Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Oneri

Oneri
QUESITO del 04/01/2008

Oggetto: quesito. L’articolo 12 del D.P.R. 554/99 dispone l’obbligo di accantonamento di almeno il 3% delle spese previste per l’attuazione degli interventi inseriti nel programma destinato alla eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 31bis della ex legge Merloni. Detto articolo conferisce altresì al responsabile del procedimento la facoltà di proporre l’utilizzo di ribassi d’asta e le economie di appalto ad integrazione del fondo. La previsione dell’articolo 12 trova conferma anche nelle schede ministeriali predisposte per l’invio degli schemi del programma triennale dei lavori pubblici. Poiché l’accantonamento è obbligatorio si chiede: 1 . la sottoscrizione di accordi il cui importo è superiore al limite minimo obbligatoriamente stabilito, dà luogo ad un debito fuori bilancio? 2. nel caso l’amministrazione comunale non avesse previsto alcun accantonamento, la sottoscrizione di accordi ex 31 bis dà luogo ad un debito fuori bilancio? 3. l’amministrazione comunale che non ha previsto alcun accantonamento e art. 12 può sempre provvedere allo stanziamento del capitolo per gli accordi bonari? 4. l’ammontare complessivo degli accantonamenti può essere diversamente utilizzato per fare fronte ad accordi relativi ad un’opera piuttosto che ad un'altra prevista nel programma dei lavori? 5. il capitolo accantonamenti può essere in ogni tempo integrato? 6. nei lavori pubblici quando si parla di accordi che danno luogo a debito fuori bilancio e quando no?

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QUESITO del 14/12/2007

Il Comune ai fini del computo delle opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione si avvale di un apposito prezziario, solo parzialmente attualizzato per quelle categorie di lavori non comprese nell'atto originario. Nella sostanza una buona parte dei prezzi unitari è riferita all'anno 1981. E' evidente che gli importi finali delle opere risultano sottostimati in modo sostanziale rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione di un prezziario corrente in uso (prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2007). Il quesito che si vuol porre è il seguente: Ai fini dell'individuazione dell'importo complessivo delle opere, necessariamente da confrontare con la soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006, quali devono essere i prezzi di riferimento?

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Con il presente quesito si chiede se i costi per prestazioni tecniche ( progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc. ) fornite dal personale dipendente della stazione appaltante possano gravare o meno sul finanziamento con riferimento al D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 113, comma 1, dove è previsto che: "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……. alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti" Ed ancora all'art. 23, comma 11 statuisce: "11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……., alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima". In estrema sintesi, si chiede se sia possibile riconoscere alla Stazione appaltante il costo del proprio personale, in termini di monte ore da computare sullo stipendio, utilizzato per la progettazione e/o direzione lavori ecc., tra le spese riconosciute per la realizzazione dell'opera finanziata. si resta in attesa di un cortese riscontro.

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