Parere tratto da fonti ufficiali

Subappalto
QUESITO del 10/01/2013

In materia di autorizzazione del subappalto, l’art.118, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 stabilisce che il termine per l’autorizzazione del subappalto non può superare i 30 giorni (termine che viene dimezzato per subappalti di importo al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro). È quindi evidente che risulta difficile (se non impossibile nel caso di termine dimezzato) rispettare i limiti temporali per l’autorizzazione imposti dall’art.118, considerato che gli Enti preposti al controllo dei requisiti autocertificati dai subappaltatori devono rispondere entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla stazione appaltante. Chiedo pertanto se sia legittimo per la stazione appaltante - nelle more del procedimento di verifica dei requisiti autocertificati - sospendere i termini per il rilascio dell’autorizzazione del subappalto o se piuttosto la stazione appaltante debba autorizzare il subappalto entro i termini di cui all’art.118 sopra citato sulla base dei requisiti autocertificati, procedendo, al termine delle procedura di verifica, all’eventuale revoca dell’autorizzazione del subappalto qualora venisse riscontrata la carenza di uno o più dei requisiti autocertificati (con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in caso si dichiarazione mendace).

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