Quesiti senza limiti Poni un quesito

Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 15/07/2024 - VERIFICHE IN SEDE ESECUTIVA

QUESITO DI AGOSTO (IN ANTICIPO) Riceviamo decine di “Richieste di Offerta” quotidiane da parte di un Ente di trasporto, a cui rispondiamo regolarmente. La richiesta di offerta contiene un numero di richiesta, un numero di appalto e niente altro (alleghiamo). La richiesta avviene a mezzo email normale. Noi rispondiamo utilizzando lo stesso form che viene compilato nelle parti mancanti e firmato digitalmente. In seguito, ci arriva eventuale ordine, avente numero di cig e niente altro (alleghiamo). Da poco, tali procedure sono pubblicate nella loro piattaforma come “affidamento diretto”.(allego screenshot della piattaforma con pubblicazione esito). Non ho trovato da nessuna parte la documentazione di gara inerente questi procedimenti (capitolato, regolamenti). Ne’ tantomeno in questi documenti di richiesta di offerta ed ordine, ho trovato rimandi a capitolati o regolamenti, a parte quelli per la corruzione, la trasparenza, codice etico..che non hanno nulla a che vedere con questa questione che ora spiego. Oggi ricevo la lettera che allego in cui mi si chiede “una prova” che il materiale che è stato consegnato sia effettivamente originale. Ora, io vorrei rifiutarmi di giocare a carte scoperte: ma perché mai devo dire chi è il mio fornitore? E’ praticamente quello il mio vantaggio competitivo, il mio know how, un segreto commerciale che non ce n’è uno più rilevante. Frutto di ricerche, di fiere visitate, di contatti ecc. E’ un fornitore estero, che mi ha inviato il “certificato di origine” di cui parlano loro, ma che mi rifiuto di inviare così com’è, con tutti i riferimenti. E’ in un attimo che chiunque all’interno dell’ente faccia uno screenshot e invii all’amico fornitore locale. Posto che io non leggo da nessuna parte nella lex specialis di questa richiesta specifica (in molti casi, i disciplinari ce l’hanno, ma questa non ha lex specialis, non ha disciplinare, non ha nulla). E’ legittima o posso rifiutarmi? Posso per esempio fare una autocertificazione in cui io dichiaro che il materiale è originale e me ne assumo le responsabilità e magari allegare quel certificato di origine oscurando i contatti? Poi se loro proprio non si fidano, allora che facciano le prove magari inviando al costruttore il pezzo, e se poi ho ragione io, le spese le pagano loro, se hanno ragione loro, le pago io.


QUESITO del 15/07/2024 - COSTI DELLA MANODOPERA

Buongiorno, poniamo il seguente quesito. Con riferimento all’obbligo prescritto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 all’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera, si chiede se nell’ambito di un appalto integrato dove erano stimati 840.000 euro di manodopera per i lavori e 400.000 euro di manodopera per il servizio di manutenzione degli impianti come ci si debba comportare laddove un concorrente si limiti a dichiarare 840.000 di costi di manodopera. Pare del tutto evidente che l’operatore economico abbia omesso di dichiarare i costi della manodopera relativi alla manutenzione limitandosi e riportare, in modo speculare, la stima dei costi della manodopera dei lavori indicata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Pertanto, si chiede di confermare - anche alla luce della recente sentenza del Tar Veneto n. 230 del 09.02.2024 – se l’unica possibilità per la Stazione Appaltante sia procedere con la richiesta di giustificativi circa la congruità dell’offerta, in quanto il concorrente non può in alcun modo discostarsi dall’importo esposto in origine di 840.000 euro o argomentare circa la presenza di errori materiali nella formulazione della propria offerta economica e deve, quindi, far rientrare in tale importo sia la manodopera afferente i lavori, che quella relativa alla manutenzione rispettando i trattamenti salariali minimi, pena l’esclusione dalla procedura di gara. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 10/07/2024 - COSTI MANODOPERA E RIBASSO

Stiamo partecipando ad una gara su Sater Emilia Romagna. L'ente appaltante ha inserito nella sezione dedicata alla cifra da ribassare il totale al netto del costo della manodopera. Abbiamo poi inserito nella sezione dedicata ai suddetti costi il costo indicato dalla stazione appaltante. Nella busta economica generata dal sistema però non viene tenuto conto di tale importo ma solo della cifra ribassata. In caso di aggiudicazione quale sarà l'importo che farà fede? La gara scadrà domattina alle ore 9 e, se possibile, mi servirebbe un riscontro prima! Grazie


QUESITO del 09/07/2024 - PROCEDURA NEGOZIATA E NUMERO MINIMO DI SOGGETTI DA INVITARE

La stazione appaltante si è dotata di Albo Fornitori e di apposito Regolamento per gli appalti sottosoglia. In merito alle procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. C), D) ed E), si chiede se vi sia l'obbligo di procedere ad un'idagine di mercato qualora gli iscritti nella categoria merceologica di interesse siano inferiori al numero di O.E. indicati dal Codice per la "previa consultazione", oppure se sia possibile derogare a tale numero minimo indicato in virtù dell'adozione dell'Albo da parte della SA, dando atto del numero (inferiore) di OE iscritti . Allo stesso modo si chiede se, alle medesime procedure negoziate , sia applicabile, in analogia, la deroga di cui al comma 5, laddove la SA dovesse invitare, senza limiti, tutti gli OE iscritti nella categoria merceologica di interesse dell'ALBO (quindi anche appaltatore uscente), oppure se tale disposizione sia applicabile solo in caso di indagine di mercato.


QUESITO del 04/07/2024 - PROCEDURE NEGOZIATE- INDAGINI DI MERCATO

Per stipulare un contratto ad esecuzione continuata (fornitura di derrate alimentari per istituto alberghiero) se effettuiamo una manifestazione di interesse aperta a tutti e pubblicata sul ns sito istituzionale, una volta ricevuta e valutata l'offerta migliore, come procediamo sul Mepa? Con trattativa diretta? e inoltre come ci regoliamo per l'importo del CIG che, al momento della stipula del contratto, può essere stimato solo in via presuntiva? Lo modifichiamo a scadenza di contratto con importo preciso?


QUESITO del 04/07/2024 - FORMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

LA sentenza 7478 della Cassazione civile sezione III del 20/03/2020 prevede che I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. Non si comprende se Questo vuol dire che per i contratti con aziende commerciali basta la determina di aggiudicazione ad impegnare giuridicamente la PA? mentre per le aziende non commerciali è necessario il contratto?


QUESITO del 03/07/2024 - COMPROVA SERVIZI ANALOGHI

Procedura aperta telematica – sopra soglia comunitaria settore speciale – per l’affidamento con il criterio del minor prezzo della fornitura di gasolio autotrazione – adblue additivato - lubrificanti e liquidi refrigeranti REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Il concorrente dovrà aver eseguito con buon esito, nel triennio 01.01.2021 - 31.12.2023, uno o più contratti analoghi (riferiti al lotto per cui si intende partecipare) non inferiore a: ✓ 5.138.398,00 € per la partecipazione al lotto 1) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 1.712.799,33 €) ✓ 128.544,00 € per la partecipazione al lotto 2) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 42.848,00 €) ✓ 109.700,00 € per la partecipazione al lotto 3) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 36.566,67 €) Detto requisito dovrà essere dimostrato, mediante una o più dichiarazioni di buon esito rilasciate da contraenti (amministrazioni o soggetti privati) riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, in considerazione del fatto che gli operatori economici devono avere maturato sufficiente esperienza nel settore, posto che la sospensione della fornitura potrebbe causare l’interruzione di pubblico servizio. La domanda è: è obbligatorio il certificato di buon esito per dimostrare di avere il requisito di capacità tecnico professionale? Oppure può essere sufficiente presentare contratti con pubbliche amministrazioni e fatture quietanzate? Ho soli pochi giorni per poter ottenere un certificato di buon esito. Mi rispondono dall’Ente che accettano solo il Buon esito e che se non lo invio, faranno un soccorso istruttorio dandomi solo 5gg per rispondere. Ho risposto utilizzando un altro parere che voi stesso mi avevate fatto, ma mi hanno detto che fa riferimento al vecchio codice degli appalti, invece il nuovo codice degli appalti stabilisce diversamente (e anche il nuovo fac-simile di contratto di gara dell’Anac).


QUESITO del 03/07/2024 - SEDUTA GARA TELEMATICA

buongiorno, chiedo se è possibile che le sedute di apertura buste, amministrative, tecniche ed economiche possa avvenire sempre in modalità riservata, senza alcun coinvolgimento dell’operatore economico. Con il nuovo codice e con la digitalizzazione è cambiato qualcosa a riguardo? Grazie Saluti Debora Bordoli


QUESITO del 03/07/2024 - SPECIFICHE TECNICHE

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere un parere sintetico relativamente a quale possa essere, nell'ambito di una procedura aperta per una mera fornitura con il criterio dell'oepv, la migliore strutturazione della fase di verifica del possesso dei requisiti essenziali del prodotto offerto dal concorrente in fase di partecipazione. Come Stazione appaltante ci siamo prefigurati due possibilità, di seguito elencate: 1) facendo leva sull’ammissibilità della commistione tra documentazione amministrativa e contenuto dell’offerta tecnica, richiedere le schede dei prodotti offerti già all’interno della busta amministrativa, in modo da verificare in via preliminare l’ammissibilità dei pannelli (mediante seggio di gara) e successivamente, con la presentazione della dichiarazione del possesso dei criteri premiali nella busta tecnica, procedere all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri premiali effettivamente posseduti dai prodotti proposti, come risultanti dalla schede inserite nella busta amministrativa; 2) raccogliere all'interno della busta amministrativa l'autodichiarazione del possesso delle caratteristiche essenziali del pannello, verificandone l’effettivo possesso solamente in fase di offerta tecnica, verificando le schede dei prodotti inserite in quest'ultima, con il conseguente “rischio” di dover procedere all’esclusione dell’operatore in una fase successiva alla verifica della documentazione amministrativa e sulla base di verifiche effettuate dalla commissione giudicatrice. Connesso a quanto precede e di cui chiediamo consiglio, è come trattare l’eventuale incongruenza tra il contenuto dell’offerta tecnica e quanto riportato nelle schede dei prodotti presentate all’interno della busta tecnica (o amministrativa, sulla base del punto precedente): 1. Qualora venga dichiarato il possesso di un criterio premiale nel modello di offerta tecnica fornito dalla Stazione appaltante ma lo stesso non trovi riscontro nelle schede prodotto, si pensava di non attribuire il relativo punteggio; 2. La situazione contraria, più dubbia ma, riteniamo, anche più difficile da verificarsi, qualora venisse dichiarato il non possesso di un criterio premiale ma lo stesso risulti presente all’interno delle schede prodotto, ci si domanda se attribuire comunque il punteggio, facendo prevalere la scheda prodotto, oppure, conferendo maggiore importanza alla dichiarazione del partecipante, non attribuire il relativo punteggio (anche in considerazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta, per cui riteniamo difficile ricorrere alla richiesta di precisazioni in fase di Commissione). Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. In attesa di Vs. cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 25/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED ESPERIENZE IDONEE

Procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando per la fornitura di gas per aria condizionata. Il capitolato – che alleghiamo e che sembra essere standard per molte procedure di questo Ente – recita a pag. 3 cosi: ATAC si riserva, anche in corso di fornitura, di richiedere al Fornitore uno o più dei documenti, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di seguito indicate:….. che l’importo complessivo delle forniture analoghe effettuate nei 12 (dodici) mesi precedenti la gara non sia inferiore al doppio dell’importo della gara cui si intende partecipare; Dunque dato che l’importo era 130.000 euro e noi non avevamo quel fatturato specifico così alto, facciamo un contratto di avvalimento e inseriamo nella documentazione: il contratto di avvalimento, la dichiarazione di avvalimento ecc. Partecipiamo e arriviamo al secondo posto. Al primo posto, una azienda mai vista e che riteniamo non possa avere un fatturato specifico così alto, perché non specializzata nel gas ma in tutt’altro. Dal sito è evidente che faccia forniture varie tipo un ferramenta. Dunque facciamo un accesso agli atti e chiediamo che venga effettivamente verificato questo requisito in capo all’aggiudicatario. Ci rispondono con i documenti di gara che sono privi di evidenza di fatturato specifico. Ossia non lo hanno chiesto. Ricevo una telefonata in cui stupiti mi dicono: ah ma tu hai “interpretato” così il capitolato? Noi non siamo obbligati a chiederlo…certo, ma i partecipanti sono obbligati ad averlo quel requisito. Anche perché noi, per esempio, abbiamo fatto un avvalimento e se non avessimo avuto una azienda che ci facesse l’avvalimento non avremmo partecipato. E questo vale per tutte le aziende serie, che leggendo il capitolato, non hanno partecipato per via di questo requisito. Dall’altra parte, dico io, anche per la vostra tutela, non sarebbe auspicabile che le forniture di gas siano fatte da chi non ha sufficiente esperienza specifica in materia. La chiamata si è chiusa dicendo: vi faremo sapere. Ma ad oggi nulla. Il 12 giugno abbiamo ricevuto la loro risposta con l’accesso agli atti. La domanda è: abbiamo ragione? E se si, quali sono le strade percorribili? Esiste solo un ricorso al Tar? Grazie


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