Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Antimafia

Subappalto - Antimafia
QUESITO del 02/05/2008

Premesso che: - la Regione U. sta procedendo alla redazione del bando per l'affidamento della realizzazione della piattaforma logistica di Città di C. - S.; - la Delibera CIPE n. 90 del 30 agosto 2007 prevede che il bando deve contenere una clausola i cui contenuti sono fissati nell'allegato 2 della delibera appena citata; Considerato che l'art. 18 della legge n. 55/1990 è stato abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. n. 163/2006 e la clausola in questione richiama il citato articolo, si chiede di conoscere se la stazione appaltante deve procedere ad un adeguamento della clausola alla normativa vigente oppure riproporre nel bando il testo di cui all'allegato 2.

B22. Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?

Si fa riferimento all’art.85, c.2, lett. b), del D.Lgs. n. 159/2011, così come riformato dalla L. 17.10.2017 n. 161. Ora la norma, in caso di Consorzi, SEMBRA ESIGERE la verifica antimafia su TUTTI I SOGGETTI CONSORZIATI (e non più solamente su alcune limitate categorie degli stessi). Visto che i Consorzi constano, in molti casi, di decine o centinaia di consorziati e considerato il pesante aggravio procedimentale che ne deriverebbe per tutti i soggetti interessati dalla norma, SI CHIEDE CONFERMA O MENO DELLA SUDDETTA LETTURA della norma stessa. In caso affermativo SI CHIEDE anche se allo stato attuale - in caso di Consorzio già iscritto, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, nelle c.d. white list di cui al D.p.c.m. 18.04.2013 e ss.mm.ii. – si possa già considerare assolto l’obbligo di verifica antimafia anche in capo a tutti i relativi consorziati. Questo considerando che tale iscrizione, ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, L. 190/2012, costituisce lo strumento obbligatorio per le Stazioni Appaltanti per attingere la documentazione antimafia liberatoria sui soggetti che svolgono attività di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012.

Si chiede se l'obbligo di cui all'art.105 comma 6 del Codice dei contratti (obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per lavori di qualunque importo relativamente alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa) si debba intendere riferito solo agli appalti aventi come oggetto esclusivo una delle attività a rischio, oppure se debba trovare applicazione generalizzata a tutte le procedure,di qualunque importo, sia aperte che negoziate senza bando, per gli appalti che prevedano una di queste attività anche in via accessoria o secondaria (es. lavori di mautenzione ordinaria e asfaltatura strade).

Informazione antimafia
QUESITO del 18/01/2021

La richiesta dell'Informazione è effettuata tramite BDNA.
Quesito: Se un'impresa è aggiudicataria di due gare distinte e separate, entrambe di importo superiore ai limiti previsti dal D. Lgs. 159/2011, per cui si deve chiedere l'informazione antimafia, per evitare aggravio di procedimenti amministrativi, è possibile fare una unica richiesta per la medesima impresa aggiudicataria di due distinte gare ed utilizzare la stessa richiesta, in istruttoria, in assenza di informazione antimafia, trascorsi i tempi previsti, per la stipula di due singoli contratti, con clausole di salvaguardia?
La questione è necessaria per formulare un regolamento interno dell'Amministrazione.

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