Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Programmazione

Programmazione
QUESITO del 24/04/2007

Questa Amministrazione Comunale ha intenzione di aggiornare il programma delle Opere 2007-2009 in funzione di una variazione di bilancio, in base alla quale alcune opere inserite nell'elenco annuale 2007 vengono finanziate in modo diverso, rimanendo tuttavia invariati gli importi delle singole opere. Si chiede pertanto se (non trattandosi di modifica all'elenco annuale visto che non vi sono integrazioni di carattere sostanziale), lo stesso debba essere comunque aggiornato tramite presa d'atto da parte della Giunta comunale oppure si debba ricorre al Consiglio.

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Programmazione
QUESITO del 22/10/2007

Gli importi citati negli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 inerenti la programmazione dei lavori circa le soglie definite al fine di stabilire l'obbligatorietà o meno dell'inclusione di un lavoro nel programma triennale (€ 100.000) o al fine di stabilire che tipo livello di progettazione necessiti per l'inserimentio dei lavori stessi nell'elenco annuale(€ 1.000.000)sono da intendersi al netto dell'IVA, come previsto nelle parti del codice relative alla distinzione tra sottosoglia e soprasoglia, oppure sono da intendersi come importi complessivi e pertanto compresi di IVA spese tecniche ecc.?

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Programmazione
QUESITO del 10/12/2008

In applicazione all'art. 128 del D.Lgs 163 comma 1, è stato approvato un apposito Elenco extra Lavori di difesa del suolo 2007, contenente tutte le opere di importo lavori inferiore a € 100.000,00, interpretando detto importo al netto delle somme a disposizione. Da una verifica effettuata dei quesiti già inviati ho potuto riscontrare una duplice diversa interpretazione della disposizione richiamata /quesito n. 431 e 1003 e 1081.. Pertanto, che cosa si deve intendere per "singolo importo" (importo lavori o importo lavori + somme a disposizione?

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Premesso che : - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 1 “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.” - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 5 “Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.” il quesito è il seguente: le spese per gli incarichi di progettazione esterna all’amministrazione si devono considerare quali “servizi necessari all’esecuzione dei lavori” e pertanto concorrono a formare il “valore stimato degli appalti pubblici di lavori” o meno? Ad esempio un’opera pubblica che preveda come importo dei lavori (al netto dell’IVA) € 900.000,00 ed € 112.000,00 di progettazione esterna per un totale di € 1.012.000,00, la progettazione necessaria per l’inclusione nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del D.Lgs 163/2006 comma 6 è lo studio di fattibilità o il progetto preliminare? ordiali saluti

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.
QUESITO del 06/06/2012

L'Ente ha affidato tramite contratto di servizio all'Azienda Speciale "CavriagoServizi" (art. 114 del tuel) tutte le attività amministrative e tecniche per la realizzazione di opere pubbliche e interventi sul patrimonio comunale. Ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 la programmazione delle opere pubbliche avviene ad opera dell'Azienda citata. Attualmente nel bilancio del Comune non sono più previste somme per la realizzazione di opere pubbliche e interventi. Si chiede la conferma che la programmazione delle opere pubbliche da parte del Comune (nel cui bilancio non esistono più spese per la realizzazione di interventi e opere pubbliche) non sia più dovuto. Si chiede altresì se la programmazione non dovuta si debba esplicitare tramite la compilazione delle schede previste dal DM 9/6/2005 a zero quindi vuote oppure sia sufficiente una deliberazione in cui si prenda atto del fatto che la programmazione non sia dovuta.

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Programmazione
QUESITO del 05/12/2012

questa Amministrazione Comunale intende eseguire, nell'anno 2013, una nuova opera pubblica di importo complessivo pari ad € 150.000. (arrotondato per semplificare l'esposizione) Il finanziamento deriva però dai residui accorpati dei finanziamenti di tre distinte opere pubbliche regolarmente ultimate ed a suo tempo inserite negli elenchi annuali di competenza (2005,2007 e 2009) in quanto di singolo importo superiore ad € 100.000, ed iscritte a bilancio nelle corrispondenti annualità 2005, 2007 e 2009 La nuova opera andrà inserita nell'annuale 2013 sebbene finanziata interamente con residui? In caso affermativo, come dare evidenza della situazione per giustificare la discrepanza tra ENTRATE A BILANCIO 2013 PER INVESTIMENTI in opere pubbliche (che ovviamente non comprendono i residui) ed USCITE PER INVESTIMENTI 2013 maggiori di € 150.000? In caso negativo, come e dove va inserita una nuova opera pubblica nel complesso superiore ad € 100.000 ma derivante da risparmi su tre diverse PROGRAMMAZIONI ANNUALI singolarmente inferiori ad € 100.000?

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La programmazione degli acquisti per il biennio 2018/2019 deve essere inserita sul sito "Servizio contratti pubblici" oppure semplicemente inserita nel DUP come è sempre stato fatto?

Per sapere come comportarsi, in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del D.l. 50/2016, al fine dell'inserimento nell'elenco annuale in base al tipo di progettazione approvata. In pratica, per ora, devo continuare a tener conto di quanto indicato dall'ex art.128 c. 6 e 7 del D.lgs.163/2006 con i suoi livelli di progettazione e quando uscirà il predetto decreto applicare l'art. 21 c. 3 del D.l 50/2016? Cordiali saluti.

In merito allo strumento dell’accordo quadro previsto dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 54, la sentenza della Corte dei Conti n. 77/2018 ha stabilito che: - L’intero importo dell’Accordo quadro deve essere previsto nel programma di competenza (lavori o acquisto di beni e servizi) - Né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di previsione devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore. Posto che il DM. 14/2018 ribadisce la necessità che ci sia coerenza tra le previsioni di bilancio e gli interventi ricompresi nell’elenco annuale, si richiede come può essere inserita nella programmazione l’opera per la quale si procede con accordo quadro che non ha l’obbligo di copertura finanziaria.

A seguito dell'entrata in vigore del DM n.14 del 16/01/2018 all'art.5 si deduce che il programma deve essere adottato e pubblicato per i successivi 30gg, in assenza di consultazioni deve essere approvato entro 60gg dall'adozione, pertanto se la nostra Azienda ARTE adotta il piano il 15/10 deve pubblicarlo fino al 15/11 ed approvarlo entro il 15/12 con apposito provvedimento, non più unitamente al bilancio di previsione in genere entro il 31/12. Inoltre vorrei sapere se le schede da compilare sono quelle all'interno del sito appalti/infotriennali perchè al momento sembrano le stesse degli anni precedenti.

A seguito di programmazione dei lavori pubblici in ambito regionale, si chiede se per una Regione (quale stazione appaltante pubblica) ricorra sempre l'obbligo di presentazione del titolo abilitativo edilizio (qualora previsto in base alla legislazione vigente) relativo ai lavori oggetto dell'intervento all'ufficio del competente comune. Nel caso affermativo è una competenza propria del RUP incaricato la presentazione del suddetto titolo abilitativo oppure detto adempimento non rientra negli obblighi del RUP?

Nel caso in cui abbia un intervento non inserito precedentemente nell'elenco annuale per mancanza di CUP ( o conformità urbanistica o approvazione progetto) per il quale tutti i requisiti siano stati soddisfatti e da inserire di diritto nell'elenco annuale, quale è la tipologia di modifica da considerare per questa aggiunta di intervento ai sensi del DM 14 art. 5 c. 9 ?

Buongiorno, ad integrazione di quanto richiesto con il Quesito n.413 del 26/11/2018 e su quanto indicato sulle istruzioni ITACA al punto 5. Assegnazione dell’annualità dell’intervento o dell’acquisto dove si afferma "In attesa ad esempio di copertura finanziaria sarà collocato in annualità successiva alla prima e, una volta ottenuta, sarà possibile includerlo nell’elenco annuale solo a seguito dell’aggiornamento del programma in corso d’anno come da lettera d) comma 9 art.5 del DM 14/2018." chiedo se la collocazione in annualità successiva alla prima deve avvenire anche per l'importo oltre che per "Annualità avvio procedura di affidamento" della procedura SCPSA di inserimento. In sostanza se per un intervento del 2019 non ho ancora il CUP, o la conf. urb., o la progettazione, sposto tutto (annualità di avvio procedura e importo) al secondo anno? Grazie dell'attenzione

L’art.5 comma 7 del D.M. n.14 del 16 gennaio 2018 stabilisce che “nel caso di regioni o enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e, nelle more della conclusione delle procedure della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono motivatamente autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema triennale adottato”. In proposito si chiede se entrambe le condizioni (lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema triennale adottato) debbano coesistere e se tale facoltà può essere esercitata nell’ipotesi di un lavoro previsto dalla prima annualità di un programma triennale approvato, ma non attuato, e riproposto nell’elenco annuale dello schema del programma triennale adottato.

Nel caso in cui prima dell'aggiudicazione della gara relativa ad un'iniziativa inclusa nell'elenco annuale (sia quello dei lavori che quello degli acquisti), viene formulata una nuova distribuzione temporale della spesa totale, che invece rimane invariata, nell'arco del periodo di riferimento della programmazione, occorre aggiornare la programmazione pubblicata? In caso positivo quale dovrà essere il riferimento da indicare in luogo della determina formale di approvazione della variazione, non richiesta dalla norma per questo specifico caso?

Una volta effettuata l'aggiudicazione delle iniziative incluse nell'elenco annuale (sia quello dei lavori che quello degli acquisti), occorre aggiornare le relative previsioni di spesa con gli importi aggiudicati anche se questa modifica non rientra tra quelle espressamente previste dal Regolamento MIT 14/2018? in caso positivo quale dovrà essere il riferimento da indicare in luogo della determina formale di approvazione della variazione, non richiesta dalla norma per questo specifico caso?

Si chiede se i contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 siano esclusi dall’adozione e conseguente pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 37 del codice dei contratti. A parere dello scrivente sono esclusi esclusivamente i contratti relativi: 1) alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; 2) segretati o che esigono particolari misure di sicurezza; 3) aggiudicati in base a norme internazionali; 4) in generale di servizi esclusi; 5) esclusi nel settore delle telecomunicazioni; 6) aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi; 7) di sponsorizzazione.