Parere tratto da fonti ufficiali

Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori dei contratti.
QUESITO del 03/08/2022

L'art. 1 del D.L. n. 73 del 21/06/2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 143 del 21/06/2022, prevede la soppressione dell'obbiligo in oggetto. Ne consegue che, in ragione della nuova norma, i funzionari pubblici dovranno portare alla vidimazione il repertorio dei contratti soltanto a seguito di specifica chiamata dell'Agenzia delle Entrate (AdE). Le sanzioni amministrative connesse alla tardiva o mancata vidimazione, variabili da € 1.032,91 ad € 5.164,57, continueranno ad essere applicate nel caso in cui, il predetto documento, non venga portato all'AdE entro 30 giorni dalla convocazione. Poiché a breve, con la consueta scadenza del quadrimestre, la scrivente Stazione Appaltante (SA) dovrebbe portare il proprio repertorio a vidimare, si chiede se tale disposizione: 1 - sia effettivamente operativa a far data dal 22/06/2022 e, pertanto, l'SA sia automaticamente legittimata a non portare all'AdE il repertorio senza incorrere in sanzioni; 2- non sia ancora effettivamente operativa poiché occorre attendere la conversione in legge e/o una circolare applicativa dell'AdE. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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