Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Pagamenti

Pagamenti - Subappalto
QUESITO del 28/12/2006

la ditta appaltatrice ha subappaltato alcune lavorazioni (subappalto regolarmente autorizzato); ora una ditta subappaltatrice lamenta di non essere stata regolarmente pagata. E' lecito sospendere i pagamento del sal fintanto che non venga regolarizzato il pagamento?

Pagamenti
QUESITO del 19/01/2007

CONTRATTO D'APPALTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA ACQUE NERE" STIPULATO CON DITTA x IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D' IMPRESA CON DITTA y( MANDANTE ). I PAGAMENTI DERIVANTI DALLA CONTABILITA' DEI LAVORI VENGONO EFFETTUATI IN FAVORE DELLA DITTA CAPOGRUPPO, CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO D'APPALTO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALE DELLE DUE DITTE ABBIA ESEGUITO I LAVORI. QUESITO : E' NECESSARIO PROCEDERE CON LA RICHIESTA ALLA DITTA CAPOGRUPPO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZIATE RELATIVE AI PAGAMENTI IN FAVORE DELLA MANDANTE DI CUI ALL' ART. 38 DELLA L.R. O TALE OBBLIGO VIGE SOLO NEL CASO DI SUBAPPALTI?

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Pagamenti - Subappalto
QUESITO del 05/03/2007

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione della mensa universitaria "N P", avente un importo complessivo di € 5.499.000,00, ha ricevuto comunicazione da parte di un subappaltatore del mancato pagamento della sue prestazioni, riferite al 3° SAL, per un importo di € 14.000,00. L'appaltatore si è dichiarato disponibile a liquidarne 9.000,00, ma il subappaltatore non accetta tale riduzione. Ai sensi del 3° comma dell'art. 38 della l.r. n. 27/03, e conformemente al contratto sottoscritto, doveva essere sospeso il SAL n. 4 avente un importo di € 505.000,00. Veniva invece operata una trattenuta di € 50.000,00, pari a dieci volte la somma contesa, per non creare seri problemi economici all'appaltatore, considerata oggettivamente sproporzionata la sospensione dell'intero stato di avanzamento rispetto all'oggetto del contendere. Tutt'ora il problema non ha trovato soluzione e, nel frattempo, è stato liquidato il 5° SAL. Si chiede come procedere nel caso la disputa non sia risolta prima del pagamento dell'ultimo SAL, o prima del saldo finale

Pagamenti - Ati
QUESITO del 18/10/2007

Si richiede se nel caso di aggiudicazione di appalto ad un'A.t.i. (regolarmento costituita con atto notarile che da mandato alla capogruppo di intrattenere ogni rapporto con la P.A. e di incassare ogni pagamento) sia necessario prima della liquidazione richiedere copia delle fatture quietanzate delle mandanti analogamente a quanto previsto per il subappalto.

Pagamenti - Subappalto
QUESITO del 18/09/2007

L'art. 118 D.Lgs. n. 163/06 (Codice contratti pubblici), come recentemente integrato dal D.Lgs. n. 113/07, prevede che la stazione appaltante sospenda il pagamento a favore dell'affidatario, qualora quest'ultimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore. Ci si chiede se: 1) la sospensione del pagamento debba operare anche per i contratti perfezionati prima dell'entrata in vigore della nuova norma; 2) la sospensione debba operare con riferimento all'intero importo dell'acconto (o della rata di saldo) o solo nei limiti dell'importo del subappalto autorizzato.

Subappalto - Pagamenti
QUESITO del 28/01/2008

La stazione appaltante deve liquidare lo stato di avanzamento lavori all’impresa appaltatrice. Poiché non risultano prodotte le fatture quietanzate dei subappaltatori, si chiede di sapere se la disposizione per la quale si sospendono i pagamenti a favore dell’affidatario, di cui all’art. 118 del nuovo codice degli appalti di cui al d. Lgs. 163/06, sia applicabile anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modificazione introdotta al succitato articolo 118 dal decreto legislativo n. 113 del 2007.

Pagamenti
QUESITO del 30/01/2008

L'amministrazione ha provveduto, attraverso gara d'appalto di servizi, ad aggiudicare lo smaltimento dei rifiuti. La ditta aggiudicatrice ha iniziato l'espletamento del servizio sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto. Ad oggi la stipula non è ancora avvenuta in quanto la ditta, che vanta un credito pregresso, cioè derivante da altro contratto e non da quello oggetto della gara in questione, non ha provveduto a fornire la documentazione necessaria alla stipula ed a comunicare il nominativo del Notaio. Inoltre, la ditta fa sapere che nei prossimi giorni intende sospendere il servizio in via definitiva proprio perchè creditrice di quanto maturato precedentemente. Si chiede come deve comportarsi la stazione appaltante: indire nuova gara d'appalto e nelle more dell'espletamento a chi affidare il servizio ? affidare la prosecuzione del servizio alla seconda classificata ? Altra procedura ?

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IN SEDE DI REDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, L'ENTE APPALTANTE HA VERIFICATO, ATTRAVERSO IL DURC, LA MANCATA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELLA IMPRESA E LA MANCATA TRASMISSIONE DI COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI. IL CREDITO DELLA IMPRESA APPALTATRICE AMMONTA A CIRCA 180 MILA EURO ED I DEBITI PER ONERI CONTRIBUTIVI SONO MOLTO RILEVANTI.L'ENTE APPALTANTE HA SOSPESO IL PAGAMENTO DEL 2^ SAL E RITIENE DI PROCEDERE CON LE SOTTO INDICATE MODALITA': 1) COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI IN MERITO ALLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2^ SAL, CON INDICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DALL'APPALTATORE CON RICHIESTA DI QUANTIFICARE IL CREDITO DEGLI ENTI 2) INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 136 E SEGUENTI DEL CODICE DEI CONTRATTI, AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTESTANDO GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI COSTITUITI DA MANCATO VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI E MANCATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE DAI SUBAPPALTORI. QUESITO: IN CHE MISURA L'ENTE COMMITTENTE E' RESPONSABILE IN SOLIDO CON L'APPALTARORE PER GLI ONERI CONTRIBUTIVI? E' CORRETTO RITENERE CHE LA RESPONSABILITA' SOLIDALE SIA NEL LIMITE DELLE TRATTENUTE DELLO 0,50% AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DM 145/2000? 2) E' CORRETTO PROCEDERE CON LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, ANCHE ALLA LUCE DELLA DETERMINAZIONE DELLA AUTORITA' DI VIGILANZA N. 7/2004? 3) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER EVITARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (l'obiettivo è di ultimare positivamente e tempestivamente i lavori) VORREBBE LIQUIDARE DIRETTAMENTE I SUBAPPALTATORI,ANCHE SE NON PREVISTO NEL BANDO E NEL CONTRATTO E PAGARE DIRETTAMENTE GLI ENTI PREVIDENZIALI PER L'INTERO DEBITO DELL'APPALTORE E NON LIMITATAMENTE ALLA RITENUTA DELLO 0,50, AL FINE DI ACQUISIRE UN DURC CHE ATTESTANDO LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA CONSENTA LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Ati - Pagamenti
QUESITO del 28/11/2008

Abbiamo appaltato i lavori di costruzione di un edificio scolastico ad un’ATI verticale costituita dalla ditta X e dalla ditta Y. L’atto costitutivo dell’ATI stabilisce che ciascuna ditta fattura la parte di propria competenza ma per l’incasso delle somme è conferito mandato alla ditta capogruppo. Il corrispettivo contrattuale è costituito in parte da denaro e in parte dalla cessione della proprietà di un vecchio edificio comunale, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d. lgs. 163/2008. E’ stato emesso il 1° certificato di pagamento e le ditte X e Y, che hanno emesso fattura per la parte di lavori di propria competenza, chiedono che il Comune paghi alla ditta X la parte di sua competenza e che altrettanto si faccia per la ditta Y. L’ufficio ragioneria vorrebbe accogliere la richiesta ma noi non siamo d’accordo perché così facendo si violerebbe -se non altro- l’atto costitutivo dell’ATI e lo stesso art. 37 del d. lgs. 163/2006 sembra non consentire una simile operazione. La capogruppo sostiene che se il mandato di pagamento per l’intera somma del certificato viene intestato a lei, e lei lo incassa, per il solo fatto che la somma transita nella contabilità dell’impresa si espone al rischio di una ispezione fiscale in quanto alla somma incassata non corrisponde una fattura emessa. La capogruppo, in sostanza, si dichiara disponibile solo a ricevere materialmente il denaro del 1° certificato di pagamento e poi a dare all’altra ditta la somma di sua spettanza, a condizione che a ciascuna delle ditte costituenti l’ATI sia emesso il mandato relativo ai lavori da esse eseguiti. Si chiede un vostro parere sul da farsi.

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Sospensione dei lavori - Pagamenti
QUESITO del 28/01/2008

Il Comune di … (VI) ha appaltato i lavori di costruzione di una bretella viaria, importo dell’opera € 1.860.000,00 finanziato per € 1.600.xxx,xx con un contributo statale, importo di contratto € 905.xx,xx. I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 03/07/2007. L’area interessata dai lavori è stata sottoposta a sequestro, operato dal C.F.S. con verbale in data 13/11/2007 e poi convalidato con verbale di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vicenza in data 23/11/2007 per la presenza di inquinanti nei sottofondi stradali (nel registro degli indagati sono stati iscritti la ditta appaltatrice, la fornitrice degli inerti ed il direttore dei lavori). I lavori risultano, di fatto, sospesi. In seguito al sequestro del cantiere la d.ll. ha inoltrato alla S.A. il 1° SAL comprensivo dei compensi per la realizzazione dei sottofondi. Il Rup ha chiesto alla d.ll. di escludere dalla contabilizzazione tutti i sottofondi potenzialmente non idonei. Praticando detta detrazione, l’importo del SAL non raggiunge la somma prevista dal C.S.A. per il pagamento in acconto. Il fermo lavori può essere considerato una sospensione come prevista dagli artt.24 del D.M. 145/2000 e 133 del D.P.R. 554/1999? Sono applicabili le disposizioni di cui all’art.114, c.3 del D.P.R. 554/1999? L’eventuale pagamento del SAL decurtato potrebbe configurarsi come danno arrecato all’Ente qualora la magistratura si pronunci per la colpa/dolo in capo all’appaltatore? Qualora non si procedesse al pagamento di cui all’art.114 c.3 del D.P.R. 554/1999 e successivamente la ditta appaltatrice fosse assolta potrebbe questa legittimamente richiedere gli interessi legali sul SAL per ritardato pagamento?

Cessione credito - Pagamenti
QUESITO del 07/04/2008

Lo schema tipo di contratto d’appalto regionale ammette la cessione del corrispettivo, nel rispetto dell’art. 117 d.lgs 163/2006; d’altra parte, il medesimo schema prevede l’accredito della somma su un conto corrente bancario: si chiede se sia accettabile la cessione del credito, presentata da un Consorzio d’Imprese, aggiudicatario di un appalto, in favore della consorziata esecutrice dell’opera, ovvero l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla medesima consorziata esecutrice.

Subappalto - Pagamenti
QUESITO del 09/04/2009

In merito all’art. 118 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, che in riferimento all’obbligo degli affidatari di contratti pubblici di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate, recita: “qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”, si chiede di conoscere se la stazione appaltante – in occasione del primo stato di avanzamento utile è legittimata a sospendere: 1- Il pagamento dell’intero importo del SAL, anche se eccedente l’importo del subappalto autorizzato; 2- Il pagamento dell’importo totale del subappalto autorizzato, liquidando pertanto all’impresa eventuali importi maturati nel SAL in questione eccedenti l’importo totale del subappalto autorizzato 3- Il pagamento dell’importo del contratto di subappalto, limitatamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore e contabilizzate nel SAL precedente. In tal caso, si chiede di conoscere l’esatta metodologia di quantificazione di tale importo.

Pagamenti
QUESITO del 22/01/2009

Visto l'art. 277 del R.D. 827/24 che prevede che la liquidazione sia appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore. Visto l'art. 129 del D.P.R. 554/99 che prevede la consegna in pendenza di contratto per ragioni d'urgenza; Richiamato altresì l'art. 132 del D.Lgs 163/06 riferito alla possibilità di perizie suppletive per le quali si deve provvedere a contratto aggiuntivo. Si chiede se, pur non essendo ancora intervenuta la sipula del contratto o del contratto aggiuntivo, sia possibile procedere alle liquidazioni delle lavorazioni affidate in via d'urgenza, o affidate con perizia, sulla base delle risultanze del registro di contabilità e del correlato sal e certificato di pagamento.

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Pagamenti
QUESITO del 29/04/2009

In riferimento al combinato disposto degli art. 133 c. 4 (“nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori), art. 168 c. 1 (“quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige (…) uno stato di avanzamento) e art. 114 c. 3 del D.P.R. 554/99 (“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”), nonché l’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 (“il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stati di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento”), si chiede conferma della seguente interpretazione: - in occasione della firma in contradditorio del verbale di sospensione lavori, il direttore lavori ha il mero obbligo di indicare nello stesso lo stato di avanzamento lavori, ovvero deve quantificare l’importo totale maturato in riferimento alle lavorazioni effettuate a quella data. Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’importo della prima rata, come prevista dal C.S.A lo stesso non può invece procedere alla redazione di un SAL ai sensi dell’art. 168 c. 1 del regolamento. Nell’eventualità poi, in cui la sospensione superi i novanta giorni, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/00 il direttore dei lavori deve procedere alla redazione di uno stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 168 del regolamento, con successiva emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.M. 145/2000. Secondo tale interpretazione, si potrà in via pratico-operativa stabilire che solo i SAL redatti ai sensi dell’art. 168 avranno una numerazione progressiva, sempre coincidente con la relativa numerazione dei relativi certificati di pagamento.

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Oggetto: Costruzione di un sottopasso ferroviario di C.. D.Lgs 163/2006 art. 118, 3° c. (fatture quietanzate). Richiesta parere. Il Comune di C. ha in corso di realizzazione un sottopasso ferroviario in località S. dell’importo di € 2.620.000 di cui € 2.120.000 finanziati dalla Regione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce in 5 anni (29.12.2010) il termine ultimo per presentare la documentazione per l’erogazione del saldo. L’impresa appaltatrice ha subappaltato parte dei lavori. Il bando di gara prevedeva che i pagamenti al subappaltatore dovevano essere effettuati dall’aggiudicatario con l’obbligato di trasmettere alla Stazione Appaltante copie delle fatture quietanzate. Tra il subappaltatore e l’appaltatore è sorto un contenzioso relativamente a fatture non liquidate (e quindi non quietanzate) per il quale è stato avviato l’arbitrato. Per tale motivo (D.Lgs 163/2006 art. 118, 3° c.) non è stato liquidato l’ultimo SAL e la conseguente richiesta di erogazione della rata di finanziamento regionale. Nel frattempo l’impresa subappaltatrice è fallita. Attualmente i lavori sono pressoché conclusi e sono in corso le operazioni di collaudo. Ad oggi il credito dell’appaltatore, per il quale sono già state emesse le relative fatture (SAL e Stato Finale), è di circa € 490.000. C’è il rischio che detta somma venga esclusa dal finanziamento nel caso non venga effettivamente “spesa” entro i termini stabiliti dal decreto di finanziamento. Si chiede un parere in merito all’inderogabilità del art. 118, 3° c del D.Lgs 163/2006, ovvero alla possibilità di poter pagare comunque i crediti all’appaltatore e di richiedere al medesimo, a garanzia degli eventuali debiti nei confronti del subappaltatore, una fideiussione di importo pari a quello dei lavori in subappalto autorizzati.

si chiede se in caso di ritardato pagamento di certificati di acconto o della rata di saldo di lavori pubblici si applica l'art. 30 del d.m. 145/2000 o le disposizioni del d. lgs. 231/2002 in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (le quali fanno riferimento a consegna di di merci o di servizi.

Richiedo un DURC per l'emissione di un pagamento per un sal, arriva DURC della mandante irregolare. Chiedo di quantificare economicamente irregolarità riferibile al cantiere, ma INPS e INAIl non rispondono, mi rendo disponibile a disporre il pagamento ove fosse richiesto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CGA, nessuna risposta. Ora mi trovo ad aver fermato pagamenti per l'ammontare delle irregolarità riferite, ad essere in fase di liquidazione finale dei lavori con il DURC sempre irregolare e sempre per maggiori importi, ma tutto tace. Non ritenendo giusto tenere ferme somme indebitamente che faccio? Procedo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del nuovo regolamento (DPR 207/2010) seppur non vigente e quindi pago agli Enti l'irregolarità totale? Aspetto ancora che qualcuno si svegli?

SUBAPAPLTO - OPERE DI LATTONERIA
QUESITO del 16/05/2011

Ai sensi dell’art. 6, comma 5 DPR 207/2010, in merito alla verifica del DURC dei subappaltatori per il collaudo e per il pagamento a saldo, si richiede se, nel caso in cui la ditta subappaltatrice abbia lavorato nel cantiere sotto esame solo nelle fasi iniziali/intermedie dell’appalto, durante le quali il controllo del DURC abbia avuto esito positivo (cioè la ditta subappaltatrice era regolare con i versamenti contributivi, assicurativi e cassa edile), debba nuovamente essere oggetto di verifica relativamente alla correntezza contributiva anche per il pagamento del saldo (che di norma interessa solo l’appaltatore, trattandosi nella maggior parte dei casi della quota dello 0,5% trattenuta su ogni singolo SAL dell’appaltatore). In tali casi, a distanza di tempo, la medesima ditta subappaltatrice potrebbe anche non essere più in regola, ma forse non per quello specifico cantiere. Si opererebbe, quindi, una trattenuta illegittima nei confronti dell’appaltatore (solidalmente responsabile solo per lo specifico cantiere e non invece per tutta l’attività del subappaltatore nel frattempo intercorsa).

L’articolo 4 c.3 D.P.R. 5.10.2010 n.207 sembra aver esteso anche ai contratti di servizi e forniture l’obbligo della ritenuta dello 0,5 % a garanzia della regolarità contributiva (fino ad allora applicata solo ai lavori pubblici) da operarsi sull’importo netto progressivo della prestazione. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Si chiede: 1) Se detta ritenuta debba applicarsi obbligatoriamente solo ai contratti di servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria per i quali è obbligatoria l’emissione della verifica di conformità citata dal comma in esame, o a tutti i contratti indipendentemente dal valore, compresi quelli in economia che prevedono prestazioni progressive nell’arco di un periodo temporale 2) Se tale ritenuta vada operata anche nel caso di servizi (es. refezione scolastica) per i quali la verifica di conformità viene effettuata mensilmente in sede di liquidazione in quanto legata unicamente al controllo del numero dei pasti erogati e all’importo unitario convenuto 3) Se la norma in esame si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n.207/2010 e ancora in corso 4) Se detta ritenuta debba applicarsi anche ai lavori per i quali è previsto il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo 5) Se lo svincolo delle ritenute debba avvenire, nel caso di lavori, in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio, considerato che “Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine” (art. 141 c. 3 D.Lgs. 163/2006)

Con riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto lgs. 163/06 e al Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 207/2010, si chiede di conoscere se per la fattispecie acquisti di beni e servizi in economia sia necessario disporre la contabilità mediante un registro di contabilità, gli eventuali stati di avanzamento (per servizi e forniture che non si esauriscono in un unica esecuzione), emissione dei certificati di pagamento, lo stato finale ed il collaudo.

imposta di bollo (Cod. Quesito 175)
QUESITO del 25/01/2018

Procedure di gara telematiche (START): l'operatore economico partecipante è tenuto all'apposizione del bollo sulla domanda di partecipazione e/o sull'offerta economica ?

Appalto lavori aggiudicato il 18/09/17, contratto il 26/10/17. La DL rileva che nel DDT di fornitura cls, l’intestatario è diverso dall’appaltatore, pur essendo presenti i codici CUP e CIG. L’appaltatore presenta in visione scrittura privata di mandato senza rappresentanza sottoscritta con l’intestatario del DDT (non registrata presso Agenzia Entrate, datata 29/09/2017), secondo cui il mandatario (altra società) eseguirà i pagamenti indicati dal mandante (appaltatore) e provvederà all’incasso sui propri c/c dei crediti del mandante, comunicando al debitore (SA) gli estremi del c/c su cui eseguire il pagamento, con obbligo di riservare le dette somme alla mandante (appaltatore) al termine del mandato. Contestualmente l’appaltatore presenta in visione una dichiarazione di nuovi conti dedicati, che risultano gli stessi citati nel mandato come c/c propri del mandatario. L’appaltatore ne chiede verbalmente presa d’atto. Entrambe le società appartengono agli stessi soggetti. In base alla disciplina antimafia e sulla tracciabilità, chiediamo come verificare la conformità o non conformità di tale modalità, anche nel timore che ciò possa configurarsi come cessione “di fatto” del contratto.

Siamo una PA e dobbiamo liquidare una fattura per un appalto(a seguito di decr. ingiuntivo).La ditta ha un DURC irregolare e si è avviato un intervento sostitutivo. Sono mesi che attendiamo l'invio dell'F24 dell'inps per colmare i debiti previdenziali e le nostra Ragioneria sostiene che non possiamo pagare la somma che residua dal debito INPS prima che vada a buon fine l'intervento sostitutivo. La ditta insiste nel richiedere il pagamento delle somme non oggetto del debito INPS minacciando l'azione esecutiva, basandosi sull'art.30 co.5 Dlgs 50/2016 (la staz. appaltante "trattiene"dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo "versamento").Possiamo pagare l'importo che residua dal debito prima di colmare il debito INPS?In base a quale norma di legge?

Con la presente si richiede di sapere se nel caso in cui nel corso del contratto un operatore economico perda il requisito in oggetto, ma ha presentato istanza di rateizzazione, si debba procedere alla risoluzione del contratto.

Relativamente all'art. 105 comma 13 del d. lgs. 50/2016 si chiede se debba intendersi che l'obbligo di pagamento diretto, da parte della stazione appaltante e in caso di inadempimento della ditta appaltatrice, valga, oltre che per i subappaltatori, per i SOLI prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori noti alla stazione appaltante stessa in quanto oggetto di comunicazione, da parte dell'appaltatore, ai sensi del comma 2, terzultimo periodo, dell'articolo in oggetto. Ossia, che tale obbligo non sussiste nei confronti di fornitori di beni, servizi e lavori per i quali l'appaltatore non ha effettuato alcuna comunicazione alla stazione appaltante. Diversamente opinando, si chiede come possa la stazione appaltante avere la certezza che i beni e i servizi sono stati forniti per il cantiere gestito dall'appaltatore con il quale essa intrattiene rapporti contrattuali.