Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: sios

In un appalto dei lavori è presente una scorporabile del valore di € 170.000,00, superiore al dieci per cento del valore dell'appalto, ascrivibile alle categorie super specialistiche di cui al Decreto 248/2016 ( cosidette SIOS). Il concorrente che intende partecipare indica la volontà di subappaltare, fino al limite del 30% della suddetta categoria, e per la restante parte a carico ( 70%) dell'importo, pari ad € 119.000, intende qualificarsi non con SOA di cui è sprovvisto, ma nelle modalità di cui all'articolo 90 comma 1 DPR 207/2010. Deve intendersi prevalente il favor espresso dal legislatore all'articolo 93 comma 7 del DPR 207/2010, e quindi è accettabile la qualificazione proposta dal concorrente, o prevale il principio di unitarietà della prestazione e quindi essendo quella SIOS in origine superiore ad EURO 150.000 qualsiasi soluzione proposta dal concorrente di esecuzione necessita in gara comunque del possesso della certificazione SOA?

Ci riferiamo all’art. 49, c. 1 lett. a), del D.L. 77/2021 che così recita: “a) fino al 31 Ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. …”.
Quanto alla deroga al comma 5 dell’art. 105 - dato un appalto di LAVORI con presenza di lavorazioni scorporabili rientranti in una delle categorie individuate dal D.M. 248/2016 (c.d. SIOS) e di importo >10% dell’importo totale dell’appalto - chiediamo se sia condivisibile una lettura della norma che preveda quanto segue:
1. in deroga al limite del 30% dell’art. 105 c. 5, le lavorazioni della categoria SIOS sono liberamente subappaltabili senza alcun limite relativo all’importo della categoria stessa;
2. tenuto conto del tenore letterale della suddetta norma neo-introdotta (il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori….), il subappalto delle lavorazioni SIOS è computato ai fini del raggiungimento della quota massima di subappaltabilità delle opere pari al 50% dell’importo complessivo del contratto; dando così atto che è implicitamente derogata anche la disposizione di cui all’art. 1, c. 2 ultimo cpv., del D.M. 248/2016;
3. il subappalto delle lavorazioni SIOS non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ove uno o più degli assunti di cui sopra non fosse condivisibile, chiediamo cortesemente quale debba essere la puntuale corretta lettura sostitutiva.
Data l’immediata applicabilità del D.L. in oggetto e le importanti implicazioni, sull’impostazione dei procedimenti, derivanti dalla lettura delle norme in oggetto, auspichiamo un sollecito riscontro.

Argomenti:

subappalto e SIOS
QUESITO del 28/08/2021

Disciplina transitoria introdotta dal DL 77/2021 convertito in legge, per le procedure avviate dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31.10.2021 – tema: subappalto
Domanda: in presenza di lavorazioni di cui all’art.89, 5 comma 11, D.Lgs. 50/2016 è possibile consentire il subappalto di tali lavorazioni nel limite del 50% e contemporaneamente, autorizzare il 50% di subappalto del complessivo contratto, così che il subappalto della SIOS non eroda la quota del 50% del complessivo contratto?

grazie

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Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, il bando di gara prevedeva opere cat.OG1 per € 231.818,30 (prevalente) e opere cat. OG 11 (scorporabile ) per € 196.581,70. L'aggiudicatario è qualificato solo per la categoria OG1 e chiede di subappaltare le opere ricadente in categoria OG 11, riservandosi di acquistare i materiali e le attrezzature. E' possibile subappaltare solo l'esecuzione delle lavorazioni cat.OG11, mentre le forniture dei materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni previste in cat.OG11 possono essere forniti dall'aggiudicatario, pur non possedendo quest'ultimo la qualifica nella categoria OG11?

In caso di appalto di lavori per un ammontare complessivo a base d’appalto pari o superiore ad € 150.000,00 e data una singola categoria di lavorazione scorporabile (ex art. 3, comma 1, oo-ter), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un importo inferiore ad € 150.000,00, un operatore economico può partecipare alla gara dimostrando per la predetta categoria il possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.? In particolare, si chiede di comprendere se detto regime “semplificato” possa applicarsi anche nel caso in cui la singola categoria scorporabile non integri una S.I.O.S. ex art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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