Parere tratto da fonti ufficiali

Corretta applicazione art. 3 alla lettera ggggg - undecies e dell'art.105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016
QUESITO del 16/01/2018

Definito il cottimo come in oggetto,l'appaltatore che ricorresse a tale istituto dovrà essere posto a conoscenza dei seguenti aspetti: 1)all'atto della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista. La SOA del cottimista dovrà pertanto qualificarlo per l'importo da eseguire in cottimo,inclusi il valore dei mezzi e dei materiali, se forniti dall'appaltatore al cottimista; 2)sarà il valore complessivo della parte d'opera da realizzarsi dal cottimista e non l'importo del solo contratto di cottimo, che andrà ad incidere sulla quota subappaltabile; 3)il CEL dei lavori attribuirà al cottimista l'importo della parte d'opera realizzata, comprensivo anche del valore dei materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore; 4) sono assoggettati al regime autorizzativo, da parte della Stazione Appaltante, tutti i cottimi, indipendentemente dalla percentuale di manodopera impiegata e dal valore del sub-contratto. Si richiede se tale impostazione nella gestione delle richieste di autorizzazione al cottimo, corrisponda alla normativa, onde evitare situazioni che sfocino in possibili controversie.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: