Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: inarcassa

Nell'ambito dell'affidamento di un servizio di architettura ed ingegneria si chiede se il costo relativo all'inarcassa debba essere conteggiato all'interno della soglia per determinare la tipologia di procedura da adottare (Es. entro gli euro 75.000 + IVA per l'eventuale affidamento diretto e/o più celere richiesta di preventivi oppure entro gli euro 214.000 + IVA per una procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 OE). In sintesi tali importi dell'imponibile, previsto dalla L. 120/20 relativamente ai servizi in parola, sono da ritenersi INARCASSA ed IVA esclusi? Magg. Filippo STIVANI.

Fermo restando l'obbligatorietà della verifica della regolarità contributiva (INARCASSA) per l'affidamento a singolo professionista, senza dipendenti e/o collaboratori, in forza dell'art. 80 del Codice, si chiede di sapere se anche per la liquidazione delle competenze tecniche occorre procedere alla verifica Inarcassa. In caso di risposta affermativa si prega voler comunicare la fonte normativa posto che l'art. 30, comma 5 del Codice, a parre dello scrivente, fa espresso riferimento solo al DURC, relativamente al personale dipendente.