Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Ati

Ati - Qualificazione
QUESITO del 11/01/2007

Un appalto pubblico di lavori per la costruzione della nuova scuola è stato aggiudicato all’ATI tra le imprese A e B che hanno costituito una associazione temporanea di imprese per l’esecuzione delle opere relative alla categoria principale OG1 rispettivamente per il 53% e 47%. Successivamente le due imprese hanno deciso di formare un consorzio per l’esecuzione unitaria dei lavori di cui alla categoria OG1 ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 554/99 chiamato C in cui però non vengono rispettate le percentuali di partecipazione in quanto l'impresa A partecipa al 99% e la B all’ 1% Secondo le imprese questa nuova società è abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni della categoria OG1 per cui di fatto al terme dei lavori, siccome per la qualificazione ci si riferisce alle percentuali di partecipazione, la A dovrebbe avere una certificazione sul 99% dei lavori della OG1 e la B dell’1%. E’ corretta tale interpretazione o cozza con il principio che ogni impresa riunita devono eseguire i lavori nella percentuale al raggruppamento e che quindi tale percentuale si riporta anche nelle eventuali società costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori. Anche ai fini fiscali l’impresa B ritiene che deve emettere fatture solo per l’1% dei lavori di cui alla OG1. Attendo una Vs risposta Saluti

Ati
QUESITO del 17/05/2006

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA EX FILANDA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ AMBULATORIALE LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA. Appalto affidato alla A.T.I.: X / Y. Le due ditte, regolarmente costituitesi in associazione temporanea con atto notarile prima della sottoscrizione del contratto, hanno rivolto istanza a questa stazione appaltante perché la fatturazione dei lavori eseguiti per stati di avanzamento, possa avvenire in maniera disgiunta da parte di ciascuna impresa, ognuna per la parte dei lavori eseguiti (la prima ha qualifica per cat. OG1 e la seconda per OG11). Si chiede se sia possibile acconsentire a tale richiesta.

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Ati - Fallimento
QUESITO del 22/01/2008

Quesito proposto dal Senato della Repubblica in ordine alla sorte del contratto di appalto di servizi pubblici stipulato con a.t.i. a seguito di fallimento della capogruppo.

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Pagamenti - Ati
QUESITO del 18/10/2007

Si richiede se nel caso di aggiudicazione di appalto ad un'A.t.i. (regolarmento costituita con atto notarile che da mandato alla capogruppo di intrattenere ogni rapporto con la P.A. e di incassare ogni pagamento) sia necessario prima della liquidazione richiedere copia delle fatture quietanzate delle mandanti analogamente a quanto previsto per il subappalto.

Ati - Requisiti generali
QUESITO del 29/05/2007

Un’A.T.I. risultata aggiudicataria di lavori per questo Comune, in sede di gara d’appalto aveva dichiarato “ai sensi dell’art.38 co.1 lett.c) e co.2 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione”. Con la verifica dei requisiti e l’acquisizione dei casellari giudiziali dei componenti l’ATI è emerso che a carico dei legali rappresentanti dell’Impresa mandante risultava iscritta per ognuno di essi una condanna con annotazione di ordinanza del tribunale che ne dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 445 co. II C.P.P. Si chiede se l’omessa dichiarazione del reato, seppur estinto, costituisca causa di esclusione e in questo caso di annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto.

In assenza di espressa previsione nel bando di gara si chiede se sia legittima l'esclusione di costituendo R.T.I per assenza della firma delle mandanti sulla domanda di ammissione alla gara sottoscritta solo dalla capogruppo.

Ati - Ati verticale
QUESITO del 29/11/2007

Si chiede se in un appalto di lavori pubblici, il cui bando prevede una categoria prevalente ed una scorporabile non subappaltabile (SIOS di importo superiore al 15% del totale), sia ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese in cui: 1) la mandante assume l'esecuzione della scorporabile nella sua interezza e di una parte (minoritaria) della prevalente, il resto della quale (in misura maggioritaria) viene assunto dalla mandataria (che non è qualificata per eseguire in toto la prevalente medesima); 2) all'inverso, la mandataria assume l'esecuzione della prevalente nella sua interezza, nonché di una parte della scorporabile, il resto della quale viene assunto dalla mandante (che non è qualificata per eseguire in toto detta scorporabile). In altri termini, può la mandante di un'ATI verticale assumere, nello stesso raggruppamento, anche la veste di mandante in via orizzontale per l'esecuzione di parte delle opere della categoria prevalente? E, viceversa, può la mandataria di un'ATI verticale assumere anche, nello stesso raggruppamento, la veste di mandataria in via orizzontale per l'esecuzione di parte delle opere della categoria scorporabile? Ad avviso dello scrivente, raggruppamenti di questo tipo non corrispondono a nessuna delle tipologie previste dalla normativa, non essendo ammissibile, nell'ambito di un'ATI verticale, l'assunzione, da parte della mandante (sia essa impresa singola o sub-raggruppamento di tipo orizzontale), di opere diverse da quelle della categoria scorporabile e, da parte della mandataria (sia essa impresa singola o sub-raggruppamento di tipo orizzontale), di opere diverse da quelle della categoria prevalente. E' corretta questa impostazione?

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Ati
QUESITO del 30/10/2007

Appalto di lavori pubblici manutenzione infrastrutture stradali aggiudicato a raggruppamento temporaneo fra 2 consorzi ed uno studio tecnico associato. E' stata costituita una società consortile a responsabilità limitata ex art 96 dPR 554/99 fra le consorziate assegnatarie (designate dai consorzi facenti parte del raggruppamento)e lo studio. E' ammissibile che la società sia composta dalle consorziate designate per l'esecuzione (anziché dai consorzi facenti parte del raggruppamento aggiudicatario)? La società subentra al raggruppamento nel contratto d'appalto? I pagamenti (che per contratto dovevano essere fatti al mandatario ed ai singoli mandanti) vanno ora fatti alla società? Le quote di partecipazione alla società devono corrispondere alle quote di partecipazione al raggruppamento?L'eventuale trasferimento delle quote di partecipazione sociale contrasta con il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti ex art 37, comma 9, d.lgs. 163/06?

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Iso - Ati
QUESITO del 14/12/2007

Questo ufficio sta redigendo un bando di gara per un appalto di lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 1.487.868,26 e la categoria prevalente richiesta è la OG1 classifica IV ^, quindi con l’obbligo della certificazione prevista dall’art. 2 lett. q) del DPR 34/2000 (possesso del certificato di sistema di qualità) e partecipassero delle imprese in ATI con class. II + II. Quale impresa deve essere obbligata ad avere la certificazione? Con ATI class. III + I essendo la prima già obbligata ad avere la certificazione è sufficiente, o comunque devono essere tutte obbligate indipendente dalla classifica?

Ati - Pagamenti
QUESITO del 28/11/2008

Abbiamo appaltato i lavori di costruzione di un edificio scolastico ad un’ATI verticale costituita dalla ditta X e dalla ditta Y. L’atto costitutivo dell’ATI stabilisce che ciascuna ditta fattura la parte di propria competenza ma per l’incasso delle somme è conferito mandato alla ditta capogruppo. Il corrispettivo contrattuale è costituito in parte da denaro e in parte dalla cessione della proprietà di un vecchio edificio comunale, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d. lgs. 163/2008. E’ stato emesso il 1° certificato di pagamento e le ditte X e Y, che hanno emesso fattura per la parte di lavori di propria competenza, chiedono che il Comune paghi alla ditta X la parte di sua competenza e che altrettanto si faccia per la ditta Y. L’ufficio ragioneria vorrebbe accogliere la richiesta ma noi non siamo d’accordo perché così facendo si violerebbe -se non altro- l’atto costitutivo dell’ATI e lo stesso art. 37 del d. lgs. 163/2006 sembra non consentire una simile operazione. La capogruppo sostiene che se il mandato di pagamento per l’intera somma del certificato viene intestato a lei, e lei lo incassa, per il solo fatto che la somma transita nella contabilità dell’impresa si espone al rischio di una ispezione fiscale in quanto alla somma incassata non corrisponde una fattura emessa. La capogruppo, in sostanza, si dichiara disponibile solo a ricevere materialmente il denaro del 1° certificato di pagamento e poi a dare all’altra ditta la somma di sua spettanza, a condizione che a ciascuna delle ditte costituenti l’ATI sia emesso il mandato relativo ai lavori da esse eseguiti. Si chiede un vostro parere sul da farsi.

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Ati - Collaudo in corso d'opera
QUESITO del 10/11/2008

Due imprese collegate possono partecipare in ati ad una gara d'appalto di lavori pubblici?

Liquidazione volontaria - Ati
QUESITO del 25/06/2008

la messa in stato di liquidazione volontaria non è una delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 38 del codice dei contratti. tuttavia qualche problema lo pone. ci troviamo in fase di procedura negoziata per la ripetizione di un servizio, svolto da un ati, una società mandante è stata recentemente posta in stato di liquidazione volontaria. come dobbiamo comportarci? dobbaimo chiedere ulteriori garanzie? grazie

Ati
QUESITO del 03/10/2008

in un appalto di lavori pubblici, l'aggiudicatario e' un'a.t.i. dove l'impresa capofila ha la qualificazione soa per i lavori edili, e l'associato ha la qualifica soa per gli impianti (elettrici e idraulici). l'associato per sopraggiunti motivi intende recedere (tra l'altro non consente il regolare andamento dei lavori). la domanda e': se l'associato recede, puo' proseguire la capofila ? in caso negativo devo procedere alla rescissione contrattuale "per colpa" o puo' procurarsi un nuovo associato, o con il sub appalto previa richiesta all'ufficio ?

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Ati - Subappalto
QUESITO del 09/04/2009

Abbiamo affidato l’esecuzione di alcuni lavori ad un Raggruppamento temporaneo di imprese. Si chiede se in caso di subappalto la richiesta del rilascio autorizzazione debba essere formulata dalla capogruppo o anche dalla mandante. E, di conseguenza, se il contratto di subappalto possa essere sottoscritto anche tra la mandante ed il subappaltatore o esclusivamente tra capogruppo e subappaltatore. Si chiede, cortesemente, un sollecito riscontro avendo questo ente già depositato agli atti un’istanza di autorizzazione al subappalto.

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Ati
QUESITO del 06/03/2009

Si è aggiudicato ad un'A.T.I. l'esecuzione di un'opera pubblica per l'importo di Euro 300.000,00 circa, a lavori in corso la mandataria è messa in liquidazione e ci comunica la locazione del ramo d'azienda inerente il settore LLPP ad un'altra ditta. (dobbiamo ancora verificare che abbia i relativi requisiti) . La cessione del ramo e' forse in contrasto con l'art. 37 c. 9??? L'altra azienda in A.T.I. può vantare diritti??? Possimo aggiudicare l'opera al secondo classificato ?

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Come si applica il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria nel caso di un'ati mista, quando o la categoria prevalente o la/le scorporabili sono eseguite da un raggruppamento di imprese e una di queste non è in possesso della certificazione di qualità? Esempio: categoria prevalente OG1 eseguita da una sola impresa capogruppo provvista di certificazione di qualità e categoria scorporabile OS30 eseguita da due mandanti, delle quali una ha la certificazione di qualità e l'altra no

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Questo Ente ha sottoscritto un contratto con un RTI per i lavori di realizzazione di un edificio inquadrati nella categoria prevalente OG1 e nella categoria accessoria OG11. Ai sensi del mandato speciale con rappresentanza sottoscritto dalle due ditte facente parte del raggruppamento mediante atto notarile, allegato al contratto in oggetto, la suddivisione percentuale degli oneri esecutivi delle opere oggetto del contratto per ogni singola categoria è stata così ripartita: - le quote assunte dalla società “capogruppo” nelle categoria OG1 e OG11 sono pari al 55%; - le quote assunte dalla società “mandante” nelle categoria OG1 e OG11 sono pari al 45%. Alla luce di quanto sopra si deduce che entrambe le ditte devono intervenire in cantiere effettuando lavorazioni nella categoria OG1 per la quale è richiesta l’iscrizione presso la cassa edile. A seguito richiesta del Comune la mandante dichiara che non intende aprire una posizione presso la Cassa edile di Verona (competente per i lavori oggetto di questo ente) in quanto la medesima partecipa solamente con la fornitura di materiale, mentre tutta la manodopera viene fornita dalla capogruppo. Si chiede se la ripartizione delle quote possa intendersi anche in tal senso o se la ditta mandante debba obbligatoriamente intervenire in cantiere con proprio personale per effettuare parte delle opere in categoria OG1 e, di conseguenza, aprire una posizione presso la Cassa Edile di Verona.

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Ad una gara d'appalto di lavori in cui sono richieste le qualificazioni in OG1 I (categoria prevalente) e in OS30 I (sios superiore al 15% dell'importo complessivo)vogliono partecipare due imprese in ATI. Una è qualificata in OG1 I e OS30 I e vuole partecipare come capogruppo, l'altra è qualificata in OG1 II e vuole partecipare come mandante, assumendo il 50% della prevalente. E' ammissibile? Che tipo di ATI configurano? Un'ATI mista o un'ATI orizzontale? Solo la capogruppo ha la certificazione di qualità ISO 9000, può usufruire per la sua quota di partecipazione al raggruppamento della riduzione del 50% della cauzione provvisoria?

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Un'impresa mandante vuole recedere dall'ATI con la capogruppo. La capogruppo non ha però la qualificazione per eseguire le opere impiantistiche che aveva assunto in gara partecipando in ATI con l'impresa che chiede di recedere. Può la capogruppo associare un'altra impresa o subappaltare tali lavori, oppure il contratto si deve intendere risolto? Ho trovato una sentenza (cass. sez. I 11 maggio 1998 n. 4728) che sembrerebbe lasciare aperta questa possibilità, mentre un'altra sentenza (Consiglio di Stato sez. VI n. 2964/2009) dà possibile la continuazione del contratto solo in caso che la modificazione dell'ATI con il recesso della mandante non porti alla perdita dei requisiti.

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Due ditte partecipano ad asta pubblica in costituenda ATI mista composta: cat.prevalente:OS6 80% mandataria e 20% mandante-cat.scorporata e scorporabile:OS30 100% mandante.La mandante ha la qualificazione SOA idonea per assumere il ruolo di mandante,ex dell’art.94 c.2 del D.P.R.554/99,ma non ha la qualificazione SOA idonea per rivestire il ruolo di mandataria.A seguito di aggiudicazione,le due imprese associande presentano:1)formale atto notarile contenente mandato con rappresentanza alla capogruppo mandataria2)atto notarile contenente procura della mandataria all’ amministratore unico, socio unico e legale rappresentante della mandante al fine di: a)stipulare tutti gli atti contrattuali e contabili dell’appalto; b)sottoscrivere eventuali riserve, accettare transazioni e accordi bonari con la P.A.;c) direzione tecnica di cantiere. 3)POS da cui risulta che la mandataria opera esclusivamente per la fornitura in opera dei materiali (prevalentemente serramenti),senza intervenire in cantiere,mentre l’impresa mandante opera in cantiere eseguendo la completa posa in opera dello stesso materiale.Il capocantiere (preposto in cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008) è nominato e dipendente della mandataria,mentre le maestranze in cantiere sono della ditta mandante.L’incidenza economica della mera fornitura dei materiali corrisponde all’80% della cat. OS6, coerentemente con l’offerta di gara.Visto l’art.37 cc 1-14-15-16 del D.lgs. 163/2006.Si chiede di sapere:1)se l’atto di procura abbia effetto nei confronti della stazione appaltante oppure, viceversa, non abbia effetto nei confronti della stazione appaltante, in quanto contrastante con il dettato dell’art. 37 cc. 14, 15 e 16 del D.Lgs.163/2006;2)se l’organizzazione del lavoro(che suddivide la sola fornitura a carico della mandataria e le sole lavorazioni in opera a carico della mandante) sia conforme all’art.37 c.1 del D.Lgs.163/2006 e sia comunque conforme alla normativa vigente in materia di interposizione di mano d’opera

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D20. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?

B16. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione al raggruppamento temporaneo di imprese?

Ad una gara di lavori di importo pari a 28.850.000,00 euro - interamente rientranti nella categoria OG6 - per la quale il bando richiede il possesso della attestazione SOA in OG 6 - classifica VIII e, ai sensi dell'art. 3, comma 6, DPR 34/2000, la realizzazione di una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara (84.0000.000 €), può partecipare una ATI (costituenda) composta da: 1) impresa mandataria con SOA in OG 6 classifica VIII e cifra di affari pari ad Euro 73.227.374,00 2) impresa mandante con SOA in OG 6 classifica III e cifra di affari pari ad Euro 29.081.989,00

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Richiedo un DURC per l'emissione di un pagamento per un sal, arriva DURC della mandante irregolare. Chiedo di quantificare economicamente irregolarità riferibile al cantiere, ma INPS e INAIl non rispondono, mi rendo disponibile a disporre il pagamento ove fosse richiesto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CGA, nessuna risposta. Ora mi trovo ad aver fermato pagamenti per l'ammontare delle irregolarità riferite, ad essere in fase di liquidazione finale dei lavori con il DURC sempre irregolare e sempre per maggiori importi, ma tutto tace. Non ritenendo giusto tenere ferme somme indebitamente che faccio? Procedo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del nuovo regolamento (DPR 207/2010) seppur non vigente e quindi pago agli Enti l'irregolarità totale? Aspetto ancora che qualcuno si svegli?

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria della concessione del servizio di gestione parcheggi una associazione temporanea d'impresa, costituita da due Srl che prevede la partecipazione al 50% ognuna. Ai fini della stipulazione del relativo contratto con il Comune hanno costiuito formalmente, per atto notarile, l'ATI conferendo il mandato alla Società capofila. Prima della stipulazione del contratto di concessione la mandataria ha preannunciato di voler dare esecuzione al contratto mediante società di fatto costiuita da entrambe le Società in regime di associazione, munita di specifica posizione fiscale, la quale farà fronte in forma unitaria agli obblighi contrattuali. Avendo riscontrato una pluralità di orientamenti anche diametralmente opposti (anche favorevoli all'applicazione del regime civilistico dell'Associazione - es. Civile.it), nonchè il parere n.142 del 22.07.2010 dell' Avcp, sono orientato a ritenere non applicabile il regime civilistico (non ritenendo questa la ratio della normativa sugli appalti e le associazione d'impresa) e dunque ad esigere che le prestazioni ed obbligazioni siano rese dalle singole società in associazione per la quota percentuale indicata in offerta, fermo restando che l'interlocutore contrattuale unico della stazione appaltante è l'impresa mandataria. Si chiede al riguardo l'avviso di codesto servizio di supporto giuridico.

In una gara a cui partecipa una ATI COSTITUITA, la dichiarazione di cui agli art.41-42 del "Codice dei contratti" va compilata solo dalla mandataria o anche dalle mandanti e sempre nel caso di Ati costituita la cauzione provvisoria(e relativa eventuale ISO)deve essere intestata a tutte le mandanti o basta che sia intestata solo alla mandataria ?

Buon giorno. Si chiede cortesemente risposta al seguente quesito. Può una impresa cooptata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.P.R. 554/1999, assumere la qualifica di mandante di un'A.T.I. al 10% nell'ipotesi in cui i requisiti di qualificazione alla gara siano interamente posseduti dagli altri operatori economici costituenti l'A.T.I.? Può eseguire indifferentemente lavori diversi dalle qualificazioni possedute anche se altamente specializzate(purché nel limite massimo del 20% e se in possesso di adeguata categoria e classifica per il 20% dei lavori assunti)? Grazie per la risposta. Saluti.

Qualificazione - Ati
QUESITO del 21/02/2013

Nell'ambito dell'indizione di gara d'appalto con procedura aperta l'importo a base d'asta è di € 499.631,00 oneri sicurezza compresi di cui OG1 €. 217.324,73 OS13 €. 153.500,00 OS6 €. 58.500 OS7 70.306,27 si chiede se i partecipanti devono essere in possesso di entrambe le categorie OG1 e OS13 ed in alternativa costituire ATI verticale con categorie OG1+OS13 per la relativa qualifica.

Durc - Ati
QUESITO del 23/04/2013

Questo ente ha in esecuzione un contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. L'appaltatore è costituito da una ATI. Il durc della mandataria è regolare mentre il durc della mandante è irregolare. Siamo in possesso di fatturazioni emesse sia dalla mandante che dalla mandataria. Ritenendo di procedere con l'intervento sostitutivo ex art. 4 DPR 207/2010, le fatture della mandataria (che ha durc regolare) possono essere liquidate o vengono travolte nell'intervento sostitutivo nei confronti della mandante?

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FALLIMENTO MANDATARIA
QUESITO del 22/01/2015

In corso di esecuzione di un contratto d’appalto di lavori stipulato con un Raggruppamento Temporaneo tra due imprese si è verificato il fallimento della Mandataria. I lavori eseguiti sino alla data del fallimento comportano un ritardo sul cronoprogramma che impone l’applicazione di penali consistenti, mentre sono state apposte riserve (non ancora definite) da parte della Mandataria fallita. La mandante chiede l’applicazione dell’art. 37, co. 18, d.lgs. n. 163/2006 con la costituzione di un nuovo mandatario e a tal fine ha già provveduto a formalizzare la nuova A.T.I. Nel contempo afferma non sussistere una libertà immotivata di recesso della Stazione Appaltante e cita il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 22 gennaio 2008 prot. n. 4575/2007. Le clausole del bando di gara, espressamente accettate dal Concorrente, prevedevano che, nel caso di fallimento dell'appaltatore, fossero interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto (art. 140 d.lgs. n. 163/2006). Si chiede pertanto: 1) se si debba applicare per l'affidamento del completamento dei lavori l’art. 37, co. 18 o l’art. 140 d.lgs. n. 163/2006 2) se nel caso di applicazione dell’art. 37,dovendo rimanere invariate tutte le condizioni contrattuali (tra le quali il termine di esecuzione) il ritardo accumulato sino al fallimento sia addebitabile alla nuova ATI e quindi da non detrarre dalla contabilità del “fallimento” per la quale è stato emesso un 2° SAL 3) se tale SAL, emesso dopo la dichiarazione di fallimento ma relativo ad opere eseguite prima, sia da liquidarsi alla nuova ATI e in questo caso quali obblighi ha il Comune nei confronti del Curatore Fallimentare 4) se anche le riserve già poste sul registro di contabilità siano da definire con la nuova ATI 5) se infine, qualora l’Amministrazione non intendesse portare a compimento l’opera, la nuova ATI possa pretendere l’applicazione dell’art. 134 (recesso) con i diritti conseguenti.

Lavori di ristrutturazione edilizia in ambito penitenziario, gara informale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006. La gara è stata aggiudicata ad una costituenda A.T.I. orizzontale con quote di partecipazione 51% la capogruppo e 49% la mandante. Prima dell’affidamento le due imprese hanno formalizzato l’associazione temporanea con una scrittura privata autenticata dal notaio recepita nel contratto stesso sottoscritto dalla capogruppo in rappresentanza dell’A.T.I. Ad esecuzione avanzata dei lavori le due imprese costituenti il raggruppamento scrivono alla stazione appaltante “dichiarando” di aver modificato le quote di partecipazione riducendo al 27% circa la quota della capogruppo ed aumentando al 73% circa la quota della mandante, che nel frattempo ha presentato istanza di concordato preventivo “in bianco” con continuità aziendale. Contestualmente chiedono di emettere le fatture in ragione delle quote di partecipazione modificate. Si precisa che la stazione appaltante aveva concesso alla mandante di fatturare i primi due S.A.L., esaurendo così la sua quota di partecipazione. Il R.U.P. è dell’avviso che la fatturazione debba essere effettuata nel rispetto delle quote di partecipazione dell’atto costitutivo che fa parte degli accordi contrattuali. Infatti la variazione non autorizzata, mai formalizzata, delle quote è da ritenersi illegittima. Inoltre non impegna la stazione appaltante in quanto eventualmente derivante da un accordo interno al raggruppamento. E’ anche improponibile che la capogruppo abbia una quota di minoranza. Si chiede conferma della correttezza di questa posizione, già resa nota all’appaltatore, che appare rispettosa del contratto e delle norme in materia di appalti pubblici.

La lex specialis individua in capo alle ditte concorrenti che scelgono la forma della costituenda associazione temporanea l’onere di prevedere che “nell’articolazione dell’associazione alla capogruppo dev’essere attribuito almeno il 60% della gestione progettuale, la restante parte percentuale dev’essere attribuita alle mandati”. E' corretta l'ammissione della ditta mandante che dichiara di gestire solo il 30% dell'appalto e attesta di conseguenza il possesso del 30% dei requisiti economico-finanziari richiesti dal disciplinare. La restante parte è stata attestata dalla capogruppo portando così al 100% il possesso dei requisiti di ammissione.

In una gara per l'affidamento in concessione, in regime di project financing, della gestione della piscina comunale (con annessi lavori di adeguamento della struttura), un concorrente partecipa alla gara in ATI con altre imprese, dichiarando di voler eseguire direttamente, attraverso le predette imprese (mandanti dell'ATI), i lavori previsti. Tuttavia, alla data di presentazione delle offerte, le suddette imprese, individuate per l'esecuzione dei lavori, hanno le rispettive certificazioni SOA scadute nella loro validità triennale. Quali provvedimenti deve prendere l'amministrazione? E' una condizione escludente (e quindi non sanabile) il mancato possesso della qualificazione SOA alla data di presentazione dell'offerta? Oppure un'eventuale effettuazione della verifica con esito positivo delle SOA in corso di procedura sanerebbe il vizio?

Stante la varietà degli orientamenti in materia di avvalimento, si chiede se la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. Inoltre, qualora richiesta la certificazione di qualità per l'esecuzione di un servizio, in caso di R.T.I. se è necessario che tutte le imprese siano certificate o è sufficiente che la possieda la capogruppo.

Nell'espletamento di una gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura un raggruppamento temporaneo non ha prodotto, tra la documentazione amministrativa, la dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, di cui all'art. 48 del D.Lgs.50/2016. Pertanto, viste anche le sentenze del Consiglio di Stato: n. 7996 del 10.11.2010 e n. 4620 del 2.10.2015, si chiede se l'assenza di tale dichiarazione può costituire causa di esclusione.

In gare di appalto di servizi e forniture l'art. 83, comma 8, del D. Lgs 50/2016, trattando dei requisiti speciali, prevede che per gli RTI nel bando possano essere indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti. Chiedo se nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, prevedendo ad esempio che la mandataria debba possedere almeno il 60% dei requisiti e le mandanti almeno il 20%, debba poi esserci corrispondennza tra queste percentuali e le quote di esecuzione. Per cui se si possa ammettere un raggruppamento formato da due imprese dove la mandataria possiede il 100% dei requisiti (e quindi risulta rispettata la prescrizione del 60%), e anche la mandante una percentuale del 100% (quindi rispettata la prescrizione del 20%), ma dove la mandataria esegue il 58% e la mandante il 42%.

Gara a base d'asta €8.303.515,20 per 3+3 anni. Può essere ammesso un RTI Misto dove solo la capogruppo possiede i requisiti di partecipazione (le altre imprese non posseggono nessun requisito in particolare quello della Pluriennale e consecutiva esperienza di cui all'art. 21 delle Linee Guida contenute nel DM 10.08.2016) ove le consociate si avvalgono della capogruppo per tutti i requisiti (la capogruppo presenta 5 contratti di avvalimento identici con i quali cede alle altre ditte dell'RTI tutti i propri requisiti). Dettaglio dell'RTI Misto come da documenti di gara. RTI Orizzontale - capogruppo 40%; soggetto B 35%; Soggetto C 15%; Soggetto D 5%; Soggetto E 5%; RTI Verticale - descrizione della suddivisione dei servizi; Capogruppo - Costi personale, Oneri gestione struttura, spese generali assistenza, costi indiretti, spese di tutela; Soggetto B - costi personale, Oneri gestione struttura, spese generali assistenza, costi indiretti, spese per l'intergrazione; Soggetto C - costi personale, oneri gestione struttura, spese generali assistenza, costi indiretti; Soggetto D, oneri gestione struttura, spese generali assistenza, noleggio; Soggetto E, formazione, insegnamento lingua, orient

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Ha partecipato alla gara di cui all'oggetto un RTI; una mandante (incaricata del 23% del servizio) ha presentato un contratto di avvalimento con la mandataria in cui si avvale della stessa per fornire la totalità dei mezzi e del personale per effettuare il servizio. Si chiede di conoscere se si possa configurare una eventuale "interposizione di lavoro" o meno.

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