Subappalto
QUESITO
del 03/03/2022
Con riferimento ad un appalto di lavori, si chiede se è corretta l'interpretazione letterale del primo comma dell'art. 105 del Codice come novellato dalla legge 108/2021 "non può essere affidata a terzi [...] la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti", nel senso che non può essere subappaltata una quota maggiore del 50% della categoria prevalente. Si chiede inoltre se nel computo di detta percentuale vi rientri anche il subappalto delle eventuali lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente in quanto afferenti a categorie non scorporabili poiché di importo pari o inferiore a 150.000 euro o di incidenza pari o inferiore al 10%.
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