Parere tratto da fonti ufficiali

Subappalto
QUESITO del 28/08/2013

L’art. 118 comma 11 del codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 dispone che “il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali, … , in tali casi il fornitore o subappaltatore per la posa in opera o il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4”, cioè i divieti previsti dall’art. 10 della L: 575/1965 e ss. mm. Sembra quindi che basta accertarsi l’inesistenza dei divieti di cui all’art. 10 della L. 575, senza ulteriori incombenze, oppure “salvo che” significa che una volta accertata la possibilità di affidare la lavorazione ai sensi dell’art. 10, debba intraprendersi una procedura di autorizzazione come per un normale subappalto ?

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