Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Altro

Dovendo bandire una gara per la fornitura di ricambi originali o equivalenti per autobus si chiede se i certificati di equivalenza rilasciati dal produttore debbano essere prodotti dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta, in fase di aggiudicazione o in corso di esecuzione dell'appalto. Si chiede inoltre, in caso sia messa a gara la fornitura dei ricambi appartenenti ad un intero catalogo (alcune migliaia di codici), se i certificati di equivalenza possano essere richiesti a campione e se sì in quale momento della procedura e con quali criteri.

Argomenti:

Visto:
• l’ art 2-bis del d.lgs 193/2016 nella parte in cui si parla di “….Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017……” ;
• la nota di approfondimento Ifel del 22 dicembre 2016 nella parte in cui è scritto : "…Si ritiene inoltre, sempre in base alla ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, che la novità operi solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque destinate ad essere riversate all’ente locale , non operando, invece, per i casi in cui le entrate pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per contratto, dal soggetto affidatario. In quest’ipotesi, rientra, ad esempio, il caso di concessione dell’imposta di pubblicità a canone fisso annuale, anziché ad aggio, o del soggetto incaricato della gestione del patrimonio edilizio comunale a fronte della quale il Comune ha disposto la devoluzione dei canoni di locazione dallo stesso riscossi."
Dato atto che:
1. è intendimento dell’ Ente procedere a proroga tecnica del contratto di concessione per la gestione di luce votiva, in scadenza al 31/12/2017 stipulato nel 2008, che prevede come corrispettivo al concessionario per i servizi resi (gestione tecnica vecchi e nuovi impianti, front-office e gestione avvisi di pagamento) incasso in capo al concessionario di tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio - a mezzo conto correnti dedicato intestato al concessionario - decurtati dell’importo relativo al canone di concessione spettante annualmente all’Amministrazione (25% incassi).
2. Che sono in fase di elaborazione gli atti per la gestione, in concessione, dei servizi cimiteriali propriamente detti (esempio alcuni servizi amministrativi, esumazioni, estumulazione, gestione verde del cimitero, pulizia, sala autoptica, osservazione necroscopica….) unitamente alla gestione delle luce votive (punto 1.)-global service- rimanendo in capo all’ufficio servizi cimiteriali dell’ Ente l’attività di pianificazione e gestione amministrativa per quanto attiene i soli servizi cimiteriali propriamente detti (per la luce votiva l’attività di pianificazione e gestione amministrativa è interamente in capo al concessionario). La gestione del servizio è compensata nel modo seguente a secondo se trova applicazione o non trova applicazione l’art. 2-bis del D.L. 193/2016:
I. Ipotesi di APPLICAZIONE dell’ art. 2-bis del D.L. 193/2016: “La gestione dell’intero servizio è compensata mediante il riconoscimento di un aggio massimo dell’ 80% degli incassi registrati contabilmente dall’Ente, che transiteranno prima nelle casse dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 193/2016”
II. Ipotesi di NON APPLICAZIONE dell’ art. 2-bis del D.L. 193/2016: “La gestione dell’intero servizio è compensata dagli introiti, che incasserà direttamente il concessionario su conti correnti dedicati a nome dello stesso concessionario, decurtati dell’importo relativo al canone di concessione spettante annualmente all’Amministrazione (vedi punto 1.).
Si chiede se trova applicazione l’art 2-bis del dl n. 193 del 2016 nelle seguenti due fattispecie:
A. nel caso di proroga tecnica del contratto di concessione luce votiva descritto al punto 1. ;
B. nel caso nuova procedura di concessione in global service (servizi cimiteriali propriamente detti + luce votiva) descritto al punto 2. e se è corretta, la descrizione, relativa agli incassi, descritta nell’ipotesi I. oppure nell’ipotesi II.

L’ufficio ha stimato in Euro 2.500,000 le spese che l’Ente, di circa 20.000 abitanti, sopporterebbe nel caso di applicazione dell’articolo in discussione per spese inerenti l’imposta di bollo, tenuta conto,noleggio Pos, accredito bollettini,emissioni bollettini ccp senza contare le spese relative al personale per gestione delle entrate, per adempimenti fiscali in materia di iva e per l’assenza di una norma di raccordo tra la normativa dettata dall'art.2 - bis e la normativa fiscale.

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In merito a quanto in oggetto, poichè il piano triennale AGID è stato pubblicato lo scorso maggio, sono a chiedere se
la stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi informatici deve ottemperare (inviando comunicazione
preventiva) a quano previsto all'art. 4 comma e) della Circolare AGID nr 2 del 24.06.2016, fermo restando l'obbligo per
svolgere le gare, di utilizzo gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o altro soggetto aggregatore, così
come previsto dall'art. 1 comma 419 della Legge 232/2016.
Grazie, buona giornata.

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Vorrei sapere se il termine dei 15gg. entro il quale erogare l'anticipazione in caso di appalto integrato decorre dall'inizio dei lavori o dall'inizio dell'attività di progettazione esecutiva. Si specifica che l'appalto in questione ricade nell'applicazione del vecchio Codice Dlgs 163/2006 e Regolamento 207/2010.

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Buongiorno
come Ente, nell'anno 2014, abbiamo affidato -con procedura aperta- il servizio di tesoreria ex d.lgs 163/2006. L'Ente aveva proceduto autonomamente in quanto non era ancora in vigore l'obbligo di effettuare una procedura centralizzata (obbligo del 2015).
Ne consegue che all'epoca era stato acquisto un cig attraverso il Simog come Ente.

Si chiede se, a fronte del mutato quadro normativo nel 2015, il nuovo cig da acquisire sul simog (ferma l'applicazione del D.lgs 163/2006) deve essere acquisto attraverso la centrale di committenza (associazione consortile) richiamando alla spunta "rinnovo" oppure deve continuare ad essere acquisto come Ente (spuntando ovviamente sempre la spunta "rinnovo".

Questo in quanto, se fosse acquisito un nuovo Cig attraverso l'associazione consortile in adempimento degli obblighi del 2015 vigenti con il 163/2006, il cig di riferimento risulterebbe acquisto da un soggetto diverso.

Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti

Dott.ssa Francesca Repetto

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L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza.
Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006.
A mio modesto parere tale divieto sussiste.
Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto.
Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.

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Nel caso di Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e di Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) conclusi e le cui opere di urbanizzazione sono state eseguite (per i quali i proponenti hanno realizzato in proprio le relative urbanizzazioni), i lotti rimasti liberi e quindi non edificati, in caso di successiva richiesta di Permesso di costruire, sono soggetti al versamento degli oneri di urbanizzazione?

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Alienazione
QUESITO del 30/01/2018

Salve dovrei fare un'alienazione di un veicolo comunale.
E' stata fatta una delibera di Giunta con importo di vendita € 2000, asta maggior rialzo.
Manifestazione d'interessa andata deserta.
Posso procedere per trattativa privata anche sotto l'importo di € 2000, oppure c'è bisogno di una nuova delibera di giunta?
Preciso che nella manifestazione d'interesse è stato specificato che nel caso andasse deserta vi era la possibilità di procedere per trattativa privata, ma leggendo la corte dei conti sembrerebbe che si deve fare un'ulteriore manifestazione ribassata al decimo dell'importo iniziale.
La ringrazio saluti

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CIG nelle utenze
QUESITO del 31/01/2018

Buongiorno, siamo un Comune. Abbiamo sempre assegnato un CIG alle nostre utenze,ma ci era venuto il dubbio che fosse necessario oppure no. Dalla FAQ A 33 ci pare di comprendere che il Cig sia necessario. vorrei avere la certezza che sia così, in quanto, visto gli importi delle utenze, i costi sostenuti per i contributi per l'Autorità sono sempre molto elevati.

Grazie

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Con riferimento all'oggetto, sono a chiedere se il limite posto dall'art. 1, comma 141, legge n. 228/2012 per l'acquisto di arredi non scolastici è in vigore per l'anno 2018.
L'ultima norma in materia dovrebbe essere quella di cui all'art. 10, D.L. 210/2015 conv. L. 21/2016 in base alla quale per l'anno 2016 gli enti locali restavano esclusi dal divito di cui all'art. 1 comma 141 legge 228/2012.
A mio avviso, dovrebbe essere tutto invariato e quindi, analogamente a quanto avvenuto per il 2017, anche per il 2018 non è previsto alcun limite per la spesa in mobili e arredi per gli enti locali, fatta salva la compatibilità di tale tipologia di spesa con la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
Ringrazio per l'attenzione e invio cordiali saluti
Claudia Cecchi

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In merito a quanto in oggetto e visto quanto contenuto nella normativa (L.208/2015 commi 510-516; Circolare AGID nr. 2 del 24.06.2016, L.232/2016 comma 419, Circolare MEF nr. 18 del 13.04.2017, ecc.) sono a chiedere il seguente parere.
Considerata la finalità del legislatore di razionalizzazione della spesa per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonchè di centralizzazione degli acquisti, la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di rinnovo già prevista nei documenti di gara (Procedura aperta per servizi informatici espletata in unione di acquisto per 6 aziende sanitarie), in presenza di una convenzione Consip le cui quotazioni risultano superiori a quelle ottenute dalla stazione appaltante con gara "autonoma" aggiudicata nel 2014 in assenza di convenzione Consip?
E' corretto interpretare quale "caratteristica essenziale " enunciata nel comma 510 della L.208/2015, la mancanza di effettivo e concreto risparmio qualora si aderisse alla convenzione?

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In un appalto integrato il Capitolato speciale di Appalto prevede il pagamento delle competenze per la progettazione direttamente all'impresa appaltatrice che ha indicato in sede di gara il progettista. L'impresa emette la fattura relativa alla progettazione per l'importo totale di € 14.548,33 (comprendente competenze di progettazione, cassa previdenziale professionisti – cnpaia e iva) senza esporre l'iva specificando nel campo Natura operazione: Esclusa ex art. 15. Questo Ufficio dispone il pagamento della fattura all'impresa per l'intero importo di € 14.548,33, senza alcun versamento di iva all'Erario. Successivamente l'impresa non dimostra di aver corrisposto le competenze professionali al professionista per cui la Stazione appaltante provvede a pagare direttamente quanto dovuto al professionista, su regolare fattura dello stesso in regime di split payment, e dispone di trattenere le relative somme dal successivo pagamento all'impresa appaltatrice. In sede di pagamento del saldo all'impresa appaltatrice risulta la seguente situazione: 1) Credito contrattuale maturato per lavori: € 208.776,91 (imp.) + € 20.877,69 (iva) = € 229.654,60; 2) A detrarre importo pagato all'impresa su fattura nr. 2_17 del 15/03/2017: € 169.372,01(imp.) + € 16.937,20(iva) = € 186.309,21; 3) A detrarre importo pagato all'impresa su fattura nr. 4_17 del 15/03/2017(a): € 14.548,33(imp.) + € 0,00 (iva) = € 14.548,33; 4) restano da corrispondere all'impresa: € 24.856,57 (imp.) + € 2.485,66 (iva) = € 27.342,23; 5) restano da corrispondere all'impresa: € 0,00 (imp.) + € 1.454,83(b)(iva) = € 1.454,83. Ciò posto, si chiede di conoscere: A) E' possibile per l'impresa emettere fatture elettroniche come ai n. ord. 4 (imponibile + iva) e 5 (solo iva) della tabella che precede? B) Se non fosse possibile, come si può porre rimedio alla questione per allineare i documenti fiscali e versare correttamente all'Erario l'iva dovuta? C) E' corretto l'operato della Stazione appaltante che ha effettuato il pagamento di cui al n. ord. 3? Grazie per la disponibilità che vorrete accordarci – arch. Cataldo MENDUNI (a) Progettazione esecutiva (non più corrisposta dall'impresa appaltatrice al professionista indicato con conseguente intervento sostitutivo della stazione appaltante); (b) Importo pari all'iva da versare all'erario sulla fattura nr. 4_17 del 15/03/2017.

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il comune di Sanremo intende emettere avviso pubblico per l'assegnazione temporanea di spazi pubblici ad organizzatori (ditte, associazioni, ecc.) per l'organizzazioni di fiere, mercatini, ecc.
E' intenzione del Comune assegnare lo spazio al soggetto che offra il maggior importo.
Si chiede, cortesemente, di voler indicare quale riferimenti normativi adottare
grazie
Il Funzionario rag. Paolo Barale
0184592583 - 328534657

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Il Segretariato Regionale del MIBAC per la Calabria, in qualità di S.A. ha avviato delle procedure di scelta del contraente per il tramite della Centrale di Committenza Consip spa.
Per i lavori/servizi/forniture di importi superiori ad € 5.000,00 accanto ai documenti di stipula generati automaticamente dal sistema, procede alla redazione e sottoscrizione telematica di contratti che vengono repertoriati al repertorio dei contratti ed inviati alla registrazione fiscale alla competente agenzia delle entrate.
Di recente alcuni operatori economici hanno contestato l'onere della registrazione fiscale, in quanto eccessivamente onerosa.
Si precisa che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio ha imposto a questo Ufficio la registrazione fiscale di tutti i contratti registrati al Repertorio che va vidimato quadrimestralmente. Si richiede se è corrispondente alla normativa il comportamento assunto dalla S.A. (registrazione fiscale dei contratti di importo superiore a € 5.000) ovvero se è invece sufficiente la generazione e stipula del relativo contratto generato a sistema dalla centrale di committenza Consip spa senza la repertoriazione al registro dei contratti.

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Si chiede di conoscere se l'applicazione dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, relativo all'anticipazione del prezzo del contratto d'appalto sia da riferirsi soltanto in caso di appalto di lavori, come letteralmente riportato nella norma, o sia da estendersì altresì agli appalti di servizi o forniture.

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CUP COMPRAVENDITA IMMOBILE
QUESITO del 08/08/2018

Buongiorno,
Il Comune di Portofino sta acquistando un immobile a destinazione Ufficio (Ufficio informazioni turistiche). Il venditore è la Regione Liguria.
Si è a chiedere se per l'acquisto necessita l'acquisizione del CUP, considerando che - sentita già la Sezione Regionale Appalti della Liguria - le compravendite sono in genere escluse dal codice appalti ed a maggior ragione quelle fra Enti pubblici.
Volevo avere conferma di ciò, considerando che la CDDPP SpA, per il riutilizzo dei residui di mutui insiste nel chiedere il CUP. Se non dovuto, però, si considera che possano esserci problemi nella rendicontazione alla BDAP.
Cordiali saluti.
Geom Fabio Gandini

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In riferimento al Decreto citato in oggetto si chiede se l'imposta di bollo da apporre sulla offerta economica in sede di gara debba essere richiesta a tutti i partecipanti anche per procedure svolte interamente in modalità telematica.
In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre se questo obbligo valga anche per le procedure sotto i 40.000,00 euro.

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Considerato che questo Ente intende procedere al riscatto dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di avviare le procedure di gara per la successiva riqualificazione e gestione, si chiede se sia dovuta la richiesta di CIG in merito alla procedura di riscatto dell'impianto e in caso affermativo quale sia la procedura di scelta del contraente.

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Salve sto cercando di pubblicare sul sito Ministero Trasporti i dati del C.R.E. di un lavoro della Camera di commercio IAA di Viterbo (c.f. 80000550568) dopo averli inseriti sul SIMOG e sul SITARL. Riporto il CIG e il CUP:
cig 740556840A
cup B81E17000430005 (chiuso in data odierna 13/11/18
Ringrazio e nell'attesa porgo distinti saluti
IL RUP Roberta Di Pastena

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IMPIANTI SPORTIVI
QUESITO del 09/01/2019

Si chiede se l'articolo 15, comma 6, del decreto legge n. 185/2015, convertito dalla legge n. 9/2016, sia applicabile anche nell'ipotesi di impianto sportivo inagibile che non è ubicato nella periferia della città.

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RICHIESTA CIG PER SPESE TELEFONICHE
QUESITO del 15/01/2019

La determinazione ANAC n. 8 del 10 novembre 2010 al punto 6.2 stabilisce che ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:
• imposte e tasse;
• contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
• assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
• gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l’indicazione del CIG/CUP.
E' corretto quindi affidare il servizio di telefonia per le utenze del palazzo comunale senza richiedere alcun CIG?

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Abbiamo nel 2018 pubblicato un bando "PER L’ACCREDITAMENTO A MEZZO VOUCHER DI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI/INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI RAGAZZI CON DISABILITA’, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE" prevedendo nello stesso la seguente clausola:
“Il valore orario dell’intervento verrà adeguato dal secondo anno (primo adeguamento aprile 2019), nella misura del 50% dell’incremento percentuale dell’indice nazionale Istat dei prezzi al consumo (FOI indice generale senza Tabacchi) verificatosi nell’anno precedente (mese di aprile su stesso mese anno precedente)”.
Si chiede cortesemente se a Vs. parere l’adeguamento ISTAT è previsto in "automatico" dal bando/disciplinare e quindi lo dobbiamo applicare d'ufficio oppure va applicato solo dietro espressa richiesta di ciascuna ditta accreditata ?

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Si chiede se a fronte di un preventivo evidenziante il costo di una fornitura Iva inclusa (2.500,00 iva 10% inclusa) e quindi assunzione CIG al netto di IVA (2.272,73) si possa accettare e quindi pagare la fattura emessa poi non in regime ordinario con iva in split payment, ma in regime forfettario per € 2.500,00.

Argomenti:

Si chiede di sapere se per procedere alla nomina dei commissari di gara esterni in un appalto ed al successivo pagamento dei compensi e/o rimborsi spese onnicoprensivi di oneri fiscali e previdenziali sia necessario acquisire un CIG e con quali modalità.

Argomenti:

In una procedura negoziata, è stato chiesto di effettuare sopralluogo e di dichiarare con l'offerta, ai snesi del DPR 445/2000, di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni e le circostanze generali, particolari e locali, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta. L'aggiudicatario, una volta sottoscritto il contratto, ha iscritto riserva sul verbale di consegna chiedendo di adeguare il progetto alle reali necessità di spazio richieste per l'esecuzione dell'opera. E' stata redatta una variante con nuovi prezzi e inviata all'appaltatore per sottoscrizione atto di sottomissione. Nonostante i solleciti nessuna risposta è stata data, neppure in senso negativo. Convocato un incontro il giorno stesso l'appaltatore ha comunicato di avere avuto un impedimento improvviso dando la propria disponibilità per altre date.
E' possibile risolvere il contratto per falsa dichiarazione rilasciata in sede di gara? O per inadempimento?

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Codice identificativo di gara
QUESITO del 18/06/2019

Questo Comune nel 2015 ha indetto una gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'OEV per affidare un servizio educativo per la durata di anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre per un importo contrattuale di 4.000.000,00 (compreso il rinnovo). La gara è stata espletata attraverso la CUC di riferimento e per tale ragione è stato staccato un CIG padre (a cura della CUC).
A causa di un errore non è stato mai staccato un cig figlio. Poichè oggi dobbiamo adempiere agli obblighi informativi Anac e non è possibile utilizzare un CIG padre si chiede di sapere come si può fare per risolvere tale problema ed adempiere alla comunicazioni all'osservatorio regionale dei contratti pubblici

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CIG derivato in assenza di CUI
QUESITO del 03/07/2019

Stiamo ultimando l'adesione alla Convenzione della Regione Toscana per il Servizio di portierato per la biblioteca comunale a far data dal prossimo 1 agosto e dobbiamo richiedere il CIG derivato. Il portale di ANAC chiede obbligatoriamente al RUP l'indicazione del CUI, senza il quale il CIG derivato non viene assegnato. Considerato che la suddetta convenzione si è resa disponibile in corso d'anno e la relativa adesione non è stata ancora inserita/ratificata nel programma biennale dell'Amministrazione (lo sarà in occasione dell'aggiornamento alla nota del DUP prevista per fine estate) come potremmo risolvere questa situazione ?

Argomenti:

Alla luce dell'art. co. 516. della L.208/2015: “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.” Si chiede se un acquisto informatico a mezzo di ODA in Me.PA. necessita o meno di autorizzazione da parte dell'organo di vertice.

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Allegati materiali al contratto
QUESITO del 15/07/2019

Buongiorno
Al contratto di appalto cosa va materialmete allegato?
CSA? Computo metrico? Elenco prezzi?...
In quale misura si applica l’imposta di bollo a predetti allegati? €16,00 per ogni foglio?

Argomenti:

Considerato che nel calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di servizi è stato considerato, come da art.35 del Codice Appalti, l'importo massimo stimato del contratto, prevedendo opzioni e rinnovi del contratto, richiamando esplicitamente nei documenti di gara tali fattispecie, e che quindi il CIG della gara è stato assunto comprensivo di tutto, si chiede la conferma dell'esatta compilazione delle schede dell'Osservatorio Regionale come segue: - come da indicazioni ANAC nuova scheda di aggiudicazione in caso di rinnovo (nuovo CIG assunto collegandolo al CIG della gara); - opzione di proroga, modifica scheda aggiudicazione gara all'Osservatorio Regionale (CIG della gara), per l'importo della proroga di cui all'art.106, comma 11, D.lgs 50/2016, già previsto al momento dell'assunzione del CIG.

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FORNITURA GAS NATURALE ROMA
QUESITO del 01/08/2019

STO RICHIEDENDO IL CIG PER ATTIVARE LA FORNITURA DEL GAS( CONVENZIONE CONSIP ) A ROMA MINISTERO + UFFICI GIUDIZIARI, LA RICHIESTA NON SI CONCLUDE PERCHE'IL PROGRAMMA MI CHIEDE IL : CUI, PROGRAMMA TRIENNALE PER LAVORI OPPURE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI , LA FORNITURA DI GAS E' DI 12 MESI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020, COSA DEVO SCRIVERE ?

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UTILIZZO CIG
QUESITO del 14/08/2019

Si richiede, in caso di "esaurimento" dell'importo di un CIG, sia nel caso si tratti di CIG "figlio" derivante da adesione a gara esperita dalla Centrale regionale di Acquisti, che nel caso di CIG preso per gara indetta dalla ASL come stazione appaltante, qualora appunto l'importo sia esaurito ma il contratto ancora in vigore, come ci si debba comportare? Grazie

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GARANZIE CONTRATTUALI
QUESITO del 09/09/2019

SI è PROCEDUTO AD ATTIVARE GARA D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZO DI TESORERIA, UN ISTITUTO BANCARIO INTERESSATO HA EVIDENZIATO CHE ERRONEAMENTE SI è PROCEDUTO A RICHIEDERE LA E GARANZIE CONTRATTUALI PREVISTE ARTT. 93 E103 DLGS 50/2016, RITENENDO LE STESSE ASSORBITE DALLA GARANZIA SPECIFICA PREVISTA PER DETTO SERVIZIO ART. 211 DLGS 267/2000 SECONDO CUI "PER EVENTUALI DANNI CAUSATI ALL'ENTE AFFIDANTE O A TERZI IL TESORIERE RISPONDE CON TUTTEL E PROPRIE ATTIVITA' E CON IL PROPRIO PATRIMONIO". L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E' STATO IMPOSTATO COME APPLATO DI SERVIZI E NON COME CONCESSIONE. ORA SECONDO NUOVE DISPOSIZIONI CODICE DEGLI APPALTI 50/2016 SI CHIEDE:
IN UNA PROCEDURA APPALTO DI SERVIZIO TESORERIA E' POSSIBILE NON RICHIEDERE LE GARANZIE DI CUI AGLI ARTT. 93 E 103 DLGS 50/2016 ?

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Acquisizione CIG
QUESITO del 10/07/2019

Nel caso in cui un Ente, aderente ad una Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica Committenza, decida di avvalersi di quest’ultima per l’espletamento di una procedura di gara ai sensi del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento di lavori/servizi/forniture, si chiede se la richiesta di acquisizione del CIG (codice identificativo di gara) nel SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) debba essere effettuata dal RUP dell’Ente aderente (beneficiario dei lavori/servizi/forniture oggetto della procedura di affidamento), oppure se il CIG debba essere acquisito dal RUP, incaricato all’uopo dalla Stazione Unica Appaltante per l’espletamento delle sole procedure di gara.

Argomenti:

Visto l'art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di conoscere se le lavorazioni specialistiche rientranti fra le cosiddette SIOS, di cui al D. MIT 10/11/2016, n. 248, vadano comunque evidenziate nei bandi di gara come categorie scorporabili, a prescindere dal loro importo e dall'incidenza percentuale sul totale dei lavori, oppure solo qualora superino il 10% dell'importo dei lavori o comunque i 150.000,00 euro.

Argomenti:

Puo' la SA prevedere nei documenti di gara una clausola di accettazione o meno per singole proposte migliorative offerte dall'OE che risulti aggiudicatario? Potrebbe verificarsi che il migliore offerente abbia offerto qualcosa di irrealizzabile o peggiorativo rispetto al progetto posto a base di gara. La SA puo' tutelarsi solo attraverso la revoca della procedura?

Argomenti:

Un’azienda del servizio sanitario regionale ha espletato una procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per il “servizio di gestione dei pacchetti assicurativi diversi dalla RCT/RCO”, mediante RdO MePA, il cui contratto è già stato stipulato telematicamente sul MePA il 09/12/2019. Data di inizio esecuzione 01/01/2020.
La Procedura è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale Reggente, aggiudicata con determinazione del Direttore del Provveditorato e la stipulazione è stata fatta dal RUP (funzionario del Provveditorato).
La procedura era stata autorizzata con le seguenti motivazioni: 1) nel 2017, l’azienda aveva aderito alla indicenda gara aggregata della centrale di committenza regionale di riferimento; 2) trascorsi due anni, la gara non è stata ancora indetta; 3) impossibilità di fare ulteriori proroghe.
Appena dopo la stipulazione, è pervenuta una nota del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario della Regione (nominato dal Consiglio dei Ministri), con cui si chiede alle aziende sanitarie regionali di sospendere o revocare le procedure in corso aventi medesimo oggetto, con i seguenti motivi: 1) è in corso l’istruttoria per la definizione della gara centralizzata regionale; 2) sino alla definizione della procedura di gara centralizzata, l’unico interlocutore per il servizio in questione resta l’attuale broker aziendale e regionale.
Il Direttore Generale Reggente ritiene di accogliere la richiesta di revoca del Commissario ad acta.
Si porgono i seguenti quesiti: 1) sussistono i presupposti per la revoca? 2) in caso di revoca quali sono le conseguenze per il RUP e per il Direttore del Provveditorato? 3) In caso di mancata revoca, quali sono le conseguenze per gli stessi? L’eventuale revoca da chi deve/può essere fatta (RUP, Direttore del Provveditorato, Direttore Generale Reggente, Commissario ad acta)?

Argomenti:

Contributo CONAI
QUESITO del 23/12/2019

Questa CUC deve bandire una gara per conto di una S.A. per l’affidamento del servizio di igiene urbana, svolto con il sistema del porta a porta, per il quale è previsto, tra l’altro, il trasporto e avvio a recupero del materiale differenziabile. Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI-CONAI, l’affidatario potrà beneficiare dei corrispettivi del CONAI.
Come è noto, l'ente titolare del servizio, in quanto produttore dei rifiuti, ha titolo di percepire il contributo CONAI derivante dalla differenziazione, in funzione della quantità e della qualità del materiale conferito, per cui l'intenzione della stazione appaltante è quella di inserire nel contratto un "corrispettivo/premio", corrispondente al contributo CONAI, da erogare all'appaltatore e che varia in base alla quantità e qualità del materiale differenziato prodotto, ritenendo infatti che questa scelta possa contribuire al raggiungimento di maggior efficienza nel recupero del materiale differenziabile.
Si tratta, come evidente, per la parte dell'appalto che riguarda l'avvio a recupero del materiale differenziato, di un corrispettivo indeterminato e difficilmente quantificabile, perchè variabile in base alla quantità e qualità del materiale differenziato, considerato anche il fatto che, trattandosi di attivazione di nuovo servizio, non sono disponibili dati storici. L’ente, infatti, per la stima di questo corrispettivo, dovrebbe conoscere almeno il dato medio storico per poterlo eventualmente valutare in correlazione agli obiettivi di riciclaggio dati dalla pianificazione territoriale.
Chiediamo quindi come poter qualificare e inserire questo "contributo/premio" all'interno del contratto: è evidente infatti a nostro avviso che non possa essere inserito come importo contrattuale posto a base di gara, stante l'indeterminatezza dell'importo, ma che tuttavia lo stesso debba in qualche modo essere inserito e qualificato all'interno del contratto, così come del quadro economico del servizio.
Poichè risulta abrogato l'art. 145 del DPR 207/2010 che prevedeva i "premi di accellerazione" tra le somme a disposizione, che per analogia poteva essere in qualche modo assimilabile ad una sorta premialità incentivante il maggior recupero di quantità di materiale differenziato, questa CUC chiede quale sia l'istituto o la norma del codice applicabile per l'erogazione di siffatto incentivo/premio.

Argomenti:

Si richiede, se in un appalto di lavori da aggiudicarsi al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari (lista delle lavorazioni/ categorie) siano da rendere disponibili all'operatore economico il Computo Metrico Estimativo e L'elenco Prezzi unitari.

Argomenti:

La scrivente amministrazione aggiudicatrice vorrebbe avere dei chiarimenti in merito all’applicazione del Sismabonus ed al suo coordinamento con il Codice dei Contratti. Nello specifico, rilevato che possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, qual è l’Azienda scrivente, si chiede:
1. Se sia possibile avviare delle procedure di gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016, aventi per oggetto l’esecuzione dei lavori, stabilendo la cessione del credito quale corrispettivo per l’appaltatore;
2. In caso di risposta positiva, in che modo è possibile erogare l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016?
3.Come avviene il pagamento delle rate d’acconto in favore dell’appaltatore?

Argomenti:

Buongiorno,
per un intervento di restauro e sostituzione di serramenti esterni di un importante bene vincolato con vincolo culturale, in fase progettuale la Soprintendente ha richiesto, come conditio sine qua non per la successiva autorizzazione , la visione di due campioni in opera, consistenti in n° 2 serramenti completamente finiti e montati, aventi differenti dimensioni e specchiature, in modo da poter confermare la decisione della sostituzione della gran parte dei serramenti, essendo moderni (anni 50 del 900) e gravemente ammalorati, per cui il restauro non garantirebbe un esito adeguato all’uso e alla durata, mentre gli altri , risalenti all’800 e al 700 verrebbero restaurati.

Dovremmo quindi affidare a ditta specializzata la realizzazione dei due campioni richiesti; la predetta ditta (realizzatrice quindi del campione prescelto) potrebbe poi in futuro partecipare alla gara di sostituzione di tutti i serramenti dell’immobile vincolato oppure la sua partecipazione sarebbe preclusa ?

Argomenti:

Qualora siano rispettati i termini per la stipula del contratto dei 35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti, l'art. 76 comma 5 può essere disatteso? (non essendo più possibile il ricorso da parte degli altri concorrenti, in quanto decorsi i 35 gg)

Argomenti:

Sarebbe possibile effettuare la seguente procedura? Sapendo che ad esempio per la cancelleria spendo una media annuale pari ad X riferita sempre più o meno agli stessi materiali, creo una lista degli stessi con stima dei quantitativi annui; effettuo una ricerca di mercato indicando che la quotazione dei beni dovrà essere mantenuta fissa per i successivi 3 anni (esiste un limite massimo?), senza obbligo di acquisti minimi e la cui sommatoria totale non supera la soglia comunitaria; richiedo i preventivi tramite email o PEC ricevendoli tramite stesso mezzo; col migliore stipulo un'obbligazione commerciale di durata pari al numero di anni indicato in gara; mano a mano che si prospettano le esigenze effettuo ordinativi per acquistare il materiale al prezzo fissato. Sarebbe possibile applicare tale procedura anche all'acquisto di servizi o lavori o per essi occorre avvalersi dell'istituto della ripetizione di analoghi servizi o lavori ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016?

Argomenti:

Salve, si pongono i seguenti quesiti in riferimento all'acquisizione di nuovo CIG per perizie di varianti superiori al quinto d'obbligo per i due seguenti casi:

1. Forniture (soprasoglia): Nel caso in cui la Stazione Appaltante, per una gara soprasoglia approva una perizia di variante superiore al quinto d'obbligo (immaginiamo nella misura del 35% rispetto al contratto iniziale) è tenuta a chiedere un nuovo CIG?
2. Lavori (sottosoglia): Nel caso la Stazione Appaltante approva una perizia di variante superiore al quinto d'obbligo è tenuta a chiedere un nuovo CIG?
Grazie, saluti.

REGIONE MOLISE
Lo scrivente in qualità di RUP nell’ambito dell’attuazione di un intervento per il completamento di una vasca di espansione, finanziato per un importo 30 Ml€.
A tal fine è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva per un importo stimato in € 1.256.854,97.
Lo scrivente dovrà sottoporre il progetto all’approvazione, avviare le procedure espropriative, monitorare le diverse fasi e gestire i flussi finanziari, per poi procedere all’affidamento della redazione del progetto esecutivo ed all’esecuzione di lavori.
Attesa la complessità dell’intervento il sottoscritto RUP ha la necessità di essere “supportato” da diverse figure professionali esperte in campi specifici (ad es. esperto in procedure espropriative, in monitoraggio investimenti pubblici, in procedure autorizzative, in scienze geologiche, in aspetti amministrativi legali). Tali figure professionali di alta Specializzazione di diversi settori, dovranno intervenire a supporto del sottoscritto atteso che non è possibile reperirle nell’Ambito dell’Ente attuatore dell’intervento e pertanto occorre avvalersi di personale esterno all’Amministrazione.
Il problema che si pone è il seguente:
- Avendo determinato l’importo complessivo delle prestazioni professionali per la redazione del progetto definitivo in € 1.256.854,97, le prestazioni di supporto al RUP quantificati in circa € 90.000,00 vanno sommati ad €1.256.854,97 per determinare la procedura di affidamento alla attività di supporto?
- Se non vanno sommati, è’ possibile procedere ad affidamenti diretti per le sole attività di supporto al RUP e per ogni singola professionalità necessaria (ad esempio, € 30.000,00 per il legale, 25.000,00 per esperto in scienze geologiche, € 20.000,00 per esperto procedure autorizzative, € 15.000,00 per monitoraggio ed espropri ) o si configura un illecito frazionamento essendo la somma complessiva superiore alla soglia di 70.000,00 per gli affidamenti diretti?

ACCESSO AL PORTALE
QUESITO del 14/01/2021

Con la presente si chiede assistenza per potere accedere alla piattaforma MIT, in quanto le credenziali (user e password) della scrivente non sono riconosciute.
La presente richiesta riveste carattere d'urgenza, dovendo procedere nei prossimi giorni alla pubblicazioni di bandi del Comune
di Palermo.
Distinti saluti
Il Dirigente
D.ssa Patrizia Milisenda

Argomenti:

Buonasera,
con riferimento a quanto in oggetto si chiede di chiarire se in caso di procedura di gara indetta nel mese novembre 2020, pubblicata però sulla GUUE nel mese di gennaio 2021 e il cui CIG è stato perfezionato in data odierna (27.01.2021), gli operatori economici e le stazioni appaltanti siano tenuti al versamento dei contributi dovuti per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni di cui alla delibera di autofinanziamento attualmente in vigore.
La richiesta scaturisce dalla formulazione dell’art 65 del dl 34/2020, ai sensi del quale:
“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020".

Argomenti:

imposta di bollo per atti di gara
QUESITO del 28/01/2021

Al fine di una regolamentazione interna per disciplinare uniformemente gli atti di gara si chiede supporto giuridico circa il pagamento dell'imposta di bollo, da parte degli operatori economici, con particolare riguardo alle modalità di pagamento.
Il pagamento è richiesto:
1. mediante versamento dell'imposta utilizzando il modello F23, compilando il modello con elementi identificativi della gara, producendo l'attestazione tra gli atti della busta amministrativa;
2. mediante marca da bollo, accompagnata da attestazione identificativa della marca.
A decorrere dal 01/01/2021, si ha notizia che il modello F23 è sostituito dal modello F24.
I predetti modelli elaborati dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni sono differenti e, il modello F24, non consente di indicare ulteriori elementi indentificativi di gara.
Si ringrazia per il riscontro riservato.

Argomenti:

Contributo di gara ANAC.
QUESITO del 02/01/2021

Con comunicazione del 23/12/2021 l'ANAC ha riattivato quanto in oggetto. In una RdO di lavori di importo complessivo pari ad euro 900.000 + IVA suddivisa in 3 lotti eterogenei e nello specifico OG1 lavori edili per 490.000 euro, OS30 lavori elettrici per 270.000 euro e OS3 lavori idrico sanitari per 140.000 euro si chiede conferma di quanto segue relativamente al corretto pagamento del contributo ANAC: la SA dovrà pagare € 375 in base alla cifra complessiva a base di gara; gli OE partecipanti al lotto 1 dovranno pagare 35 euro, 20 euro per il lotto 2 e nella per il lotto 3. È corretta l'interpretazione?

L'art. 2 del DPCM 187/91 dispone che i risultati della verifica in corso d'opera, disposta nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 del medesimo decreto, siano comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
In osservanza a tali disposizioni, le dichiarazioni, unitamente a quelle dell'art. 1, venivano inoltrate al Ministero, dal quale però sono state restituite al mittente. Chiedo pertanto se sia sufficiente conservare gli esiti agli atti.

Argomenti:

La ditta aggiudicataria di un lavoro pubblico può affidare una fornitura senza posa in opera ad una ditta che ha partecipato alla procedura per l'appalto degli stessi lavori?

La L. 111/2011 aveva introdotto il sistema in oggetto per lavori di importo pari ad € 5.000 + IVA fatto salvo specifiche deroghe. Tale sistema appare inconciliabile rispetto agli obblighi di rapida conclusione della procedura di 2 o 4 mesi imposti dalla L. 120/20 alla quale, lo stesso, si ritiene debba essere applicato in subordine. Alcune criticità riscontrate lo rendono infatti incompatibile con le reali necessità di urgenza: 1 - difficoltà nel dover redigere obbligatoriamente disciplinari tecnici a misura sulla base di complessi prezziari; 2- lunghe tempistiche di individuazione dell'OE il quale, una volta associato in automatico dalla piattaforma, ha a disposizione 20 gg per accettare cosa che impone, in caso di ad esempio di 9 rifiuti multipli consecutivi, ben 180 gg per individuare l'OE oltre a cui occorre aggiungere gli ulteriori 40 gg massimi occorrenti per divenire a stipula. È corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI.

Un'ulteriore criticità del MU deriva dal fatto che, tale sistema, nasce da una procedura aperta: ne consegue che, ad esempio per il lotto 1 dell'Emilia (5.000 - 150 K€), i 7 OE stipulanti risultano con sede legale in regioni lontane quali Campania, Lazio o Calabria e, 5 su 7, richiedono l'applicazione del subappalto. L'SA si troverebbe quindi, per modesti lavori di 5.000 euro + IVA a dover interpellare i vari OE con limite di risposta ciascuno pari a 20 gg potendosi ritrovare, a seguito di 7 rifiuti e dopo 140 gg, senza aver individuato nemmeno la ditta con cui stipulare. È possibile, per tali ragioni ed in applicazione del principio della diversa dislocazione territoriale attuata con buon senso di cui al parere n. 790 e successive linee guida ITACA, subordinare l'MU alla più attuale L. 120/20 Semplificazioni? Magg. Filippo STIVANI.

La scrivente stazione appaltante, ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria, con autonomia imprenditoriale ed amministrativa, sta per redigere una convenzione operativa per prestazioni di controllo ambientale con un altro ente strumentale regionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile: si chiede semplicemente se nel caso di specie sia necessario richiedere il CIG, essendo in presenza di trasferimento di fondi tra enti pubblici, non soggetto a tracciabilità dei flussi finanzari ?
Grazie, buon lavoro e buona giornata.

Argomenti:

Con la presente si richiede se il servizio di gestione di un fondo di garanzia con risorse a valere su finanziamenti pubblici da parte di un operatore economico iscritto all’Albo di cui all’art.13 del Dlgs n.385/1993 smi oppure che può esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del citato Dlgs n.385/1993 oppure iscritto all’Albo unico di cui all’art.106 del Dlgs n.385/1993 smi, sia equiparato ai “servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni” o a servizi “concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari” (secondo quanto previsto dall'art. 17 co.1 lettere e) e f) del Dlgs n.50/2016 smi) o sia riconducibile ad altre fattispecie previste dalla normativa vigente che comportino conseguentemente l’esclusione dell'applicazione del Dlgs n.50/2016 smi per il suo affidamento. In caso affermativo, si richiedono chiarimenti circa il quadro normativo di riferimento, nazionale e/o comunitario, per l’affidamento del servizio, fermo restando il rispetto “dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n.50/2016 smi. Si precisa che l’importo del servizio a base di gara è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art.35 del Dlgs n.50/2016 smi e che il medesimo è articolato in una prestazione principale, concernente la gestione dei seguenti strumenti finanziari: garanzia pubblica e contributi in conto interessi su finanziamenti erogati da istituti bancari a favore di soggetti privati per interventi edilizi sulle parti comuni dei fabbricati, e una prestazione secondaria concernente l’attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici per la gestione della procedura di accesso alle agevolazioni del fondo e delle attività di recupero dei crediti nel caso di escussione delle garanzie.

Argomenti:

FONDO SALVA OPERE
QUESITO del 21/06/2021

Spett.le Ente,
Alla luce di quanto previsto dall'art. 47, comma 1 bis , del D.L. 34/2019, in merito all'operatività del c.d. Fondo salva Opere, il quale impone alle amministrazioni aggiudicatrici o al contraente generale, entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, di provvedere al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo, avremmo bisogno di chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al già menzionato adempimento.
Preso atto che nel successivo, comma 1-sexies si prevede che le disposizioni dei comuni da 1-bis a 1-quinquies, non si applichino alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle provincie, anche autonome e dalle regioni, nel caso di società in House operante nei settori speciali in quanto Gestore Unico del servizio idrico integrato regionale, i cui soci sono esclusivamente Enti Locali (comuni e regione) esplicitamente esclusi dalla norma, e pertanto a partecipazione pubblica al 100%, si è tenuti comunque in quanto organismo di diritto pubblico a contribuire al suddetto Fondo ?

Argomenti:

Questa SA, nell'ambito delle attività di cui al parere n. 1008, dovrà costituire anche un Accordo Quadro (AQ) suddiviso in due distinti lotti, teso a concordare un prezzario per un determinato periodo relativo alla fornitura di materiali edili, DPI, attrezzature, materiale da cava, calcestruzzi e ferro da costruzione. In applicazione dell'art. 67 del DPR 236/12, la ricerca di mercato verrà esperita tramite RdO MEPA a prescindere dall’importo complessivo posto a base di gara (vedasi parere n. 643). Al fine di consentire la massima efficienza di cantiere necessaria alla costruzione degli alloggi in parola, rispetto ai quali le truppe del Genio militare effettueranno lavori di movimento terra, creazione delle fondamenta, urbanizzazione, oltre al montaggio dei moduli abitativi ai tecnici occorrerà che gli OE individuati, indipendentemente dalla loro Sede Legale, posseggano obbligatoriamente il requisito di avere una sede operativa e/o magazzino di fornitura al pubblico stanziati nella città di svolgimento dell'opera. Trattandosi di un'attività estremamente complessa, gli addetti devono infatti poter far fronte alle impreviste necessità di cantiere nella modalità più pratica ed elastica possibile, avendo la possibilità di recarsi all'occorrenza presso il fornitore coi propri mezzi per prelevare il materiale e/o noleggiare le attrezzature, al fine di risolvere con immediatezza le criticità riscontrate. Tutto ciò premesso si chiede se: 1 - sia possibile effettuare una manifestazione d'interesse (MI) che contenga il suddetto requisito; 2 - in caso di risposta affermativa se, tale MI, possa essere ritenuta una PROCEDURA APERTA AL MERCATO qualora l'SA indichi che non opererà alcuna limitazione di selezione in ordine al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti; 3 - se, qualora quest'ultimo caso fosse possibile, si possano invitare alla gara anche gli OE (vincitore ed invitati) di una pregressa analoga procedura. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Si chiede se, in ragione delle criticità espresse con richieste pareri n. 914, 921 e 1010, confermate dal seguente esempio concreto manifestatosi ad una SA operante nel medesimo settore della scrivente sia possibile, per l'esecuzione di lavori, optare per l'utilizzo della più snella L. 120/20 Semplificazioni e s.m.i. in luogo del c.d. sistema del MU. ESEMPIO CONCRETO: l'SA in parola attiva il MU per l'affidamento di un lavoro nella fascia d'importo tra gli € 150.000 +IVA ed € 518.000 + IVA, corrispondente al lotto 2 per l'Emilia Romagna riferito a tutta la Regione. A seguito di tre consecutivi rifiuti da parte delle prime tre ditte in graduatoria rispettivamente di Teramo, Roma e Bari, si attendono le determinazioni del quarto operatore economico con sede a Modena il quale, nonostante la vicinanza al cantiere, rifiuta anch'esso. Trascorsi ormai circa 65 giorni dall'avvio della procedura senza alcun esito, stante l'urgenza dei lavori da eseguire ed in ragione dell'oggettiva lontananza dal cantiere delle successive quattro aziende inserite nella graduatoria del MU rispettivamente di Napoli, Bari, Cagliari ed ancora Napoli, il cui esito dell'accettazione avrebbe verosimilmente potuto essere il medesimo dei precedenti, l'SA decide di interrompere l’iter in argomento per attivare una più snella ed efficace procedura negoziata ai sensi della L.120/2020 tramite RdO MEPA esperita la quale, in meno di 40 giorni, diviene a stipula risolvendo la criticità. Per quanto precede si ritiene che la scrivente SA per il futuro, in ragione dell’urgenza dei lavori da svolgere possa avvalersi, sin dal manifestarsi dell'esigenza, delle attuali semplificazioni introdotte dalla L. 120/20 e s.m.i., in luogo del c.d. sistema del MU la cui definizione procedurale potrebbe comportare, come nel caso concreto esposto ad eccessive dilazioni temporali per la risoluzione delle criticità infrastrutturali. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

La Società Funivie Molise S.p.A. (partecipata della Regione Molise), in data 15/03/2021, ha conferito ad un dipendente di ruolo regionale l’incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di impianti funiviari finanziati dalla Regione. L’amministrazione regionale ha autorizzato l’incarico extraistituzionale del proprio dipendente con apposito provvedimento. Con convenzione sottoscritta dalla Soc. Funivie Molise e dall’anzidetto dipendente, in data 24/03/2021, è stato formalizzato l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per il corrispettivo complessivamente stabilito in € 25.289,79, oltre oneri previdenziali e comprensivo di rimborsi spese. Dall’esito dei controlli di 1° livello a cui sono sottoposti gli interventi finanziati con fondi FSC, è tuttavia emerso un esito negativo sull’affidamento del predetto incarico così motivato “..E’ da escludere l’affidamento esterno a dipendenti pubblici di altra pubblica amministrazione, per i quali si deve applicare invece l’affidamento interno, come previsto dall’art. 24 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016…”.
SI CHIEDE, pertanto, se l’incarico conferito ed autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, possa ritenersi legittimamente affidato e, quindi, la convenzione sottoscritta efficace con conseguente rettifica del giudizio espressa nei controlli di 1° livello dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza della Regione Molise; rispetto al quale non sarebbe, peraltro, applicabile il comma 2 dell’art.113 del D.Lgs 50/2016, il quale troverebbe applicazione per i dipendenti delle Amm.ni aggiudicatrici e non per quelli provenienti da altre Amm.ni.

Una Società partecipata, ha beneficiato di un finanziamento regionale per la realizzazione di opere infrastrutturali. La stessa Società, per carenza di personale tecnico adeguato, ha richiesto ad un dipendente della regione stessa di assumere la funzione di tecnico di supporto al RUP a fronte di un corrispettivo pattuito. L’ufficio del personale regionale ha autorizzato regolarmente il dipendete ad espletare l’incarico extraistituzionale.
Lo scrivente Servizio regionale, competente per la gestione del finanziamento concesso alla società partecipata, deve erogare il relativo corrispettivo pattuito.
La questione che si pone è la seguente: può un dipendente pubblico assunto a tempo pieno assumere un incarico professionale quale quello di tecnico di supporto al RUP a fronte di un corrispettivo pattuito se pure autorizzato dalla stessa Regione?
Ad ogni modo, questo servizio regionale, non ha riscontrato norme che vietano la modalità eseguita per tale affidamento, atteso anche che l’incarico è stato regolarmente autorizzato dalla Regione.

Dato atto che:
- con Decreto del M.I. del 30/12/2019 è stato concesso a questo Ente il contributo di €. 1.000.000,00 per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- che l'art. 5 dello stesso Decreto prevede che gli eventuali ribassi d'asta "possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853 a condizione che ……."
CHIEDO: l'utilizzo dei ribassi d'asta possono essere utilizzati esclusivamente per la medesima finalità per il quale è stato richiesto e concesso (messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) OPPURE potranno essere utilizzati anche per le altre finalità previste nel comma 853 (Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti - Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza agli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'Ente?

Argomenti:

In riferimento al parere n. 1016, quali sono precisamente le soglie di cui al comma 11 dell'articolo 125 del D.lgs. 163/2006, riferite a servizi e forniture? € 40.000 + IVA oppure le soglie comunitarie + IVA? Per quanto concerne invece i lavori come occorre operare ai sensi del DPR. 236/2012 ai fini di redigere una regolare esecuzione dello stesso? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Buon giorno, la mia stazione appaltante sta per sottoscrivere un accordo bonario con una cessionaria del credito di un nostro contratto di servizi un atto transattivo avente ad oggetto interessi moratori per ritardo nei pagamenti ex d.lgs. 232/2002. In questo caso dobbiamo procedere a richiedere un nuovo CIG all’ANAC quale obbligo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
Grazie mille per la collaborazione e buon lavoro

Un’A.P.S. del territorio (comitato di quartiere) ha una convenzione in essere riguardante la gestione di uno stabile per le proprie attività di carattere sociale e aggregativo, oltre che per lo svolgimento di attività di servizio alla comunità (es. sfalcio erba) per cui riceve contribuzione a rendiconto delle spese sostenute.
La stessa associazione, tra le aree concesse, ha anche alcune pertinenze, tra cui campi per il gioco delle bocce ormai in disuso. Si ritiene che all'interno di una procedura di co-progettazione ai sensi del Codice Terzo Settore, sia possibile inserire anche l'attività di realizzazione, a cura e spese di una o più APS – di una struttura a fini sociali, da acquisire in concessione.
Si richiede come tale procedura, che pare congrua giuridicamente con le previsioni del citato CTS, si configuri rispetto alla realizzazione di un'opera che andrà ad arricchire il patrimonio comunale, e in particolare i vincoli che il soggetto che la dovesse realizzare dovrebbe seguire.

pnrr e variazioni di bilancio
QUESITO del 19/10/2021

Buongiorno, pongo un quesito sull' art 55 comma 1 lettera a) n.4 del dl 77/ 2021 che dispone, in deroga all' art 163 tuel 267/2000, la possibilità di effettuare variazioni di bilancio anche in assenza di approvazione del bilancio , per i fondi Pnrr.
Ma ciò vuol dire che poi questi fondi possono essere anche accertati e soprattutto impegnati durante l'esercizio provvisorio ?
grazie

Argomenti:

Buongiorno,
si richiede di chiarire se in fase di asta di VENDITA di beni immobili di proprietà del Comune vi sia l'obbligo di acquisizione del CIG o SMARTCIG

I lavori eseguiti in applicazione dell'art. 67 del DPR 236/12 sono: 1 - attività in amministrazione diretta e/o a mezzo cottimi eseguiti: a) da personale (militare o civile) della Difesa; b) mediante materiali e mezzi d'opera, prelevati dai magazzini dell'Amministrazione. Solo qualora materiali o mezzi d'opera non siano disponibili, allora è possibile esternalizzarne l'approvvigionamento (noleggio o acquisto). Detti acquisti o noleggi possono essere eseguiti mediante procedure in economia, potendo utilizzare le stesse anche oltre i limiti fissati (in via generale) dall'art. 130; c) per quanto riguarda i cottimi, qualora siano previsti nei progetti approvati, è altresì possibile operare ai sensi degli artt. 65 e 66 anche contemporaneamente e senza alcun limite d'importo; 2 - l'articolo 133, relativo alla verifica della prestazione per le forniture e servizi stabilisce che "...Per le spese di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 125, co. 11 del Codice, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese". Tali soglie, devono oggi ritenersi aggiornate con gli importi, al netto dell’IVA, stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/16; 3 - le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi. Tutto ciò premesso, in considerazione che l'acquisto di beni e servizi per l'esecuzione dei lavori effettuati ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/12 non hanno alcun limite di soglia si chiede se, per la loro verifica della prestazione, sia sempre possibile utilizzare A PRESCINDERE DALL’IMPORTO, la dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione". Ten. Col. Filippo STIVANI.

Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), quanto indicato dall'ANAC con documento n. 140/2019, risulta in parte anacronistico poiché riferito all'importo limite per gli affidamenti diretti pari ad € 40.000 + IVA previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lett. a), norma vigente al momento dell'emanazione del parere. Poiché il quadro normativo è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni da parte del DL 76/20 art. 1 comma 2 lett. a), convertito nella L. 120/20 ad oggi rimodulata nella L. 108/21 semplificazioni bis si ritiene che, anche l'importo indicato dal predetto parere ANAC, debba essere interpretato adeguandolo alle nuove leggi vigenti in materia. Nello specifico parrebbe più corretto, oltre che maggiormente in linea con lo spirito semplificativo delle attuali disposizioni, ricavarne un'interpretazione come segue: l'SA può valutare la possibilità di non chiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice per i contratti d'importo inferiore agli € 139.000 + IVA per le forniture di beni e servizi e agli € 150.000 + IVA per i lavori, effettuati tramite affidamento diretto (sia puro che mediato eseguito, quest'ultimo, col migliore operatore economico offerente a seguito dell'acquisizione di due o più preventivi quale best practice). Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo. Nei casi di contratti d'importo inferiore ai predetti limiti, assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto (Es.: RdO MEPA), le SA sono tenute a richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Potrebbe essere condivisibile tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Buongiorno,
si chiede cortesemente come il nostro ente (pubblico economico, gestore di patrimonio residenziale pubblico) debba considerare in tema di cofinanziamento la quota di costi di un appalto pubblico coperta (assorbita), anche integralmente, dalle agevolazioni fiscali edilizie (ecobous, sismabonus, facciate e superbonus 110%). In seconda battuta, come debbano essere trattati formalmente, magari in sede di Monitoraggio BDAP, i “non” pagamenti della quota agevolata perché appunto assorbita (e talvolta anche integralmente) dallo sconto in fattura e/o dalla cessione del credito, ovvero a seguito di un SAL, la relativa fattura emessa potrebbe essere anche “zero”, dove quindi a fronte di un dato finanziamento, non lo si riesce a “utilizzare” perché in mancanza di pagamenti effettivi.
Grazie della collaborazione, buon lavoro e buona giornata
gpf

Nell'ordinamento italiano il cottimo fiduciario è una modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione, rientrante tra le cosiddette procedure in economia. Esso è disciplinato dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (che al comma 5 riporta il limite per l'esecuzione dei lavori in economia entro l'importo di € 200.000 + IVA), il quale è stato abrogato dall'art. 217, let. e) del D.Lgs. 50/16.  Le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06, sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi, i quali trovano attuazione sino ai limiti delle soglie di rilevanza comunitaria al netto dell'IVA, stabiliti dall'art. 35 della medesima norma. Per quanto precede il limite di € 200.000 + IVA per l'utilizzo dei cottimi, indicato dall'art. 66 co. 2 del DPR 236/12, risulta palesemente anacronistico rispetto a quanto disposto dal nuovo Codice concretizzando, di fatto, un caso di abrogazione implicita per sopravvenuta normativa: se così non fosse infatti si concretizzerebbe il paradosso per il quale, tutta la pubblica amministrazione, può effettuare lavori (cottimi fiduciari) fino alla soglia comunitaria di cui alla let. b) dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi mentre, unicamente la Difesa, si ritroverebbe a poter operare solo entro il più ridotto limite di € 200.000 + IVA. Tutto ciò premesso si chiede: 1 - se tale ragionamento sia corretto; 2 - in caso di risposta affermativa se, in ragione dell'art. 74 del DPR 236/12, per i cottimi di importo superiore agli € 40.000 + IVA E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA PREVISTA PER I LAVORI, sia possibile avvalersi del certificato di regolare esecuzione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'AZIENDA SPECIALE AFOL MB, COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 114 C. 1 L. 267/2000, INTENDE PROCEDERE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OE PER L'AFFIDAMENTO DE4L SERVIZIO WELFARE AZIENDALE DESTINATO AI DIPENDENTI PER UNA DURATA DI 2 ANNI. L'IMPORTO CONTRATTUALE SOGGETTO A RIBASSO SARA' COSI' SUDDIVISO: 1.SOMME DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA (EURO 8.000,00 UNA TANTUM); 2. CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DAL SECONDO ANNO PARI A EURO 1000,00; 3. PERCENTUALE STIMATA PER LA COMMISSIONE DI GESTIONE (FEE) CHE L'OE APPLICHERA' AL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTO WELFARE MESSO A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI, VOLTO ALLA REMUNERAZIONE DI TUTTI I VARI SERVIZI WELFARE RICHIESTI ALL'OE PARI A EURO 36.000,00 (IPOTESI DI COMMISSIONE DEL 3% SUL CONTO WELFARE NEL BIENNIO PARI A EURO 12000.000,00). IL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTO WELFARE è EURO 1.200.000,00. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI CHIEDE SE IL VALORE DEL CONTO WELFARE PARI A EURO 1.200.000,00 DEBBA ESSERE CONSIDERATO RIENTRANTE NELL'IMPORTO A BASE DI GARA (NECESSARIO PER INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA EFFETTUARE) O SE PER QUESTO POSSA CONSIDERARSI SOLAMENTE L'IMPORTO DI EURO 45.000,00 SOGGETTO A RIBASSO DA RICONOSCERE COME CORRISPETTIVO ALL'OE AGGIUDICATARIO.

Argomenti:

Sono a chiedere chiarimenti sull'attuale vigenza delle Linee Guida per l'utilizzo del CUP, datate 14.11.2011, del GDL ITACA/Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri, che allego.
In particolare, vorrei sapere se tali linee guida siano tutt'ora in vigore e se, eventualmente, siano state aggiornate.
Inoltre, vorrei sapere se c'è un riferimento normativo (o altro) che importa l'obbligo di acquisizione del CUP per i lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

E’ stata presentata da parte di un Comitato di Quartiere la proposta per la realizzazione di una struttura in sostituzione di un campo dedicato al gioco delle bocce inutilizzato da diverso tempo situato nel parco Comunale.
I costi per la realizzazione di tale struttura non sono a carico dell’ Ente ma del Comitato, che provvederà mediante ditte e fornitori dallo stesso individuati. I costi sono quantificati indicativamente in € 120.000,00.
Consideriamo applicabile l’art. 189 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per il profilo soggettivo del proponente e per l'intervento proposto. Trattandosi di procedura non ancora diffusa, ci chiediamo se sia corretto procedere come segue:
- delibera di C.C. che approva l'intervento fornendo linee di indirizzo e lo inserisce nel Piano delle Opere Pubbliche, adeguando anche le previsioni urbanistiche;
- presentazione del progetto definitivo e richiesta di tutti i permessi, nulla osta ecc.
- realizzazione dell'intervento e collaudo;
- acquisizione al patrimonio dell'Ente (la norma prevede che il bene sia acquisito "a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente").
Al momento tale area è in convenzione con il medesimo soggetto. Ci si chiede pertanto anche se sia legittimo considerare quale controprestazione rispetto al privato sociale coinvolto l'allungamento di tale convenzione al fine di consentirgli di assorbire l'investimento effettuato.

Argomenti:

Buongiorno, ci troviamo in questa situazione:
Alla nostra società in house l’anno scorso è stata affidata la gestione della spiaggia libera attrezzata e sono stati fatti i seguenti passi:
- Era stata fatta una valutazione dalla quale era emersa la convenienza di darla in affido in house(!!!)
- È stata inserita la gestione delle spiagge nello statuto;
- La società ha assunto a tempo determinato del personale da impiegare in tale gestione:
Quest’anno ( essendo la gestione andata in perdita …) l’intenzione è comunque quella di darla alla società in house, ma la stessa vorrebbe effettuare un affidamento all’esterno attraverso una procedura di gara.
- è corretto che la gara la faccia la società in house?
E' corretto che nonostante la perdita la gestione continui ad essere in capo alla società in house anzinchè ritornare in capo al Comune?

Argomenti:

Contributo Anac
QUESITO del 31/03/2022

La Delibera Anac n. 1121/2021 all'art. 2 comma 1 precisa: I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., con le modalità
e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara. il valore posto a base di gara è da intendersi come quello che il fornitore porrà a ribasso (esempio, nel criterio del prezzo più basso ?).

In caso di affidamento IN HOUSE, l’inserimento in SIMOG ed acquisizione del CIG del Contratto è obbligatorio o facoltativo ? In quanto la FAQ pubblicata sul sito della ANAC, numerata C.4. (https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari ) recita che : "C4. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)? No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito della terzietà)"
Mentre nella fase di inserimento in SIMOG è presente la casistica “Affidamento diretto a societa' in house” nella casella informativa denominata “Procedura di scelta del contraente”
Si chiede pertanto, alla luce della FAQ citata, poichè non è richiesta la tracciabilità, è necessario ed indispensabile inserire in SIMOG il CIG ?

Sistema Dinamico di Acquisizione
QUESITO del 11/04/2022

Buongiorno,
p.f. sapeste cortesemente indicarmi la durata massima di un Sistema Dinamico di Acquisizione? Alcuni Bandi riportano 48 mesi ma l'art. 55 del D.Lgs.vo 50/2016 non prevede una durata massima.
Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

Si chiede se il principio espresso col parere in oggetto, ossia che l'approvazione del contratto tramite Decreto dirigenziale si configura come un adempimento meramente EVENTUALE, rimesso alla discrezionalità della singola Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell'ordinamento della stessa, possa essere applicato anche alla stipula delle procedure sopra soglia comunitaria. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

L'art. 1 del D.L. n. 73 del 21/06/2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 143 del 21/06/2022, prevede la soppressione dell'obbiligo in oggetto. Ne consegue che, in ragione della nuova norma, i funzionari pubblici dovranno portare alla vidimazione il repertorio dei contratti soltanto a seguito di specifica chiamata dell'Agenzia delle Entrate (AdE). Le sanzioni amministrative connesse alla tardiva o mancata vidimazione, variabili da € 1.032,91 ad € 5.164,57, continueranno ad essere applicate nel caso in cui, il predetto documento, non venga portato all'AdE entro 30 giorni dalla convocazione. Poiché a breve, con la consueta scadenza del quadrimestre, la scrivente Stazione Appaltante (SA) dovrebbe portare il proprio repertorio a vidimare, si chiede se tale disposizione: 1 - sia effettivamente operativa a far data dal 22/06/2022 e, pertanto, l'SA sia automaticamente legittimata a non portare all'AdE il repertorio senza incorrere in sanzioni; 2- non sia ancora effettivamente operativa poiché occorre attendere la conversione in legge e/o una circolare applicativa dell'AdE. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L’ANAC, col Comunicato alle SOA n. 5 del 12/04/2001 affermava che “… le attività di bonifica da ordigni bellici non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni e quindi non assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal D.P.R. 34/2000, bensì sono da considerarsi più propriamente dei servizi”. Ad oggi tale comunicato, emesso oltre vent’anni fa, potrebbe risultare anacronistico rispetto alle evoluzioni normative derivanti dalla soppressione del DPR 34/2000 da parte del DPR 207/2010 e dall’introduzione del DPR 50/2016 e smi. A parere di questa Stazione Appaltante (SA), le gare relative alle opere di bonifica degli ordigni bellici, dovrebbero più logicamente essere inquadrate come lavori ed associate alla categoria SOA OG 12, la cui declaratoria indica “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale... comprende in via esemplificativa... la bonifica di materiali pericolosi... nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori... in termini d'informazione e sicurezza”. Tali complesse e rischiose attività, hanno di norma un costo ben superiore alla soglia di € 140.000 + IVA prevista per i servizi. L’inquadrarle come tali quindi, oltre a causare una carente tutela per la mancanza di SOA, imporrebbe all’SA il dover sistematicamente operare sopra soglia, con conseguenti enormi aggravi burocratici legati alle difficoltà delle procedure comunitarie, le cui tempistiche non risultano essere spesso compatibili con l’urgenza richiesta per l’affidamento contrattuale. Per quanto precede si chiede se, il vigente quadro normativo, possa permettere alle SA di inquadrare come lavori le attività di bonifica ordigni bellici, associandole alle attività previste dalla categoria SOA OG12. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con la presente si chiede se l’art. 50, comma 4, del D.L. 70/2021, nella parte in cui sancisce che le stazioni appaltanti debbano prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione correlato all’anticipata conclusione dei lavori, sia da interpretare nel senso che la disposizione trovi applicazione soltanto nei riguardi delle procedure aperte e le procedure ristrette per le quali è previsto la pubblicazione di una bando o un avviso di indizione oppure anche nelle procedure negoziate e / o negli affidamenti diretti.

Prima della conclusione di un contratto di pulizia, nelle more di individuare un nuovo contraente (è in corso la nuova procedura che si presume di concluderà nel primo trimestre del prossimo anno) abbiamo comunicato l'intenzione di attivare la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice che era stata prevista nel capitolato speciale. Il servizio ha previsto sia la redazione di un DUVRI sia il costo degli oneri per la sicurezza. Adesso, nell'attivare la proroga, occorre riformulare un nuovo DUVRI? Occorre calcolare nuovamente gli oneri?

Argomenti:

Fondo salva opere
QUESITO del 03/11/2022

L’art. 47 D.L 34/2014 ha istituito il Fondo Salva Opere pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici. Si chiede: 1) nel caso di affidamento diretto (anche eventualmente mediato dalla richiesta di preventivi), si ritiene che non sia applicabile, in quanto mancano sia la gara che l’aggiudicazione. E’ corretto? 2) Nel caso di un intervento nel quale siano previsti sia i lavori che servizi associati (ad esempio servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) si applica sia sul ribasso sul ribasso inerente i lavori che su quello inerente i servizi? 3) Nel caso di accordo quadro, si ritiene che il pagamento non vada effettuato a partire dall’aggiudicazione dall’accordo quadro (che non è un appalto, e potrebbe non essere seguito da alcun contratto applicativo; inoltre manca un quadro economico dell’intervento). E’ corretto? Deve essere effettuato all’atto dell’affidamento di ciascun contratto applicativo? 4) Nel caso di successive varianti in corso d’opera suppletive si ritiene che non vada riconosciuto. E’ corretto? Infine il comma 1-sexies prevede che il Fondo non si applica per le gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. Nel caso specifico di A.B. spa, società in house di alcuni Comuni, che risulta Soggetto Attuatore delle opere pubbliche di alcuni Comuni soci e che espleta le gare in nome proprio, ma nell’interesse del Comune socio (il quale ne sostiene interamente il costo); si può ritenere che in questo caso il Fondo Salva Opere non si applichi in quanto il Comune ne sarebbe escluso, anche se la gara viene effettuata da A.B. spa? Ringrazio anticipatamente.

Argomenti:

Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 26/02/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 38 del 24/02/2020, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ai sensi art. 54, comma 4, lett. b) D. Lgs. 2016, suddivisa in 5 lotti aventi ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud (plurifornitore) per le pubbliche amministrazioni;
Ai sensi del art. 54 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è stabilita in favore di più operatori economici, con possibilità di affidamento del contratto esecutivo della durata massima di 48 mesi:
- senza riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari mediante “Ordinativo diretto di Fornitura”;
- con la riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari mediante “Appalto Specifico”;
Si vuole conoscere se la Stazione Appaltante che intenda affidare mediante “ordinativo diretto di Fornitura” nell'ambito del suddetto Accordo Quadro debba corrispondere il contributo ANAC.

Argomenti:

L’art. 91 del Codice, pare effettuare una netta distinzione tra le due casistiche che consentono di operare una riduzione al numero di candidati in una procedura ristretta sopra soglia: la prima, è “quando lo richieda la difficoltà dell’opera, della fornitura o del servizio” mentre la seconda, è invece riferita a “quando lo richieda la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio”. Si ritiene che le due definizioni, contraddistinte dalle parole “difficoltà” e “complessità”, non siano sinonime: il legislatore avrebbe altrimenti utilizzato la congiunzione “e” in luogo della “o”. Per quanto concerne le opere infatti, l'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, chiarisce quali siano quelle riconducibili alla definizione di “lavori complessi” ma non è detto che, un’opera d’importo compreso tra gli € 5.382.000 + IVA ed € 15 milioni + IVA, non possa essere definita difficoltosa da realizzare. Si ritiene che, la motivazione che evidenzi la “difficoltà dell’opera” per l’applicazione dell’art. 91, debba essere valutata ed espressa nella documentazione di gara, esclusivamente dalla Stazione Appaltante (SA). Qualora così non fosse all’SA, nell’ambito dei lavori sopra soglia entro il predetto range d’importo, verrebbe sempre precluso l’utilizzo della più snella procedura ristretta: l’impossibilità al poter effettuare una riduzione al numero di candidati, renderebbe infatti quest’ultima sostanzialmente uguale alla più complessa procedura aperta, soggetta ad un maggior possibile contenzioso, in ragione dell’ipotetico infinito numero di partecipanti che vi potrebbero aderire. Il ragionamento esposto, parrebbe trovare riscontro anche nelle norme derogatorie emergenziali le quali prevedendo, per l’affidamento delle procedure sopra soglia, un termine perentorio di soli sei mesi con facoltà per l’SA, per quanto concerne i lavori, di poter operare sia ai sensi dell’art. 60 che dell’art. 61 del Codice. Si chiede un autorevole parere in merito. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Sarebbe possibile avviare una gara in assenza di fondi, portandola fino all'aggiudicazione provvisoria? Tale modalità, nel periodo prossimo alla chiusura dell'esercizio finanziario, consentirebbe di finalizzare i risparmi scaturiti da altre ricerche di mercato e le assegnazioni perequate all'ultimo dalle Autorità sovraordinate, scongiurando il manifestarsi di residui di spesa o, ancor peggio, di economie di bilancio. Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante la procedura sarebbe effettuabile a condizione che, nella determina a contrarre e nella documentazione di gara, venga chiaramente indicato che trattasi di gara "preventiva" e che, in caso di mancata copertura, nulla avrà a che pretendere l'operatore economico dalla SA, relativamente ai mancati guadagni o alle spese sostenute per parteciparvi. La possibilità di effettuare quanto indicato, parrebbe trovare fondamento nel seguente quadro normativo e giurisprudenziale nel quale parrebbe addirittura possibile, in assenza di fondi, poter procedere sia col revocare la gara che l'aggiudicazione definitiva, operando quindi ad una fase successiva rispetto alla provvisoria: artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, sentenza Tar del Lazio di Roma n. 11680 del 24/11/2017, n. 4885 del 2017, n. 10465 del 2016, Tar Napoli n. 139 del 09/01/2018, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4809/2013, Sez. V n. 6406/2014, n. 2013/2015, n. 1599/2016. Si chiede un autorevole parere in merito. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

LE CONVENZIONI CHE L'AMMINISTRAZIONE SOTTOSCRIVE CON NIDI PRIVATI CONVENZIONATI, SELEZIONATI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DEVONO RIENTRARE NEL PIANO ACQUISTI?
LA GIUNTA COMUNALE HA DELIBERATO DI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI PER FAR SI CHE ACCOLGANO BAMBINI TRAMITE IL MECCANISMO DELLA RISERVA DEL POSTO. Il Comune di Piacenza eroga al Gestore, a decorrere DALLA SOTTOSCRIZIOEN DELLA CONVENZIONE CON IL NIDO PRIVATO, e
per singolo posto/bimbo, una quota mensile onnicomprensiva.
IL NIDO NON PUO' METTERE A RISERVA TUTTI I POSTI, ALCUNI RESTANO A LIBERO ACCESSO.
LA SELEZIONE NON AVVIENE AI SENSI DEL CODICE APPALTI.

Argomenti:

Dialogo competitivo
QUESITO del 12/11/2022

Dovendo questo Ente valutare l’attivazione di un dialogo competitivo di servizi, si pone il seguente quesito: qualora a seguito del dialogo con gli operatori ammessi dovesse essere individuata una soluzione che comprenda anche interventi di lavori pubblici, la stazione appaltante in fase di richiesta delle “offerte finali” (art.64 co.10 Codice):
1. Può estendere l’oggetto dell’affidamento anche ad interventi di lavori (o prestazioni ulteriori di servizi/forniture) non previsti nel bando iniziale con connesso incremento dell’importo contrattuale?

2. Può fare propria la progettazione di lavori presente nella soluzione che meglio soddisfa le proprie necessità e, quindi, metterla a base di gara per la presentazione delle offerte finali?

3. può integrare i requisiti di partecipazione indicati nel bando iniziale ad esempio per la parte lavori “assenti” nella prima fase della procedura? A tal fine gli operatori invitati potrebbero integrare/modificare la propria compagine iniziale per poter avere anche i nuovi requisiti?

4. In caso di risposta negativa ai punti 1 e 2, potrebbe essere sufficiente nel bando iniziale prevedere una stima di massima dei lavori da fare (con categoria e classifica) riservandosi comunque la possibilità di incrementare le prestazioni con aggiornamento dei requisiti di partecipazione?

5. Può inserire nel bando iniziale la possibilità di richiedere nell’ambito delle soluzioni proposte anche un’attività di progettazione con stima di massima dei lavori da realizzare, atteso la sospensione dell’art.59 co.1 quarto periodo del Codice?

Grazie

Argomenti:

Secondo alcune correnti di pensiero, nell’ambito dello svolgimento di un cantiere di prolungata durata, l’Operatore Economico (OE) avrebbe l’onere di spesare una lunga serie di marche da bollo da apporre su alcuni documenti, prodotti dalla Stazione Appaltante (SA) nell’ambito della contabilità lavori. Si tratterebbe di atti non sottoscritti congiuntamente sia dalla SA che dall’OE come invece avviene per la stipula contrattuale, il verbale di collaudo finale oppure per il CRE, ma di documenti unilaterali emessi dalla direzione lavori (DL) indipendenti dalla volontà dell’azienda rispetto ai quali l’OE, dovendosi ad essi attenere, appone solamente un visto di “presa visione”. Nello specifico, si tratterebbe dei verbali di: 1 - consegna del cantiere per l’avvio lavori; 2 – sospensione e ripresa lavori (Es.: per maltempo, per temporanea indisponibilità dell’area etc.); 3 – ultimazione/completamento dei lavori (trattasi di un verbale a premessa di quello di collaudo o del CRE, nel quale la DL comunica che i lavori principali sono in buona parte terminati e che restano da eseguire solo quelli “secondari”). Ad avviso di questa SA, la predetta visione appare eccessivamente stringente nonché causa d’eccessivo aggravio burocratico: qualora la DL si trovi costretta ad esempio a dover interrompere ed a riprendere un cantiere complesso per 100 volte, l’OE si troverebbe a dover sostenere un costo minimo di marche da bollo pari ad € 3.200 (€ 16 x 200). Si è del parere che, tali atti, non debbano essere soggetti ad imposta di bollo o quantomeno potrebbero esserlo solo qualora l’OE anziché prendere passivamente atto “per presa visione” del documento, lo contesti per iscritto attivando una sorta di “caso d’uso”, relazionato ad un’ipotesi di precontenzioso. Si chiede un autorevole opinione a riguardo. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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Entità contributo ANAC
QUESITO del 03/01/2023

Ho constatato che il contributo ANAC viene calcolato sul valore stimato dell'appalto e, dunque, valore a base d'asta più opzioni e rinnovi (ex art. 35 DLgs 50/2016) e non sul valore a base d'asta, in contrasto, a me pare, con quanto viene affermato nei Decreti in cui vengono fissati gli importi del contributo, da ultimo n. 830 del 2021, in cui si fa riferimento all'"importo a base di gara", che è cosa ben diversa, corrispondendo al solo valore del lotto senza opzioni. Come mai l'importo a base di gara viene confuso con il valore stimato della gara?

E' possibile richiedere agli operatori economici il sopralluogo obbligatorio in fase di "manifestazione di interesse"?

In una procedura di gara che si svolge con inversione procedimentale (ex art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016) cosa succede nel caso in cui il primo classificato, all'esito dell'apertura della busta amministrativa, incorra in una causa di esclusione. Le domande sono queste: 1) la soglia di anomalia deve essere ricalcolata o invece risulterà aggiudicatario il secondo classificato? 2) E, nel caso in cui anche il secondo classificato incorra in una causa di esclusione, la stazione appaltante come deve procedere?

Premesso che le Linee Guida di rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2, al punto 10 lett. C della check list di rendicontazione, prevedono l'obbligo per gli operatori economici partecipanti alle procedure di scelta del contraente di indicare il titolare effettivo delle operazioni, si chiede se la stazione appaltante debba procedere anche per il titolare effettivo alle verifiche documentali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016.
Il quesito è motivato dalla circostanza che molteplici operatori economici, fornitori di attrezzature scientifiche, sono componenti di holding internazionali il cui titolare effettivo è persona fisica residente in Paesi anche extraeuropei, con evidente difficoltà di acquisire le certificazioni previste dal D.lgs. n.50/2016.

fondi ferrovie metropolitane
QUESITO del 02/01/2023

Ai fini di quanto previsto dall'art. 215 del codice degli appalti i fondi di cui all'oggetto, sono considerati statali? In definitiva per gli stessi è obbligatorio il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici o lo stesso è solo facoltativo?

Argomenti:

Questa Stazione Appaltante (SA) ritiene che, in ossequio alla natura semplificativa della norma introdotta dall’art. 1, let. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., per acquisire gli eventuali e non obbligatori preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto, eseguito col più conveniente di essi ad esempio tramite Trattativa Diretta (TD) MEPA, possa essere utilizzata anche la PEI ossia l’email istituzionale (non quella privata) e non solo la PEC. La PEI, contraddistinta in maniera specifica dalla denominazione dell’ente pubblico alla quale è associata oltre che dal nome, cognome oppure dall’incarico del funzionario a cui è assegnata, garantisce comunque sufficienti livelli di tracciabilità e segretezza, sia in entrata che in uscita, nell’ambito del dominio e del server presso i quali viene gestita. Si ritiene inoltre che, tale strumento, sia ancor più idoneo al concretizzare quanto prefissato in termini semplificativi dal legislatore anche e soprattutto in chiave di speditezza e rapidità di gestione delle pratiche relative al PNRR e PNC. La PEI risulta infatti, all’atto pratico, un mezzo molto più snello, flessibile e compatibile con la natura informale che contraddistingue la fase preliminare e non obbligatoria di richiesta di preventivi per un successivo affidamento diretto. La PEC al contrario, essendo spesso unica per tutto l'ente pubblico, è soggetta a dinamiche d’utilizzo molto più rigide che potrebbero causare una significativa perdita di tempestività. Pertanto in sintesi ad avviso di questa SA, è possibile l’utilizzo della email istituzionale PEI alternativamente alla PEC per la facoltativa acquisizione preliminare di preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto da svolgere ad esempio tramite TD MEPA, fino agli importi di € 139.000 + IVA per l’acquisto di beni e servizi ed € 150.000 + IVA per lavori. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

Argomenti:

Se il corso di formazione è oggetto di un contratto fra la società che organizza l’evento e l’Ente i cui dipendenti beneficiano della formazione, si è dinanzi ad un contratto di servizi per il quale il CIG è necessario.Al contrario, se una società di formazione offre in modo indistinto la possibilità di partecipare ad un convegno/corso/seminario a potenziali fruitori e un Ente ritiene opportuno far partecipare uno o più dipendenti a tale evento, la Deliberazione n. 4/2011, nella sua versione originaria prima dell’aggiornamento introdotto dalla Deliberazione n. 556/2017, affermava espressamente “che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, con la logica conseguenza che, non essendoci un appalto di servizi, non si rientrava nell’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità.Nella nuova versione della Delib. n. 4/2011, vale a dire nella Delib. n. 556/2017, tale osservazione non è più presente; inoltre, nelle FAQ pubblicate sul sito dell’ANAC tale ipotesi non viene riportata fra quelle di non applicabilità della disciplina sulla tracciabilità.
Nondimeno, si ritiene che quanto affermato nella precedente versione sia ancora corretto per quanto attiene la fattispecie de qua;
e ciò per due ordini di motivi:
- l’elencazione delle ipotesi affrontate e risolte dall’ANAC nella Delib. n. 556/2017 ha valore esemplificativo e non esaustivo;
- nel caso di partecipazione a convegno/corso/seminario, l’Ente non ha possibilità di determinare l’oggetto della prestazione o della relativa modalità di esecuzione, potendo solo decidere se acquistare o meno la prestazione (partecipazione al convegno/corso/seminario) offerta in modo indistinto a tutti i possibili fruitori (dipendenti pubblici e privati, professionisti, amministratori, semplici cittadini interessati), secondo un prezzo predeterminato (laddove previsto), in un luogo predeterminato e secondo orari prestabiliti (e non oggetto di variazioni):
di conseguenza, siamo al di fuori della classica ipotesi di appalto di servizi e ciò, a nostro avviso, giustifica l’esclusione della fattispecie dal campo di applicazione della tracciabilità

Argomenti:

Strumenti di acquisto - MEPA
QUESITO del 23/02/2023

Questa Stazione Appaltante (SA) dovrà, a breve, gestire un appalto di forniture nei settori speciali, d’importo STIMATO da capitolato tecnico da porre a base di gara pari ad € 430.000 + IVA. Essendo l’attuale soglia comunitaria per l’acquisto di beni nei settori speciali pari ad € 431.000 + IVA, l'SA opererà con procedura negoziata tramite RdO MEPA, avvalendosi dell’attinente bando sul quale sono iscritte le maggiori ditte leader di settore. Il sistema di e-procurement gestito da CONSIP prevede, alla voce dell’RdO denominata “importo oggetto d’offerta”, due distinte opzioni corrispondenti a due diverse modalità operative: 1 – scegliendo "base d'asta" gli operatori economici (OE) invitati, potranno presentare un’offerta uguale o inferiore alla cifra indicata nel suddetto campo; 2 - scegliendo invece “importo presunto di fornitura" gli OE invitati, potranno presentare un’offerta uguale, inferiore ma anche superiore alla cifra indicata alla medesima voce. In quest'ultimo caso potrebbe verificarsi quindi che, la miglior offerta presentata, superi la predetta soglia comunitaria. In quel contesto, la scrivente SA, sarebbe del parere di procedere alla conclusione della pratica, avviata come procedura negoziata, sempre come tale ossia stipulando ai sensi dell’art. 32 comma 14 secondo paragrafo del D.Lgs. 50/2016 e smi e pubblicando, sul profilo internet del committente, l’avviso di aggiudicazione contenente anche l'elenco degli invitati, ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/20 “semplificazioni” e smi. Si chiede un autorevole parere in merito.

Argomenti:

Ho aggiudicato una gara per un importo compreso nel range 150.000,00 e 214.999,00 oltre IVA. Al contratto sono stati allegati gli esiti regolari relativi al possesso dei requisiti ex art 80 (casellario giudiziale, Sanzioni Amministrative, DURC, regolarità fiscale, Annotazioni riservate, ottemperanza alla legge degli invalidi ) nonché la Comunicazione antimafia. Poiché la fornitura è ancora in atto , il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto una nuova Comunicazione antimafia, in quanto a loro parere la Comunicazione era scaduta (decorsi sei mesi). L'amministrazione sostiene che la Comunicazione (ed anche L'informativa antimafia) vada richiesta solo prima della stipula del contratto, nonché in caso di modifica della composizione societaria ed eventualmente in presenza di particolari situazioni di cui è eventualmente venuta a conoscenza l'Amministrazione. Si segnala che tale rilievo è stato verbalizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti Salvatore Orfano Cell 347 1780417 Poiché i documenti richiesti ex art. 80 hanno tutti una validità di sei mesi (eccetto il DURC che è di 4 mesi) diversamente dovremmo ogni sei mesi richiedere tutte le verifiche ex articolo 80.

Obbligo ricorso al MEPA
QUESITO del 09/01/2023

L'art. 1 comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 2018 ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per tutte le amministrazioni pubbliche.
Tale normativa non ha modificato il DL 95 del 6.07.2012 art 15, comma 13 lett d) che indica ancora la soglia di € 1.000,00 per il ricorso al MEPA per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Si chiede pertanto se gli Enti del Servizio Sanitario devono ricorrere al MEPA per acquisti di importo superiore a € 1.000,00 o a € 5.000,00.

Argomenti:

Come noto, le imprese di pulizia, per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria, devono essere iscritte in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge n. 82/1994 e dal relativo regolamento di attuazione DM 274/1997.
A tale proposito si chiede:
1) Se - in caso di RTI e subappaltatori - l’impresa componente il RTI/il subappaltatore devono necessariamente essere iscritti in una fascia corrispondente all’importo delle rispettive prestazioni da eseguire, assurgendo così la fascia di iscrizione non solo a requisito di partecipazione alla gara, ma anche a requisito qualificatorio indispensabile ai fini dell’esecuzione delle prestazioni appaltate/subappaltate;
2) In caso affermativo, se tale limitazione si applichi anche ai subappalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Argomenti:

Gent.mi, sono a richiedere la cortese risposta a due domande connesse: - se un OE in concordato di continuità, dopo l'omologazione dello stesso, possa essere mandatario di una RTI, oppure se anche dopo l'omologazione vigono le prescrizioni ed i divieti di cui agli artt. 186 bis, comma 5 e 6, Codice Contratti Pubblici, e 95 del D.Lgs 12/01/2019 n.14 (obbligo di autorizzazione per la partecipazione ad una gara pubblica, necessaria relazione e divieto di partecipare in qualità di mandataria di RTI); - nel caso in cui un OE, che possieda tutti i requisiti di carattere speciale per partecipare singolarmente alla gara e si trovi in concordato di continuità e prima dell'omologazione del stesso, si presenti quale offerente in qualità di mandatario di RTI costituenda, trattandosi di una RTI non ancora costituita (quindi, presumibilmente, non un soggetto diverso), data la preesistenza del possesso in capo all'impresa dei requisiti di partecipazione e tenendo da conto il principio del favor partecipationis, se è possibile attivare il soccorso istruttorio o i chiarimenti, indicando l'impossibilità di presentarsi quale mandatario ai sensi dell' art. 186 bis, comma 5 e 6, e chiedendo se vuole, invece, partecipare singolarmente.

Con Delibera n. 621 del 20.12.2022 l’ANAC ha previsto, a far data dal 01.04.2023, una revisione del contributo obbligatorio per l’autofinanziamento dell’Autorità Anticorruzione, sia per le Stazioni Appaltanti che per gli Operatori Economici (OE). Si chiede se i predetti nuovi importi, debbano essere applicati alle procedure la cui determina a contrarre o atto equivalente, sia stata adottata a far data dal 01.04.2023 oppure se, col termine “pubblicazione” indicato nella Delibera, debba intendersi la data di pubblicazione della gara (Es.: dell’RdO o della Trattativa Diretta MEPA sul portale www.acquistinretepa.it, data di pubblicazione che potrebbe non coincidere con quella della determina a contrarre). Con l’occasione si chiede altresì il seguente chiarimento: è stata recentemente pubblicata la Sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione n. 1175 del 03.02.2023, sulla base della quale parrebbe applicabile il soccorso istruttorio a favore dell’OE che, in sede di offerta, abbia dimenticato di effettuare il versamento del contributo ANAC. E’ effettivamente così? Nel senso che, in caso di dimenticanza, è quindi ammissibile applicare il soccorso istruttorio anche una volta già presentata la busta economica non ancora aperta, consentendo alla ditta di pagare il contributo ANAC in un secondo momento, ma comunque prima dell’apertura dell’offerta? Se effettivamente è così, tale modo di operare, può essere sempre attuato a prescindere che, lo stesso, sia espressamente previsto in lex specialis di gara?

Buongiorno,
con la presente vorrei porre il seguente quesito:
un istruttore amministrativo (categoria C), che lavora da 10 anni nel settore informatico (area informatica) ed è laureato in scienze politiche (quinquennale)
oppure
un istruttore tecnico (perito informatico categoria C) , che lavora da 10 anni nel settore informatico (area informatica) ed è laureato in architettura (triennale)
possono svolgere il ruolo del verificatore di conformità in caso di adesione ad accordo quadro ? (Adesione all'Accordo quadro Lotto 4 Gestione della Transizione al Digitale, lotto Centro ID 2069).
https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__102__Collaudo_e_verifica_di_conformit%C3%A0/8483
Grazie
Cordiali saluti
Laura Baldini

Argomenti:

Aderendo alla convenzione stipulata dal soggetto aggregatore - che nel 2020 ha indetto e aggiudicato la gara
finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia -
questo ente locale, nel 2022, ha affidato all'operatore aggiudicatario i servizi di pulizia degli edifici comunali,
per la durata di tre anni.
La convenzione stipulata dal soggetto aggregatore prevede la clausola in oggetto, limitata all'ipotesi di rinnovo contrattuale.
Si chiede se, in base a detta clausola, l'aggiudicatario, dopo avere pattuito nel 2022 con l'ente contraente
un corrispettivo d'appalto complessivo per l'intera durata contrattuale (3 anni), sia legittimato a chiedere, nel 2023, e direttamente
all'ente contraente, la revisione del corrispettivo di appalto.
Non risulta che la convenzione predisposta dal soggetto aggregatore nel 2020 sia stata rinnovata.
Questo ente ritiene che detta clausola vincoli esclusivamente soggetto aggregatore/aggiudicatari e che, in ogni caso,
i presupposti legittimanti la revisione del corrispettivo debbano essere accertati da ANAC .

Il D.M. n. 143/2021 prevede che l’attestazione di congruità della manodopera è richiesta in occasione dell’“ultimo stato di avanzamento lavori”, prima di procedere al “saldo finale” (art. 4) e che l’esito negativo della verifica di congruità della manodopera incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva contributiva finalizzate al rilascio del DURC (art. 5). L’accordo tra le parti sociali in data 7/12/2022 introduce una procedura di alert, nell’ambito della quale è previsto che, nel caso in cui il cantiere risulta non congruo, la cassa edile invia un avviso per intimare al committente di non procedere al pagamento del “saldo finale”. Al riguardo si chiede: 1) se l’espressione “saldo finale” sia da intendere nel senso di "rata di saldo" di cui all’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e all’art. 113-bis, c. 2, del Codice, nel qual caso il saldo coincide con le ritenute dello 0,5 per cento e deve essere pagato dopo il certificato di collaudo, oppure nel senso di "ultimo acconto" del corrispettivo d’appalto, come sarebbe coerente con il riferimento del D.M. 143/2021 all’ultimo SAL; 2) se possa legittimamente essere sospeso il pagamento senza che ciò sia espressamente previsto dal Codice e dal D.M. 143/2021 e, in caso positivo, se la sospensione sia poi funzionale al pagamento sostitutivo da parte del committente agli enti previdenziali sulla base di DURC irregolare, emesso a causa della non congruità della manodopera.

Argomenti:

L’Unione Europea, nell’ambito della c.d. “transazione ecologica” sta valutando la possibilità di abolire, a far data dal 2035, la produzione di auto con motori termici. In tale contesto si stava ragionando sulla fattibilità per il prossimo futuro di poter installare, nei pressi dei parcheggi siti all’interno dell’infrastruttura dell’amministrazione, delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici privati. Essendo un servizio a favore del proprio personale dipendente (e non per quello esterno) ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), tale possibilità potrebbe essere correttamente inquadrata come concessione di servizio a titolo non oneroso. L’attività, in effetti, parrebbe simile a quanto già avviene ad esempio per i distributori di snacks e bevande con la differenza che, anziché macchine distributrici si installerebbero colonnine di ricarica mentre, in luogo di generi alimentari, verrebbe erogata energia elettrica. Il gestore, sosterrebbe a proprie spese l’investimento per l’installazione, riscuoterebbe direttamente dai fruitori quanto erogato tramite specifica applicazione e provvederebbe alla manutenzione periodica dei punti distribuzione. Qualora occorra, il predetto operatore economico (OE), pagherebbe altresì il canone per l’occupazione del suolo pubblico, lasciando totalmente indenne l’amministrazione da ogni costo. L’SA porrebbe in essere una procedura negoziata, d’importo stimato a base di gara inferiore alla soglia comunitaria, per finalizzare una concessione variabile dai 5 ai 10 anni in ragione dell’investimento iniziale. L’aggiudicazione avverrebbe al prezzo più basso in riferimento all’OE che applicherebbe il minor prezzo all’energia elettrica erogata a favore degli utenti. Si chiede un autorevole parere sul corretto inquadramento dell’esigenza descritta. Ten.

L'art. 35, comma 18, del Codice prevede l'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
Nel caso di lavori, si chiede se l'installazone della recinzione di cantiere può essere considerata quale "effettivo inizio della prestazione", oppure se questa debba riguardare l'avvio delle lavorazioni principali (ad esempio, gli scavi).

Buongiorno,
oggi 29.03.2023 si legge:
Il nuovo codice degli appalti sarà operativo in tre fasi:
il 1 aprile è prevista la vigenza della norma,
il 1 luglio l'operatività,
...
Per le nuove gare indette dal 01.04.2023 si applicherà il nuovo codice appalti oppure sino al 01.07.2023 il D.Lgs.vo50/2016?
Grazie e cordiali saluti

QUINTO D'OBBLIGO
QUESITO del 05/04/2023

Con la presente ti chiediamo se gli aumenti Istat dei contratti di appalto, previsti da capitolato, impattano sulla quota del quinto d’obbligo, riducendone la possibilità di utilizzo per altri incrementi.
Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

Buongiorno,
nel caso di accesso ad una convenzione su MePa, come ad esempio quella relativa all’Energia Elettrica, è necessario richiedere il Passoe all’Operatore Economico? O la verifica dei requisiti si intende automaticamente soddisfatta da Consip?

Argomenti:

L’art. 50 comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ha disposto in relazione ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che “7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.
La previsione sembra estendere a tutti gli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la possibilità di sostituzione del certificato di collaudo (per gli appalti di lavori( o quello di verifica di conformità (quanto ai servizi e forniture) con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori (per i lavori) e dal RUP o dal direttore dell’esecuzione se nominato (per servizi e forniture.
L’art. 116 del medesimo D. Lgs. intitolato “Collaudo e verifica di conformità” al comma 7 prevede che “Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14” che a sua volta all’art. 28, invece, restringe tale facoltà solo ad alcune fattispecie ivi indicate prevedendo che “1. Ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori (cfr. Allegato II.14 articolo 28. Certificato di regolare esecuzione).
Se dunque da una parte l’art. 50 comma 7, nell’individuare la portata applicativa della disposizione richiama, genericamente “i contratti di cui alla presente Parte” ossia tutti i contratti previsti nel Libro II Parte I del Nuovo Codice dei Contratti di importo inferiore alle soglie europee, dunque generalizzando la facoltà di sostituzione a tutti i contratti sotto soglia, dall’altra l’art. 116 comma 7 dello stesso Codice, nel rinviare, quanto a modalità tecniche, tempi di svolgimento del collaudo e casi di sostituzione, all’allegato II.14, limita invece la possibilità di sostituzione solo alle ipotesi espressamente individuate all’art. 28 del medesimo allegato riproducendo, sostanzialmente le previsioni dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ancora efficace sebbene non più vigente.
Le disposizioni ove interpretate secondo il tenore letterale sarebbero viziate da insanabile contrasto e condurrebbero a difficoltà applicative insuperabili.

Si chiede pertanto che il MIMS voglia esprimere il proprio autorevole parere in merito alle citate disposizioni e se la rilevata antinomia possa essere risolta, in sede applicativa, ricorrendo, quali coordinate ermeneutiche, ai principi ispiratori del nuovo codice dei contratti e, nel caso di specie, al principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo codice secondo cui “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
Infatti, il criterio interpretativo improntato al perseguimento del risultato, inteso come efficacia, efficienza, economicità e celerità di esecuzione, sembra imporre che, nel caso di disposizioni la cui interpretazione letterale possa condurre a conseguenze ermeneutiche potenzialmente confliggenti, debba privilegiarsi la soluzione che consenta di perseguire il risultato con il minor spreco possibile di “risorse amministrative” e con maggiore rapidità.
Il rilascio del certificato di regolare esecuzione appare adempimento burocratico certamente più snello e rapido della procedura di rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità realizzando così, in concreto, il rispetto del principio del risultato ispiratore del nuovo Codice dei Contratti.

Il nostro servizio gestione CDI deve procedere con proroga tecnica nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, per evitare sospensione del servizio.
Il capitolato d’appalto prevedeva:
“Nel caso in cui alla scadenza del contratto il Concedente non abbia provveduto all’individuazione formale di un nuovo contraente, il Concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su esplicita richiesta del Concedente stesso, sino a quando non abbia provveduto ad individuare un nuovo contraente”.

Il problema del nuovo contratto di proroga è la tempistica indefinita (sino all’accreditamento e consegna locali all’eventuale nuovo gestore) che rende complesso calcolare il valore della concessione.
Possiamo indicare un valore mensile/annuo da applicare per il tempo necessario?
Possiamo definire la durata del contratto di proroga mediante una clausola di risoluzione contrattuale a seguito sopravvenuta individuazione nuovo gestore?

Argomenti:

pagamenti art. 26 ex 50/2022
QUESITO del 19/04/2023

In presenza di ati e/o consorzi è possibile procedere a differenti revisioni prezzi per i vari membri di ATI e/o consorziati?

Argomenti:

Un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituito da nr. 2 imprese, ha partecipato ad una procedura di gara europea relativa all’affidamento di un appalto misto (servizi+lavori) dichiarando, in sede di presentazione delle offerte, una quota di partecipazione pari all’80% per la mandataria e al rimanente 20% alla mandante. In esito all’aggiudicazione definitiva, l’operatore economico de quo ha formalmente costituito il Raggruppamento, con rogito notarile opportunamente registrato, confermando, nell’Atto Costitutivo, la quota di esecuzione dell’80% e 20% tra le due compagini.
Successivamente l’RTI in argomento ha inviato, ferma la medesima composizione soggettiva delle società, una richiesta di autorizzazione per la variazione delle quote di esecuzione nella misura dell’99,9% per la mandataria e dello 0,01 % alla mandante adducendo, quale generica motivazione, delle “sopravvenute esigenze operative”.
Si domanda se è possibile, ai sensi di legge e della giurisprudenza, assecondare l’istanza autorizzando la variazione richiesta e se tale eventuale approvazione può avvenire anche in vigenza del termine dilatorio ex comma 9 art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, giacché è stata anticipata l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ovvero dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

Argomenti:

In caso di adesione ad accordo quadro stipulato da centrale di committenza, quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, si chiede a codesto autorevole Servizio se le amministrazioni aderenti, prima di procedere all'adesione, debbano adottare la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, [...], decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e gli elementi di selezione degli operatori economici e delle offerte" oppure sia sufficiente una determina di affidamento adottata a valle dell'adesione (ancorché il contratto attuativo sia di importo superiore alla soglia comunitaria.
Grazie.

Argomenti:

Non è ben chiaro, a livello operativo, come debba avvenire la procedura indicata dall'articolo in oggetto, relativamente "all'apposito scambio di lettere". A parere della scrivente Stazione Appaltante (SA), possono verificarsi le seguenti tre casistiche, tutte da attuare tramite l'utilizzo di file PDF: 1 - l'ordine viene inviato all'operatore economico (OE), il quale trasmette all'SA un documento diverso dal primo, con cui ne manifesta l'accettazione; 2 - in caso di utilizzo del MEPA avviene invece il contrario ossia, l'OE trasmette all'SA l'offerta, caricandola in piattaforma. Quest'ultima l'accetta, tramite distinto e separato documento di stipula, recapitato all'OE sempre tramite MEPA; 3 - l'SA invia l'ordinativo all'OE. Questi ritrasmette il medesimo documento all'SA controfirmato per accettazione. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma ed in particolare all'allegato I.1, art. 3, lett. b). Quanto precede a prescindere che, sul documento PDF, vengano apposte firme digitali (una per ciascun atto, nei casi 1 e 2 mentre due congiunte nel caso 3) in PADES, CASED (p7m) oppure tramite firme apposte dapprima analogicamente sul contratto cartaceo, reso poi elettronico digitale a seguito di scansione o conversione in PDF. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

L’art. 61 comma 1 del D.lgs. 36/2023 riproduce, all’articolo 1 comma 1, il comma 1 dell’art. 112 del vigente decreto legislativo n. 50/2016 in tema di appalti riservati per gli operatori economici che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati.
Al comma 2 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.
Al comma 3 che “Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati” ed al comma 4 che “In sede di prima applicazione del codice, l’Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”.
L’Allegato II.3 al Nuovo Codice dei Contratti intitolato “Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)” riproduce, delegificandoli, all’art. 1, il comma 2 dell’art. 112 del vigente decreto legislativo n. 50/2016 (in tema di appalti riservati per gli operatori economici che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati), e, nei commi successivi, le disposizioni già contenute nell’art. 47 del D.L n. 77/2021 in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC.
Ed invero, ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’Allegato II.3, l’appaltatore, diverso da quelli indicati all’art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all´Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell´intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all´art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La violazione dell’obbligo di cui all´art. 1 comma 2 dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, determina, altresì, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell’All. cit, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
Ai sensi dell´art. 1 comma 4 ultimo cpv dell’Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Il comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
L’allegato citato prevede che in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l’Amministrazione committente applica penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Ora, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, in riferimento all’Allegato II.3 si legge testualmente quanto segue: “Questo allegato, in attuazione dell’art. 61 del nuovo codice, riproduce delegificandoli, all’arti. 1, il comma 2 dell’art. 112 del vigente decreto legislativo n. 50/2016 (in tema di appalti riservati per gli operatori economici che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati), e nei commi successivi le disposizioni già contenute nell’art. 47 del d.l. n. 77/2021 in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, che vengono stabilizzate ed estese a regime a tutti i contratti pubblici, in attuazione di apposito criterio di delega”.
Sebbene, pertanto, l’All. II.3 sia formulato in attuazione del richiamato art. 61 del D.lgs. 36/2023 che regola gli appalti “riservati”, tuttavia la Relazione di accompagnamento al Nuovo Codice - che, come si legge nella Relazione medesima, rappresenta “un materiale della legge” (Gesetzmaterial) che si propone come un vero e proprio manuale operativo per l’uso del nuovo codice, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle “linee guida non vincolanti” – in riferimento al richiamato All.II.3 ed alle relative disposizioni riproduttive di quelle già contenute nell’art. 47 del D.L. 77/2021 in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, afferma che le dette disposizioni “vengono stabilizzate ed estese a regime a tutti i contratti pubblici, in attuazione di apposito criterio di delega”.
Il tenore della Relazione nella parte sopra riportata, pertanto, induce a ritenere che le disposizioni del citato All. II.3 si debbano estendere a regime a tutti i contratti pubblici e non solo a quelli finanziati con le risorse PNRR o PNC come fin qui disposto dall’art. 47 del D.L. 77/2021.
Se così fosse a partire dal 1°luglio 2023, le Stazioni Appaltanti nei bandi di gara, salva la facoltà di deroga consentite nei limiti di cui al comma 7 dell’art. 1 dell’All. II.3, sarebbero tenute a conformare le procedure di gara alle previsioni del richiamato All. II.3 per tutti i contratti pubblici, non solo per quelli finanziati con risorse PNRR e PNC come invece fin qui previsto dal cit. art. 47 del D.L. 77/2021.
Ciò premesso, ritenuto che l’art. 61 del Codice, sebbene collocato nella Parte II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI, regola i soli appalti riservati,
ritenuto altresì che il comma 1 dell’Art. 57 del Codice (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) prevede che “1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.”,
tutto ciò premesso e ritenuto si chiede a Codesto Ministero di esprimere il proprio autorevole parere in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’All. II.3 del D.lgs. 36/2023 ai soli appalti riservati di cui all’art. 61 del Codice dovendo, negli altri casi, farsi riferimento alle previsioni di cui all’art. 57 comma 1 del Codice, oppure se le previsioni di cui all’Allegato II.3 debbano ritenersi estese a regime a tutti gli appalti pubblici anche non riservati e non finanziati con risorse a valere sul PNRR o sul PNC.

Argomenti:

In riferimento al DL 8 aprile 2020, n. 22, visto in particolare l’art. 7-ter rubricato “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica” ove:
al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, etc...
si chiede se i poteri conferiti ai Sindaci con legge nazionale siano esercitabili nella Regione Sicilia, regione a statuto speciale.

Argomenti:

Nel caso di una RdO su più lotti sotto i 40.000 è possibile generare uno SMART CIG di valore complessivo inferiore a € 40.000,00 oppure è obbligatorio generare un CIG in modalità simog indicando i vari lotti?

Argomenti:

Con riferimento al Quesito n. 1858 del 29/03/2023, relativo all’entrata in vigore de nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/23), si domanda gentile conferma:
A) sull’efficacia delle disposizioni di quest’ultimo a partire dall’1 luglio 2023.
Inoltre, si chiede se,
B) per le procedure di gara che saranno indette entro il 30 giugno 2023, possa farsi riferimento alle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare:
C) in relazione ai termini di presentazione delle offerte, si domanda gentile conferma se la decorrenza degli stessi si riferisce, a mente dell’art. 60 del medesimo Decreto 50/2016, "(...) dalla data di invio del bando di gara (...)".
In subordine, qualora si applicassero le disposizioni indicate nell’art. 84 del nuovo Codice (D. Lgs. n. 36/2023), si domanda gentile conferma se,
D) nel caso di trasmissione dei bandi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, la conferma da parte di quest’ultimo della ricezione dei bandi, che solitamente avviene entro pochi minuti dall’invio, contenga anche i riferimenti alla data della pubblicazione dello stesso.

Argomenti:

Richiamato l’art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto (…)”, si chiede di chiarire se tale assolvimento sia necessario anche allorquando la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Argomenti:

Firma determina a contrarre
QUESITO del 13/06/2023

Nel nuovo codice degli appalti, la determina a contrarre può essere firmata dal Responsabile unico del progetto

Argomenti:

Efficiacia del D.Lgs.vo 36/23
QUESITO del 16/06/2023

Buonasera,
per i bandi di gara trasmessi per la pubblicazione alla Gazzetta Europea il 30 .06.2023 trova applicazione il D.Lgs.vo 50/2016 (in quanto fa fede la data di inoltro alla GUCE) oppure il D.Lgs.vo 36/2023 in quanto fa fede la data di pubblicazione sulla Gazzetta Europea (certamente successiva al 30.06.2023)?
Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

cessione di credito - modalità
QUESITO del 19/06/2023

buongiorno,
si chiede:
1) se, ai sensi dell'art. 106, c. 13, D.Lgs. 50/2016, che prevede che per la cessione di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sia possibile la cessione, da parte di un appaltatore, di un credito per un lavoro pubblico a un soggetto privato (ad esempio un subfornitore dello stesso appalto) richiamando l'art. 1260, c.c. .
2) In caso di risposta affermativa, si chiede quali cautele la stazione appaltante può mettere in atto (es. forme particolari di pubblicità) nei confronti di eventuali altri creditori dell'appaltatore principale
si segnala l'urgenza
grazie

Argomenti:

pagamento diretto a subfornitore
QUESITO del 19/06/2023

Buongiorno,
pongo i seguenti quesiti:
1) l'art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016 può essere utilizzato per pagare direttamente, da parte della stazione appaltante, un subfornitore dell'appaltatore principale nell'ambito di un appalto di lavori?
2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiede se ciò è possibile anche nel caso in cui l'inadempimento da parte dell'appaltatore principale sia solo temuto da parte del subfornitore?
3) lo stesso articolo consente il pagamento diretto della stazione appaltante al subfornitore di materiali utilizzati dal subappaltatore?
4) nel caso del punto 3) è corretto che la fattura sia emessa dall'appaltatore principale con indicazione delle quote da pagare al subappaltatore e al subfornitore?
molte grazie
si segnala l'urgenza

Procedura aperta per affidamento servizi con durata dell'appalto di 12 mesi. Previste in disciplinare n. 2 distinte opzioni di rinnovo di 12 mesi ciascuna.
Valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo dei n. 2 rinnovi.
E' ammissibile?
Grazie

Nell’impianto del nuovo codice si chiede di fornire indicazioni circa gli atti che debbano essere predisposti all’avvio di una procedura concorsuale.
Specificatamente l’art. 17 comma 1 prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. L’atto in parola, per intendersi, esprime la decisione del titolare del potere di spesa, non solo di attuare l’intervento ma di attuarlo in un certo modo, con certe regole, con certe deroghe (laddove possibile) che occorrerà, proprio in coerenza con la responsabilità di chi agisce, chiaramente motivare/giustificare. 
Dall’altro lato invece all’art. 6, comma 2, let. g) dell’ALLEGATO I.2 - Attività del RUP è stabilito che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”.
In definitiva In tale prospettiva sembrerebbe che con la decisione di contrarre, il soggetto competente titolare del potere di spesa oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento nominando il RUP. Con un successivo atto il RUP stabilisce i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione. WMP

Argomenti:

Premesso che l’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016 prevede che: “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38”.
In attuazione del disposto di cui sopra con D.M. 560/2017, aggiornato con successivo D.M. 312/2021, il MIT (poi MIMS) ha definito le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, scaglionati in relazione alla tipologia ed al valore delle opere da affidare.
Il d.lgs. 36/2023 all´art. 43 (“Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) stabilisce al comma 1 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”.
In punto di regime transitorio, l’art. 225 d.lgs 36/2023 prevede, al comma 9, che: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia…omissis”; ed al comma 16: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.”
Un tanto premesso, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di chiarire:
- se i D.M. 560/2017 e 312/2021 - in particolare le tempistiche di introduzione della metodologia BIM ivi previste – in quanto attuativi dell’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016, debbano ritenersi abrogati ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 225, comma 16, d.lgs 36/2023, in linea con la ratio del termine “unico e generale” ex art. 43, comma 1, d.lgs. 36/2023 siccome descritta nella relazione illustrativa al d.lgs 36/2023;
- ovvero se, invece, ritenendo che i citati decreti ministeriali non abbiano natura regolamentare (come emergerebbe dall’art. 48, comma 6, d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021), nel lasso temporale intercorrente fra il 1° luglio 2023 ed il 1° gennaio 2025 si debbano ritenere ancora valide ed applicabili le soglie e le tempistiche graduali di introduzione del BIM di cui al D.M. 560/2017, come modificate dal D.M. 312/2021;
- se in caso di procedure di affidamento della progettazione avviate in regime di obbligatorietà del BIM ai sensi dei D.M. 560/2017 e 312/2021 ma per le quali non si sia ancori giunti alla stipula del contratto, sia corretto, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 225, comma 9, d.lgs. 36/2023, applicare la disciplina previgente al d.lgs. 36/2023 anche in punto di determinazione dei corrispettivi, compresa la non previsione della maggiorazione dell’onorario per l’utilizzo del BIM;
- ovvero se, invece, il compenso per gli incarichi non formalizzati alla data del 1° luglio 2023 debba essere rideterminato in senso maggiorativo in base a quanto stabilito dall’Allegato I.13 al Nuovo Codice.

Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.

Argomenti:

Buongiorno,
si richiede se, nell'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale, si possa considerare lo stesso, anche alla luce della disciplina nel nuovo "codice dei contratti" tra quelli relativi ai "settori speciali", ed in particolare ai "servizi di trasporto" di cui all'art. 149 del d.lgs. 36/2023.
Grazie, saluti.

Si chiede quale sia la disciplina da applicare ad una proposta di PPP ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, pervenuta a questa Amministrazione in data 09.05.2023.
Ipotesi percorribili potrebbero essere:
ipotesi A) unica fase: il procedimento deve intendersi avviato al momento di presentazione della proposta (9 maggio) e, pertanto, dovrà essere applicato il D.Lgs. 50/2016 anche alla procedura di gara (dando per certo che il bando verrà pubblicato dopo il 1° luglio);
ipotesi B) unica fase: la data da considerare sarà quella della pubblicazione del bando di gara (dopo il 1° luglio) e, pertanto, prima di dichiarare di pubblico interesse la proposta pervenuta, il candidato proponente dovrà adeguarla al D.Lgs. 36/2023.
In attesa di conoscere il Vs. autorevole parere, si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti

Imposta di bollo
QUESITO del 11/07/2023

Gentili, si chiede se l'imposta di bollo sui contratti disciplinata all'art. 18 c. 10 del D.Lgs 36/2023, visto quanto disposto all'art. 2 dell' allegato I.4, che recita ". Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 copra e sostituisca anche l'imposta dovuta sugli atti riguardanti l'esecuzione del contratto quali verbali, atti sottomissione etc, Si ringrazia per la collaborazione

Argomenti:

In riferimento al “Fondo salva-opere” di cui all’art. 47 commi da 1-bis a 1-septies D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, si pongono i seguenti quesiti sul previsto obbligo contributivo, ivi fissato nella misura del 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000:
1. la citata previsione normativa, al comma 1-sexties, stabilisce l’inapplicabilità del contributo in questione alle gare aggiudicate dai comuni; si chiede se la scrivente, quale società in-house del Comune di Bari, sia tenuta al versamento del contributo;
2. l’obbligo contributivo in questione è correlato, come ricordato, “...aI valore del ribasso offerto dall’aggidicatario delle gare...”: poichè la scrivente ha posto in essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, si chiede se l’obbligo contributivo sussista anche in assenza di una vera e propria procedura di gara, allorquando, come nel caso della procedura espletata dalla scrivente, si ponga in essere una procedura negoziata con un singolo operatore economico e l’iter si concluda con l’adozione di un provvedimento di affidamento piuttosto che di aggiudicazione di gara e conseguente affidamento;
3. come detto, la scrivente ha posto in essere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016: essa ha avuto per oggetto l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima (in via principale, allacci d’utenza), per la durata di 2 anni. Trattasi di un appalto costituito dalla sommatoria di numerosi interventi, ciascuno di entità economica ben inferiore alla soglia fissata dall’art. 47 comma 1-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, ma cumulativamente superiori alla predetta soglia. In tale ipotesi, sussiste l’obbligo contributivo di cui alla citata previsione normativa?
4. Nell’ipotesi in cui, con riguardo al quesito n. 3, si ritenga sussistente l’obbligo alla contribuzione, si chiede di conoscere la modalità di determinazione dello stesso, tenuto conto che gli atti della procedura di affidamento non pongono a base d’asta un importo complessivo, ma un elenco prezzi unitari. Al riguardo, si fa presente che nei medesimi atti risulta, comunque, prevista una stima complessiva dell’importo dell’appalto (“importo presunto dell’appalto”), operata sulla base di dati storici. Tale stima, che è qualificata come meramente indicativa e non costituisce oggetto di pattuizione (atteso che il corrispettivo viene determinato a misura in relazione ai lavori effettivamente commissionati ed eseguiti nell’arco della durata contrattuale), ha la valenza di tetto massimo di spesa e, pertanto, il ribasso proposto dall’operatore economico affidatario determina il maggiore o minore numero di interventi realizzabili nell’ambito del tetto di spesa fissato con l’importo presunto dell’appalto (in linea con questa configurazione, si prevede sia che l’appalto abbia cessazione prima della prevista scadenza biennale, nell’ipotesi in cui il corrispettivo maturato abbia già raggiunto detto importo stimato, sia che la committente possa differire la scadenza, ove, al compimento del biennio, non sia stato raggiunto il predetto importo).

Argomenti:

Il combinato normativo in oggetto indica che, la Stazione Appaltante (SA), può indicare nei documenti di gara che, una determinata prestazione contrattuale, debba essere svolta direttamente dall’operatore economico (OE) invitato ed offerente. In ragione della predetta novella, in una gara di lavori costituita da un unico lotto relativo ad un’unica categoria SOA (Es.: OS28), l’SA può quindi indicare nei documenti di gara che, tutta la prestazione principale OS28, venga svolta direttamente dall’OE invitato ed offerente, senza che la stessa possa essere oggetto di subappalto? In caso di risposta affermativa poiché sostanzialmente tutta la prestazione principale dovrà essere direttamente svolta dalla ditta offerente, tale circostanza implica che il subappalto dev’essere concesso solo per le attività accessorie, quali ad esempio il trasporto dei materiali ed attrezzature in cantiere, lo smaltimento dei materiali di risulta ed il montaggio dei ponteggi?

L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale "

Nel contesto generrale del nuovo codice, si chiede:
1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?)
2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?)
3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).

Argomenti:

In caso di richiesta di preventivi propedeutica all'affidamento diretto inviata prima del 30 giugno 2023 la determina di affidamento del servizio predisposta a luglio 2023 deve fare riferimento al 50/2016 o al 36/2023 ?

Grazie

Argomenti:

L'art. 3 del D.P.R. 383/1994 prevede che la Conferenza dei servizi per la localizzazioni di opere di interesse statale sia indetta dallo Stato (Ovvero MIT, ovvero Provveditorato OO.PP.). L'art. 38 del nuovo codice D.Lgs. 36/2023 invece prevede al comma 3 che qualsiasi stazione appaltante può convocare un CdS per un PFTE di un'opera di interesse pubblico. Quindi la stazione appaltante si attiva autonomamente (contattando tramite la CDS i singoli enti preposti) in un campo dove era invece previsto il filtro del Provv. OO.PP.? Quindi il D.P.R. 383/1994 è da considerarsi superato?

Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Nell'importo di 40.000 euro deve essere conteggiata anche la cassa professionale (nel caso di incarichi di architettura/ingegneria)?

Col nuovo Codice, nell’ambito della discrezionalità posta in capo alla Stazione Appaltante (SA) per la selezione degli operatori economici (OE) da invitare alle procedure negoziate, sarebbe ancora possibile utilizzare il criterio della diversa dislocazione territoriale di cui al parere n. 790 di Codesto Ministero? Il criterio in parola, declinato nelle modalità di cui alle indicazioni operative ITACA n. 20/239/CR5a/C4 del 17/12/2021 potrebbe continuare a rappresentare, a prescindere dal termine del periodo emergenziale, un giusto equilibrio per: 1 - attenuare la discrezionalità della SA nella scelta degli OE da invitare; 2 – scongiurare la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che poterebbero determinare una chiusura al mercato; 3 – evitare al contempo che, in particolare per quanto concerne i lavori, un’eccessiva distanza dalla sede legale e/o operativa dell’impresa rispetto al luogo d’esecuzione del cantiere, sia causa di blocco e/o rallentamento e/o generi problematiche gestionali in fase d’esecuzione dell’appalto. L’articolo in oggetto ed il relativo allegato II.1, parrebbero non porre espressi dinieghi in tal senso. Si chiede un autorevole parere in merito.

Argomenti:

Buongiorno,

si chiede assistenza in merito alla modalità di stipula dei contratti a valle di procedure di affidamento diretto o negoziata.
Sarebbe possibile ricorrere anche per le procedure negoziate o affidamenti diretti ad atto pubblico o scrittura privata se una stazione appaltante ritenesse di stipulare in tale modalità, a maggior tutela dell'ente sotto diversi profili? L'art.18 del nuovo codice sembrerebbe invece obbligare al ricorso alle lettere commerciali.
La problematica nasce dalle nuove soglie che sono molto più alte per le procedure non ordinarie, soprattutto per quello che attiene alla contrattualizzazione, diminuendo le garanzie in fase esecutiva, in particolare per comuni con minori dimensioni.

In relazione al quesito del 23 maggio scorso in merito alla possibilità o meno per la SA di acconsentire alla modifica delle quote di esecuzione dell'appalto in corso di esecuzione alla luce del D.lgs.n 36/2023 evidenzio quanto segue.

La disciplina precedente al D.Lgs. 36/2023 prevede, in relazione ai soli appalti di Lavori, al comma 2 dell’art. 92 D.P.R. 207/2010 (come modificato dal d.l. 47/2014) che “2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata [nella misura minima del 40 per cento] e [la restante percentuale cumulativamente] dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”
L’art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede che “Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. [La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.]”
L’art. 48 del D.Lgs 50/2016 come noto distingue tra raggruppamenti di tipo verticale ed orizzontale, prevedendo, per quel che qui rileva, al comma 4 che nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, al comma 19 che “E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara” ed al comma 19-ter che “Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 marzo 2019, n. 6, ha sancito la piena libertà in capo alle imprese partecipanti ai raggruppamenti di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato “dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato”. L’Adunanza Plenaria ha infatti condiviso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara, senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l’entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori.
Tale principio è stato riaffermato ed esplicitato dal Consiglio di Stato nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 9 e 10 del 27 maggio 2021 in cui si chiarisce che “Questa Adunanza plenaria, di recente, ha chiarito che anche la fase esecutiva del contratto pubblico non è una “terra di nessuno”, indifferente all’interesse pubblico e a quello privato degli altri operatori che hanno preso parte al confronto concorrenziale, e che «l’attuazione in concreto dell’offerta risultata migliore, all’esito della gara, e l’adempimento delle connesse prestazioni dell’appaltatore o del concessionario devono […] essere lo specchio fedele di quanto risultato all’esito di un corretto confronto in sede di gara, perché altrimenti sarebbe facile aggirare in sede di esecuzione proprio le regole del buon andamento, della trasparenza e, non da ultimo, della concorrenza, formalmente seguite nella fase pubblicistica anteriore e prodromica all’aggiudicazione» (Ad. plen. n. 10/2020). 15. Si può quindi fondatamente ritenere che la deroga all’immodificabilità soggettiva dell’appaltatore costituito in raggruppamento, tale da evitare in fase esecutiva la riapertura dell’appalto alla concorrenza e, dunque, l’indizione di una nuova gara, sia solo quella dovuta, in detta fase, a modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l’addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara (o, addirittura, che vi abbiano partecipato e ne siano stati esclusi), ciò che contraddirebbe la stessa ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e colpiscano i componenti del raggruppamento, tuttavia senza incidere sulla capacità complessiva dello stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente, con una diversa distribuzione di diversi compiti e ruoli (tra mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in modo da garantire l’esecuzione dell’appalto anche prescindendo dall’apporto del componente del raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato od estinto) (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 27/05/2021 n. 9)”.
Alla luce di tali arresti dell’A.P. il Giudice amministrativo si è pronunciato più volte in merito alla possibilità delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori inquadrando, anzitutto, la normativa applicabile e richiamando il citato art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in ordine ai raggruppamenti temporanei di imprese cd. “orizzontali”. Rispetto a tale norma, sono stati ribaditi i principi espressi dall’Adunanza plenaria con la sentenza 27 marzo 2019, n. 6, in base ai quali vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato”, ritenendo pertanto “ammissibile la possibilità di modifica interna delle quote di esecuzione, purché vi sia a tal fine autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Conseguentemente, alla luce del superiore arresto giurisprudenziale, si conferma la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva sia in via successiva sia pure con autorizzazione, con l’unico limite che si rinviene nei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata (Consiglio di Stato, sentenza n. 5979 del 23 agosto 2021).

L’Articolo 30. All. II.12 del D.Lgs. 36/2023 (collocato nella Parte IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori) Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, riproduce, per gran parte, le norme (artt. 60-104) del d.P.R. n. 207/2010, attuative del decreto legislativo n. 163/2006 e rimaste in vigore anche dopo il sopravvenuto d.lgs n. 50/2016. Al comma 2 infatti riproduce la previsione del comma 2 dell’art. 92 del DPR 207/2010 sulle modifiche delle quote di esecuzione nella fase esecutiva, prevedendo che “…2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
A seguito della sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 (punti 38, 39 e 40: non è ammissibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all’interno del raggruppamento, lo può fare in certi casi l’Amministrazione), il D. Lgs. 36/2023 all’art. 68 ha ridisegnato l’istituto del raggruppamento eliminando la distinzione tra raggruppamento orizzontale e verticale, consentendo la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti.
L’art. 68 al comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ha previsto che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle”.
L’Art. 68 comma 17 del D.lgs. 36/2023 che “17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto”.
Nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, (Relazione che intende fornire anche le linee guida per l’applicazione delle nuove norme) in riferimento al citato co. 17 art. 68 si legge che “Con il comma 17 è riprodotta la disposizione sul recesso del partecipante al raggruppamento e al consorzio contenuta nel comma 19 dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, consentendo il recesso ad nutum (anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto) di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione”.
Le disposizioni sopra richiamate, riproducono, sostanzialmente, quanto ai lavori, la disciplina in atto vigente regolata dai citati art. 92 DPR 207/2010 ed art. 48 D.lgs. 50/2016 salvo, quanto al recesso, l’espunzione dell’inciso “esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento” prima riportato nell’art. 48 comma 19 e non riprodotto nell’art. 68 co.17.
Applicando dunque alle disposizioni sopravvenute le coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina ancora vigente, può affermarsi che sia consentita la modifica in fase di esecuzione delle quote di esecuzione dei componenti di un RTI, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Sugli appalti di servizi e forniture, per i quali non vi è ad oggi disciplina regolatrice delle modifiche delle quote di esecuzione analoga a quella prevista dal DPR 207/2010 e D.lgs. 50/2016 e dall’Art. 30 dell’All.II.12 del D.Lgs. 36/2023 e art. 68 del D.Lgs. 36/2023, soccorre la giurisprudenza che, nel tempo, ha enucleato alcuni importanti principi affermando che “Negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni di lex specialis (Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2014); pertanto, in assenza di una diversa previsione nella lex specialis di gara, è sufficiente che i requisiti di qualificazione siano garantiti dal RTI nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019 n. 8249 che ha richiamato al riguardo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato). Per l’effetto la giurisprudenza che precisato che laddove l’amministrazione ritenga di non dover inserire una clausola di tale tenore, valutando sufficiente limitarsi a prevedere una quota minima di fatturato a prescindere dalla quota di esecuzione della prestazione, non può disporsi l’esclusione di una concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dalla lex specialis di gara e neppure stabilito dalla legge mediante eterointegrazione (Cons. Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336). Anche Cons. Stato, III, 21 gennaio 2019, n. 491, conferma tali conclusioni, ribadendo che, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talché “in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa”, non può disporsi l’esclusione della concorrente (cfr. anche Cons. Stato, III, 16 novembre 2018, n. 6471) (Consiglio di Stato sentenza del 26 maggio 2023 n. 5205, Cons. St., Sez. V, 24.05.2022, n. 4123).
La giurisprudenza ha infatti rimarcato che per l’appalto di servizi e di forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; V 12 febbraio 2020, n. 1101; V, 2 dicembre 2019, n. 8249; III, 17 giugno 2019, n. 4025; questo perché la regola della necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese, a loro volta collimanti con le percentuali di esecuzione, e percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione, deriva, dall’art. 92 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”) norma che disciplina gli appalti di lavori sia in rubrica “Soggetti abilitati ad assumere i lavori” che nel contenuto dell’articolo, ove il riferimento è ai soli “lavori”, come precisato dall’Adunanza plenaria nella sentenza del 27 marzo 2019, n. 6).
A questo riguardo, vige il principio secondo cui - con l’eccezione del caso di una esplicita diversa richiesta dal bando - é sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre ai fini dell’esecuzione nella gara, tramite l’istituto dell’avvalimento, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al r.t.i.
Da tali arresti è lecito desumere che, se in assenza di una diversa previsione nella lex specialis di gara è sufficiente che i requisiti di qualificazione siano garantiti dal RTI nel suo complesso e non sia legittimo disporre l’esclusione da una gara di un RTI, a fortiori siano ammissibili modifiche in corso di esecuzione delle quote di esecuzione di un RTI purchè nei limiti del requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi e, pertanto, nella misura in cui non abbiano caratteristiche elusive del processo di verifica svolto avendo riguardo la capacità dimostrata attraverso i requisiti del RTI nel loro complesso.

Si chiede se per quanto disposto nel secondo capoverso dell'articolo di Legge in oggetto , nel caso di procedura negoziata e per gli affidamenti diretti, tipologie di affidamento che ritroviamo all'articolo 50 del Codice ( nei lavori sotto soglia gli importi sono elevati) la stipula debba (e non può) avvenire con scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale? Pertanto un regolamento interno dell'Ente che disponesse invece che sopra i 40.000,00 si debba procedere con scrittura privata o ancor più con contratto nella forma pubblica amministrativa è da ritenersi oggi in contrasto con la norma e quindi da disapplicare?

Buongiorno, Nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 dell'Istituto Regionale del vino e dell'Olio (IRVO - C.F. 00262110828) era stato previsto l'avvio di una procedura di affidamento per il servizio di pulizia di tutte le sedi dell'Istituto con gestione della gara a cura della CUC della regione siciliana. Quest'ultimo ufficio ha comunicato che nelle more della definizione della procedura di gara l'IRVO dovrà procedere con l'indizione di una gara "ponte" per l'affidamento temporaneo del servizio. Si chiede in proposito di sapere se, per l'acquisizione del relativo CIG, può essere utilizzato il CUI già attribuito alla procedura che avrebbe dovuto svolgere la CUC oppure debba procedersi ad una variazione del programma con la previsione del nuovo appalto da realizzare direttamente da parte dell'IRVO.

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Applicazione D.Lgs 36/2023
QUESITO del 29/08/2023

Buongiorno, sto scrivendo una Determinazione dirigenziale di aggiudicazione/affidamento relativa ad un Avviso Pubblico di Indagine di Mercato del 14/03/2023 (scadenza termine offerte 21.04.2023), quindi ancorato al D.Lgs 50/2016.
Domanda: per la DD di aggiudicazione/affidamento devo adottare il vecchio Codice degli appalti (perché già adottato per l'Avviso Pubblico), oppure il D.Lgs 36/2023 (dovendo considerare la DD di aggiudicazione/affidamento una procedura distinta dall'Avviso Pubblico, pertanto normata dal nuovo Codice)?
Nel ringraziare per l'attenzione, cordiali saluti e buon lavoro.

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Quesito: la unicità del RUP è compatibile con il responsabile di fase? Può il soggetto nominato RUP cumulare detto incarico al proprio? Risposta corretta: No, mai, v'è una incompatibilità logica, in quanto il Rup esercita una funzione di supervisione e controllo su dette figure. Riporto quanto il contenuto della relazione illustrativa al nuovo codice: Il comma 4 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”. È stata concessa la facoltà di nominare responsabili di fase, che possono essere di grande ausilio nella gestione dei molteplici e delicati compiti connessi alla realizzazione dell’intervento pubblico. Da ciò si evince che nel caso in cui non venga nominato un responsabile di fase l’incarico resta in capo al responsabile di progetto, per cui il quesito e la relativa risposta non mi risultano chiari.

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Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.

Il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella qualità di SA, ha formalizzato un incarico per Progettazione (secondo tre livelli: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo) e Direzione Lavori con sottoscrizione dell’affidamento incarico in data 02/12/2021. Il progettista ha redatto il progetto di fattibilità, approvato in data 30/12/2021, e il progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso nel luglio 2022 e pertanto in linea col disposto del Dlgs 50/2016. A seguito della pubblicazione, nel maggio 2023, del prezzario 2023 si è reso necessario aggiornare il progetto in argomento stante l'obbligo di utilizzare i nuovi prezzi elementari, sempre seguendo la norma di cui al Dlgs 50/2016, atteso che il progettista ha inteso dover uniformarsi al disposto di cui all’art. 225 comma 9 del Dlgs 36/2023. Il progetto definitivo-esecutivo in argomento, è stato quindi ritrasmesso alla SA nell’agosto 2023. Atteso che si intende proporre l’adozione di un unico atto per approvazione del progetto definitivo-esecutivo e contestuale dichiarazione della volontà a contrarre la fase di esecuzione lavori, si chiede: 1.È possibile indire la procedura di gara ancora ai sensi del Dlgs 50/2016 ? 2. Ove si debba procedere secondo il nuovo Dlgs 36/2023, si possono mantenere gli elaborati progettuali redatti ai sensi Dlgs 50/2016 in accordo al disposto dell’art. 225 comma 9, o è necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del progetto secondo il Dlgs 36/2023 ? Si precisa ai fini del superiore quesito che l’opera non rientra fra quelle finanziate col PNRR o PNC.

Esclusione automatica delle offerte
QUESITO del 04/10/2023

L’art.54 co.1 primo periodo del Decreto 36/2023 prevede che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Sempre lo stesso articolo 54 stabilisce che la disciplina di cui al predetto primo non trova applicazione agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Ciò premesso si chiede:
1. Se la stazione appaltante per un affidamento di un servizio di euro 30.000 oltre IVA ha stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.50 co.1 lett.e) del Codice, la disciplina dell’esclusione automatica di cui al citato articolo 54 co.1 primo periodo trova applicazione?

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Gent.mi,
sono a richiedere: se l'accantonamento dello 0.5 del ribasso vada effettuato anche in caso di Variante/Lavoro supplementare, ai sensi dell'art. 120 D. Lgs 36/2023 (ex art. 106, D.Lgs. 2016) e , nel caso positivo, se vada applicato quando l'importo di Variante/Lavoro complementare singolarmente considerata sia maggiore di € 200.000,00 (€100.000,00 in vaso di Forniture) oppure se vada considerato l'importo complessivo dell'opera principale più i lavori di Variante/Lavori complementari.
Ringraziando in anticipo, porgo i migliori saluti

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