Parere tratto da fonti ufficiali

D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 113. (Cod. Quesito 253) (23.11 - 113.1)
QUESITO del 26/03/2018

Con il presente quesito si chiede se i costi per prestazioni tecniche ( progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc. ) fornite dal personale dipendente della stazione appaltante possano gravare o meno sul finanziamento con riferimento al D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 113, comma 1, dove è previsto che: "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……. alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti" Ed ancora all'art. 23, comma 11 statuisce: "11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……., alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima". In estrema sintesi, si chiede se sia possibile riconoscere alla Stazione appaltante il costo del proprio personale, in termini di monte ore da computare sullo stipendio, utilizzato per la progettazione e/o direzione lavori ecc., tra le spese riconosciute per la realizzazione dell'opera finanziata. si resta in attesa di un cortese riscontro.

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