subappalto dlgs 163 (Cod. Quesito 227)
QUESITO
del 03/02/2018
l'art. 118, comma 3, del Dlgs 163/06 prevede che l'affidatario debba trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 giorni dal sal. Il contratto tra affidatario e subappaltatore però può prevedere tempi di pagamento diversi, e non adeguati, rispetto a quelli prescritti per legge (ad es, tempi più lunghi di 20 gg dal sal). Trattandosi di un rapporto contrattuale tra privati, come si deve comportare la Stazione appaltante in occasione dell'autorizzazione al subappalto? Deve segnalare l'irregolarità e sospendere l'autorizzazione? Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro 20 gg dal sal, è necessario sospendere il pagamento del sal successivo, ma il legislatore non dice fino a quando e a quali condizioni può essere liquidato il sal successivo. Come si deve comportare la Stazione appaltante in questo caso?
Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
Argomenti: