art. 89 comma 3 del Codice prevede che la S.A. imponga la sostituzione dell’ausiliaria nel caso in cui quest’ultima non abbia i requisiti di partecipazione.
Nel caso in specie, la risoluzione del contratto di avvalimento è dovuta a contrasti fra l’ausiliaria e l’ausiliata e non a fattori esterni di perdita o non possesso dei requisiti richiesti.
Posto che nel bando di gara non sono previsti altri casi di sostituzione dell’ausiliaria, si chiede, se, prima dell’aggiudicazione efficace, sia ammissibile tale sostituzione per richiesta delle parti.

Argomenti:

Categorie specialistiche OG 11
QUESITO del 30/12/2019

Si chiede di conoscere i limiti, caratteristiche e prerogative dell'avvalimento relative ad una manifestazione di interesse per lavori con le seguenti categorie:
Importo Classifica sul totale OG1 Opere edili 500.878,35 € classifica II°;
Importo Classifica OG11 Opere impiantistiche 374.715,58 € classifica II°;
ovvero se nella manifestazione di interesse l'avvalimento non è ammesso qualora l'importo superi il 10% della base d'asta......come nel nostro caso....

Argomenti:

Con riferimento al Vs. parere n. 605 si chiede la cortesia di voler chiarire la seguente affermazione : " non potendo quindi, supplire a tale mancanza con il ricorso al subappalto, bensì eventualmente attraverso l'istituto dell'avvalimento". Secondo quanto scritto sopra è possibile per un operatore economico privo di idoneità professionale per l’esecuzione di lavori ( carenza nel oggetto sociale di tale attività) - penso ad un'associazione sportiva dilettantistica non in possesso di alcuna iscrizione camerale tantomeno con idoneità professionale coerente con edilizia - può utilizzare l istituto dell' avvalimento per qualificarsi ? Ma l'avvalimento non potrebbe al più supplire ad una carenza del requisito economico finanziario o tecnico professionale ? L'avvalimento non riguarda infatti requisito professionale di cui all'art. 83 lett. a) che risulterebbe sempre mancante.

Argomenti:

Stazione appaltante: Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata via G. Amendola n. 172/C, Bari (BA) - 70126, Italia, Tel. +39 0809269111, PEO: cgm.bari.dgm@giustizia.it; PEC: prot.cgm.bari@giustiziacert.it;
Operatore economico: LADISA, Via Guglielmo Lindemann n. 5/3-5/4, 70132 Bari, P.I. 05282230720
In merito alla:
PROCEDURA DI GARA APERTA DEMATERIALIZZATA IN AMBITO EUROPEO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE:

LOTTO 1: ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI / CPA di BARI (vitto ragazzi)
LOTTO 2: ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI/CPA di POTENZA (vitto ragazzi e mensa di servizio del personale)
Importo a base di gara: Lotto 1: Euro 973.560,12
Importo a base di gara: Lotto 2: Euro 821.751,86

RAPPRESENTAZIONE DEL FATTO

Il bando di gara prevede al punto III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione:
Nel triennio 2017-2018-2019:
• aver realizzato un fatturato medio annuo globale non inferiore ad:
Euro 234.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 1
Euro 198.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 2
• aver realizzato un fatturato medio annuo specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto e servizi di ristorazione collettiva analoghi a favore di soggetti pubblici e/o privati, non inferiore ad:
Euro 163.800,00 (IVA esclusa) per il lotto 1
Euro 138.600,00 (IVA esclusa) per il lotto 2
• aver conseguito in ciascuna annualità un risultato di esercizio non negativo;
• aver rilevato in ciascuna annualità un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/ capitale proprio;

La società LADISA concorrente nella procedura di gara, ha inoltrato domanda di partecipazione dichiarando di far ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice degli appalti.
La società concorrente e l’impresa ausiliaria, con il contratto di avvalimento e con le dichiarazioni di avvalimento rese dichiarano:
- che la società avvalente intende partecipare alla Procedura di gara;
- che la società avvalente, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito indicato nell’Avviso di Gara relativamente a Req. 8.3.c) ovvero di possedere in ciascuna annualità del triennio i seguenti rapporti tra costi e ricavi e tra attività e passività: un grado d’indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/capitale proprio;
- che la società avvalente al fine di partecipare alla suindicata gara, intende avvalersi dei requisiti posseduti dalla società ausiliaria REM SRL codice fiscale n. 05772830658 partita IVA n.05772830658;
- che la società ausiliaria intende obbligarsi in solido con la società avvalente nei confronti della stazione appaltante a fornire il requisito di cui sopra e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi;
- che la società ausiliaria, con il presente contratto, dà all’avvalente piena assicurazione circa il possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alle gare d’appalto, ed in particolare:
o Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente;
o Insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia;
o Possesso di tutti gli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal bando di gara;
- che la società ausiliaria si obbliga nei confronti della società avvalente, a fornire per tutta la durata dell’appalto, i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui la società avvalente è carente, nello specifico: di possedere per l’anno 2019 un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4 calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/capitale proprio, come da bilancio allegato. E’ stato preso in considerazione il solo anno 2019, in quanto la Scrivente (impresa ausiliaria) è stata costituita nel Gennaio 2019. I suddetti requisiti sono avallabili ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Nel merito la Stazione appaltante ritiene opportuno precisare che, in fase di elaborazione del bando di gara, ha ritenuto di quotare il requisito inerente la struttura dell’indebitamento delle ditte partecipanti per il triennio di riferimento con il coefficiente 4, quale garanzia di una ampia partecipazione da parte delle imprese concorrenti, ben consapevole che valori maggiori di 2 dell’indice Leverage rappresentano una possibile situazione finanziaria compromessa di un’azienda che risulta sottocapitalizzata per via di debiti superiori al capitale proprio.

QUESITO DI DIRITTO


1. La verifica del soddisfacimento del requisito di capacità finanziaria in capo all’impresa ausiliaria, ovvero di possedere in ciascuna annualità del triennio un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/capitale proprio, deve assumere carattere meramente formale/nominale o deve configurarsi come una valutazione di tipo sostanziale/reale che analizzi anche le voci di bilancio rapportate da cui trae origine, ovvero l’entità degli impieghi e del capitale proprio dell’impresa ausiliaria ed anche del fatturato, al fine di misurare il possesso di mezzi finanziari idonei a supplire alla carenza del requisito di indebitamento dichiarato dall’impresa concorrente?

Stazione appaltante:
Il soddisfacimento del requisito di possesso di un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4 da parte dell’impresa ausiliaria REM, pari ad 1,05, ottenuto quale risultante dal rapporto tra il totale impieghi di € 42.830,00 ed il capitale proprio di € 40.879,00 e con ricavi delle vendite e prestazioni di € 5.000,00 per il solo anno 2019, non è in grado di supplire alla carenza del requisito di solidità patrimoniale richiesto al concorrente.
Le ridotte risorse dell’impresa ausiliaria, raffrontate al capitale proprio, impegni e volume di affari dell’impresa ausiliata (capitale sociale di € 2.210.000,00, totale impieghi non dichiarati, fatturato annuo di € 154.856.000), non sono in grado di poter assicurare sostegno all’impresa concorrente che presenta un indice di leverage superiore al coefficiente 4.
Ed in ogni caso, la combinata lettura dell’entità delle risorse a disposizione dell’impresa ausiliaria, seppur esclusivamente dedicate ad offrire supporto agli impegni assunti con la partecipazione alla presente procedura, la recente costituzione dell’impresa ausiliaria avvenuta nel mese di gennaio 2019, l’entità del volume di affari sviluppato nell’unico anno di operatività pari ad € 5.000,00 ed infine il valore dell’appalto ammontante ad € 973.560,12, non consente all’impresa ausiliaria, seppur in presenza di un indice di leverage dell’1,05, di poter assicurare all'Impresa ausiliata ed alla Stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, la disponibilità di tutte le risorse di cui questa risulta carente.
L’indice leverage, svincolato dagli altri parametri economico – finanziari, quali gli impieghi ed il capitale proprio oltre al volume d’affari dell’impresa, perde la propria significatività ai fini dell’analisi di bilancio, della misura del grado di indebitamento, della verifica della solidità patrimoniale e della solvibilità di un’impresa, anche considerando la funzione cui il requisito di determinatezza del contratto di avvalimento è richiesto, ovvero di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il prestito del requisito, come stabilito con parere di precontenzioso n. 797 del 19/07/2017 e dalla recente giurisprudenza. Una valutazione di tipo sostanziale su quella meramente formale consente di frenare efficacemente eventuali fini elusivi del ricorso all’istituto dell’avvalimento, sebbene non vi sia alcuna formale violazione del dato normativo. Il prestito di requisiti, mezzi e risorse da parte dell’ausiliaria a favore dell’ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare ed astratto. Nell’avvalimento di garanzia, che si sostanzia nel prestito di strumenti immateriali, quali l’indice di indebitamento, è necessario che sia presente l’impegno dell’avvalsa sia a diventare un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario sia a vincolarsi finanziariamente nei confronti della stazione appaltante. Impegno che l’Impresa REM non può essere in grado di assicurare con le risorse ed i mezzi in possesso risultanti dal bilancio depositato per l’anno 2019.
Si ritiene che, pur essendo pacifico il carattere generalizzato dell’avvalimento, strumentale ad assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto ed all’effettività della concorrenza, si tratta di un istituto che deve essere comunque contemperato con l’esigenza di assicurare garanzie idonee alla stazione appaltante al fine della corretta esecuzione del contratto.

Operatore economico:
Il requisito di capacità finanziaria di possedere in ciascuna annualità del triennio un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/capitale proprio risulta soddisfatto in capo all’impresa ausiliaria REM che possiede per l’anno 2019 un indice leverage di 1,05 ottenuto quale risultante dal rapporto tra il totale impieghi di € 42.830,00 ed il capitale proprio di € 40.879,00.

2. Il requisito di capacità finanziaria di possesso in ciascuna annualità del triennio di un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/capitale proprio soddisfatto in capo all’impresa ausiliaria per il solo anno 2019 può considerarsi sodisfatto anche per gli anni 2017 e 2018, considerato che l’impresa ausiliaria si è costituita nel mese di gennaio 2019?

Stazione appaltante:
L’impresa ausiliaria REM non può assicurare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria di cui la Società avvalente è carente per il triennio 2017-2019. Trattandosi di impresa costituitasi nel mese di gennaio 2019, potrebbe obbligarsi verso l‘impresa concorrente per il solo anno 2019, non essendo plausibile ritenere che il suddetto requisito possa essere soddisfatto dall’impresa ausiliaria REM anche per gli anni 2017 e 2018 in virtù della limitazione della verifica del possesso dei requisiti ai soli anni di effettiva esistenza ed operatività prevista per le imprese di recente costituzione, che abbiano iniziato l’attività per un periodo inferiore al triennio,
Pertanto, nella fattispecie continua a permanere l’inosservanza del requisito in capo ai bilanci della società ausiliata relativamente agli anni 2017 e 2018 non essendo presenti, altresì, dichiarazioni e contratti di avvalimento di altre imprese ausiliarie per tali annualità.

Operatore economico:
Il requisito di capacità finanziaria di possedere in ciascuna annualità del triennio un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/capitale proprio risulta soddisfatto in capo all’impresa ausiliaria REM che possiede per l’anno 2019 un indice leverage di 1,05 ottenuto quale risultante dal rapporto tra il totale impieghi di € 42.830,00 ed il capitale proprio di € 40.879,00. E’ stato preso in considerazione il solo anno 2019, in quanto l’impresa ausiliaria è stata costituita nel Gennaio 2019.

Argomenti:

Un RDO MEPA per la ristrutturazione di una palazzina, viene elaborata sul bando LAVORI EDILI OG1 (il MEPA non consente l'elaborazione di RDO riferite a più bandi) ritenuto prevalente al 50%, lavori edili che costituiscono il lotto 1. Nella stessa RDO vengono creati anche il lotto 2 opere elettriche cat. OS30 al 30% e lotto 3 opere idrauliche OS3 al 20%. La Ditta X, munita solo di abitazione OG1 decide di partecipare con avvalimento delle ditte Y e Z munite delle abitazioni OS30 e OS3. 1- devono anche queste risaltare obbligatoriamente iscritte al MEPA? oppure anche se non lo sono ed hanno i requisiti generali in ordine va bene ugualmente? 2- in caso di aggiudicazione della ditta X di tutti i lotti, avvalimento significa che tutti i lavori dei lotti 2 e 3 verranno materialmente svolti dalle ausiliarie Y e Z?

Argomenti:

Si richiede se per il Possesso di Autorizzazione alla gestione di un Impianto per lo smaltimento per il servizio di ricezione e recupero dei rifiuti per un determinato codice CER (nello specifico Codice CER 20 01 08) possa trovare accoglimento l'istituto dell'Avvalimento e/ o se la predetta Autorizzazione abbia carattere meramente soggettivo.

In una gara di lavori di importo elevato, per svolgere la quale la SA ha individuato quale requisito economico finanziario per potervi partecipare, il possesso di un fatturato negli ultimi due anni pari al dopo della base di gara per il lotto di riferimento, qualora il MEPA sorteggi un OE che non lo possegga, può quest'ultimo utilizzare l'istituto dell'avvalimento per poterlo raggiungere? Qualora non sia possibile, l'alternativa per poter partecipare alla gara, potrebbe essere la sola formale costituzione di un RTI? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Il concetto espresso con parere n. 835, vale anche per una medesima casistica nella quale però, in luogo del fatturato medio biennale, l'SA scelga come requisito speciale da porre in gara, una determinata classifica di qualificazione SOA? Relativamente a quest'ultimo aspetto l'SA per lavori che si attestano a livello di importo entro la classifica di qualificazione SOA di primo livello puo', per meglio tutelarsi, richiedere come requisito di gara ai fini della partecipazione, il possesso di una qualificazione SOA di livello superiore? Oppure entrerebbe in contenzioso?

Il previgente Codice, all’art. 89 comma 11, prevedeva l’impossibilità d’applicazione dell’avvalimento ad alcune categorie SOA, quali ad esempio la OS28 (impianti di riscaldamento e condizionamento) ed OS30 (opere elettriche). L’attuale previsione normativa, istituita dall’art. 104, parrebbe invece estenderne l’utilizzo a tutte le categorie SOA. Quanto precede, parrebbe confermato dalla relazione del Consiglio di Stato la quale, a pag. 155 primo capoverso individua, nel comma 12 dell’art. 104, l’unica ipotesi di incompatibilità all’utilizzo dell’istituto in parola, qualora l’operatore economico abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale. In tal caso, la limitazione, riguarda l’impresa ausiliaria che non potrà partecipare alla medesima procedura di gara a cui prende parte l’ausiliata. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Argomenti:

Si chiede se l'art. 104 comma 11 del nuovo codice, là dove prevede che per le categorie SIOS la stazione appaltante possa richiedere che le stesse siano direttamente eseguite dall'offerente, debba intrerpretarsi come possibilità per la stazione appaltante di poter vietare avvalimento per le suddette categorie di opere (come prevedeva l'art. 89 comma 11 del vecchio codice), oppure si riferisce al solo subappalto (si parla infatti di imporre all'appaltatore che siano direttamente da lui "svolte"). E nel caso introduca nel bando una limitazione che richiama l'art. 104 comma 11 debba quindi vietare sia l'avvalimento che il subappalto o solo quest'ultimo

Argomenti: