Parere tratto da fonti ufficiali

Richiesta chiarimenti parere 1114 - Cottimo fiduciario e suoi limiti d'importo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi.
QUESITO del 16/12/2021

Nell'ordinamento italiano il cottimo fiduciario è una modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione, rientrante tra le cosiddette procedure in economia. Esso è disciplinato dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (che al comma 5 riporta il limite per l'esecuzione dei lavori in economia entro l'importo di € 200.000 + IVA), il quale è stato abrogato dall'art. 217, let. e) del D.Lgs. 50/16.  Le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06, sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi, i quali trovano attuazione sino ai limiti delle soglie di rilevanza comunitaria al netto dell'IVA, stabiliti dall'art. 35 della medesima norma. Per quanto precede il limite di € 200.000 + IVA per l'utilizzo dei cottimi, indicato dall'art. 66 co. 2 del DPR 236/12, risulta palesemente anacronistico rispetto a quanto disposto dal nuovo Codice concretizzando, di fatto, un caso di abrogazione implicita per sopravvenuta normativa: se così non fosse infatti si concretizzerebbe il paradosso per il quale, tutta la pubblica amministrazione, può effettuare lavori (cottimi fiduciari) fino alla soglia comunitaria di cui alla let. b) dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi mentre, unicamente la Difesa, si ritroverebbe a poter operare solo entro il più ridotto limite di € 200.000 + IVA. Tutto ciò premesso si chiede: 1 - se tale ragionamento sia corretto; 2 - in caso di risposta affermativa se, in ragione dell'art. 74 del DPR 236/12, per i cottimi di importo superiore agli € 40.000 + IVA E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA PREVISTA PER I LAVORI, sia possibile avvalersi del certificato di regolare esecuzione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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