Parere tratto da fonti ufficiali

Quesito compensazione prezzi materiali da costruzione e tutela dei subappaltatori
QUESITO del 21/03/2022

Con la presente si intende sottoporre alla Vs. cortese attenzione un quesito concernente il fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Sovente accade che l’esecuzione dei lavori non coinvolga soltanto l’operatore economico aggiudicatario, il quale, per determinate categorie di lavorazioni, potrebbe avvalersi di subappaltatori. E potrebbe accadere che talune materie prime siano acquistate direttamente dall’impresa subappaltatrice in vista della futura esecuzione della lavorazioni ad essa spettanti. L’art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.” Ferme restando tutte le condizioni per l’accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, il decreto dd. 30.09.2021, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e applicativo dell’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sancisce, all’art. 6, comma 1, che: “La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede a comunicare ai soggetti (n.d.r. “le stazioni appaltanti richiedenti”) indicati all’art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione”. Poste queste premesse, il nocciolo del quesito è il seguente: - , e a fronte dell’operatività dell’istituto che prevede la possibilità per la stazione appaltante di corrispondere l’importo delle lavorazioni direttamente al subappaltatore, può l’amministrazione procedente, in sede di assegnazione delle risorse provenienti dal Fondo, attribuire direttamente al subappaltatore, applicando, pertanto, l’istituto del pagamento diretto, la quota ad esso spettante, commisurata sulla quantità di materie prime da quest’ultimo acquistate?; - oppure è necessario che la stazione appaltante corrisponda l’intero importo all’operatore economico aggiudicatario (c.d. “appaltatore principale”), con la conseguenza che la regolazione dei rapporti economici tra l’appaltatore ed il subappaltatore debbano essere, poi, risolti con gli ordinari strumenti e rimedi di diritto comune?

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