Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Incentivi

SI CHIEDE DI SAPERE SE, ALLA LUCE DELLE VARIE INDICAZIONI E SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI, GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. POSSANO ESSERE ESCLUSI DAL COMPUTO DELLA SPESA RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO PER IL PERSONALE (LEGGE 296/2006) E DAI LIMITI STABILITI PER LE RISOPRSE DESTINATE ANNUALMENTE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE (LEGGE 208/2015). QUANTO SOPRA TENUTO CONTO CHE LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA CON DELIBERAZIONE N. 58/2017/QMIG, PUR RITENENDO L'ESCLUSIONE DEGLI INCENTIVI DAI LIMITI DI SPESA SOPRA RICHIAMATI,HA SOSPESO LA DECISIONE RIMANDANDO IL TUTTO AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI.

Atteso che l'Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)prevede al comma 1 che "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti." Ove la progettazione sia interna all'Ufficio Tecnico è possibile remunerarla al di fuori del fondo previsto al comma 2 dell'articolo in oggetto?

ALLA LUCE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205, COMMA 526, E DELL'INSERIMENTO DEL COMMA 5-BIS DELL'ART.113 DEL CODICE DEI CONTRATTI SI CHIEDE DI SAPERE SE GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113, COMMA 2, ESSENDO CONSIDERATI SPESE PER INVESTIMENTI, RESTANO ESCLUSI SIA DAL TETTO DELLE SPESE PER PERSONALE CHE DA DAL SALARIO ACCESSORIO O SE COMUNQUE BISOGNA ATTENDERE UN NUOVO PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI. SI RESTA IN ATTESA DI RISCONTRO.

Con la presente si richiede chiarimento in merito alla destinazione del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 art.113 del codice in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluso dalle finalità indicate al c. 4 del medesimo articolo. Va esso a costituire economia di progetto o è preferibile non prevederlo a monte nel quadro economico dell'intervento oppure è possibile ipotizzare una differente finalità?

La SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia a cui questo Comune aderisce chiede l’erogazione dell’incentivo previsto dall’art. 113, comma 5, del D.L.gs 50/2016 calcolato sull’importo complessivo dell’appalto, ivi incluso quindi il valore di eventuali rinnovi o proroghe. Chiede inoltre l’erogazione dello stesso al momento dell’attivazione della procedura di gara. E’ convinzione di questo Comune che l’incentivo debba essere conteggiato sul solo importo posto a base di gara, come previsto dall’art. 113, comma 2, del D.L.gs 50/2016 e dalla convenzione sottoscritta con la SUA della Provincia, escludendo pertanto dal conteggio il valore dei rinnovi o proroghe che sono solo eventuali. Ciò premesso si chiede: 1. se l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 debba essere calcolato esclusivamente sull’importo posto a base di gara oppure se a detto importo debbano essere conteggiati gli ulteriori valori degli eventuali rinnovi e proroghe ? 2. se l’incentivo, nell’ipotesi delineata dalla Provincia, debba essere versato alla SUA a prescindere dal verificarsi dell’ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale e quindi contestualmente all’attivazione della procedura di gara ?

Alla luce delle variazioni apportate dall'art. 1, lettera aa), del D.L. n. 32/2019 al comma 2 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, si chiede se possa essere sempre riconosciuta al personale della Stazione Unica Appaltante provinciale, che si occupa dell'espletamento delle gare d'appalto per conto dei Comuni del territorio, la corresponsione della quota di incentivo tuttora prevista dal comma 5 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 sopracitato.