Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica PFTE e progetto esecutivo appalto integrato
QUESITO del 27/02/2025

A norma dell'art. 34, co. 2, lett. a), all. I.7, D.Lgs. 36/23, i progetti per lavori di importo pari o superiore a 20.000.000 di euro, devono essere verificati da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; l'importo si abbassa ad € 5.538.000 nel caso di appalto integrato. Si chiede se nel caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000, debbano essere verificati dai soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, sia il PFTE mandato in gara con appalto integrato che il progetto esecutivo scaturente da detto appalto integrato. Nell'ipotesi in cui debba essere verificato da organismi accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, solo il PFTE, si chiede se il progetto esecutivo redatto in esecuzione dell'appalto integrato possa essere verificato a norma della lett. b, del medesimo art. 34.

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