Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica della progettazione Sezione IV del D. Lgs. 36/2023_ulteriori chiarimenti
QUESITO del 13/05/2025

Pongo un quesito in merito alla verifica della progettazione di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 36/2023 di ulteriore approfondimento a quanto già riportato nella risposta al quesito avente codice identificativo 2269 del 26.02.2024. Nello specifico, sappiamo che la verifica della progettazione di uno studio di fattibilità tecnico - economico a firma del R.U.P. di importo lavori inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 da porre a base di gara può essere effettuata, nel caso in cui la stazione appaltante non sia in possesso di un sistema di controllo interno di qualità, da strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 36, comma 1 dell'allegato I.7 al codice. Ebbene, non è specificato che tali strutture tecniche di altre amministrazioni debbano essere dotate esse stesse di sistema di controllo interno qualità. D'altronde, la verifica condotta da struttura tecnica di altra amministrazione di un progetto a firma del R.U.P. si configurerebbe come rapporto tra progettista interno/verificatore esterno. Pertanto, la struttura tecnica di altra amministrazione che verifica un progetto a firma del R.U.P. di importo lavori inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 deve necessariamente essere essa stessa dotata di sistema di controllo interno qualità?

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