Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Progettazione

Progettazione
QUESITO del 30/10/2006

l'art.90 co. 4 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce che i progetti devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. Con la Merloni erano sufficienti in sostituzione alla abilitazione il diploma con 5 anni di esperienza (art.17 co.2). Con il nuovo D.Lgs. 163/2006 il diplomato con 5 anni di esperienza non può più firmare i progetti o eseguire incarichi di direzione lavori?

Incarichi sotto i 100.000 euro
QUESITO del 25/11/2008

Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?

Incentivo
QUESITO del 15/06/2008

Le chiedo cortesemente di pronunciarsi nel merito della seguente questione: "C'è da calcolare l'incentivo per la progettazione sulle opere riferite ad una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 163/06, analogicamente a quanto avviene nel calcolo dell'incentivo riferito alle opere di cui al contratto principale, è stata considerata come base di calcolo della percentuale di incentivo, l'ammontare complessivo delle lavorazioni suppletive, al lordo del ribasso offerto in fase di gara." Si chiede di conoscere se è corretta l'applicazione di tale metodo.

Si chiede se ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del codice contratti anche i collaboratori amministrativi del responsabile del procedimento, dei progettisti, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori interni all'ufficio tecnico del Comune, abbiano diritto alla ripartizione dell'incentivo o se lo stesso competa ai soli collaboratori tecnici

Direttore lavori - Progettazione
QUESITO del 30/01/2009

Il Comune di R. ha affidato, tramite gara, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione piano di sicurezza del restauro di un edificio, sottoposto a tutela dei Beni Ambientali, da adibire a biblioteca. L’importo complessivo del progetto è di € 1.300.000,00 e la parcella professionale, comprensiva anche della direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva, è stata stimata di importo inferiore a € 100.000,00. - Durante la progettazione definitiva dell’intervento, per problemi di carattere tecnico segnalati dal progettista, l’amministrazione comunale ha approvato delle modifiche. Ciò ha determinato un aumento dei costi e l’opportunità di dividere l’opera in due stralci funzionali, il primo di € 1.300.000,00, già inserito nel piano annuale delle opere pubbliche del 2007, e il secondo di € 785.023,36 da inserire in una prossima programmazione. - Il progettista ha pertanto redatto un progetto definitivo, riferito ai due stralci, di complessivi € 2.085.023,26 e un progetto esecutivo per il 1° stralcio, di € 1.300.000,00. - L’aumento dell’importo del progetto definitivo ha comportato una lievitazione dei costi di progettazione con la conseguenza che, in caso di affidamento dell’incarico di direzione lavori per il primo stralcio, ai sensi dell’art. 130 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., allo stesso progettista, verrebbe superata la soglia di € 100.000,00. - L’opera in progetto, è complessa trattandosi del recupero di un edificio storico per cui sarebbe tecnicamente opportuno che la direzione lavori fosse affidata allo stesso progettista. Si chiede se è possibile affidare l’incarico di direzione e contabilità lavori del 1° stralcio al progettista dell’opera ed eventualmente anche il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, ed in caso contrario indicare l’iter della procedura che a Vostro parere è opportuno seguire.

L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di progettazione di un lavoro pubblico al professionista XXX. Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati appaltati. La direzione dei lavori è stata affidata a professionista diverso dal progettista. In corso d’opera si è reso necessario apportare una variante al progetto a causa di alcuni errori di progettazione. La variante è stata progettata dal direttore dei lavori. Posto che, in merito alla variante l’amministrazione ha “sentito” (così come previsto dalla legge) il progettista originario, si chiede se - prima di approvare la variante- fosse necessario dare allo stesso progettista la formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della l. n. 241/1990. Riteniamo che tale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussista in quanto, poiché con l’approvazione della variante si contesta di fatto una non corretta prestazione professionale del progettista, si verte sostanzialmente in materia contrattuale riconducibile al diritto privato e non al diritto pubblico.

Argomenti:

L’art. 90 comma 4 del d. lgs. 163/2006 stabilisce che i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1 lettera a) e b) sono firmati dai dipendenti abilitati all’esercizio della professione, salva la norma transitoria del comma 16 dell’art. 253 dello stesso decreto legislativo. Si chiede se: - essere abilitato all’esercizio della professione comporti l’aver sostenuto il solo esame di stato alla conclusione degli studi o anche l’essere iscritto all’ordine/collegio professionale; - sia tuttora vigente la deroga prevista dall’art. 2 comma 3 della legge n. 1086/1971 per la progettazione delle strutture relative ad opere dello Stato.

Argomenti:

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO bando in scadenza il 1 dic.2010 Importo lavori a basa d'asta soggetto a ribasso € 1.241.000,00 + 62.050,00 oneri sicurezza non ribassabili Importo spese tecniche per progettazione esecutiva € 96.425,70 con un rimando si specifica che per progettazione esecutiva,si intendono le prestazioni inerenti alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori , redazione sal e coordinamento sicurezza in fase progettuale. IL 1° quesito è questo: E' incompatibile la prestazione della DL all'interno della gara ? Nell'eventualità come devo procedere; alla retifica dei contenuti del bando stralciando la DL con la redicontazione dei termini di pubblicazione? oppure solo con una retifica sul sito ufficiale dell'Ente senza il riconteggio dei giorni? Quesito 2 nel disciplinare viene richiesta la presentazione all'interno delle offerte tecniche , del progetto esecutivo compreso di tutti gli elaborati di cui al DPR 554/99 L 'OICE ha scritto a questi Ente e a voi per conoscenza, in data 9/11/2010, che la redazione del progetto esecutivo, rientrando in una prestazione contrattuale dell'appalto non può essere richiesta se non successivamente alla stipula del contratto. A tale riguardo si precisa che la pubblicazione del bando è di 40 gg in quanto include la progettazione esecutiva. L'Oice comunica che non è applicabile l'articolo 53 del Codice dei Contratti in quanto il regolamento non è ancora in vigore.

RUP - COMPITI IN SEDE DI ESECUZIONE
QUESITO del 07/06/2011

Premesso che il sottoscritto è stato nominato RUP su vari progetti relativi al taglio di alcune sezioni boschive, redatti da un agronomo esterno. Che dopo l'approvazione dei progetti da i vari enti preposti, il sottoscritto dopo aver predisposto i bandi etc. ha espletato tutte le gare presiedendole e sempre in qualità di RUP ha curato tutte le procedure dalla consegna dei lavori, ai pagamenti fino al collaudo finale. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede se il sottoscritto in qualità di RUP ha diritto, nei limiti del regolamento comunale, ad un'aliquota dell'incentivo previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.L.gvo N° 163/06.

L'art. 90 co. 1 Dlgs. 163/2006 non prevede tra i soggetti ai quali possa essere affidato un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria il consorzio ordinario. E' possibile la partecipazione ad una gara per servizi tecnici di un simile soggetto ?

PROGETTAZIONE INTERNA PRELIMINARE
QUESITO del 08/02/2012

OGGETTO: Richiesta di parere. Dovendo procedere all'ampliamento del cimitero comunale mediate appalto in concessione (art.144 D.Lgs n°163/06) con a base d'asta un progetto preliminare (art.17 DPR n°207/2010) si chiede se le indagini, il capitolato, il contratto, la stesura di massima dei piani di sicurezza lett.a), b), c) del comma 3 dell'art.17 DPR 207/2010 ed il piano economico finanziario di massima di cui al comma 4 dello stesso articolo, siano condizione necessaria per l'appalto in concessione. In particolare si chiede se le prescritte indagini geologiche di cui alla lettera a) del suddetto comma 3, anche alla luce dell'art. 55 del DPR 10/09/1990 n°285, possono essere omesse ponendo le stesse a carico delle ditte offerenti. Si chiede, inoltre, se la condizione di ridurre i livelli di definizione del progetto preliminare con motivata determinazione del responsabile del procedimento, prevista al comma 1 del suddetto art.17, valga solo per gli elaborati elencati dalla lett. a) alla lettera i) del suddetto comma 1, o anche per gli elaborati ritenuti necessari ai commi 3 e 4 del suddetto articolo 17 previsti per l'appalto in concessione. Distinti saluti (il funzionario responsabile) (geom.Grieco Angelo).

Con la presente siamo a sottoporre un quesito inerente la corretta interpretazione dell'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, il quale riproduce una disposizione già introdotta con legge 18 novembre 1998 n. 415. Il citato comma testualmente recita: "I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione." A tal proposito vorremmo sapere se la corretta interpretazione della norma è nel senso che un tecnico non abilitato, per poter legittimamente firmare progetti di opere pubbliche, debba aver svolto o collaborato ad attività di progettazione per almeno 5 anni prima del 1998 o se la data di entrata di vigore della L. 415/98 costituisce uno spartiacque nella normativa per la sola assunzione del tecnico ben essendo possibile che i cinque anni di esperienza siano maturati dopo tale data.

Il Responsabile Unico del Procedimento, geometra, istruttore tecnico, impiegato di ruolo con 15 anni di servizio, con il diploma di abilitazione alla libera professione, può firmare il progetto preliminare del proprio Comune o deve essere iscritto anche all’ Ordine dei Geometri della Provincia di competenza (Albo dei geometri); Il diploma di abilitazione è valevole a tutti gli effetti come abilitazione all’ esercizio della professione per come inteso dall’ art. 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

Argomenti:

In riferimento all'art.90, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs.163/2006 si chiede di sapere: a)se l'Ente che deve redigere il progetto debba essere componente dell'ufficio consortile di progettazione da consultare; b) quali sono gli altri organismi della pubblica amministrazione di cui una stazione appaltante può avvalersi per legge; c)se un RUP, una volta esclusa la possibilità di svolgere tramite il proprio ufficio tecnico le prestazioni previste dall'art. 90, debba obbligatoriamente verificare la disponibilità di uffici consortili e organismi di altre pubbliche amministrazioni prima di procedere all'affidamento di un incarico esterno; d) se gli incarichi delle prestazioni sopra indicate possano essere affidati, analogamente a quelli di collaudo previsti dall'art. 120, comma 2-bis del d. lgs 163, a dipendenti di altre p.a. non consorziate, e se possano essere retribuiti con l'incentivo di cui all'art. 92. Grazie

Argomenti:

Premesso che sono il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di un piccolo comune (che nella dotazione organica dell'ufficio ha un solo altro dipendente che non ha le competenze necessarie per eseguire la verifica della progettazione). Considerato che spesso ricopro il ruolo di progettista e RUP per lavori di modesto importo (inferiori a 200.000 euro). Volevo avere un parere circa la possibilità o meno di effettuare la verifica della progettazione sotto la veste di responsabile dell'Uffcio - e non di RUP - visto che ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), del DPR 207/2010 la verifica può essere effettuata "dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità".

“Dovendo rivedere i conteggi sull’applicazione del fondo incentivante, già art. 18 Legge 109/1994 come assunto dall’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 per le sole prestazioni svolte nel periodo 2006-2012 ed avendo in data 01.10.2012 inserito le modifiche regolamentari che prendono atto della percentuale massima del 2% prevista dal D. Lgs. 163/2006, si chiede se è plausibile l’applicazione dell’indicazione contenuta nella risposta al quesito n. 4172 del 06.12.2012” Il Segretario Comunale dott. Giorgio Ranza

Una progettazione esecutiva inerente il rifacimento dell'asfalto stradale, di importo pari ad € 2.000.000 di lavori è stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'amministrazione, quindi, all'interno della struttura. Considerato che la stessa non è dotata di un sistema interno di controllo di qualità, può procedere all'attività di verifica di cui al CAPO II del D.P.R. n.207/2010 (importo lavori inferiore alla soglia di cui all'art.28 comma 1 lettera c del Codice per opere a rete) ovvero deve affidare l'attività di verifica a strutture esterne alla stazione appaltante ?

ALLA LUCE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205, COMMA 526, E DELL'INSERIMENTO DEL COMMA 5-BIS DELL'ART.113 DEL CODICE DEI CONTRATTI SI CHIEDE DI SAPERE SE GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113, COMMA 2, ESSENDO CONSIDERATI SPESE PER INVESTIMENTI, RESTANO ESCLUSI SIA DAL TETTO DELLE SPESE PER PERSONALE CHE DA DAL SALARIO ACCESSORIO O SE COMUNQUE BISOGNA ATTENDERE UN NUOVO PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI. SI RESTA IN ATTESA DI RISCONTRO.

Con il presente quesito si chiede se i costi per prestazioni tecniche ( progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc. ) fornite dal personale dipendente della stazione appaltante possano gravare o meno sul finanziamento con riferimento al D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 113, comma 1, dove è previsto che: "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……. alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti" Ed ancora all'art. 23, comma 11 statuisce: "11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……., alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima". In estrema sintesi, si chiede se sia possibile riconoscere alla Stazione appaltante il costo del proprio personale, in termini di monte ore da computare sullo stipendio, utilizzato per la progettazione e/o direzione lavori ecc., tra le spese riconosciute per la realizzazione dell'opera finanziata. si resta in attesa di un cortese riscontro.

Argomenti:

per sapere come comportarsi in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del Dl 50/2016, per rispettare quanto indicato dal decreto in oggetto all'art.3 c. 8 lett. c. In pratica i vecchi livelli di progettazione come si rapportano con quelli futuri in questa situazione transitoria ?

Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica va fatta la verifica preventiva?

Per sapere come comportarsi, in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del D.l. 50/2016, al fine dell'inserimento nell'elenco annuale in base al tipo di progettazione approvata. In pratica, per ora, devo continuare a tener conto di quanto indicato dall'ex art.128 c. 6 e 7 del D.lgs.163/2006 con i suoi livelli di progettazione e quando uscirà il predetto decreto applicare l'art. 21 c. 3 del D.l 50/2016? Cordiali saluti.

Si chiede se per una gara di progettazione qualora l'amministrazione non intenda prevedere tra i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale il requisito del personale, possa comunque chiedere e prevedere un numero di unità minime stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico. La domanda nascedal fatto che leggendo il bando tipo Anac non è mai menzionato tra i vari requisiti speciali- al di là del requiito del personale - quello delle unità minime stimate come necessarie, che è invece previsto solo al punto 7 lett. l) del bando tipo nella parte relativa al requisito del personale. Dunque ci chiediamo: se non chiedo il personale non posso nemmeno chiedere unità minime stimate come necessarie?

verifica progetti ex art 26
QUESITO del 11/04/2018

Per interventi dii mporto inferiore a 1 mln €, la figura del Rup può coincidere con quella del progettista e/o dl. In tal caso, la verifica del progetto può essere svolta o da Organismi di ispezione di tipo B, o dagli uffici tecnici con controllo qualità o dallo stesso Rup, anche avvalendosi della struttura di supporto di cui all'art. 31 comma 9. Si chiede la definizione del limite della locuzione "anche"; detto diversamente, il Rup può avvalersi di Organismi di tipo A, che, quindi, non svolgono la verifica, ma il supporto alla verifica, che rimarrebbe a carico del Rup?

Argomenti:

mandanti gara progettazione
QUESITO del 21/02/2019

Si chiede se sia ammissibile in un costituendo raggruppamento di professionisti per gara progettazione un mandante che, pur in possesso del requisito idoneità professionale, dichiari di svolgere esclusivamente un ruolo non previsto come oggetto di appalto (esempio "rapporti committenza"), o se invece - come noi riteniamo - debba comunque essere destinatario di una quota di esecuzione relativa a prestazioni oggetto di appalto?
Grazie

Argomenti:

Questo Ente ha affidato la progettazione preliminare e definitiva di un intervento per i lavori di restauro materico del portale di accesso al locale cimitero ad un professionista restauratore. Il suddetto professionista è anche legale rappresentante di una ditta che possiede le qualifiche per poter eseguire direttamente i lavori. Il progetto esecutivo è invece stato redatto da un secondo professionista, al quale è stata anche affidata la direzione dei lavori. E' corretto invitare alla procedura di gara per l'esecuzione dei lavori anche la ditta del progettista che ha curato la progettazione preliminare e definitiva oppure si ravvisa incompatibilità tra la figura del progettista e quella dell'esecutore materiale dei lavori?

Argomenti:

L'ente ha svolto internamente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di un intervento di importo compreso tra 1.000.000 euro e la soglia di rilevanza comunitaria.
Successivamente ha affidato all'esterno la progettazione definitiva del medesimo intervento.
E possibile svolgere internamente l'attivita' di verifica di questa ultima fase progettuale, pur non disponendo di un sistema interno di controllo di qualita'?

Argomenti:

E' possibile utilizzare il discorso della variante fino al 50% in aggiunta per i lavori anche per quanto riguarda un servizio di progettazione?
Nel caso specifico un tecnico incaricato di progettazione chiede un ampliamento di incarico (economico e di tempistica) per sopravvenute nuove opere da progettare aggiuntive. Quali sono i riferimenti legislativi?

Argomenti:

Per assegnazione di servizio di redazione e progettazione di strumento di pianificazione urbanistica (piano operativo comunale) con importo previsto pari ad € 149.000 (IVA ed oneri esclusi) abbiamo pensato di procedere, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b), con una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare ad una succesisva procedura negoziata.
Vorremmo sapere se la procedura è corretta e l'assegnazione può essere individuata come "servizio di prestazione intellettuale" e, quindi, può non rientrare nei limiti economici previsti dal 157 comma 2 che pur rimanda alla procedura del 36 comma 2b.

Argomenti:

Stiamo per bandire un concorso di progettazione a due gradi (art.154 comma4 del codice) al fine di acquisire un progetto di fattibilità tecnico economica il cui importo risulta collocato nell'annualità 2019 del Programma biennale degli acquisti.
In ottemperanza all'art.152 comma 5 il bando prevede la possibilità di aggiudicare, ai sensi dell'art.63 comma 4, al medesimo soggetto vincitore del 2°grado anche i successivi incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE subordinando tali eventuali affidamenti al reperimento della necessaria copertura finanziaria di cui attualmente l'Amministrazione non dispone.
Va precisato che nel Programma Biennale degli acquisti l'oggetto della programmazione non coincide con il valore complessivo dell'appalto di cui all'art.35 del codice come dettato dall'art.152 comma 2 bensì con quello relativo all'aggiudicazione del mero studio di fattibilità (avente la necessaria copertura finanziaria grazie ad una sponsorizzazione ).
Avendo la necessità di indire il concorso di progettazione entro la fine dell'anno e non potendo modificare la previsione del Programma biennale degli acquisti se non nel 2020 stiamo procedendo all'acquisizione del CUP e del CIG.
Residuano dubbi sull'importo da indicare nell'acquisizione di CUP e CIG in relazione al fatto se sia corretto indicare quello corrispondente al massimo valore stimato dell'appalto o se nel caso di specie sia opportuno tenere conto del solo valore dello studio di fattibilità coincidente con la previsione del Programma biennale.

Argomenti:

L'art. 157 del Codice vieta l'affidamento di progettazione, ecc, per mezzo di contratti a tempo determinato. Si chiede se dipendenti assunti con contratto a tempo determinato possano svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, ecc, oppure no.

Argomenti:

L’articolo 26 del Codice disciplina la verifica e la validazione del progetto. Il successivo articolo 27 indica la procedura di approvazione del progetto, da svolgersi in conformità alla legge 241/1990, con applicazione delle disposizioni in materia di conferenza dei servizi.
Alcuni Enti pubblici procedono all’acquisizione dei pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati rilasciati da altre PP.AA., relativi al livello progettuale in approvazione, dopo aver concluso le attività di verifica e, se del caso, validazione dello stesso livello progettuale e addirittura, in alcuni casi, dopo la sua approvazione. Premesso ciò si chiede:
a) è possibile concludere le attività di verifica preventiva prima di aver acquisito i relativi pareri?
b) è possibile approvare un progetto da porre a base di gara prima che il Rup lo abbia validato?

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L’articolo 26 del Codice individua i soggetti che possono effettuare l’attività di verifica preventiva della progettazione. Per lavori di importo superiore a 1 Ml€ e inferiore alla soglia comunitaria, qualora il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, la verifica può essere svolta dagli uffici tecnici della stazione appaltante. Ricordo ancora che, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la legge 388 del 2000 permette di attribuire ai componenti dell’Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi. Premesso ciò si chiede:
a) quale sia la qualificazione professionale che deve possedere il personale dipendente dell’ufficio tecnico della stazione appaltante per poter svolgere le attività di verifica;
b) se il Sindaco di un Comune con meno di 5000 abitanti, che sia anche Responsabile dell’ufficio tecnico, possa svolgere le attività di verifica preventiva della progettazione e, in caso affermativo, quali siano i requisiti che deve possedere.

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Concorso di progettazione
QUESITO del 30/07/2020

Questa Stazione appaltante ha pubblicato un bando per un concorso di progettazione esplicitando, tra l'altro, nello stesso:
a) che al vincitore sarà affidata la progettazione esecutiva;
b) i requisiti tecnico – professionali ed economici che devono essere posseduti ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva.
Ora, anche sulla scorta delle richieste di chiarimento pervenute, sono sorti dubbi sul momento in cui i requisiti di cui al punto b) che precede debbono essere posseduti:
1. se dai concorrenti al momento della pubblicazione del bando del concorso di progettazione e quindi in fase di partecipazione;
o
2. dal vincitore o dai vincitori del concorso dopo la loro individuazione e pertanto in un momento successivo alla partecipazione.

Grazie, arch. Cataldo Menduni

Argomenti:

La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti (Legge 23/96). Le Regioni, su impeto del MIUR, promuovono avvisi pubblici per la definizioni di piani triennali di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici da finanziare con risorse disponibili.
L'art. 5, c. 2 ter della L.120/2020 riporta che " Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni .... I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP" la domanda è relativa alla definizione di: "progetti di lavori pubblici di interesse statale" ossia gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, indipendentemente dalla provenienza del finanziamento (Comunitaria, statale o regionale) che ospitano scuole statali (infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado) possono essere intesi quali "progetti di lavori pubblici di interesse statale" e pertanto ricadere nell'ambito di applicazione del succitato art. 5, comma 2 ter della L. n. 120/2020?
Medesima considerazione può essere fatta in caso di finanziamenti su edifici individuati quali "strategici" ossia quegli edifici la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile?
Si richiede inoltre se, in presenza di Autorizzazione già rilasciata dal Servizio Tecnico Regionale, l’eventuale variante debba essere proposta sul portale AINOP o invece debba seguire l’iter tramite il medesimo servizio Tecnico.

Nell'ambito dell'affidamento di un servizio di architettura ed ingegneria si chiede se il costo relativo all'inarcassa debba essere conteggiato all'interno della soglia per determinare la tipologia di procedura da adottare (Es. entro gli euro 75.000 + IVA per l'eventuale affidamento diretto e/o più celere richiesta di preventivi oppure entro gli euro 214.000 + IVA per una procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 OE). In sintesi tali importi dell'imponibile, previsto dalla L. 120/20 relativamente ai servizi in parola, sono da ritenersi INARCASSA ed IVA esclusi? Magg. Filippo STIVANI.

Facendo riferimento alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021,

SI CHIEDE

se per l’affidamento diretto di un servizio di progettazione e di direzione lavori (relativo ad una opera pubblica), previa consultazione di più operatori economici, dell’importo (i) stimato di €uro 100.000,00 (40.000,00 < i < 139.000,00), sia possibile adottare il criterio del minor prezzo.

Stiamo elaborando, in collaborazione con l'ordine degli architetti, un concorso di progettazione in due gradi, finalizzato nel secondo grado all'acquisizione di un progetto di fattibilità, il cui bando prevede la riserva di affidamento al soggetto vincitore anche dei livelli successivi di progettazione, purché in possesso dei requisiti. Chiediamo se sia possibile per un operatore cambiare forma di partecipazione tra il primo e il secondo grado (vale a dire operatore che nel primo grado partecipa come singolo e poi se selezionato nel secondo grado si presenta in gruppo) , oppure se il soggetto deve mantenere la medesima configurazione nei 2 gradi (trattandosi di un’unica gara) e solo in fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, dove si procede ad un nuovo affidamento, è possibile invece cambiare la configurazione.

Nel caso in cui il bando di gara preveda l'affidamento del servizio di progettazione e solo come opzione la facoltà di affidare all'aggiudicatario anche la direzione lavori, la stazione appaltante deve richiedere e il concorrente deve indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo del direttore dei lavori o trattandosi di servizi eventuali non è necessario ?

Grazie

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MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE
QUESITO del 27/06/2022

Si chiede se sia necessario effettuare una modifica del programma triennale corrente, relativamente ad un lavoro incluso nell'elenco annuale, quando si verifichi una modifica delle fonti di finanziamento dello stesso, senza modifica dell'importo del lavoro, nello specifico è possibile per l'Ente finanziare una parte di un lavoro già previsto nell'elenco annuale con un contributo resosi disponibile, successivamente all'approvazione del programma.
Non si riscontra infatti tale fattispecie nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14.

Nel caso di ottenimento del finanziamento per più linee di intervento ( sottocomponenti) relative alla Missione 5, è possibile per il Comune non capoluogo procedere a bandire autonomamente la procedura di coprogettazione -utile al fine di completare la fase di ammissione al finanziamento- per tutte le linee di intervento benché queste, sommate tra loro, superino la soglia comunitaria? Oppure è preferibile distinguere le procedure ed attivare tanti avvisi di coprogettazione quante sono le linee di intervento finanziate (ciascuna comunque di importo inferiore alla soglia comunitaria)?

Buongiorno,
la presente per chiedere se il Progettista affidatario di uno studio di fattibilità tecnica-economica può in futuro partecipare a procedura aperta per l'assegnazione delle successive fasi di progettazione. La pocedura aperta per la scelta del progettista delle successive fasi avrà come documento a base di gara predetto Studio di fattibilità.
Grazie e cordiali saluti

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Si richiede di valutare se è corretta la richiesta, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui l'Affidatario di un incarico di progettazione e direzione lavori, dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con massimale a completa copertura del valore complessivo dell’appalto.

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Incompatibiltà commissari di gara
QUESITO del 20/12/2022

Questo Ente sta valutando la possibilità di avviare un concorso di idee attraverso una gara telematica, pertanto, si chiede:
• 1) nel disciplinare di gara va previsto l’obbligo per la commissione giudicatrice di rilasciare la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità atteso che gli elaborati sono anonimi? Nel bando tipo ANAC relativo ai concorsi di progettazione è prevista tale dichiarazione ma in che termini può essere attuata?

• 2) la piattaforma potrebbe generare, al termine di scadenza presentazione, un’estrazione dei soggetti partecipanti riportati in ordine randomico senza alcun abbinamento con le proposte; tale elenco di operatori potrebbe servire per la dichiarazione di assenza di incompatibilità; tuttavia, l’elenco contiene solo i dati strutturati dei concorrenti ovvero non contiene i dati dei concorrenti non imputati in piattaforma (esempio mandanti, soci …); in quest’ultimo caso, la dichiarazione potrebbe risultare a fine gara incompleta?

• 3) qualora al termine della procedura, facendo l’abbinamento delle proposte progettuali ai concorrenti, dovesse emergere un’ipotesi di incompatibilità tra un concorrente ed un componente della Commissione, va escluso il concorrente o è possibile nominare una nuova Commissione alla quale assegnare il compito di effettuare una nuova valutazione?

• 4) Qualora venga attivato un concorso di progettazione a 2 gradi, è possibile nominare una seconda commissione (diversa dalla prima) per la valutazione dei PFTE?

• 5) Nell’ambito del citato bando tipo ANAC, al par.16.2 relativo agli elaborati del 2^ grado è prevista la firma digitale sulla proposta progettuale; come si concilia tale elemento con l’anonimato di cui al par.4.3 del bando tipo?

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L'art. 26 comma 8 prevede che "La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica." L'art. 48 comma 1 del D.L. 77/2021: "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. QUESITO: La validazione sottoscritta da RUP deve essere adottata con provvedimento amministrativo in genere? e per il PNRR? Esistono riferimenti, circolari, giurisprudenza di supporto? In genere da un confronto con colleghi, la validazione è un documento firmato digitalmente dal RUP. Ringrazio

Verifica progetto
QUESITO del 21/03/2023

L'amministrazione ha in corso di esecuzione un appalto. Il Capitolato prevede come opzione il completamento delle partizioni interne del primo piano di un edificio in corso di realizzazione con l'appalto. Nel procedere ad affidare l'esecuzione dell'opzione all'appaltatore occorre che il progetto relativo al completamento del piano dell'edificio sia sottoposto a verifica ex art. 26 Dlgs 50/2016? o non è richiesto per il caso specifico?

Dovendo oggi affidare- secondo la normativa del D.L.gsn. 50/2016- un incarico di progettazione per lavori che verranno appaltati con procedura avviata successivamente al 1.7.2023, si chiede se sia corretto affidare la redazione del progetto secondo i due livelli di progettazione fissati dall'art. 41 del D.Lgs.n. 36/2023, omettendo il definitivo.
In caso positivo, al fine di evitare contenziosi, si chiede secondo quale tariffa professionale debba essere calcolato il compenso, considerato che la attuale non è adeguata ai nuovi livelli di progettazione considerati dal nuovo codice.

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Verifica e validazione
QUESITO del 18/04/2023

chiedo cortesemente un chiarimento specifico su D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 7. "Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo." Che cosa si intende "per il medesimo progetto"? Si intende che lo stesso livello di progettazione? Caso: i tecnici dell'ufficio tecnico del comune hanno redatto il progetto di fattibilità per lavori da realizzare con un finanziamento PNRR. Successivamente il progetto esecutivo per gli stessi lavori è stato affidato a progettisti esterni alla stazione appaltante. L'importo è inferiore a € 1.000.000,00. Il RUP vuole dotarsi di una struttura a suo supporto per la Verifica preventiva del progetto esecutivo (redatto esternamente) ai sensi dell'art. 31 comma 9 del codice. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 26 comma 7, i tecnici interni che hanno precedentemente elaborato il progetto di fattibilità per gli stessi lavori possono verificare il progetto esecutivo con importo inferiore a 1.000.000 eseguito da tecnici esterni? E in generale, quando i tecnici interni non possono occuparsi della verifica?

Ai sensi dell’art. 225, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023), le disposizioni di cui all’articolo 23 del D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023)”.
Contestualmente, ai sensi dell’art. 226, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”.
Alla luce di quanto sopra riportato e in ragione della natura delle prescrizioni contenute nell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 (dalle quali discendono le regole per l’intero ciclo di vita dell’appalto, vedi in particolare il Capitolato speciale), si pone il seguente quesito:
Nel caso in cui, prima del 1° luglio 2023 sia stato validato e approvato un progetto esecutivo, ma il bando relativo alla procedura di gara sarà pubblicato successivamente alla data del 1° luglio 2023, quale norma occorre applicare alla procedura nella sua interezza (dalla pubblicazione del bando all’esecuzione), il D. Lgs 50/2016 o il D.Lgs n. 36/2023?
Nel caso in cui la risposta alla suddetta domanda sia il D.Lgs n. 36/2023, allora occorre rifare il progetto esecutivo (comprensivo di Capitolato Speciale d’Appalto e con i relativi oneri), sebbene l’art. 225 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 stabilisca che l’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, comprendente tre livelli progettuali anziché due previsti dal D.Lgs. 50/2016, continui ad applicarsi per le procedure di affidamento della progettazione perfezionate prima del 1° luglio 2023?

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Per un progetto finanziato con fondi PNRR, ai sensi dell’art. 48 co. 5 del DL. 77/2021, come convertito dalla L. n. 108/21, in deroga all’art 59 co.1 del Codice, si vuole ricorrere all’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Considerato, che è già stato affidato l’incarico di redazione del PFTE, e che la gara di affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del PFTE sarà indetta dopo il 1 luglio 2023.
Tenuto conto della riduzione dei livelli di progettazione prevista dall’art. 41 del nuovo codice.
Si chiede, se potrà essere richiesta all’operatore economico la redazione sia della progettazione definitiva , che della progettazione esecutiva.
Inoltre, qualora il PFTE, non necessita dell'acquisizione di pareri di altri enti, è sempre necessaria l'indizione della conferenza di cui al comma 5 dell'art. 48 del DL 77/2012.

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Buongiorno,
Per un incarico di progettazione e Direzione lavori, la parcella posta a base di gara (anno 2021) è stata calcolata dalla stazione appaltante sulla base del DM 17/6/2016, tenendo conto di un importo stimato dei lavori di euro 1.700.000,00.
A seguito della progettazione, anche in virtù della necessità di applicare i prezziari regionali aggiornati, l’importo dei lavori poi posti a base di gara, ha subito un notevole aumento (circa del 40%) rispetto all’importo su cui erano state calcolate le parcelle degli incarichi tecnici. Si ritiene che un eventuale riconoscimento di maggior compenso al tecnico sia dovuto solo qualora sia previsto espressamente nel contratto stipulato o qualora vengano richieste prestazioni aggiuntive, anche correlate a detti aumenti di prezzi.
Domanda 1: nel silenzio del contratto di incarico, è dovuto l’adeguamento della parcella per la direzione lavori a detto intervenuto aumento dell’importo dei lavori (in tal senso la circolare del Consiglio nazionale Ingegneri n. 973/XIX/Sess/2022)?
Domanda 2: In caso di risposta affermativa alla prima domanda, si chiede inoltre come deve essere ricalcolata la parcella del direttore dei lavori. E’ corretto utilizzare il DM 17/6/2016, inserendo come importo lavori quello del progetto esecutivo oppure l’importo aggiornato del contratto dei lavori ( e pertanto ribassato dell’importo che l’impresa aggiudicataria dei lavori ha offerto in gara?)
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

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Nonostante il disposto dell'art- 26 comma 6 lett. d del Codice- che prevede che la verifica entro il milione di euro venga eseguita dal RUP- si ritiene possibile conferire incarico esterno a soggetto munito dei requisiti di cui alle lettere a e b, come anche previsto dalle linee guida Anac per gli importi fino alla soglia comunitaria. Si chiede se è corretta detta interpretazione della normativa e se sia corretto ritenere necessaria la certificazione di qualità, considerata l'abrogazione dell'art. 48 comma2 del DPR n.207/2010.

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Con la presente si pone il seguente quesito: Se un progetto esecutivo redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, viene approvato entro il 30 giugno 2023, è possibile indire la gara ai sensi del citato Codice successivamente al 1 luglio 2023, visto l'art. 225 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ?

Argomenti:

Buongiorno,
con riferimento a quanto disposto dagli artt. 225, comma 6 e 229, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 si chiede quanto segue.
Laddove sia stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia è corretto ritenere che per la redazione della progettazione continuino ad applicarsi le disposizioni del D.l.gs 50/2016 e del DPR 20/2010?
Per i bandi che verranno pubblicati dopo il primo luglio, aventi ad oggetto sia gli affidamenti di appalti integrati sia gli affidamenti di sola esecuzione lavori i cui progetti siano stati elaborati con il D.l.gs 50/2016 - siano detti progetti stati approvati prima del 30 giugno 2023 o siano approvati successivamente - continuano ad applicarsi tutte le norme del D.l.gs 50/2016 oppure continuano ad applicarsi le norme del D.l.gs 50/2016 limitatamente alle disposizioni sulla progettazione e per tutto il resto si applicano le disposizioni del D.l.gs 36/2023 (a titolo esemplificativo: requisiti generali, requisiti speciali, avvalimento, soccorso istruttorio, garanzie, modificazioni contrattuali, ecc...)?

Argomenti:

Visto l'art. 225, c. 9 del d.lgs. 36/2023 per cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 23 del 50/2016 agli affidamenti il cui incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30/06/2023;
Considerato che molte stazioni appaltanti avendo ad oggi pronti gli elaborati di progetto (fra cui anche il CSA e lo schema di contratto) redatti sulla base del 50/2016, devono ora procedere con l'affidamento dei lavori;
Dato atto che il CSA e lo schema di contratto ancorché redatti in vigenza del 50/2016, andranno comunque a disciplinare un rapporto contrattuale a valle di una procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori, bandita dopo il 1 luglio 2023;
Si chiede se i Capitolati Speciali di Appalto e gli schemi di contratto dei lavori (da bandire dopo il 1 luglio 2023) relativi ai progetti i cui incarichi di progettazione sono stati stipulati entro il 30 giugno 2023 (alcuni dei quali sono stati anche validati entro detta data), debbano essere aggiornati al nuovo codice 36/2023 in quanto le relative procedure di gara (negoziate) per l'affidamento dei rispettivi lavori saranno bandite dopo il 1 luglio 2023.

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L’art. 42 del D. Lgs 36/2023 e l’allegato I.7 (art. 34, c. 2) stabilisce che, per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, la verifica viene svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni Qualora per tale fascia di importo, la progettazione sia stata svolta da un gruppo di lavoro misto (in parte professionisti esterni e in parte dipendenti dell’ente), si chiede quale ipotesi sia corretta: ipotesi 1) la verifica può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, indipendentemente dal “peso” della progettazione esterna sulla progettazione complessiva ipotesi 2) la verifica può essere svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, ma solo se il “peso” della progettazione esterna sia preponderante rispetto alla progettazione complessiva ipotesi 3) la verifica non può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto; deve pertanto essere affidata ai soggetti di cui alla precedente lettera b) dell’art. 34 citato [b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;] Nel caso in cui l’ipotesi 2) sia ritenuta corretta, si chiede come debba essere “pesato” l’incarico esterno al fine di ritenerlo preponderante rispetto all’incarico affidato a progettisti interni Si ringrazia

Argomenti:

Pongo un quesito in merito alla Verifica della progettazione di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 36/2023 e di seguito espongo un caso specifico.
Nel caso in cui il RUP, dipendente della stazione appaltante, abbia redatto lo studio di fattibilità per lavori di importo inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 da porre a base di gara di un appalto di un appalto integrato, da chi viene svolta la verifica della progettazione (quindi dello studio di fattibilità) se la stazione appaltante non disponde di un sistema interno di controllo di qualità, così come previsto all'art. 34 comma 2 lettera c) ? La verifica della progettazione a base di gara può essere svolta da personale qualificato interno alla stazione appaltante, diverso dal RUP, come previsto dall'art. 36 comma 1 ?

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CO-PROGETTAZIONE - TERZO SETTORE
QUESITO del 21/09/2023

A fronte del nuovo codice appalti che ha aumentato le soglie di importi di gara da inserire nella programmazione dei servizi, che e' diventata triennale per uniformarsi alla programmazione triennale dei lavori ci interroghiamo sulla fattibilità o meno di inserire nella programmazione dei servizi le coprogettazioni che coinvolgeranno i prossimi tre anni 2024-2026. la co-progettazione è al di fuori del contratto degli appalti, pertanto queste procedure devono essere tenute separate oppure vanno inserite, superando l'importo di euro 140.000.00 , nella programmazione triennale dei servizi? altresì di seguito in base alla risposta varierà la possibilità di dover rendicontare la coprogettazione sull'osservatorio. mi confermate che secondo le linee guida dell'anac per le coprogettaizoni è corretto prendere uno smart CIG, al fine di avere la tracciabilità dei flussi finanziari?

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Il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella qualità di SA, ha formalizzato un incarico per Progettazione (secondo tre livelli: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo) e Direzione Lavori con sottoscrizione dell’affidamento incarico in data 02/12/2021. Il progettista ha redatto il progetto di fattibilità, approvato in data 30/12/2021, e il progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso nel luglio 2022 e pertanto in linea col disposto del Dlgs 50/2016. A seguito della pubblicazione, nel maggio 2023, del prezzario 2023 si è reso necessario aggiornare il progetto in argomento stante l'obbligo di utilizzare i nuovi prezzi elementari, sempre seguendo la norma di cui al Dlgs 50/2016, atteso che il progettista ha inteso dover uniformarsi al disposto di cui all’art. 225 comma 9 del Dlgs 36/2023. Il progetto definitivo-esecutivo in argomento, è stato quindi ritrasmesso alla SA nell’agosto 2023. Atteso che si intende proporre l’adozione di un unico atto per approvazione del progetto definitivo-esecutivo e contestuale dichiarazione della volontà a contrarre la fase di esecuzione lavori, si chiede: 1.È possibile indire la procedura di gara ancora ai sensi del Dlgs 50/2016 ? 2. Ove si debba procedere secondo il nuovo Dlgs 36/2023, si possono mantenere gli elaborati progettuali redatti ai sensi Dlgs 50/2016 in accordo al disposto dell’art. 225 comma 9, o è necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del progetto secondo il Dlgs 36/2023 ? Si precisa ai fini del superiore quesito che l’opera non rientra fra quelle finanziate col PNRR o PNC.

Nel d.lgs. 36/2023 non è presente una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 50/2016 secondo la quale potevano sottoscrivere i progetti i dipendenti pubblici in possesso del requisito dell'abilitazione professionale. Essendo venuta meno tale disposizione, occorre individuare a quali categorie di dipendenti pubblici possono sottoscrivere i progetti: a) solo quelli iscritti agli albi/ordini professionali competenti per materia (restringendo il novero dei soggetti); b) i soggetti di cui alla lettera a) e coloro che pur non essendo iscritti sono stati abilitati all'esercizio della professione (come in vigenza del d.lgs. 50/2016); c) tutti i dipendenti in possesso di un idoneo titolo di studio, anche se non abilitati o iscritti agli albi/ordini professionali competenti per materia (ampliando il novero dei soggetti).

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TALE PREVISIONE NORMATIVA VA LETTA NEL SENSO CHE:
1) LA STESSA CONSENTE IN CASO DI RICORSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROGETTAZIONI (TIPO PFTE), DI PROCEDERE ALLA RELATIVA GARA DI APPALTO PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO E QUINDI POSTICIPARE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE SOLAMENTE AL PROGETTO ESECUTIVO CHE è A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI?
2) LA NORMA CONSENTE DI VERIFICARE E VALIDARE UNICAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO MENTRE SI PUO' OMETTERE LA RELATIVA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PFTE?

Dovendo procedere all'affidamento del servizio di direzione lavori - attualmente effettuato internamente ma viste nuove incombenze gravanti sull ufficio si necessita esternalizzare tale servizio -
si chiede se l'importo del servizio in oggetto ai fini della predisposizone della gara di affidamento debba essere computato complessivamente insieme alla progettazione
(la somma del servizio di progettazione e direzione lavori complessivamente supera l'importo per l'affidamento diretto. Singolarmente no)

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