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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 16/10/2026 - DURATA ACCORDO QUADRO

Durata accordo quadro e durata contratto attuativo Nel disciplinare di gara di una procedura di A.Z. - per un appalto in accordo quadro - nel paragrafo della durata si definisce la durata dell’accordo quadro in quattro anni, la durata dei contratti attuativi in 60 mesi, con la facoltà di rinnovo di questi ultimi per ulteriori 2 anni. Una datata indicazione di ANAC contenuta nel link https://www.anticorruzione.it/-/accordo-quadro recita: “…… Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell’accordo quadro fermo restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell’accordo quadro medesimo.” Per prassi aziendale invece il contratto attuativo aderisce temporalmente all’accordo quadro. Ciò posto, dato che il codice non sembra prevedere esplicitamente ma nemmeno escludere che la durata del contratto attuativo possa essere superiore alla durata temporale dell’accordo quadro, purché stipulato durante la vigenza dello stesso, chiediamo conferma della possibilità di, se opportunamente previsto e disciplinato nella lex specialis di gara, prevedere una durata temporale del contratto attuativo superiore a quella dell’accordo quadro e di quanto. Analogamente può essere anche inferiore? Per esempio, in un accordo quadro che prevede noleggi di attrezzature possiamo prevedere che con adeguata motivazione si possa stipulare un contratto attuativo per un periodo inferiore (es 2 anni) e avviare successivamente un contratto con un altro fornitore in graduatoria per un altro periodo di tempo? Il nuovo comma 5 bis dell’art. 59 del Codice, del resto, prevede eventualmente tutele per il riequilibro contrattuale.


QUESITO del 15/10/2026 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

"Si richiedono i seguenti chiarimenti volti a fare chiarezza in ordine ai profili di responsabilità e alle relative mansioni operative che fanno capo al RUP nel caso in cui quest'ultimo sia un soggetto diverso rispetto al Provveditore dell'amministrazione ( nominato, invece, negli atti di gara come responsabile di procedimento per la fase di affidamento). Nello specifico si chiede: - quali sono i poteri decisionali e di firma che rimangono in capo al Provveditore in qualità di responsabile della fase di affidamento. In particolare, oltre alla determinazione a contrarre e al provvedimento di aggiudicazione che vengono proposti dal Provveditore, chi dovrà sottoscrivere il contratto con la ditta aggiudicataria? il RUP o il Provveditore? - nella piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della procedura di gara chi dovrà essere indicato come RUP della stessa utilizzando, quindi, le relative credenziali SPID per accedervi? il responsabile unico di progetto o il responsabile di procedimento per la fase di affidamento ? - L'acquisizione del CIG e la gestione PECP, dovranno essere effettuati solo a nome del RUP o l'adempimento può rimanere in capo al responsabile di procedimento per la fase di affidamento ? - Qual è, quindi, la linea di demarcazione della responsabilità amministrativo-contabile, civile e penale tra l'operato del RUP e quello del Provveditore ( nominato come responsabile di procedimento per la fase di affidamento) laddove le due figure non coincidano nella stessa persona fisica? Grazie


QUESITO del 13/10/2026 - PROROGA TECNICA DI SERVIZI MEDICI ED INFERMIERISTICI

La nostra Azienda vista la difficoltà di reperire personale medico tramite concorsi o convenzioni, in particolare per alcuni dei presidi ospedalieri aziendali, nel corso del 2025 ha aggiudicato una procedura telematica, divisa in 10 lotti, per servizi medici diversi (copertura di turni) da svolgere appunti nei diversi presidi ospedalieri. La procedura è stata bandita ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 17 giugno 2024 e del DL 34/2023 convertito con legge 56/2023. Tutti i contratti relativi hanno la durata di 12 mesi e scadranno tutti il 30 novembre 2026. Viste le previsioni normative per i servizi in oggetto, negli atti di gara non è stato possibile prevedere alcuna facoltà di proroga o rinnovo. Al momento permane la necessità di reperire personale medico che non si riesce a coprire con le graduatorie concorsuali o con gli altri strumenti quali convenzioni etc. In particolare per alcune specialità come ad esempio il Pronto soccorso si stanno studiando soluzioni quali l’esternalizzazione di rami di attività (es. gestione ambulatori codici bianchi e verdi) ma per altre specialità tale soluzione non appare praticabile. Si chiede pertanto se ci siano gli estremi per poter comunque prorogare i contratti in corso anche considerando l’eventuale rischio di interruzione di pubblico servizio. Grazie


QUESITO del 07/10/2026 - CONTRATTO CON TACITO RINNOVO

Buongiorno, pongo il seguente quesito. Abbiamo stipulato con una compagnia assicurativa una polizza per la copertura dei rischi connessi all’utilizzo dei locali quali sede operativa (incendio, RCT e RCO), per un importo esiguo comunque inferiore ad € 1.000,00, procedendo mediante l’istituto delle spese giornaliere (Rif. delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023) effettuate mediante il regolamento della cassa economale. Sta per scadere l’anno di durata del premio e a tal proposito volendo, invece, procedere con un affidamento diretto del medesimo servizio per una annualità (magari prevedendo la possibilità di proroga), abbiamo inoltrato una richiesta di preventivo alla ditta. La compagnia ci risponde che il contratto attualmente in essere prevede il tacito rinnovo alle medesime condizioni (si allega comunicazione). Come si concilia la normativa del Codice con quella delle compagnie assicurative in merito ai termini di durata dei contratti? Il Codice non prevede il tacito rinnovo. Come ci si può muovere in tali situazioni?


QUESITO del 05/10/2026 - AVVALIMENTO TITOLO ABILITATIVO

Alla luce delle disposizioni dell'articolo 104 del nuovo codice in tema di avvalimento, si chiede se l'iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione delle entrate tenuto dal MEF, possa oggi essere oggetto di avvalimento. La nuova normativa non fa più riferimento ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art.83 comma 1 lett. b e c, che aveva portato giurisprudenza ad escludere le iscrizioni agli Albi dai requisiti potenzialmente oggetto di avvalimento (vedasi CdS 2862/2023 che avehttps://www.codiceappalti.it/giurisprudenza/sentenzeva negato la bontà dell'avvalimento dell'iscrizione all'Albo delle imprese boschive). Al contrario il comma 3 del 104, che richiama il 100 comma 3, sembrerebbe consentire proprio questo tipo di avvalimento, a condizione che il servizio venga svolto in subappalto dall'ausiliaria. Nello specifico è stato pubblicato un chiarimento nella gara indetta dalla società di regolamentazione dei rifiuti Messina Provincia Scpa, CIG BCC5C67ACB, in risposta ad una espressa richiesta in merito alla possibilità di ricorrere all'avvalimento per il requisito di iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione, ed in detta risposta viene confermata tale possibilità, in quanto a dire della SA (anche se il chiarimento non è esattamente lineare) la giurisprudenza farebbe riferimento ai soli Albi professionali (quindi si presume albi degli avvocati, dei geometri ecc.). Grazie


QUESITO del 01/10/2026 - CONCESSIONE: RICHIESTE DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Un ente locale ha affidato, in regime di D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione di un impianto polisportivo comunale ([IMPIANTO]) a una società sportiva dilettantistica ([CONCESSIONARIO]). Il relativo contratto di concessione, stipulato nel 2022, prevede la scadenza nel 2030. Nel corso della concessione il gestore ha già richiesto adeguamenti tariffari per effetto degli incrementi ISTAT, riconosciuti dall’Amministrazione per gli anni 2021-2022 e successivamente per gli anni 2023-2024. Nel 2026 il concessionario ha richiesto la revisione del PEF, allegando un PEF aggiornato e una relazione a supporto della richiesta di riequilibrio. A seguito di un tavolo tecnico tra le parti, il concessionario ha successivamente trasmesso una relazione tecnico-giuridica, corredata dalle fatture delle utenze, a dimostrazione dell’incremento dei costi sostenuti. Il concessionario riconduce il presunto disequilibrio principalmente a fattori sopravvenuti ed estranei alla propria responsabilità, in particolare: • incremento dei costi energetici, soprattutto del gas naturale, a partire dal 2023, attribuito alla crisi energetica europea conseguente al conflitto russo-ucraino; • incremento dei costi dei prodotti utilizzati per la disinfezione e il trattamento delle acque; • effetti inflattivi e conseguente riduzione della capacità di spesa delle famiglie; • mancata realizzazione delle previsioni di crescita dei ricavi contenute nel PEF originario, anche in relazione alla domanda, alla denatalità e alla concorrenza di altri impianti sportivi. Il concessionario ha evidenziato, inoltre, che i maggiori costi derivanti dalla riforma del lavoro sportivo e i contributi statali a fondo perduto riconosciuti per gli impianti natatori non sono stati analiticamente imputati al singolo impianto, ritenendoli sostanzialmente compensativi e comunque non ripartibili con criterio oggettivo tra i diversi impianti gestiti dalla società. Il concessionario propone, quale misura di riequilibrio: 1. la proroga della durata della concessione di quattro anni, con differimento della scadenza dal 2030 al 2034; 2. un aumento tariffario uniforme dell’11,5% sulle tariffe base delle diverse attività (scuola nuoto, nuoto libero, acquafitness, palestra e attività esterne), con decorrenza dal 2026. L’Amministrazione, nell’esaminare la richiesta, ritiene necessario verificare se gli scostamenti negativi evidenziati nel PEF revisionato siano effettivamente riconducibili a eventi sopravvenuti, esterni e non imputabili al concessionario, oppure rientrino nell’ordinario rischio operativo assunto con la concessione. In particolare, si ritiene necessario verificare l’andamento complessivo della gestione, considerando non solo l’incremento dei costi, ma anche l’andamento dei ricavi, della domanda e delle attività concretamente svolte. Dovrà inoltre essere verificata l’effettiva realizzazione delle attività, dei servizi e delle iniziative previsti dal PEF originario e dall’offerta tecnica presentata in gara, nonché le eventuali conseguenze della loro mancata o parziale attivazione sui ricavi conseguiti. L’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del PEF possa comportare la revisione dello stesso, mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, garantendo tuttavia la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico. Il medesimo articolo prevede, per le fattispecie non soggette alla valutazione obbligatoria, la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. Alla luce di quanto sopra, si richiede pertanto di esprimere un parere in merito alla legittimità e alle condizioni dell’eventuale riequilibrio proposto dal gestore, alla loro corretta individuazione ai fini della revisione e la possibilità di utilizzare la proroga della concessione e/o l’adeguamento tariffario quali strumenti di riequilibrio, nel rispetto dell’allocazione del rischio operativo prevista dal contratto e dalla normativa applicabile.


QUESITO del 30/09/2026 - SEGGIO DI GARA IN GARA CON CRITERIO OEPV

Buongiorno, nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la solo parte relativa all’offerta economica può essere esaminata dal Seggio di Gara nominato senza l’intervento della Commissione Giudicatrice? Inoltre, nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sotto e sopra soglia), il Seggio di Gara può essere anche monocratico?


QUESITO del 30/09/2026 - MEDESIMI PRESIDENTI E UNICO CENTRO DECISIONALE

Gara europea: Con riferimento alla FONDAZIONE B. e alla FONDAZIONE P. dall'esame delle visure emerge la coincidenza della figura del Presidente, individuata nel sig. F., che risulta rivestire tale carica presso entrambe le fondazioni. Si chiede se tale elemento possa essere considerato di per sé idoneo a integrare una situazione di controllo o collegamento rilevante ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2359 c.c., ovvero a far ritenere che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale.


QUESITO del 30/09/2026 - PENALE PER INADEMPIMENTO

Nelle procedure di appalto pubblico sembrerebbe che le uniche tipologie di penali previste siano quelle di cui all’art. 126 del Codice (penali per ritardo nell’esecuzione) e quelle di cui all’art. 1 comma 6 dell’Allegato II.3 del Codice (mancato rispetto clausole sociali). Si chiede se sia lecito inserire ulteriori penali (ad esempio: inadempimento contrattuale legate alla modalità di esecuzione e non alle tempistiche di esecuzione) e, in tal caso, come debbano essere calcolate (in maniera percentuale o in valore assoluto). Grazie Il Servizio Gare


QUESITO del 18/09/2026 - VERIFICHE ANTIMAFIA

Questo Comune deve procedere alla stipulazione di un contratto di appalto di lavori. La società aggiudicataria X risulta avere un numero di soci inferiore a quattro e precisamente n. 2 soci, rispettivamente persona fisica e persona giuridica (società Y). La società aggiudicataria X risulta iscritta in white list. Si chiede di chiarire se, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, sia sufficiente l'iscrizione della società aggiudicataria X in white list oppure se l'art. 85, comma 2, del Codice Antimafia (Dlgs 159/2011) debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, il Comune debba anche acquisire la documentazione antimafia (comunicazione antimafia, trattandosi di appalto sotto-soglia) nei confronti della società Y, socio di maggioranza, la quale non risulta iscritta in white list. Si rappresenta la necessità di un riscontro in tempi rapidi.


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