Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: pnrr

In materia di Linee Guida recentemente pubblicate in GU, a cosa ci si riferisce alle pagine 21-22 quando si dice:
1) "Inoltre, è allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva di primo livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Detta verifica preventiva di primo livello, di natura sostanziale, è essenzialmente finalizzata ad accertare:
...7.la effettiva leggibilità dei contenuti progettuali per tematismi, anche attraverso eventuali relazioni di sintesi/ricucitura che “mettano a sistema” contenuti progettuali afferenti al medesimo tematismo ma tuttavia “dispersi” nei numerosi elaborati progettuali. Ciò al fine di favorire l’esame del progetto da parte dei membri esperti dell’Organo consultivo sui principali aspetti tecnici sottesi dal progetto."
A quale Organo consultivo ci si riferisce? Chi deve compiere la verifica preventiva di primo livello?
2) "Ai soli fini dell’espletamento del procedimento autorizzativo incardinato sul PFTE, i seguenti elaborati progettuali possono essere omessi:...":
di quale procedimento autorizzativo si parla? di quello interno all'Amministrazione che propone il progetto?

pnrr e variazioni di bilancio
QUESITO del 19/10/2021

Buongiorno, pongo un quesito sull' art 55 comma 1 lettera a) n.4 del dl 77/ 2021 che dispone, in deroga all' art 163 tuel 267/2000, la possibilità di effettuare variazioni di bilancio anche in assenza di approvazione del bilancio , per i fondi Pnrr.
Ma ciò vuol dire che poi questi fondi possono essere anche accertati e soprattutto impegnati durante l'esercizio provvisorio ?
grazie

Argomenti:

Si chiede se l’art.55 del D.L. 77/2021, comma 1, lett. a) n.5, secondo cui “l’autorizzazione prevista dall’art.21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi.[…]”, esclude la possibilità di applicare, per la medesima finalità, la disposizione di cui al comma 260 dell’art.1 della Legge 160 del 27/12/2019, a mente del quale “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”, che consentirebbe di garantire celerità maggiore nell'attuazione degli interventi.