Parere tratto da fonti ufficiali

Subappalto dal 1/11/2021
QUESITO del 16/10/2021

Alla luce del nuovo istituto di subappalto a decorrere dal 1/11/2021, si chiede di chiarire il dispositivo dell'art. 105 comma 1 del ccp atteso che l'esegesi testuale della predetta norma lascia dedurre che, fatto salvo il subentro di un nuovo appaltatore secondo l'art. 106 comma 1 del ccp:
a) il contratto non può essere ceduto a terzi;
b) non può essere affidata a terzi (e perciò subappaltata) l'integrale esecuzione del contratto (cioè il 100%);
c) non può essere affidata a terzi (e perciò subappaltata):
- per i lavori, la prevalente esecuzione (cioè oltre il 50%) del "complesso delle categorie prevalenti" (ovvero dell'importo complessivo del contratto, sebbene la categoria prevalente è una sola mentre le altre sono categorie scorporabili);
- per i servizi, la prevalente esecuzione (cioè oltre il 50%) del contratto per servizi ad "alta intensità di manodopera" di cui all'art. 50 del ccp (indipendentemente dalle categorie d'appalto se principale o secondarie); quindi, per tutte le altre tipologie di servizi non è posto alcun limite. Tuttavia, restano salve le restrizioni previste dal comma 2 dell'art. 105 ccp - come modificato dal presente art. 49 comma 1 lettera a) - che dispone dal 1/11/2021 che "Le stazioni appaltanti ... indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario" (per cui le restanti possono essere subappaltate).

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