Parere tratto da fonti ufficiali

Divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni delle categorie prevalenti.
QUESITO del 19/10/2021

Si chiede se la frase "non può essere affidata a terzi... la prevalente esecuzione delle lavorazioni delle categorie prevalenti" indicata al comma 1, lett. b) 1) dell'art. 49 della L. 108/21: 1 - sia riferita esclusivamente ai lavori e non alle forniture di beni e servizi fatta eccezione, relativamente a quest'ultimi, per i contratti ad alta intensità di manodopera; 2 - prendendo come esempio una gara costituita in un unico lotto pari a 200, suddivisa in OG1 100 prevalente, OS30 60, OS3 40, qualora non indicato diversamente dalla Stazione Appaltante (SA) in merito ad eventuali motivati divieti al subappalto o all'individuazione di suoi specifici limiti percentuali, l'unico operatore economico (OE) aggiudicatario possa, in misura massima, subappaltare OG1 per 50, OS30 per 60 e OS3 per 40; 3 - prendendo invece come esempio una gara pari a 200, suddivisa in tre distinti lotti prestazionali distinti in OG1 100, OS30 60, OS3 40 aggiudicabili, a seconda delle dinamiche di gara, sia ad un'unica azienda oppure fino a tre distinte ditte, qualora non indicato diversamente dalla SA in merito ad eventuali motivati divieti al subappalto o all'individuazione di suoi specifici limiti percentuali, l'OE aggiudicatario di ciascun lotto possa al massimo subappaltare OG1 per 50, OS30 per 30 e OS3 per 20. Sono corretti i ragionamenti? Nel caso in cui fossero errati, in relazione ai due esempi prospettati, quali sarebbero allora le percentuali massime subappaltabili in applicazione della legge in parola? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: