Applicazione norme transitorie progettazione
QUESITO
del 20/06/2023
Buongiorno,
con riferimento a quanto disposto dagli artt. 225, comma 6 e 229, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 si chiede quanto segue.
Laddove sia stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia è corretto ritenere che per la redazione della progettazione continuino ad applicarsi le disposizioni del D.l.gs 50/2016 e del DPR 20/2010?
Per i bandi che verranno pubblicati dopo il primo luglio, aventi ad oggetto sia gli affidamenti di appalti integrati sia gli affidamenti di sola esecuzione lavori i cui progetti siano stati elaborati con il D.l.gs 50/2016 - siano detti progetti stati approvati prima del 30 giugno 2023 o siano approvati successivamente - continuano ad applicarsi tutte le norme del D.l.gs 50/2016 oppure continuano ad applicarsi le norme del D.l.gs 50/2016 limitatamente alle disposizioni sulla progettazione e per tutto il resto si applicano le disposizioni del D.l.gs 36/2023 (a titolo esemplificativo: requisiti generali, requisiti speciali, avvalimento, soccorso istruttorio, garanzie, modificazioni contrattuali, ecc...)?
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