Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Limiti

In seguito all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio pulizie di questo Comando, con decorrenza 01/01/2011, le imprese risultate non aggiudicatarie dell’appalto hanno richiesto l’accesso agli atti di gara dell’impresa aggiudicataria del servizio. Prima di consentire l’accesso agli atti, questo Comando, ai sensi dell’art. 13 co. 5 lett. a del D.L.vo 163/2006, ha inviato formali richieste, alle Imprese interessate e contro interessate, volte ad ottenere un’eventuale opposizione motivata in merito all’accesso agli atti di gara nei quali le suddette imprese ravvisino l’esistenza di un segreto industriale e commerciale da tutelare. I documenti relativi all’impresa aggiudicataria del servizio, di cui è stato richiesto l’accesso, sono i seguenti: Offerta economica ed elementi giustificativi - Progetto tecnico di gestione del servizio – Contributo autorità di vigilanza – Cauzione provvisoria – Domanda partecipazione e prospetti informativi sui dati generali dell’impresa, la capacità tecnico imprenditoriale, economico finanz., ecc. In presenza di un diniego all’accesso da parte delle imprese interessate e contro interessate, per quali dei su indicati atti questa P.A. può consentire l’accesso e per quali, sempre dei suddetti atti, in ogni caso non è consentito alle imprese accedere o lo è solo in parte anche se hanno manifestato un interesse specifico per la tutela in giudizio innanzi ad organi giurisdizionali dei propri interessi? Per quali dei suddetti atti è permessa la sola visione?

VERIFICA EX ART. 48 -
QUESITO del 25/01/2011

In una gara di appalto di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 122 comma 9 con l'esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia, procedendo alla verifica dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario provvisorio se si verifica la circostanza dell'esclusione devo ricalcolare la soglia di anomalia per individuare il nouvo aggiudicatario?

La previsione nel bando di gara a procedura aperta della possibilità di esercitare l'opzione di 204 c. 1bis del D.lgs. 163/2006 è sufficiente per affidare all'impresa affidataria dei lavori del lotto precedente oppure vi è un limite nell'importo complessivo da affidare individuabile nella previsione di cui all'art. 57 c. 5 del medesimo testo normativo anche se per questo non vi è riferimento nel bando iniziale.

Con riferimento all’art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 163/06, la novella introdotta dall’art. 4, comma 2, lett. n) del D.L. 70/2011, convertito con L. 106/2011, parrebbe mirare ad una limitazione di spesa per la P.A. che, nel fare ricorso alle varianti migliorative, oltre a dover rispettare le limitazioni già precedentemente previste dalla norma in relazione: - all’importo della variante da contenere entro il 5% dell’importo originario del contratto; - alla copertura finanziaria, che deve rimanere all’interno della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; deve rispettare anche l’ulteriore limitazione di utilizzare, appunto, lo stanziamento previsto ma al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito. Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, porterebbe ad espungere dalle disponibilità presenti nello stanziamento il 50% del ribasso conseguito. Recentemente alcuni interpreti hanno indicato una diversa leggibilità della novella, secondo la quale, oltre alle già sopra citate precedenti limitazioni, la modifica del testo introdotta porterebbe ad attestare il valore economico della variante non oltre il 50% del ribasso conseguito. Con questa seconda lettura, che pare discostarsi dal dato letterale, nel caso di ribassi limitati (inferiori al 10%) ci si troverebbe nelle condizioni di non poter arrivare al limite di soglia del 5%, anche se la somma stanziata dovesse consentirlo (nel senso che lo potrebbero permettere le somme a disposizione, magari anche non contando affatto sul ribasso conseguito). D’altra parte, invece, sempre per effetto della seconda lettura, nel caso di ribassi di valore modesto (ribasso dell’1,5 % su un contratto di circa 12.000.000), l’intero istituto delle varianti migliorative (margine del 5%) verrebbe vanificato. Si chiede, cortesemente, il vostro orientamento in relazione alle due ipotesi o di indicare se ve ne fossero altre, e comunque quale si ritiene più verosimile in assenza di valutazioni giurisprudenziali.

Totale lavori 456.064,65 Categoria prevalente OG1 379.850,00 – 83,29% Categoria scorporabile OG11 76.214,65 – 16,71% - categoria D.M. 10.11.2016 n. 248 – subappaltabile al 30% della categoria OG11? è corretto? Come si deve interpretare l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 248/2016? Il subappalto del 30% del contratto (di cui all’art. 105, c. 2 del D. Lgs. 50/2016) comprende anche il 30% dell’OG11 ( e quindi totale subappaltabile euro 136.819,40) oppure è oltre (e quindi totale subappaltabile euro 159.683,80)? Inoltre in caso di ATI, l’impresa mandante per la Categoria OG11 (di importo inferiore a 150.000 euro) può qualificarsi con i requisiti di lavori analoghi, manodopera ed attrezzatura (ex art. 90 DPR 207/2010) invece che con la SOA. Grazie