Pareri in materia di Appalti Pubblici

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QUESITO del 07/08/2006

In un bando di gara pubblicato, chi è tenuto a dare spiegazioni tecniche e dettagliate sul bando "tra l'altro già specificate nel bando stesso", il RUP o il responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge 241 del 1990? Gradirei una risposta nel più breve tempo possibile, grazie

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Pubblicità - Rup
QUESITO del 25/08/2006

A QUESTO SETTORE xx E' STATO APPROVATO UN PROGETTO FINANZIATO DALLA MISURA 1.9 (P.O.R. ...) PER L'IMPORTO DI € 750.000,00 DI CUI € 500.000,00 PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 2 ED OG 13. SI CHIEDE: - SE E' APPLICABILE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI; - QUALI SONO LE FORME DI PUBBLICITA' (SE E' SUFFICIENTE IL B.U.R.C.); - STANTE LA SCADENZA DEL 31/12/2006 QUALI PROCEDURE E' POSSIBILE ADOTTARE PER RISPETTARE I TEMPI; - SE E' POSSIBILE DISTINGUERE L'APPALTO IN CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE; - QUALI COMUNICAZIONI OCCORRE EFFETTUARE (AUTORITA', ECC...); - SE E' POSSIBILE APPORTARE DELLE MODIFICHE NEGLI IMPORTI PARZIALI DEL PROGETTO PRIMA DI PUBBLICARE IL BANDO; SE E' POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.

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QUESITO del 15/02/2007

Il comma 5 dell'art.10 delD.L. 12 aprile n. 163 afferma definisce i compiti del responsabile del procedimento. In quale art. e comma viene definita l'analoga funzione nella Legge 109-94?

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QUESITO del 15/02/2007

Il comma 5 dell'art.10 del D.L. num.!63 del 12/04/06 afferma:<> E' così anche per la L. 109-94? Se così fosse: un dirigente a contratto a tempo determinato può essere considerato tale? Cioè un dipendente di ruolo?

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QUESITO del 26/01/2007

L'art. 7 del DPR 554/99 al comma 4 stabilisce che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento non possono coincidere con le funzioni di progettista o Direttore dei lavori nel caso di interventi d'importo superiore a € 500.000,00. Gradiremo un parere sulla possibilità che un tecnico laureato, dipendente del Comune di …., il quale ha svolto attività di progetto, non essendo RUP, possa nelle fase di esecuzione dei lavori, non avendo comunque alcun ruolo di Direzione Lavori, assumere l'incarico di RUP. In sintesi la richiesta è se un progettista può nella fase realizzativa di un opera pubblica svolgere funzioni di RUP, non essendo assolutamente impegnato nel ruolo e nelle funzioni svolte dal Direttore dei lavori.

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Determinazione nuovi prezzi - Rup
QUESITO del 09/10/2006

Questo comune ha in corso le operazioni di collaudo di una opera pubblica. Nell’ambito delle quali è emersa una disquisizione circa l’opportunità che il collaudatore entri nel merito della formulazione e quantificazione dei nuovi prezzi. Lo scrivente ufficio è fortemente convinto che quanto sopra non sia di competenza del Collaudatore ma considerata l’insistenza della parte avversa, si richede, se possibile, l’espressione del parere degli uffici regionali.

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QUESITO del 07/06/2006

Si chiede cortesemente di conoscere il parere in merito al seguente quesito: Un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato nel 1997 ,in possesso di titolo di studio di Geometra, ma sprovvisto di abilitazione professionale, può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche.

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QUESITO del 13/09/2006

Posto che il comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 prevede che il Responsabile del Procedimento debba essere un dipendente di ruolo, può un Dirigente dell'Amministrazione Comunale con incarico a contratto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 essere nominato Responsabile del Procedimento?

Rup - Competenze
QUESITO del 20/02/2007

DPR 554/’99, art. 7 obbliga la differenziazione tra le figure del progettista, D.L. e RUP laddove l’importo d’intervento superi la soglia dei 500.000 euro. Alla luce del Codice De Lise “art. 256” il precennato articolo 7/DPR 554/’99 sembrerebbe essere stato abrogato; nel mentre art. 10 stabilisce che per le ipotesi di coincidenza summenzionate si dovrà consultare il relativo Regolamento (art. 5, D.Lgs. 163/2006). Chiedesi cortesemente di conoscere, tenuto conto che all’oggi il Regolamento de quo non è stato promulgato, quale comportamento questa Stazione dovrà assumere laddove l’importo dell’intervento sia superiore a 500.000 euro (c. 4, art. 7, DPR 554/’99).

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Rup - Incompatibilità
QUESITO del 18/04/2007

Si chiede se per un appalto di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro l'incompatibilità tra la figura del RUP e il progettista [art. 7, co. 4, dPR 554/99] valga anche per il soggetto che: 1) ha prestato sola attività di collaborazione/supporto al progettista interno; 2) pur non incaricato della progettazione con provvedimento aziendale, è inserito nella Unità Operativa della stazione appaltante al cui Responsabile è demandata l'attività di progettazione.

Rup - Competenze
QUESITO del 24/04/2007

Lavori Pubblici) La figura del Responsabile Unico del Procedimento e quella di Responsabile della Sicurezza devono essere diverse o possono coincidere? In quali casi?

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QUESITO del 25/05/2007

Richiedo gentilmente il seguente chiarimento: la S. gestione acque e' una societa' privata a completo capitale pubblico (societa' che gestisce i servizi idrici integrati) e quindi soggetta al dlgs 163/2006. Non operando per procedimento e' tenuta, per ogni intervento alla nomina del RUP.

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Commissione di gara - Rup
QUESITO del 08/06/2007

Il decreto legislativo 163/2006 all’art. 84, confermando la disposizione contenuta nell’art. 21 della legge 109/94, recita testualmente che “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. La citata disposizione non sembra precludere la possibilità al commissario di gara, una volta esauriti i compiti della commissione, di poter ricoprire altri incarichi nell’ambito del medesimo procedimento. Le cause di incompatibilità appaiono piuttosto riferite ad incarichi ricoperti prima o all’atto della nomina a commissario. Il quesito dunque é il seguente: può un componente della commissione di gara, una volta esauriti i compiti della commissione ricoprire l'incarico di responsabile del procedimento?

Rup - Direzione lavori
QUESITO del 29/05/2007

Sono responsabile del procedimento dei lavori pubblici del Comune di B. ( comune con meno di 2000 abitanti) .In conformità alla vigenti disposizioni è possibile affidare allo stesso responsabile unico del procedimento anchge l'attività di progettazione e direzione lavori di intervento di manutenzione avente importo netto a base d'asta di €. 45.000.?

l'oggetto del quesito non riguarda un lavoro specifico bensì un chiarimento nell'ambito della procedura di affidamento di un lavoro pubblico è necessario individuare i soggetti che in ordine: 1) firmano e approvano il bando 2) presidono la gara d'appalto 3) fanno parte della commissione di gara 4)aggiudicano i lavori 5) stipulano il contratto in particolare si chiede se vi siano incompatibilità, anche alla luce dell'opportunità o meno di garantire il controllo dell'intera procedura, fra i vari ruoli e quali quale sarebbe il ruolo del responsabile del procedimento in questo scenario nel caso in cui il soggetto non coincida con il dirigente tecnico? dovrebbe per caso sottoscrivere lui il bando? o diovrebbe solamente eserciatare la supervisione sulla procedura o dovrebbe essere solo parte della commissione? in particolare se è possibile che chi approva e sottoscrive il bando possa essere la stessa persona (il dirigente dei lavori pubblici) che presiede la gara e aggiudica i lavori inoltre se non vi è incompatibilità si presume che chi svolge l'attività di redazione del bando deve avere competenza giuridica o a tal fine si deve avvalere di chi ne ha, pertanto di un professionalità di provata esperienza in materia giuridica quasto è possibile nel momento in cui l'ente è dotato di un ufficio contratti? quale dovrebbe essere il ruolo di quest'ultimo? si dovrebbe limitare a redigere e stipulare il contratto?

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QUESITO del 18/06/2007

Premesso che ai sensi del D.P.R. 554/99 art.7 c4, Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Posso dare incarico di R.U.P. ad un mio collaboratore cat. c istruttore tecnico, per un lavori a base d'asta di €. 1.000.000,00? O il R.U.P. deve essere necessariamente un funzionario tecnico di categoria D?

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QUESITO del 13/11/2007

Tra i miei collaboratori dell'ufficio tecnico, ho un istruttore tecnico cat.c4 che fino a gennaio 2005 era istruttore di vigilanza e da gennaio 2005 gli è stato cambiato il profilo in istruttore tecnico. Premesso che tra i miei collaboratori vi è anche un tecnico cat.D4, e un tecnico cat.c5 (entrambi da oltre 20 anni), nonchè due istruttori tecnici (anche se laureati in ingegneria e architettura) ma assunti a tempo determinato fino a gennaio 2009, La domanda è la seguente: Può assumere l'incarico di RUP il tecnico in carica da soli due anni e delle altre figure quale di esse può avere l'incarico di RUP?

Rup - Importo appalto
QUESITO del 02/03/2008

Tenuto conto che il 4° comma, art. 7 del D.p.r. 554/’99 separa le funzioni di RUP da quelle di progettista o D.L. nell’ipotesi di interventi il cui importo superi i 500.000 euro; Tenuto conto che il vigente Codice dei Contratti/D.Lgs. 163/’06 non prevede ne all’art. 10, né all’art. 119 la precennata soglia dei 500.000 euro, ma diversamente rinvia al futuro regolamento lo stabilire le tipologie egli importi massimi per i quali il RUP può coincidere con D.L. ; chiedesi cortesemente se nelle more della promulgazione del predetto regolamento afferente il D.Lgs. 163 debba continuare impiegarsi la soglia dei 500.000 euro e chiedesi altresì se la cifra dei 500.000 euro debba intendersi relativa all’importo dei lavori o all’importo comprensivo delle somme in amministrazione

Rup - Direttore lavori
QUESITO del 07/04/2008

Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori. Si chiede se per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, possono coincidere in capo allo stesso tecnico le tre funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento.

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QUESITO del 22/10/2008

Vorrei sapere in base al Dlgs 163/06 il rapporto del RUP, nei confronti del Committente (aeroporto), deve essere un rapporto di lavoratore dipendente a tempo determinato o può essere un rapporto di consulenza. Inoltre vorrei sapere se è obbligatoria l'assicurazione per le attività del RUP.

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QUESITO del 29/04/2009

Nella struttura "Piano Sociale di Zona per le Politiche Sociali" relativa ad un 'Ambito Territoriale Regionale costituito da diversi Comuni, così come previsto dalla convenzione di istituzione di detto soggetto, è stato costituito l'Ufficio di Piano con a capo il responsabile riconosciuto quale unico soggetto abilitato a rappresentare la struttura all'esterno. A detto soggetto è pertanto demandata l'adozione di atti amministrativi a rilevanza esterna, nonché la stipula dei contratti di appalto. Ciò posto si chiede se la figura di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 deve essere rivestita da tale soggetto ovvero se possa essere demandata ad altro soggetto componente dell'Ufficio di Piano ancorché privo di potere di rappresentanza.

Rup - Competenze
QUESITO del 04/03/2009

Il RUP, funzionario tecnico di massimo livello, delegato, per esigenze organizzative a presiedere un Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006, può assolvere regolarmente tale ruolo o vale, in maniera assoluta, il divieto di cui al comma 4 dell'articolo citato?

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QUESITO del 06/03/2009

Alla luce della vigente normativa, si chiede se il Responsabile del Procedimento possa procedere alla verifica dei lavori eseguiti e ricontabilizzarli, sostituendosi in questo alla direzione dei lavori, eseguendo sopralluoghi in contraddittorio con l’impresa appaltatrice e senza la presenza del direttore dei lavori, a seguito di richiesta da parte dell’impresa appaltatrice per maggiori pagamenti di presunte opere non riconosciute dalla direzione dei lavori? Infatti, a seguito di tale richiesta dell’impresa (peraltro presentata unicamente al RUP dopo quasi un anno dal pagamento dell’ultimo S.A.L.) il RUP si è attivato autonomamente per un accordo bonario di cui all’art. 31bis L.109/94 con la stessa riconoscendole ulteriori sensibili pagamenti, tutto senza interpellare il direttore dei lavori e avvalendosi di un professionista esterno incaricato quale supporto al RUP per procedere a posteriori ad una nuova contabilizzazione delle opere realizzate, senza tenere nel dovuto conto quanto contabilizzato e documentato giorno per giorno dalla direzione lavori. In conclusione, il RUP può sostituirsi alla direzione dei lavori nella contabilità ed avviare le procedure per l’accordo bonario prescindendo dall’attività svolta, dalle determinazioni trasmesse e dai pareri dello stesso direttore dei lavori?

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Competenze - Rup
QUESITO del 10/03/2009

Il RUP, funzionario tecnico di massimo livello, delegato, per esigenze organizzative,a presiedere una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 D.Lgs 163/2006, può assolvere tale ruolo o vale in maniera assoluta il divieto di cui al comma 4 del medesimo articolo?

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art.128 del D.Lgs. 163/2006, la programmazione triennale 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori 2010, sono stati approvati dagli organi di Amministrazione di questo Istituto unitamente al Bilancio di previsione 2010. E’ emersa ora la necessità di sostituire alcuni RUP dimissionari. Questa amministrazione intende procedere adottando appositi e separati provvedimenti di nomina e inserendo i nuovi RUP nelle schede ministeriali in corso di pubblicazione sui siti di competenza. Si chiede se tale procedura sia sufficiente e corretta o se sia invece necessario far riapprovare i documenti di programmazione (le 3 schede ministeriali) con le sole modifiche inerenti i nominativi dei RUP, procedura quest'ultima che alla scrivente amministrazione sembrerebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alle modifiche da apportare

Si è a chiedere se, il funzionario categoria D, abilitato all’esercizio della professione, preposto ad un ufficio anziché ad un servizio entrambi dell’area tecnica, può esercitare le funzioni di RUP della realizzazione di opere pubbliche. Si specifica che ai sensi del regolamento comunale degli uffici e servizi sono definite unità organizzative sia gli uffici che i servizi, anche se «Il Servizio è un’unità organizzativa a cui compete un insieme omogeneo di attività e può articolarsi al suo interno in più Uffici»

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RESPONSABILE DEI LAVORI
QUESITO del 08/09/2010

Avreibisogno di chiarimenti in merito ai due seguenti casi, in considerazione del fatto che l’art. 10 D.Lgs. 163/2006 prevede che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) sia un dipendente di ruolo o, in assenza, un dipendente in servizio (figure riconducibili alle Amministrazioni Pubbliche e non alle società private). 1) La società in questione è un GAL (Gruppo di Azione Locale), in qualità di Organismo Delegato ex art. 6 del Reg. 1290/2005 gestisce risorse pubbliche comunitarie/nazionali/regionali finalizzate allo sviluppo territoriale di aree rurali marginali (programmazione Leader) con progetti sulle filiere produttive tipiche, sul turismo, ecc… (quindi non progettazione tecnica di tipo ingegneristico o architettonico). Il GAL, pur essendo società consortile a responsabilità limitata, è considerato Organismo di diritto pubblico e quindi amministrazione aggiudicatrice tenuta all’applicazione della normativa in tema di appalti. Il GAL ha due dipendenti (con mansioni di segreteria e amministrative) e un collaboratore a progetto con l’incarico di Direttore: se i dipendenti non possiedono competenze adeguate, è possibile nominare il Direttore quale Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/2006, benché non sia dipendente ma collaboratore a progetto? 2) Nel caso di assegnazione di contributi pubblici regionali ad una Associazione senza dipendenti (non Organismo Delegato ex art. 6 del Reg. 1290/2005) per l’attività diretta di promozione della produzione viti-vinicola dei suoi associati, l’incarico di Responsabile del Procedimento può essere affidato ad un consulente esterno con partita iva?

RUP - COMPITI IN SEDE DI ESECUZIONE
QUESITO del 07/06/2011

Premesso che il sottoscritto è stato nominato RUP su vari progetti relativi al taglio di alcune sezioni boschive, redatti da un agronomo esterno. Che dopo l'approvazione dei progetti da i vari enti preposti, il sottoscritto dopo aver predisposto i bandi etc. ha espletato tutte le gare presiedendole e sempre in qualità di RUP ha curato tutte le procedure dalla consegna dei lavori, ai pagamenti fino al collaudo finale. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede se il sottoscritto in qualità di RUP ha diritto, nei limiti del regolamento comunale, ad un'aliquota dell'incentivo previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.L.gvo N° 163/06.

Nell'ambito di un contratto di servizio rientrante nei settori speciali (affidamento distribuzione GAS)si chiede cortesemente: 1) il RUP deve essere unico in tutte le fasi del procedimento (indizione gara, esecuzione contratto)? 2) essendo importo superiore ad €500.000,00 il RUP non può coincidere con Direttore esecuzione contratto pertanto quest'ultima figura può essere affidata a tecnico esterno (ex art. 300 co.4 dpr 207/10) mediante ricorso Regolamento Comunale in economia e quindi affidamento diretto incarichi di importo inferiore ad €40.000,00?

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Buongiorno, dalla lettura dell'art. 10 comma 5 del DPR 207/2010, il servizio di supporto RUP sembra essere previsto solo in caso di attività connesse all'esecuzione di lavori. E' possibile adottare il medesimo strumento per l'affidamento di servizio di supporto al RUP in in materia legale per risoluzione di problematiche legate ad affidamenti di servizi e non solo di lavori? Si precisa che questo Ente possiede un regolamento ex art. 125 D.Lgs che individua affidamento di servizi tecnici e legali.

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Rup - Validazione progetti
QUESITO del 29/07/2013

Il sottoscritto riveste il duplice ruolo di RUP e Dirigente della struttura cui afferisce un lavoro pubblico. Pertanto in qualità di RUP deve validare il progetto esecutivo ed in qualità di dirigente deve approvarlo. Si chiede se sia corretto riassumere in un unico atti amministrativo la validazione e l'approvazione del progetto stesso.

Rup
QUESITO del 27/12/2013

E' vero che un dirigente di un Comune non può ricoprire il ruolo di R.U.P. previsto dall'art. 10 del Codice degli appalti?

Il Responsabile Unico del Procedimento, geometra, istruttore tecnico, impiegato di ruolo con 15 anni di servizio, con il diploma di abilitazione alla libera professione, può firmare il progetto preliminare del proprio Comune o deve essere iscritto anche all’ Ordine dei Geometri della Provincia di competenza (Albo dei geometri); Il diploma di abilitazione è valevole a tutti gli effetti come abilitazione all’ esercizio della professione per come inteso dall’ art. 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

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Il Comune intende appaltare la gestione dei servizi educativo ed ausiliaro presso il nido d'infanzia comunale. Il valore dell'appalto, a base di gara, considerate le disponibilità finanziarie, è molto basso: da indagini di mercato, presumibilmente, in caso di aggiudicazione, il valore offerto non consentirebbe alla ditta appaltatrice di coprire tutti i costi gestionali. L'Amministrazione intende far pubblicare comunque il bando. In caso di parere tecnico negativo espresso dal responsabile del servizio sulla delibera di Giunta comunale di indirizzo, il responsabile stesso potrebbe essere costretto a diventare il R.U.P. e a firmare il bando? Il R.U.P. che emana un bando simile potrebbe incorrere in qualche responsabilità?

Buongiorno sono il responsabile del settore lavori pubblici di un comune di 6400 abitanti. Il mio settore oltre a me conta un istruttore tecnico categoria D ed un amministrativo categoria B. Normalmente presiedo le commissioni di gare d'appalto pur essendo anche rup dell'opera. Spesso sono anche progettista e DL. Chiedo se la scarsa dimensione del Comune e la scarsa dotazione del settore possa giustificare tale modello organizzativo.

L'amministrazione ha individuato due distinti RUP in quanto i tributi sono gestiti da due settori del comune separati. ogni singolo rup intende approvare un proprio capitolato d'oneri. Alla centrale di committenza si chiede di svolgere un'unica procedura aperta, suddivisa in due lotti. E' legittimo prevedere l'obbligo a carico degli operatori economici di presentare offerta per entrambe i lotti? l'interesse della amministrazione è avere un unico concessionario che gestisca entrambe le entrate comunali. Nel caso in cui ciò non sia legittimo, si dovrebbe nominare un solo rup e approvare un unico capitolato d'oneri per entrambe le imposte?

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Un RUP che sia stato nominato con atto dirigenziale (Dal Dirigente) che nel caso di specie per le gare del settore Servizi Sociali Sport e Pubblica Istruzione, avendo la P.O. con potere di firma, può redigere la determinazione a contrarre?

Presso l’Ente presso cui presto servizio il presidente del seggio di gara, nelle procedure affidate con il criterio del prezzo più basso, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa procede all’ammissione/esclusione dei partecipanti. Le linee guida ANAC al punto 5.2 indicano nel RUP il soggetto preposto al controllo della documentazione amministrativa specificando che, anche quando sia stato istituito un seggio di gara ad hoc, il RUP adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Stante quanto sopra si chiede di sapere: a)se il presidente di seggio debba sempre limitarsi a proporre l’ammissione / esclusione lasciando al RUP la decisione definitiva; b)se, in caso di risposta positiva al primo quesito, sia ammissibile che la figura del RUP coincida con quella del dirigente preposto all’approvazione della proposta di aggiudicazione.

l'appaltatore fornisce, prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una interpretazione di alcune disposizioni del capitolato speciale di appalto che, se fosse accolta in tutto o in parte, implicherebbe un incremento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante. il RUP, unitamente al DEC, svolge una valutazione di detta interpretazione e si chiede, alla luce delle richiamate disposizioni normative/linee guida: chi deve manifestare all'appaltatore la posizione (volontà) della stazione appaltante rispetto alla questione posta, tenuto anche conto dell'eventuale controversia che potrebbe scaturirne? deve farlo il RUP unitamente al DEC oppure, in ragione dell'ordinamento della stazione appaltante, deve farlo chi è competente a rappresentare all'esterno la volontà dell'ente che, nella fattispecie, in considerazione dell'assetto organizzativo/declaratoria delle competenze all'interno di esso, non può che essere una figura dirigenziale apicale (segretario generale/direttore di servizio)?

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ho lanciato una RDO su MEPA per un servizio informatico con base d'asta di €23.500,00 utilizzando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più conveniente. Volevo sapere se anche per gli acquisti di importo inferiori a 40.000,00 vale l'art 77 del d. leg.vo n° 50 (e successive modifiche) per quanto riguarda la nomina della commissione di aggiudicazione. In particolare vorrei sapere se: 1) per acquisti <40.00,00, con offerta economicamente più conveniente poiché si tratta di affidamento diretto, il RUP può valutare la gara con l’assistenza di 2 testimoni oppure è necessario ricorrere alla nomina, con atto formale, della commissione di valutazione? 2) IL RUP può ricoprire il ruolo di presidente della commissione di valutazione? 3) Il Presidente può essere un funzionario dell’amministrazione o deve essere un dirigente della stessa amministrazione? Grazie per l'attenzione

Nel caso di affidamento con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, la fase di valutazione dell'offerta economca in seduta pubblica può essere effettuata alla presenza del solo RUP ovvero è necessario nominare apposito seggio di gara con almeno 3 componenti?

Esistono delle caratteristiche tipo che il responsabile del procedimento deve avere per le procedure al di sotto dei 40.000 euro?

Questo Consorzio, in data 29/12/2017, ha redatto il progetto esecutivo “xxx” dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00, quale 5° lotto degli “xxx”, la cui progettazione definitiva è stata redatta in data 30 aprile 2015. La verifica dei progetti esecutivi effettuata sui 4 lotti funzionali precedenti, di importo inferiore ai 5.000.000,00 di euro ciascuno, trattandosi di lavori “ a rete” è stata effettuata all’interno della S.A. dal RUP (non progettista)ai sensi del art.47, comma 2 del DPR 207/2010. Si chiede: - Per il progetto esecutivo del sopra citato 5° lotto di importo lavori di circa 2.700.000,00, configurandosi per esso sempre lavori a “rete” , ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se la verifica può ancora essere effettuata dal RUP non progettista all’interno della S.A.

vorrei porre il seguente quesito: i docenti universitari, vincitori di progetti di ricerca, che decidono quali e quante attrezzature comprare all'interno del progetto, le caratteristiche tecniche e quali fornitori interpellare, possono essere nominati RUP ?

L'art. 77 D. Lgs 18/04/2016, n. 50 stabilisce - al comma 4 - ultimo periodo che la nomina del RUP a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura quindi attualmente non c'è in assoluto una incompatibilità in astratto tra RUP e Commissario potendo anche le due funzioni coesistere. Infatti, che il RUP sia l'unica figura che possa qualificarsi "Esperta" in quanto conosce meglio di altri la materia oggetto di gara. Sulla base di quanto sopra, siamo a chiedere come in concreto debba essere valutata la possibilità per il RUP di essere nominato Commissario di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta tecnica. Ad esempio in un Comune nel quale la struttura organizzativa prevede i seguenti Dirigenti che sono anche RUP di gara: - 4 Dirigenti amm.vi di cui uno il Segretario Generale e 1 con specifiche competenze in ambito scolastico (ex Dirigente scolastico)alla direzione del Settore Servizi alla Persona comprendente i servizi educativi e per l'infanzia, culturali. - 2 Dirigenti tecnici Lavori Pubblici e Edilizia. Tutto quanto sopra, fatte salve le previsioni normative che dovranno essere applicate con l'entrata in vigore dell'Albo Nazionale ANAC dei

Vorrei sapere se la procedura sotto descritta è legittima. in una gara sopra soglia (procedura aperta) con aggiudicazione oepv, il seggio digara/rup apre la documentazione amministrativa. poi la commissione giudicatrice apre le offerte tecniche in seduta pubblica, in seduta riservata le valuta e di nuovo in seduta pubblica apre le offerte economiche. alla seduta pubblica della commissione giudicatrice può essere presente qualsiasi soggetto, incluso il rup e/o il dirigente che ha firmato gli atti di gara. tali soggetti non svolgono, durante la seduta, nessun adempimento, ma sono meri spettatori. domanda: si può ritenere legittima l'eventuale presenza del rup/dirigente responsabile che apre la documentazione tecnica e le offerte economiche?

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Possibile, appaltando congiuntamente con unica gara due lotti funzionali per tipologia analoghi, avere due RUP distinti, uno per ciascun lotto?

Il nostro Comune ha indetto una procedura di gara per l’appalto di un servizio sociale di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo svolgimento della procedura di gara è stato affidato alla Centrale Unica di Committenza di cui l’ente è parte. Il servizio oggetto dell’appalto riguarda solo il nostro Comune. Premesso che nelle procedure di gara la CUC assume fino alla proposta di aggiudicazione la responsabilità sub-procedimentale ai sensi della Legge n. 241/90, il RUP dell’ente aderente assume che ogni decisione in merito ad atti di intervento nel procedimento che incidano sulla proposta di aggiudicazione già assunta dalla CUC ma non ancora approvata dal Dirigente, debba essere istruita e valutata dalla CUC stessa che dopo le verifiche deve riesaminare l’originaria proposta di aggiudicazione ed assumere le relative decisioni (revisione della graduatoria e nuova proposta di aggiudicazione). Successivamente il RUP adotterà, come stabilisce il par. 5.2 delle LG ANAC n.3 le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. La CUC ribadisce la competenza del RUP a decidere in merito in quanto ha concluso la verifica della documentazione amministrativa e, quindi, la fase di ammissione alla gara. Chi ha ragione ?

ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA SI CHIEDE SE UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE POSSA CONFERIRE A PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP QUANDO LO STESSO INCARICO DI RUP È SVOLTO DA FUNZIONARIO TECNICO IN POSSESSO DELLA RELATIVA E SPECIFICA PROFESSIONALITÁ NECESSARIA ED INOLTRE NON TRATTANDOSI DI APPALTO DI PARTICOLARE COMPLESSITÁ O DI OPERA CON ESIGENZA DI ALTA PROFESSIONALITÁ. È POSSIBILE AFFIANCARE AD UN FUNZIONARIO COMUNALE, IN POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÁ INCARICATO DEL COMPITO DI RUP, UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’ENTE CON L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SULLA BASE DI UNA ATTESTAZIONE DI MOMENTANEA INDISPONIBILITÁ DI TUTTI I TECNICI COMUNALI A SVOLGERE TALE INCARICO DI SUPPORTO? DALLA LETTURA DELL’ART. 10 DEL D.LGS 163/2006 SEMBRA DI CAPIRE CHE LA FIGURA DI SUPPORTO AL RUP SIA CONSENTITA SOLO IN CASO DI “ACCERTATE CARENZE” DELL’ORGANICO O MANCANZA DI PROFESSIONALITÁ INTERNE ALLA AMMINISTRAZIONE CHE POSSANO RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP. PERTANTO NON ESSENDOCI IMPEDIMENTI O CARENZE PER LA NOMINA DEL RUP È POSSIBILE AFFIANCARGLI UN PROFESSIONISTA ESTERNO CON INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SOLO PERCHÉ NESSUN IMPIEGATO COMUNALE É DISPONIBILE A SUPPORTARLO? È POSSIBILE CHE UN IMPIEGATO COMUNALE POSSA DICHIARARSI NON DISPONIBILE A SUPPORTARE IL RUP NEI SUOI COMPITI, SPECIE SE A RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP SIA IL SUO DIRIGENTE?

Argomenti:

Vorrei porre 2 quesiti relativi alla validazione. 1) Qualora il RUP coincida con il progettista e il Direttore dei Lavori (importo lavori inferiore ai 40.000,00 euro) bisogna procedere comunque alla validazione del progetto? Se si, in quali modalità visto che il soggetto è sempre lo stesso (controllato e controllore)? 2) Se nei lavori pubblici il progetto viene redatto all'interno della stazione appaltante e il RUP e il progettista non coincidono, l'attività di validazione va svolta sempre e comunque? Se si, va condotta in modo uguale allo svolgimento di una progettazione esterna o ci sono delle semplificazioni?

A seguito di programmazione dei lavori pubblici in ambito regionale, si chiede se per una Regione (quale stazione appaltante pubblica) ricorra sempre l'obbligo di presentazione del titolo abilitativo edilizio (qualora previsto in base alla legislazione vigente) relativo ai lavori oggetto dell'intervento all'ufficio del competente comune. Nel caso affermativo è una competenza propria del RUP incaricato la presentazione del suddetto titolo abilitativo oppure detto adempimento non rientra negli obblighi del RUP?

Richiesta Organico medio annuo
QUESITO del 02/01/2019

In riferimento alla richiesta, prima dell'inizio lavori, della dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa che eseguirà i lavori edili, si chiede quale controllo vada effettuato sulla su citata dichiarazione da parte del RUP.

Argomenti:

RUP

Relativamente all'oggetto vorrei porre il seguente quesito:
è possibile nominare un unico RUP, magari annualmente, per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia (eventualmente specificate nella delibera di nomina) che abitualmente e con continuità si rendono necessarie?

Argomenti:

RUP

Requisiti del RUP minimi per procedure sottosoglia indicate nelle Linee Guida n. 3.
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». al punto 7.3.a) si chiede di conoscere se il Diploma di maturità rilasciato alla conclusione di un liceo è adeguato per il ruolo ?

Argomenti:

RUP

Può un componente della commissione di gara, una volta esauriti i compiti della commissione ricoprire l'incarico di responsabile del procedimento?

Argomenti:

Un Comune di piccole dimensioni il cui ufficio tecnico è costituito da un unico tecnico (geometra) che svolge le funzioni di RUP, deve appaltare per conto di questo Ente un opera di circa 3,2 milioni di euro.
Quesito 1: il tecnico comunale con pluriennale esperienza può svolgere le funzioni di RUP?
Quesito 2: nel caso specifico il RUP può effettuare le attività di verifica del progetto (progettazione esterna) seppure l'importo dei lavori è superiore al milione di euro?

La Società Funivie Molise S.p.A. (partecipata della Regione Molise), in data 15/03/2021, ha conferito ad un dipendente di ruolo regionale l’incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di impianti funiviari finanziati dalla Regione. L’amministrazione regionale ha autorizzato l’incarico extraistituzionale del proprio dipendente con apposito provvedimento. Con convenzione sottoscritta dalla Soc. Funivie Molise e dall’anzidetto dipendente, in data 24/03/2021, è stato formalizzato l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per il corrispettivo complessivamente stabilito in € 25.289,79, oltre oneri previdenziali e comprensivo di rimborsi spese. Dall’esito dei controlli di 1° livello a cui sono sottoposti gli interventi finanziati con fondi FSC, è tuttavia emerso un esito negativo sull’affidamento del predetto incarico così motivato “..E’ da escludere l’affidamento esterno a dipendenti pubblici di altra pubblica amministrazione, per i quali si deve applicare invece l’affidamento interno, come previsto dall’art. 24 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016…”.
SI CHIEDE, pertanto, se l’incarico conferito ed autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, possa ritenersi legittimamente affidato e, quindi, la convenzione sottoscritta efficace con conseguente rettifica del giudizio espressa nei controlli di 1° livello dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza della Regione Molise; rispetto al quale non sarebbe, peraltro, applicabile il comma 2 dell’art.113 del D.Lgs 50/2016, il quale troverebbe applicazione per i dipendenti delle Amm.ni aggiudicatrici e non per quelli provenienti da altre Amm.ni.

Una Società partecipata, ha beneficiato di un finanziamento regionale per la realizzazione di opere infrastrutturali. La stessa Società, per carenza di personale tecnico adeguato, ha richiesto ad un dipendente della regione stessa di assumere la funzione di tecnico di supporto al RUP a fronte di un corrispettivo pattuito. L’ufficio del personale regionale ha autorizzato regolarmente il dipendete ad espletare l’incarico extraistituzionale.
Lo scrivente Servizio regionale, competente per la gestione del finanziamento concesso alla società partecipata, deve erogare il relativo corrispettivo pattuito.
La questione che si pone è la seguente: può un dipendente pubblico assunto a tempo pieno assumere un incarico professionale quale quello di tecnico di supporto al RUP a fronte di un corrispettivo pattuito se pure autorizzato dalla stessa Regione?
Ad ogni modo, questo servizio regionale, non ha riscontrato norme che vietano la modalità eseguita per tale affidamento, atteso anche che l’incarico è stato regolarmente autorizzato dalla Regione.

Con riferimento alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, individuata dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, ed alla luce della Linea guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, la sottoscritta stazione appaltante, società “in house” del Comune di Napoli, operante nei Settori speciali chiede, in via preliminare:
1) se è possibile prevedere la figura del Responsabile di Fase per ognuno degli step del ciclo degli appalti (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione), in particolare nella tipologia dei servizi.
Inoltre, in relazione alle vicende soggettive che possono verificarsi in capo al RUP, nel corso di validità del procedimento, domanda:
2) Se è possibile sostituirlo sine causa ovvero occorrano fondate motivazione che si invita ad esplicitare;
3) Qualora il dipendente inizialmente nominato RUP venisse assegnato ad un’altra unità organizzativa all’interno della medesima amministrazione, se conserva obbligatoriamente l’incarico di RUP fino alla conclusione delle attività ovvero è necessario prevederne il subentro; e, se un sopravvenuto conflitto di interesse in capo al RUP, per effetto di nuovi incarichi e/o assegnazioni, possa essere motivo di sostituzione
4) Se, in caso di trasferimento ad altra azienda, collocamento in quiescenza ovvero altre forme di fine del rapporto di lavoro, l’incarico de quo venga rimesso.

Argomenti:

Relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e PNC e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, il secondo comma prevede che:
"E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Si chiede se la norma, laddove specifica che il RUP debba validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione "con propria determinazione adeguatamente motivata", implica strettamente l’adozione di una determinazione dirigenziale.
Posto che nell’ente scrivente il RUP è generalmente sprovvisto di qualifica dirigenziale ovvero di P.O., questo può occuparsi e curare - nell’ambito di un procedimento PNRR/PNC - le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, restando di competenza del Dirigente l’adozione di atti verso l’esterno, i quali verrebbero così adottati su proposta del Responsabile del procedimento (ad esempio: determina a contrarre e di aggiudicazione)? Oppure l’art. 48 comma 2 in argomento legittima tale RUP ad adottare atti di manifestazione di volontà verso l’esterno in deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della Legge n. 241/1990?
O ancora, è obbligatorio che il RUP coincida con il Dirigente del Servizio ovvero sia titolare di una Posizione Organizzativa (P.O.) per poter adottare le determinazioni ai sensi del citato art. 48?
Nel caso in cui il RUP - nominato nell’ambito di un procedimento PNRR/PNC - non sia dotato di qualifica dirigenziale o di P.O. ma sia un “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria “D”, è opportuno che questo possieda una particolare posizione economica (ad es. D3, D4, D5 o D6)?

Argomenti:

RUP affidamento diretto in house
QUESITO del 11/07/2022

Si chiede se, in una procedura di affidamento diretto da parte di una PA alla propria società in house, che gestirà autonomamente, tramite un proprio RUP, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, l'Amministrazione sia tenuta comunque alla nomina di un RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, oppure se sia sufficiente la nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.241/1990 per il provvedimento di affidamento diretto. In caso di orientamento per la nomina ex D.Lgs. 50/2016, si chiede di chiarire quali siano le mansioni del RUP, anche in relazione all'applicazione dell'art.113 del Decreto stesso.

Nell’ambito dell’assistenza al RUP ex art 31 D.Lgs 50/2016, può essere esternalizzato ad una società il servizio di verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del codice dei contratti? Pur rimanendo in capo al RUP la valutazione di idoneità degli stessi?

REQUISITI RUP
QUESITO del 11/08/2022

Questo Comune ha approvato un progetto preliminare, sulla base del quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Affidate le successive fasi di progettazione, l'importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo non è in possesso di laurea magistrale, ma di laurea triennale e anni di esperienza.
L'ufficio non ha altri tecnici.
Come si può rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC che per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono il possesso di laurea magistrale?
Grazie

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All’inizio di una procedura di Project Financing per la costruzione di loculi cimiteriali e relativi servizi, è stato staccato un CUP e un CIG per l’importo stimato della Concessione che comprende l’investimento iniziale (ovvero i lavori) ed i servizi annessi per l’intera durata (30 anni).
Nell’attività di monitoraggio tramite la piattaforma dell’Osservatorio Lavori Pubblici, non è prevista questa casistica, pertanto, in questa prima fase è stato riportato il quadro economico desumibile dal PEF ma con notevoli incongruenze, finalizzate a far sì che il sistema accettasse i campi compilati.
Nella procedura di Concessione, sarà il privato a progettare ed eseguire l’opera. Si chiede come è possibile eseguire il monitoraggio, vista la discordanza tra il valore del CIG (comprensivo di tutto) e il valore dell’investimento iniziale notevolmente inferiore per la ragione sopra esposta.
A chi compete il monitoraggio e come potrà essere eseguito, visto che non è possibile adattare i campi a questa specifica situazione?

Salve, prima di avviare un' indagine di mercato volta a verificare la sussistenza del requisitò di unicità/infungibilità ex 63 Dlgs50/2016 di un bene e/o servizio è necessario nominare e quindi indicare nell'avviso pubblico il RUP? Quale è il riferimento normativo o quali linee guida chiariscono l'eventuale obbligo?

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rup

È possibile attribuire alla figura del RPA il compito di generare il CIG e seguirne tutte le fasi fino alla sua conclusione sul portale ANAC sottraendo tale incombenza alla figura del RUP che manterrebbe, però, tutti i compiti connessi alle competenze tecnico-scientifiche senza doversi abilitare in ANAC aprendo un proprio profilo?
La necessità nasce dal fatto che in una struttura decentrata universitaria come, per esempio, il Dipartimento di ingegneria, il RUP viene automaticamente individuato nel Responsabile Amministrativo che, per ovvie ragioni, non può possedere tutte le competenze tecnico-scientifiche come disciplinate dall’art. 31, comma 1, Dlgs 50/2016. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento possiede certamente tutte le competenze giuridico-normative richieste dalla norma in parola con riferimento all’apertura del CIG, ma se nominato RUP si assume anche compiti correlati sia alla validazione del capitolato tecnico, ancorché redatto dal Responsabile Scientifico, sia al collaudo delle attrezzature tecnico-scientifiche, sia, addirittura, a supervisionare il corretto andamento dei lavori, tutti aspetti di alto contenuto tecnologico o specialistico spesso connessi al campo ingegneristico che spazia dall’idraulica all’elettronica, dall’informatica alla chimica, dalla meccanica all’aeronautica e così via. Se possibile l’attribuzione di tale compito al RPA, si chiede, altresì di indicare la base giuridica e le modalità operative da attuare.

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rup

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”.
L’art. 2 della legge 120/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” al comma 5 prevede che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.”
Alla luce dell’art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, si chiede a Codesto MIMS se debba ritenersi che il Responsabile Unico di procedimenti PNRR o di procedimenti non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento (fase progettuale o di esecuzione del contratto), debba adottare atti decisori con valenza esterna inerenti a compiti (al RUP assegnati dai citati art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e dall’art.48, comma 2, della Legge 108/2021) ulteriori e superiori rispetto a quelli di cui all’art. 31 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 3 e D.M. 49/2018.
Ritenuta la genericità delle sopra richiamate disposizioni normative laddove affermano che “il RUP valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” si chiede, altresì, il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:
a) se nell’ipotesi di procedura di appalto di lavori il RUP debba con propria determinazione motivata approvare le varie fasi in cui si articola la progettazione, e così il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo,
b) se riguardo alla fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, alla luce della finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021, possa fondatamente ritenersi che il RUP debba validare ed approvare con propria determinazione motivata (fermi gli atti allo stesso già assegnati dall’art. 31 del Codice dei contratti, dalle Linee Guida Anac n. 3 e dal D.M. 49/2018), non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della “fase” dell’esecuzione e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare:
- la relazione al conto finale
- la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
- il certificato di esecuzione dei lavori.
c) se nel caso di procedura di appalto di forniture e servizi il RUP debba approvare con propria determinazione la progettazione dei servizi e delle forniture di cui all’art.23 commi 14 e 15 del vigente Codice dei contratti e la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto,
d) se riguardo alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto di forniture e servizi, il Rup debba approvare con propria determina motivata non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della fase dell’esecuzione del contratto e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare la regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione.
Si chiede in altri termini di precisare cosa debba intendersi, ai fini di cui ai citati art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 ed art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, per “ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” che il RUP è tenuto a validare ed approvare tanto con riferimento agli appalti di lavori quanto riguardo agli appalti di forniture e servizi, e di confermare che la norma non può essere interpretata nel senso che il RUP debba validare ed approvare ai sensi delle citate disposizioni tutti gli atti che intervengano nel corso della fase dell'esecuzione diversamente risultando violata la ratio legis della norma volta all'accelerazione dei procedimenti, bensì solo gli atti conclusivi della fase dell'esecuzione trasmessi alla S.A.

Con riferimento al ruolo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), istituito ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28/10/2013 e di cui al PNA 2016/2018 e smi, si domanda: 1) Se esistono motivi ostativi e/o di incompatibilità nel rivestire il compito di RASA con quello di componente, presidente o commissario, di Commissioni Giudicatrici, istituite ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16; 2) Se l’incompatibilità e/o l’eventuale astensione debba estendersi anche per eventuali funzioni simultanee di RASA e di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del citato D. Lgs. n. 50/16 nonché di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); Infine, 3) Se sia da evitare la commistione tra il ruolo di RPCT e la partecipazione a Commissioni Giudicatrici ovvero possibile e consentita.

Con riferimento all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui recita "........ il RUP è nominato con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere apicale, ...." si chiede se il funzionario apicale di un piccolo comune (quindi non dirigente) può, con proprio provvedimento formale (determina) nominarsi RUP e se può stabilire, con lo stesso provvedimento di nomina, il valore dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto della percentuale oscillante tra quota minima e massima stabilita dal Regolamento Comunale in ragione delle specifiche responsabilità, della complessità dell'opera e della sua natura, così come previsto dallo stesso Regolamento Comunale, senza incorrere nel conflitto d'interessi, dando per acquisito che la liquidazione sarà effettuata da altro funzionario comunale apicale di settore diverso che verificherà l'attività svolta dal RUP.

Come può la Stazione appaltante verificare le autodichiarazioni rese dal RUP e dai dipendenti in merito all’assenza di conflitti di interesse propri e dei parenti (ed affini) fino al sesto grado, ai sensi dell’art. 42 del dlgs 50/2016? Quali strumenti di verifica può utilizzare la stazione appaltante?

Incarichi di assistenza al RUP
QUESITO del 07/06/2023

Premesso quanto previsto ai sensi dell´art. 2 comma 3 ALLEGATO I.2 - Attività del RUP nella parte in cui “Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.” si chiede se il limite dell'1% dell´importo a base di gara previsto dall'art. 15 comma 6 dlgs 36/2023 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.” si riferisce ai soli ed eventuali incarichi specialistici a sostegno dell´operato del RUP ovvero all´incarico per l´intera attivitá di supporto al RUP di cui al richiamato art. 2 Allegato I.2.

Argomenti:

rup

Nell’impianto del nuovo codice si chiede di fornire indicazioni circa gli atti che debbano essere predisposti all’avvio di una procedura concorsuale.
Specificatamente l’art. 17 comma 1 prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. L’atto in parola, per intendersi, esprime la decisione del titolare del potere di spesa, non solo di attuare l’intervento ma di attuarlo in un certo modo, con certe regole, con certe deroghe (laddove possibile) che occorrerà, proprio in coerenza con la responsabilità di chi agisce, chiaramente motivare/giustificare. 
Dall’altro lato invece all’art. 6, comma 2, let. g) dell’ALLEGATO I.2 - Attività del RUP è stabilito che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”.
In definitiva In tale prospettiva sembrerebbe che con la decisione di contrarre, il soggetto competente titolare del potere di spesa oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento nominando il RUP. Con un successivo atto il RUP stabilisce i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione. WMP

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Supporto al RUP verifica requisiti
QUESITO del 29/06/2023

Con la delibera n.464 del 27/07/2022 è entrato in vigore il Fascicolo Virtuale Operatori Economici (FVOE) per le Stazioni Appaltanti ai fini delle verifiche dei requisiti di partecipazione (una volta ex. Art. 80 d.lgs. 50/2016 oggi art. 94 e seguenti d.lgs. 36/2023).
Successivamente, ANAC tramite il comunicato del presidente del 16 novembre 2022 e le relative FAQ, ha specificato che: 1) Il FVOE non è obbligatorio per gli affidamenti inferiori a 40.000 Euro, 2)Non è richiesto l’utilizzo del FVOE per la verifica dei requisiti degli iscritti agli Elenchi di Operatori Economici. Questo perché è obbligatorio il fascicolo solo per le procedure che comportano l’acquisizione del CIG.
In questo ambito si chiede se nell'ambito dell'assistenza al RUP ex art 15 D.Lgs 36/2023, possa essere esternalizzato ad una società il servizio di verifica dei requisiti di ordine generale? Pur rimanendo , invece, l'attività meramente valutativa in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla Stazione Appaltante e al RUP. WMP

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rup

Buonasera, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, si evince che, "Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento":
è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?
grazie mille

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rup

Salve,
la presente per chiedere autorevole parere sulla modalità di, eventuale, recepimento dell'art. 159, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 nel D.Lgs. 36/2023.
In considerazione della mancanza nel nuovo codice dei contratti di un espresso rimando alla norma derogatoria precedentemente costituita, a favore dell'Amministrazione della Difesa, dall'art. 159, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si chiede se o come è da interpretarsi in merito il nuovo dettame normativo.
Specificatamente all'art. 15, comma 4, del nuovo codice (dove appare essere stata recepita la rinnovata facoltà - in questo contesto, però - estesa a carattere generale e nella descritta coesistenza gerarchica, sia del RUP che dei vari Responsabili delle singole fasi del processo attuativo del procedimento), si chiede in che modo la rinnovata figura di Responsabile Unico del Progetto possa essere adottata nel contesto organizzativo dei servizi amministrativi di Forza Armata (Organizzazione per Direzioni di Intendenza e Sezioni di Coordinamento Amministrativo), in particolare se può apparire ipotizzabile l'attribuzione della nomina ad agente della SCA (organismo con attività di mero supporto alla Direzione di Intendenza, privo di riconoscimento quale stazione appaltante, senza facoltà di aggiudicazione/stipula/ordinazione/pagamento).
Ringrazio anzitempo per il prezioso supporto che si vorrà fornire.

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rup

Premesso
-che vi sono numerosi investimenti in corso, già programmati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, per i quali lo stato dell'iter realizzativo può trovarsi in diverse situazioni quali, ad esempio: RUP (responsabile unico del procedimento) già nominato, affidamento di incarichi professionali già formalizzati in tutto o in parte (progettazione, verifica , collaudi ...), progetti già consegnati o già approvati, fase di acquisizione pareri in corso etc etc
-che tutte le attività di cui sopra sono già state seguite dal RUP nominato ai sensi del D.Lgs. 50/2016
-che l'art. 226, comma 2, del nuovo Codice fa riferimento all'obbligo di applicazione del D.Lgs. 50/2016 solo per le gare gia avviate e per altri casi specifici ma non dà indicazioni generali su tutti i procedimenti in corso per cui le gare non sono ancora state fatte
Considerato
-che la S.A. potrebbe non avere la qualificazione necessaria per procedere allo svolgimento di alcune gare
-che non paiono esserci altre norme finali e transitorie che disciplinano i procedimenti in corso;
-che l'art. 62, comma 6 lettera g), pare disporre che il RUP (resp. unico progetto) non può essere nominato dalla S.A. non qualificata, la quale può solo nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidante
SI RICHIEDE
se i singoli procedimenti possano continuare ad essere incardinati in capo ai RUP già nominati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo, chiaramente, l'obbligo di espletare le future gare d'appalto nei limiti della qualificazione della S.A. di appartenenza od appoggiandosi ad una centrale di committenza esterna qualificata per la sola fase della gara (mantenendo quindi la "gestione" complessiva dell'intervento all'interno dell'Ente).
Mi permetto di aggiungere che la citata norma di cui all'art. 62 metterà in ginocchio le poche centrali di commmittenza che, al di là della gara, non sono certamente attrezzate per avere RUP per tutti i non qualificati (perlomeno in FVG).
Grazie mille.

Argomenti:

rup

acquisizione cig - RUP (15.5)
QUESITO del 03/08/2023

L'allegato I.2 - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)- art. 2 punto 6, lett. l) al D.Lgs. n. 36/2023- prevede, tra i compiti specifici del RUP: l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento.
In base alla citata disposizione si chiede di conoscere:
se il SIMOG sarà armonizzato con tale disposizione, in modo che, al ricorrere della circostanza, venga trattaciato che il Responsabile per la fase di affidamento che acquisisce il CIG è soggetto diverso dal Responsabile unico di progetto
se il Responsabile per la fase di affidamento sarà obbligato all'invio dei dati informativi fino alla stipula del contratto ed, al termine della fase di affidamento, il cig potrà essere ripreso in carico dal RUP

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Gli articoli in oggetto indicano che, il RUP, può prender parte alla commissione per la valutazione delle offerte col criterio dell’OEPV. A tal riguardo, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1 - nel sopra soglia, ai sensi dell’art. 93 comma 3, il RUP può essere solo membro oppure anche presidente della commissione, analogamente a quanto consentito dall’art. 51 per le procedure sotto soglia? 2 – se la norma consente al RUP di prender parte alla commissione in parola, perché gli altri componenti non potrebbero essere i due RP, qualora nominati, il primo responsabile delle fasi di programmazione/progettazione/esecuzione ed il secondo dell’affidamento? In sintesi: potrebbe esservi una commissione per l’OEPV, composta da tre componenti, costituiti dal RUP e dai due RP? 3 – in caso di offerte al prezzo più basso non si parla di commissione bensì di “seggio di gara”. Qualora lo stesso sia monocratico, potrebbe essere gestito dal RUP oppure anche da uno dei due RP qualora nominati? Nel caso invece di seggio di gara NON monocratico, sempre in riferimento alle offerte del minor prezzo o costo, potrebbe lo stesso esser composto da tre componenti, costituiti dal RUP e dai due RP? 4 – infine, per entrambi i casi (commissione OEPV sopra e sotto soglia e seggio di gara al prezzo più basso sopra e sotto soglia, monocratico o non), potrebbe NON prendervi parte il RUP ed invece uno oppure entrambi gli RP sì, uno dei quali anche come presidente?

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rup

Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato nel parere n. 2098 del 07/04/2023, si chiede quanto segue: sarebbe possibile separare l'RP per la fase di progettazione, dal ruolo di RP per la fase d'esecuzione contrattuale (nel predetto parere accorpati) ed avere quindi, nell'ipotesi applicativa più elastica dell'articolo in oggetto, quattro distinti RP coordinati dal RUP?

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rup

Si chiede di sapere se il tecnico, pubblico dipendente, al fine di svolgere, per conto dell'Amministrazione, le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) debba necessariamente essere iscritto all'albo professionale e se le spese di iscrizione, nonché i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano restare a suo carico o debbano essere rimborsate dall'Amministrazione.
Si ritiene che per lo svolgimento delle attività di RUP sia sufficiente l'abilitazione professionale e non l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo (art. 4 All. I.2 al D.Lgs. 36/23).
Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che "il RUP può svolgere [...] anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori", pertanto anche per la progettazione e la direzione lavori si ritiene sufficiente la mera abilitazione.
Anche per l'attività di collaudo è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 All. II.14 al D.Lgs 36/23). Solo per il collaudo statico è richiesta l'iscrizione all'albo da almeno 10 anni. Tuttavia l'ipotesi che l'Amministrazione richieda ai propri tecnici di svolgere il collaudo statico è remotissima (stante la limitata competenza di questa Amministrazione nei lavori pubblici, risulta più conveniente acquisire il servizio esternamente mediante procedure ad evidenza pubblica). Alla luce di quanto esposto si ritiene che il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi.
Questo appare, allo stato, l'esito dell'analisi normativa risultante dal D.Lgs 36/23, tuttavia considerato che la riforma è recentissima, si chiede al Supporto Giuridico di esprimere il proprio parere sull'argomento.

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rup

Progettazione di servizi e forniture
QUESITO del 17/04/2024

Il comma 12 dell’art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”. Qualora la stazione appaltante si trovi in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui la progettazione tramite propri dipendenti non sia possibile senza recare pregiudizio all’ordinario assolvimento delle funzioni di istituto o nel caso in cui la medesima stazione appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio o fornitura da progettare, è possibile ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste dal nuovo codice?

Si richiede il seguente chiarimento: una Centrale di Committenza a cui i Comuni hanno delegato la fase dell'affidamento fino alla proposta di aggiudicazione, deve nominare un proprio RUP (art. 15)? in caso affermativo, se questo deve possedere TUTTI i requisiti previsti dall'all. I.2. Diversamente se deve essere un Responsabile di Fase o Responsabile Procedimento, anche privo dei requisiti appartenenti al RUP. Nel caso specifico se si può nominare come RUP o Responsabile di fase il Responsabile di Settore CUC che però non ha detti requisiti (non è un tecnico, non ha maturato esperienza), dovendo curare la fase dell'affidamento. Ovvero se è possibile che venga nominato RUP un dipendente dell'Amministrazione ma appartenente ad altro Settore in possesso dei Requisiti All. I.2

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Nomina RUP
QUESITO del 21/06/2024

E' possibile nominare un unico RUP, annualmente, per tutti gli affidamenti sotto soglia afferenti alla medesima unità organizzativa?

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Considerato che tra i compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, l'art. 7, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.2 del D.lgs 36/2023, stabilisce che sia il RUP a disporre "le esclusioni dalle gare", si chiede di conoscere se, avendo questa Stazione Appaltante adottato un modello organizzativo per cui il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (Responsabile dell'Ufficio gare e appalti) è ordinariamente soggetto diverso dal RUP, come previsto dall'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, sia possibile attribuire al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la competenza a disporre, con proprio provvedimento, le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, ben esplicitando tale attribuzione nella lex specialis costituita dai documenti di gara.

Individuazione del RUP
QUESITO del 18/07/2024

1) All'interno della struttura organizzativa di una Pubblica Amministrazione, che ha scelto un modello organizzativo che prevede la nomina di un responsabile di progetto per le fasi di programmazione, uno per la progettazione, uno per l'esecuzione ed un responsabile di progetto per la fase di affidamento, l'incarico di RUP per la fase di affidamento può essere affidato ad un legale dotato di comprovata esperienza e competenza nel settore, già nominato procuratore responsabile della relativa struttura "Lavori impiantistici e Servizi di ingegneria e Architettura"? 2) Fermo quanto sopra, qualora la suddetta condizione non sia sufficiente, può il legale essere nominato RUP per la fase di affidamento avvalendosi al proprio interno del supporto di un tecnico, con laurea in architettura? 3) A tal fine, ai sensi dell'Art.15, comma 6 del D.lgs. 36/2023, può la stazione appaltante istituire una struttura stabile a supporto del RUP, precisando tale circostanza nell'atto di nomina?

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Progettazione servizi e forniture
QUESITO del 26/02/2024

Il comma 12 dell’art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”. Qualora la stazione appaltante si trovi in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui la progettazione tramite propri di pendenti non sia possibile senza recare pregiudizio all’ordinario assolvimento delle funzioni di istituto o nel caso in cui la medesima stazione appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio o fornitura da progettare, è possibile ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste dal nuovo codice?

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Il Consiglio di Stato, nella relazione agli articoli del nuovo Codice Appalti, commentando l'art. 51 del codice diche che "L’art. 51, muovendo dal presupposto che il nuovo art. 93 già contempla la possibilità che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, si limita a consentire che il RUP possa anche presiederla. Si intende in tal modo introdurre una forte semplificazione nelle procedure sottosoglia, prevedendo, in via generale, la legittimità della partecipazione del RUP alla commissione e la possibilità che lo stesso assuma anche il ruolo di presidente. " dalla lettura della norma, nonché della Relazione del Consiglio di Stato, si può evincere che il RUP può far parte della commissione giudicatrice sia per affidamenti sopra soglia che sotto soglia. Negli affidamenti sotto soglia comunitaria, il RUP può presiedere la commissione anche se non dirigente (vedi in tal senso modifica apportata al punto a) del comma 3 articolo 107 del TUEL). Negli affidamenti sopra soglia comunitaria, invece, il RUP, per poter presiedere la commissione giudicatrice, deve essere Dirigente.

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Si chiede se un dipendente di ruolo con qualifica non dirigenziale munito di laurea in scienze biologiche e abilitato alla professione di biologo, munito di competenze adeguate all'incarico da svolgere, possa legittimamente ricoprire ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 l'incarico di RUP per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, posto che le precedenti linee guida ANAC in materia (relative al previgente ordinamento) pur includendo il diploma di laurea in scienze naturali non includevano la laurea in scienze biologiche tra quelle considerate idonee alla funzione.

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