Quesiti senza limiti Poni un quesito

Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 28/03/2023 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Un operatore economico, invitato a procedura negoziata a seguito di manifestazione d’interesse, ci pone un chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell’offerta, fissati nel disciplinare di gara (di cui si allega stralcio), inerente l’ appalto in concessione (a zero costi per l’Amministrazione) del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. In particolare, come da chiarimento allegato, l’operatore sostiene che è presente una criticità nel criterio D “elementi aggiuntivi” al quale il disciplinare di gara assegna un punteggio di 47 punti, di tipo tabellare, sul totale di 100 punti (il totale dei 100 punti è stato interamente assegnato all’offerta tecnica non essendoci un valore a base d’asta), in quanto, a suo parere, premia in maniera sbilanciata un elemento connesso ad aspetti diversi dalla qualità del servizio, spostando “il baricentro del confronto tra gli operatori verso prestazioni estranee all’oggetto principale della procedura di gara”. A sostegno della sua tesi l’operatore cita alcune sentenze, una del TAR e l’altra del Consiglio di Stato, datate rispettivamente 2011 e 2015, oltre ad un pronunciamento ANAC del 2012 riguardante proprio il caso specifico. A tal fine l’operatore chiede la riduzione del punteggio correlato al criterio D “servizi aggiuntivi”, posto che uno dei servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare a suo parere risulta una sovrapposizione di un servizio già previsto dal Capitolato. Nel caso specifico il servizio di monitoraggio indicato da questa Stazione appaltante come eventuale servizio aggiuntivo non è limitato esclusivamente alle aree oggetto di sinistro ma è un servizio preventivo ad ampio spettro che coinvolge la rete stradale comunale e rientra nell’ottica di segnalare all’Amministrazione comunale e delimitare le eventuali situazioni a rischio che il concessionario del servizio, in virtù della sua esperienza e durante l’esecuzione del servizio, può riscontrare sulle strade comunali. Questa Amministrazione ritiene che i restanti tre servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare nell’ambito del criterio D, a ciascuno dei quali è correlato un determinato punteggio, sono attinenti al servizio messo a gara e anzi completano ed integrano il medesimo. Inoltre i 47 punti attribuiti complessivamente al criterio D possono anche essere assegnati parzialmente, in relazione al/ai servizio/i aggiuntivo/i che l’operatore sceglierà eventualmente di proporre nell’ambito della propria offerta tecnica. A fronte di quanto sopra, posto che recente giurisprudenza (sentenze Consiglio di Stato del 17/12/2019 n. 8534 e del 24/11/2022n. 10366) ha ormai chiarito che l’art. 95 comma 14 bis del Codice è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi, si chiede cortesemente un parere in merito ai rilievi mossi dall’operatore, al fine di poter articolare la risposta al quesito suddetto. Grazie, cordiali saluti.


QUESITO del 10/01/2023 - SANZIONI PER MANCATO ADEMPIMENTO ANAC SULLA TRASPARENZA

Gentilissimi, si chiede un autorevole parere in merito alla tipologia ed entità delle sanzioni in cui si incorre in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013. Il dubbio è nato rispetto al primo adempimento ma si ritiene sia comune ad entrambi. Nello specifico leggendo il comma 32 dell'art. 1 della Legge 190/2012 è riportato che (in caso di inadempimento) "si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" che prevede sanzioni pecuniarie per chi omette in tutto o in parte l'adempimento in parola ovvero provvedimenti disciplinari nel caso in cui il soggetto inadempiente sia una P.A.. Tuttavia, come noto il D.Lgs 163/2006 è stato sostituito dal D.Lgs 50/2016 e ricercando l'articolo che ha sostituito il 6 del vecchio codice lo si è individuato nel 213 che appare contenere aspetti sanzionatori legati all'attività di verifica ex art. 80. Si è quindi passati alla disamina della Delibera n. 39 del 20/01/2016 nella quale all'art. 12 si parla sia di sanzioni ex art. 45 del D.Lgs 33/2013 (di carattere disciplinare) sia di quelle previste (di nuovo) all'art. 6, comma 11 del già soppresso D.Lgs 163/06. In ultima analisi si fa riferimento alle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC (FAQ n. A5 riferita alla Legge n. 190/2012) nella quale si fa riferimento all'art. 46 del D.Lgs 33/2013 ed in particolare alla "valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno di immagine dell'amministrazione". Per quanto precede non è ben chiaro quale sia in definitiva la norma di riferimento e quale sia la tipologia (e l'entità) della sanzione comminata a chi non ottempera agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012 e al D.Lgs 33/2013. Ringranziando in anticipo per l'attenzione che si vorrà prestare a tale richiesta di parere si porgono distinti saluti.


QUESITO del 04/01/2023 - DISAPPLICAZIONE PENALE PER FATTI NON IMPUTABILI

QUESITO DI DICEMBRE - IN RITARDO Spero possiate accettare questo quesito di dicembre in ritardo di qualche giorno causa ferie. La mia domanda verte sulla disapplicazione delle penali in caso di ritardi di consegna delle forniture di ricambi per auto, per cause non imputabili a noi. Generalmente dopo l'aggiudicazione di una gara di appalto, che sia piccola e negoziata o che sia più grande, firmiamo un contratto in cui sono indicate delle date di consegna - i giorni naturali o lavorativi entro cui spedire. Ora, se le aziende produttrici fanno ritardo, e ci inviano una mail in cui si scusano ma dicono che a causa del difficile reperimento di alcuni materiali, c'è un ritardo di consegna, oppure se i contratti stipulati sono pluriennali, quindi si deve tener conto del cambiamento dell'andamento di produzione, come si fa a potersi tutelare dal rischio di pagare penali per ritardi non direttamente imputabili a noi? Grazie


QUESITO del 30/11/2022 - START UP E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

QUESITO DI NOVEMBRE 2022 Esiste una regolamentazione diversa in ambito appalti per le start up innovative? Questa società la NESTECK SRL di cui invio la visura, è una start up istituita nel 2019. Non ha dipendenti: è possibile iscrivere una società che non ha dipendenti? nel momento in cui chiedono durc o posizione contributiva, non ho nulla da inserire. Sono i due soci che si occupano di tutto senza percepire stipendio. Come lo comunichiamo questo? c'è un documento o autocertificazione che si può inviare? Ed è possibile partecipare alle gare senza avere un fatturato specifico anche se l'azienda è attiva dal 2019, perchè essendo start up ci siamo concentrati sullo sviluppo, abbiamo acquistato una stampante 3D, software, fatto ricerca e sviluppo, nel frattempo sono passati anni ma non siamo ancora sul mercato. Cosa possiamo dire al riguardo? Questa start up vorrebbe iscriversi sulle varie piattaforme di appalti per i servizi di progettazione e produzione di ricambi, parti e attrezzi in stampa 3D. Abbiamo la ISO 9001.


QUESITO del 23/11/2022 - UTILIZZO PREZZARI NON AGGIORNATI - REVISIONE PREZZI

RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE NEI COMUNI DI ALICE BEL COLLE RICALDONE E MONTALDO BORMIDA COLLEGAMENTO ALICE BEL COLLE - ACQUI TERME. 14/06/2022 - pubblicazione bando; 29/07/2022 - aggiudicazione definitiva; 01/08/2022 - richiesta documenti per aggiudicazione; 12/08/2022 - risposta documenti per aggiudicazione; 27/10/2022 - nostra lettera di rinuncia; 09/11/2022 Riceviamo telefonata del RUP che ci chiedeva cortesemente di non rinunciare all'esecuzione dei lavori; 14/11/2022 - ricevimento contratto da firmare. Il prezziario utilizzato dalla stazione appaltante è regionale 2021 anche se la data di pubblicazione del bando corrisponde a giugno 2022. Le domande che vorremmo porre sono: - L'applicabilità della revisione dei prezzi anche se non contemplata nei documenti di gara ma riportata sul contratto da loro inviatoci e smentita dalla D.L. - Se trova applicabilità, vi è la sostituzione del prezziario da 2021 a 2022 oppure ci sarebbe solo l'incremento del 20% su 2021? la stazione appaltante ha l'obbligo di applicare la revisione? - Vi è la possibilità di rinuncia? in caso affermativo sarebbe una rinuncia in danno o potremmo richiedere alla stazione appaltante i danni per mancata contrattualizzazione nei termini? Grazie cordialmente.


QUESITO del 21/10/2022 - COMPROVA ESPERIENZA ANALOGA E FATTURATO SPECIFICO

Il quesito verte sulla legittimità di una richiesta di fatturati specifici. Nel Bando che allego di fornitura di ricambi per autobus divisa in vari lotti (per marca e tipologia) si richiede come capacità tecnico professionale: “Aver regolarmente espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione delle offerte contratti per forniture di ricambi corrispondenti a quelle dei lotti per un importo complessivo non inferiore a: 1.Lotto 1 Temsa: € 1.250.733,20 (euro unmilioneduecentocinquantamilasettecentotrentatre/20) IVA Esclusa; 2.Lotto 2 Noge: € 1.653.789,20 (euro unmilioneseicentocinquantatremilasettecentottantanove/20) IVA Esclusa; 3.Lotto 3 Solaris: € 836.004,04 (euro ottocentotrentaseimilaquattro/04) IVA Esclusa; 4.Lotto 4 Cristalli: € 1.158.037,78 (euro unmilionecentocinquantottomilatrentasette/78) IVA Esclusa; 5.Lotto 5 Grammer: € 149.020,74 (euro centoquarantanovemilaventi/74) IVA Esclusa; In caso di contratti in corso, ovvero di contratti iniziati in un periodo precedente a quello sopra indicato si dovrà prendere in considerazione solo l’importo delle forniture eseguite con buon esito nel predetto periodo. In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito contratti per forniture ricambi corrispondenti a quelle dei lotti pari alla sommatoria dei rispettivi importi dei lotti potenzialmente aggiudicabili.Per il suddetto requisito, ai sensi dell’art.83, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 5 e all. XVII parte II, del Codice, mediante un elenco delle principali forniture di ricambi corrispondenti a quelle dei lotti effettuate negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione delle offerte, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. In alternativa, potranno essere prodotti attestati di buon esito delle forniture, per il periodo temporale di cui sopra, per forniture di ricambi corrispondenti a quelle dei lotti oggetto della gara.” Noi ci siamo aggiudicati due lotti – TEMSA E SOLARIS – e ora ci hanno richiesto per il lotto Temsa "Buongiorno con riferimento alla comprova del requisito tecnico-professionale di cui al punto III.1.3) lett. b) del bando di gara, si chiede che venga inviato un elenco delle fatture, allegando copia delle stesse, relative alla fornitura di ricambi per autobus corrispondenti a quelle del lotto in oggetto, con indicazione dei rispettivi importi, descrizione, date e destinatari, ovvero in alternativa, potranno essere prodotti attestati di buon esito delle forniture per ricambi di marca "Temsa". Relativamente alle fatture che verranno da Voi prodotte, si richiede una dichiarazione che asseveri gli importi indicati nelle stesse sottoscritta dal Vostro Commercialista. Ora la domanda è: è legittimo chiedere che il fatturato specifico sia esclusivamente della marca Temsa, o possiamo considerare ricambi per autobus, in cui ci siano Temsa ma anche ricambi per autobus similari a Temsa? Che significa la dicitura “corrispondente”? Dato che appunto il suddetto requisito serve a dimostrare che l’operatore sia affidabile e abbia esperienza del settore, dunque del settore della ricambistica per autobus. Del resto noi siamo fornitori di ricambi per autobus, anche Solaris (altro lotto vinto), già da molti anni per lo stesso Ente. Lo stesso Ente ha utilizzato l’opzione del rinnovo di un contratto di fornitura di ricambi Solaris che era terminato, ovviamente con buon esito, e ci hanno rinnovato il contratto per lo stesso ammontare. E ora ci siamo aggiudicati anche il lotto Solaris di questa nuova gara. Il secondo punto è: possono chiedere anche questa dichiarazione del commercialista che non era inclusa nel Bando?


QUESITO del 17/10/2022 - COMPROVA COSTO MANODOPERA - SCOSTAMENTO TABELLE MINISTERIALI - MODALITA' VERIFICA

Abbiamo da poco concluso una procedura di gara aperta, con il criterio dell'OEV, per l'affidamento in concessione di un immobile di proprietà comunale da adibire a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, con la proposta di aggiudicazione a favore dell'unica ditta partecipante alla gara. In questa fase è in corso la verifica del costo della manodopera. La ditta ha esposto nell'offerta economica un costo della manodopera complessivo di un certo importo ed in sede di verifica del costo della manodopera ha dettagliato il costo, indicando il CCNL applicato, il n. di unita di personale che si prevede di impiegare distinto per qualifica con il relativo monte ore e costo orario, pervenendo ad un costo complessivo che supera quello indicato nell'offerta economica. A fronte di ciò si chiede se, in riferimento a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 del Codice, la Stazione appaltante, in questa fase di verifica obbligatoria del costo della manodopera, necessaria per poi procedere nell'aggiudicazione definitiva, debba preoccuparsi esclusivamente di controllare che il costo orario del personale, risultante dalla tabella fornita dalla Ditta sulla base delle sue effettive valutazioni in termini di impiego di personale per l'espletamento del servizio, non si discosti dal costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali del CCNL di riferimento, (posto che non ci siano sgravi particolari che giustifichino una minima differenza)? Grazie


QUESITO del 12/10/2022 - GARANZIA RATA DI SALDO

Nel mese di luglio abbiamo effettuato dei lavori per il Comune di Fiorano M. e nell'offerta presentata, che allego, abbiamo scelto di non costituire una fidejussione definitiva offrendo un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione. Alla conclusione dei lavori e dopo relativa emissione di fattura abbiamo ricevuto questa richiesta dal tecnico comunale: "ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo". Chiedo pertanto chiarimenti in merito in quanto si tratta di una richiesta mai ricevuta in precedenza. Allego offerta, CSA e CRE. Cordiali saluti


QUESITO del 10/10/2022 - AFFIDAMENTI DIRETTI E PNRR- OBBLIGLO CUC

Buongiorno in data 10 giugno 2022 si era sottoposto al vs parere il seguente quesito In relazione al fatto che per le opere afferenti al PNRR, con l’articolo 52 comma 1.2 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell’art. 37 D.lgs 50/2016, si chiede un parere in relazione l’affidamento di tre distinti incarichi professionali per i quali la norma (fino a giungo 2023) prevede la possibilità di fare un affidamento diretto essendo con importi a base d’asta compresi tra Euro 48'000,00= ed euro 77'000,00= inerenti a tre distinte opere pubbliche finanziate dal PNRR e previsti nell'ambito del quadro economico di ciascun progetto anche alla luce del Comunicato del 17 dicembre 2021 del Dipartimento affari interni - Direzione Centrale per la Finanza Locale. In particolare siamo a chiedere se, per gli importi sopra citati, è obbligatorio dover provvedere all’affidamento tramite la centrale unica di committenza CUC da noi costituita e registrata oppure, trattandosi di affidamenti diretti, è possibile provvedere all’affidamento tramite le procedure ordinarie dell’Ente. in data 15 giugno ci veniva data risposta Recentemente sono apparsi articoli di stampa contrastanti che pare pongano l'obbligo del ricorso alla CUC per enti come il comune di Voghera, che non è capoluogo di provincia, anche per servizi e forniture di importo inferiore ai 40 mila e 150 mila per lavori, finanziati con fondi PNRR. Si chiede se il vs parere del 15 giugno u.s. è ancora attuale o suscettibile di aggiornamento per sopraggiunta normativa. grazie cordiali saluti


QUESITO del 29/09/2022 - PARI OPPORTUNITA' - OBBLIGHI DICHIARATIVI IN GARA

Buonasera, avrei quesito da porre in merito all' art. 47 D.L. 77/2021 e s.m.i, una società cooperativa che ha n. 21 dipendenti/soci lavoratori cosi suddivisi: 11 soci lavoratori e 10 dipendenti, rientra tra gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore da 15 e inferiore a 50 e se si deve quale delle 3 deve dichiarare: 1) di impegnarsi a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art.47 comma 3 del DL 77/2021, convertito con modifiche il L. 108/2021. Di impegnarsi altresì atrasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 4 2) di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 3) di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell’offerta, a stazioni appaltanti di un precedenti contratti d’appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.


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