Buongiorno, nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta di un appalto di fornitura di additivi chimici, il primo in graduatoria fornisce, a giustificazione, un prospetto di dettaglio del prezzo offerta senza allegare alcun documento a supporto. A seguito di un'ulteriore richiesta inviano una fattura di acquisto della materia prima, oscurata nella parte descrittiva e nel nominativo del fornitore: è solo visibile il costo unitario riportato nella suddetta tabella. Si precisa che tale valore ha un'incidenza del 70% del prezzo offerto. Il primo graduato ha motivato l'oscuramento dei dati della fattura come segue: .... la fattura d’acquisto dell’additivo oggetto di gara costituisce un documento che può contenere informazioni riservate sui rapporti contrattuali tra l’offerente e i propri fornitori, tutelati dalle disposizione del Codice. La divulgazione di tali dati, da ritenersi non fondamentale ai fini di valutazione dell’offerta formulata, potrebbe compromettere la Ns riservatezza commerciale e incidere negativamente sulla Ns capacità di competere in futuro. La giurisprudenza in materia di verifica delle offerte, anche allorché ritenute anomale, ha più volte sottolineato che le Stazioni appaltanti devono limitarsi a richiedere documenti pertinenti e indispensabili per accertare la congruità dell’offerta, evitando di appesantire inutilmente il procedimento amministrativo o di violare il diritto alla riservatezza degli operatori economici....". E' lecito richiedere copia della fattura in chiaro? In caso di accesso agli atti del 2° graduato, è un documento da non rendere disponile? Grazie Il Servizio Gare
BUONGIORNO, UN CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. D) DEL D. LGS. 36/2023 INTENDE PARTECIPARE AD UNA GARA DESIGNANDO UNA CONSORZIATA ESECUTRICE NON IN POSSESSO DELLA CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE (OG13 CLASSIFICA I) RICHIESTA DAL BANDO DI GARA. IL CONSORZIO POSSIEDE LA CATEGORIA OG13 IN CLASSIFICA III CHE GLI VIENE PRESTATA DA 3 IMPRESE CONSORZIATE NON ESECUTRICI, UNA IN POSSESSO DI OG13 II, LE ALTRE DUE IN POSSESSO DI OG13 I. IN QUESTO CASO SPECIFICO, COSA VA PRODOTTO IN GARA, UN DGUE PER IL CONSORZIO, UNO PER LA CONSORZIATA ESECUTRICE E TRE DGUE PER OGNI CONSORZIATA NON ESECUTRICE CHE PRESTA I REQUISITI AL CONSORZIO? OPPURE RELATIVAMENTE AI DGUE DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI, BASTEREBBE PRESENTARNE UNO SOLO, DA PARTE DELL'IMPRESA CHE PRESTA IL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE RICHIESTO DAL BANDO DI GARA? GRAZIE
UN CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. D) PARTECIPA AD UNA GARA, DESIGNANDO UN'IMPRESA ESECUTRICE CHE NON POSSIEDE IL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (OG13 CLASSIFICA I) RICHIESTO DAL BANDO DI GARA. IL REQUISITO DELLA CATEGORIA OG13 E' POSSEDUTO DAL CONSORZIO STABILE IN CLASSIFICA III E VIENE PRESTATO AL CONSORZIO DA N. 3 CONSORZIATE NON ESECUTRICI. COSA BISOGNA PRESENTARE IN GARA? IL DGUE DEL CONSORZIO, DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE NON IN POSSESSO DEL REQUISITO E DELLE 3 CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI AL CONSORZIO STABILE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE RICHIESTA DAL BANDO DI GARA? GRAZIE
Si chiede se per una locazione di immobile (non finanziaria) con pagamento di un canone di locazione sia necessario acquisire il CIG come da delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023. Si precisa che in passato la Scrivente utilizzava, in casi analoghi, lo smart CIG per garantire la cd. "tracciabilità attenuata". Ad oggi non si comprende quale sia la scheda Anac form da utilizzare, considerato che nell'Orchestratore si fa solo riferimento, salvo errori, alla fattispecie "PPP - Locazione finanziaria"
ULTIMO QUESITO ABBONAMENTO IN SCADENZA Procedura negoziata telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di ricambi MERCEDES originali o equivalenti. L’affidamento avviene mediante procedura aperta dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://portalegare.avmspa.it/. La durata del procedimento è prevista pari a massimo 5 (cinque) mesi dalla pubblicazione del bando La gara sarebbe dovuta scadere il 16 ottobre. Fanno delle modifiche sostanziali dei codici ricambi inseriti nell'offerta economica, dunque pubblicano i documenti di gara revisionati e fanno una proroga al 30 ottobre. Voglio sottolineare che mentre l'indizione della procedura negoziata è "pubblicizzata" mediante pec, le richieste di chiarimenti e anche la pubblicazione dei documenti di gara revisionati non sono comunicati in nessuna maniera. Bisogna andare sul portale e leggere i chiarimenti. Io dunque cancello la mia partecipazione, compilo nuovamente tutti i documenti di gara con REV1 il venerdi 25 ottobre. Oggi in seduta di apertura mi rendo conto che hanno pubblicato nuovi chiarimenti il 25 ottobre stesso, ripubblicando tutti i documenti con REV2. Ora, dato che tra i documenti revisionati con rev2 c'è anche l'offerta economica, è scontato che io sarò esclusa dalla procedura. Per oggi si sono fermati alla busta amministrativa e attivato il soccorso istruttorio, ma sappiamo bene che per la busta economica ci sarà l'esclusione. E' legittimo pubblicare nuovi documenti a 3gg dalla gara? il 25 era venerdi e il 30 era mercoledi successivo. Ovviamente ho visto che anche altri concorrenti hanno avuto il soccorso. Ribadisco che anche la seconda revisione non è stata comunicata in alcun modo. Se non inserendo in piattaforma i nuovi documenti.
Buongiorno, può una PA, noi siamo un'istituzione scolastica, stipulare un contratto con una parrocchia? mi pongo il problema perchè lo IOR non rispetta norme sull'antiriciclaggio, nè sulla tracciabilità dei flussi, DURC, agenzia delle entrate.........Troverebbe dunque applicazione il codice degli appalti? Sarebbe meglio stipulare una convenzione o un contratto di comodato d'uso per l'utilizzo di un campetto da tennis di proprietà, appunto, della parrocchia? Qualora applicabile il Dlgs 36/2023 potrei richiamare articolo 50, relativo all'affidamento diretto? grazie
Quesito in merito ai requisiti necessari per individuare il Direttore dell’Esecuzione del contratto. La scrivente amministrazione ha in corso una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica, soprattutto in termini di impatto e riduzione dei livelli di emissioni, e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dell’Ente della durata di 15 anni. Di fatto la concessione concerne la realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica con relativa gestione . Gli interventi da realizzare sono stati proposti in sede di gara. L’importo totale dell’investimento è pari ad € 9.861.280,00 mentre il canone annuo è pari ad €606.645,00. La gara è stata affidata ai sensi del D.l.vo 50/2016. Dovendo provvedere alla nomina del DEC la scrivente, dato il principio di tendenziale coincidenza tra RUP e DEC, per ragioni di coerenza sistematica ritiene che i requisiti di esperienza e professionalità del secondo, quando sia soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, siano da desumersi per via analogica da quelli previsti per il RUP nelle Linee guida n. 3 e quindi riferirsi a quanto previsto dall’art. 4.2 lett. d), il quale prevede che: “Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori”. Si chiede se questa posizione sia condivisibile in modo da poter correttamente individuare il DEC
In relazione alla disciplina prevista dall’art. 59, del D.lgs. 36/2023 per gli Accordi Quadro aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, e in particolare alla tipologia di accordi quadro cosiddetti “incompleti” in quanto stipulati con più operatori economici tra i quali riaprire il confronto competitivo per l’assegnazione dei singoli contratti attuativi, si domanda se è corretto, con riferimento a ciascun confronto competitivo, richiedere agli aggiudicatari un rilancio di tipo economico che parta da un importo a base di gara per il contratto attuativo determinato al netto del miglior ribasso offerto in sede di partecipazione alla procedura per la stipula dell’Accordo Quadro (ribasso offerto dall’operatore economico classificatosi primo in graduatoria).
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere beve sulla seguente questione: a seguito dell'esperimento di una procedura di affidamento diretto con consultazione di una pluralità di operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, ci ritroviamo con due concorrenti che si sono classificati primi in graduatoria a pari merito, avendo presentato il medesimo ribasso. Non essendoci margine per un'offerta migliorativa ex art. 77, c. 1 del R.D. 827/1924, riteniamo di procedere al sorteggio pubblico ai sensi del medesimo art. 77, c.2.. Ci domandiamo se, posto che la nostra piattaforma di approvvigionamento digitale consente l'effettuazione del sorteggio, garantendone l'imparzialità e dando poi evidenza agli operatori economici dell'esito, sia obbligatorio indire una seduta pubblica al fine di consentire la partecipazione dei concorrenti interessati oppure se le garanzie offerte dalla piattaforma sono tali da consentire al seggio di procedere al sorteggio, senza convocare la seduta pubblica. Si chiedo, inoltre, se, nel caso in cui il sorteggio venga effettuato in assenza di una seduta pubblica, sia comunque obbligatorio informare preventivamente gli operatori economici del ricorso a tale modalità. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti,
LA PRESENTE PER CHIEDERE SE UN'AZIENDA IN AVVALIMENTO STABILE CON UN'ALTRA, POSSONO DARSI RECIPROCAMENTE SUBAPPALTI IN LAVORI PUBBLICI. GRAZIE
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