Parere tratto da fonti ufficiali

SUBAPAPLTO - OPERE DI LATTONERIA
QUESITO del 16/05/2011

Ai sensi dell’art. 6, comma 5 DPR 207/2010, in merito alla verifica del DURC dei subappaltatori per il collaudo e per il pagamento a saldo, si richiede se, nel caso in cui la ditta subappaltatrice abbia lavorato nel cantiere sotto esame solo nelle fasi iniziali/intermedie dell’appalto, durante le quali il controllo del DURC abbia avuto esito positivo (cioè la ditta subappaltatrice era regolare con i versamenti contributivi, assicurativi e cassa edile), debba nuovamente essere oggetto di verifica relativamente alla correntezza contributiva anche per il pagamento del saldo (che di norma interessa solo l’appaltatore, trattandosi nella maggior parte dei casi della quota dello 0,5% trattenuta su ogni singolo SAL dell’appaltatore). In tali casi, a distanza di tempo, la medesima ditta subappaltatrice potrebbe anche non essere più in regola, ma forse non per quello specifico cantiere. Si opererebbe, quindi, una trattenuta illegittima nei confronti dell’appaltatore (solidalmente responsabile solo per lo specifico cantiere e non invece per tutta l’attività del subappaltatore nel frattempo intercorsa).

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