Parere tratto da fonti ufficiali

CIG PER CORSO DI FORMAZIONE-PARTECIPAZIONE A CONVEGNO
QUESITO del 02/08/2023

Se il corso di formazione è oggetto di un contratto fra la società che organizza l’evento e l’Ente i cui dipendenti beneficiano della formazione, si è dinanzi ad un contratto di servizi per il quale il CIG è necessario.Al contrario, se una società di formazione offre in modo indistinto la possibilità di partecipare ad un convegno/corso/seminario a potenziali fruitori e un Ente ritiene opportuno far partecipare uno o più dipendenti a tale evento, la Deliberazione n. 4/2011, nella sua versione originaria prima dell’aggiornamento introdotto dalla Deliberazione n. 556/2017, affermava espressamente “che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, con la logica conseguenza che, non essendoci un appalto di servizi, non si rientrava nell’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità.Nella nuova versione della Delib. n. 4/2011, vale a dire nella Delib. n. 556/2017, tale osservazione non è più presente; inoltre, nelle FAQ pubblicate sul sito dell’ANAC tale ipotesi non viene riportata fra quelle di non applicabilità della disciplina sulla tracciabilità.
Nondimeno, si ritiene che quanto affermato nella precedente versione sia ancora corretto per quanto attiene la fattispecie de qua;
e ciò per due ordini di motivi:
- l’elencazione delle ipotesi affrontate e risolte dall’ANAC nella Delib. n. 556/2017 ha valore esemplificativo e non esaustivo;
- nel caso di partecipazione a convegno/corso/seminario, l’Ente non ha possibilità di determinare l’oggetto della prestazione o della relativa modalità di esecuzione, potendo solo decidere se acquistare o meno la prestazione (partecipazione al convegno/corso/seminario) offerta in modo indistinto a tutti i possibili fruitori (dipendenti pubblici e privati, professionisti, amministratori, semplici cittadini interessati), secondo un prezzo predeterminato (laddove previsto), in un luogo predeterminato e secondo orari prestabiliti (e non oggetto di variazioni):
di conseguenza, siamo al di fuori della classica ipotesi di appalto di servizi e ciò, a nostro avviso, giustifica l’esclusione della fattispecie dal campo di applicazione della tracciabilità

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