Verifica PFTE/progetto esecutivo
QUESITO
del 21/06/2024
Con riguardo alla verifica della progettazione, in ragione di quanto espressamente definito all'art. 41 comma 2 dell'allegato I.7 del nuovo Codice, "Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera", si chiede se sia corretto, da parte del responsabile unico del progetto, pianificare l'attività di verifica e validazione del progetto esecutivo, ovvero del livello posto a base di gara, incaricando un soggetto deputato al controllo in ragione dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 34 comma 2 dell'allegato I7, e procedere alla verifica del PFTE all'interno dell'amministrazione titolare dell'appalto (RUP, struttura interna a supporto o Dirigente) indipendentemente dall'importo dei lavori.
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