Requisiti per l'esecuzione progettazione, D.L., coordinamento sicurezza - tecnici comunali
QUESITO
del 21/06/2024
A norma dell'art. 24, commi 1 e 3, l'ormai abrogato D. Lgs. 50/2016 stabiliva i requisiti per l'esecuzione delle prestazioni relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo da parte dei dipendenti degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, richiedendo espressamente l'abilitazione all'esercizio della professione. Il successivo art. 216, comma 27 septies introduceva una deroga, per la firma dei progetti, a favore dei tecnici diplomati che, pur non abilitati, rispettassero i requisiti ivi stabiliti. Entrato in vigore il nuovo codice, manca una disciplina di analogo tenore. Si chiede pertanto se, tenuto conto della normativa che disciplina i singoli ordini professionali, l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra da parte dei dipendenti pubblici sia condizionata a: 1) mero possesso di titolo di studio, esperienza e formazione professionale specifica; 2) abilitazione all'esercizio della professione; 3) abilitazione e iscrizione all'albo/ordine di riferimento.
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