Parere tratto da fonti ufficiali

Subappalto
QUESITO del 19/12/2012

Considerate le sentenze n. 2508/2012 e 5900/2012 del Cons. di St., il quale ha affermato che la previsione di cui all'art. 118, secondo comma, del codice degli appalti debba essere intesa nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione; vista la posizione dell’ AVCP che nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (Bandi tipo), richiamando la sentenza del Cons. St., n. 3563/2012 (riferita ad un appalto di servizi), ha affermato che le imprese concorrenti, in sede di offerta, sono tenute ad indicare unicamente le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, restando esonerate dall’obbligo di indicare già in predetta sede i nominativi dei subappaltatori; si chiede di chiarire se, negli appalti di lavori con categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria vige o meno per il concorrente, carente dei requisiti di qualificazione, l’obbligo di indicare già in sede di offerta il nominativo del subappaltatore in possesso di adeguata qualificazione, ove quest'ultimo integra, di fatto, il requisito di partecipazione alla gara al pari di un avvalimento, ed allega già in sede di gara la relativa documentazione del caso (art. 49 del Codice).

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