Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: finanziamento

Buongiorno, diverse società propongono di effettuare tutta la pratica amministrativa e gli elaborati progettuali necessari per poter richiedere finanziamenti diversi vincolando il loro compenso all'eventuale ammissione al finanziamento. Premesso che a mio avviso per incarichi sopra i 20000 € non è possibile perseguire questa logica perchè a finanziamento ottenuto mi troverei obbligato ad affidare direttamente l'incarico quando la norma prevede l'indagine o l'elenco vorrei però chiedere se, nel caso in cui la stima delle attività che hanno svolto per ottenere il finanziamento sia inferiore a 20.000,00 € si possa davvero vincolare il loro compenso (visto che poi posso fare un affidamento diretto), all'ammissione al finanziamento. Ovvio c'è un disciplinare che regola il rapporto giuridico. Ciò a mio avviso consentirebbe alle amministrazioni di poter ottenere maggiori finanziamenti visto che uno dei problemi di fondo è che l'amministrazione, nell'incertezza del finanziamento, non riesce/può accolarsi i costi delle pratiche iniziali.

Questo Ente è risultato assegnatario, sulla base del progetto definitivo elaborato da tecnici interni alla Stazione appaltante, di un finanziamento da parte della Regione Puglia per la realizzazione di un'opera pubblica. Dopo la concessione del finanziamento ha affidato a professionista esterno l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori, incarico disciplinato da apposito contratto. Di fatto il professionista ha elaborato il progetto esecutivo regolarmente approvato da questa Stazione appaltante che ha successivamente appaltato i lavori. Sennonché, vicende impreviste connesse alla fase di avvio degli interventi e conseguentemente al mancato rispetto del cronoprogramma fissato dal soggetto finanziatore (Regione Puglia) hanno reso necessario rinunciare al finanziamento regionale concesso al fine di non pregiudicarsi la possibilità di accedere ad una nuova linea di finanziamento regionale. Sta di fatto che il progettista esecutivo incaricato ha richiesto il pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta venendosi a determinare la seguente situazione: a. incarico formalmente affidato con copertura finanziaria garantita dal finanziamento regionale; b. prestazione professionale espletata; c. rinuncia della stazione appaltante al finanziamento regionale; d. richiesta di pagamento da parte del progettista; e. mancanza di copertura finanziaria (per quanto indicato al precedente punto c). Si chiede: Le competenze professionali maturate dal progettista costituiscono un debito fuori bilancio ? E se sì, possono ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 ? Nel caso invece non costituiscano un debito fuori bilancio, e comunque la Stazione Appaltante ha stanziato la somma necessaria attraverso specifica variazione di bilancio, è possibile procedere al pagamento senza transitare dal Consiglio Comunale ?

La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti (Legge 23/96). Le Regioni, su impeto del MIUR, promuovono avvisi pubblici per la definizioni di piani triennali di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici da finanziare con risorse disponibili.
L'art. 5, c. 2 ter della L.120/2020 riporta che " Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni .... I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP" la domanda è relativa alla definizione di: "progetti di lavori pubblici di interesse statale" ossia gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, indipendentemente dalla provenienza del finanziamento (Comunitaria, statale o regionale) che ospitano scuole statali (infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado) possono essere intesi quali "progetti di lavori pubblici di interesse statale" e pertanto ricadere nell'ambito di applicazione del succitato art. 5, comma 2 ter della L. n. 120/2020?
Medesima considerazione può essere fatta in caso di finanziamenti su edifici individuati quali "strategici" ossia quegli edifici la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile?
Si richiede inoltre se, in presenza di Autorizzazione già rilasciata dal Servizio Tecnico Regionale, l’eventuale variante debba essere proposta sul portale AINOP o invece debba seguire l’iter tramite il medesimo servizio Tecnico.