Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Professionista

Quando un incarico di progettazione e/o direzione lavori, è affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice, l'incaricato deve obbligatoriamente essere abilitato all'esercizio della libera professione?

Il quesito riguarda un bando per l’affidamento di un contratto per servizi che, per quanto riguarda l’ammissione alla gara, fa riferimento all’art. 34 del DLgs 163/2006. I servizi in oggetto non rientrano nella categoria 12- servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, ma nella 11- servizi di consulenza gestionale ed affini. In particolare i nostri quesiti sono: 1- L’elenco dei soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del DLgs 163/2006, è tassativo o solo indicativo? 2- Nell’ art. 34 comma 1 lettera a) del DLgs 163/2006, tra i soggetti ammessi alla gara vengono menzionati “gli imprenditori individuali”. In questa categoria rientrano anche i liberi professionisti iscritti a un albo professionale? 3- A una gara d’appalto riguardante servizi (non inquadrabili strettamente tra quelli concernenti l’ingegneria e l’architettura) possono concorrere anche liberi professionisti associati o studi tecnici? 4- In questa categoria rientrano anche professionisti, possessori di partita iva, ma non iscritti a un albo professionale? 5- Se un soggetto facente parte di un raggruppamento di concorrenti ( per quanto fosse mandante e in percentuale di partecipazione ridotta) non avesse i requisiti per l’ammissione alla gara, farebbe decadere i requisiti dell’intero raggruppamento?

Con la presente siamo a sottoporre un quesito inerente la corretta interpretazione dell'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, il quale riproduce una disposizione già introdotta con legge 18 novembre 1998 n. 415. Il citato comma testualmente recita: "I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione." A tal proposito vorremmo sapere se la corretta interpretazione della norma è nel senso che un tecnico non abilitato, per poter legittimamente firmare progetti di opere pubbliche, debba aver svolto o collaborato ad attività di progettazione per almeno 5 anni prima del 1998 o se la data di entrata di vigore della L. 415/98 costituisce uno spartiacque nella normativa per la sola assunzione del tecnico ben essendo possibile che i cinque anni di esperienza siano maturati dopo tale data.