Parere tratto da fonti ufficiali

Fondo salva opere
QUESITO del 03/11/2022

L’art. 47 D.L 34/2014 ha istituito il Fondo Salva Opere pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici. Si chiede: 1) nel caso di affidamento diretto (anche eventualmente mediato dalla richiesta di preventivi), si ritiene che non sia applicabile, in quanto mancano sia la gara che l’aggiudicazione. E’ corretto? 2) Nel caso di un intervento nel quale siano previsti sia i lavori che servizi associati (ad esempio servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) si applica sia sul ribasso sul ribasso inerente i lavori che su quello inerente i servizi? 3) Nel caso di accordo quadro, si ritiene che il pagamento non vada effettuato a partire dall’aggiudicazione dall’accordo quadro (che non è un appalto, e potrebbe non essere seguito da alcun contratto applicativo; inoltre manca un quadro economico dell’intervento). E’ corretto? Deve essere effettuato all’atto dell’affidamento di ciascun contratto applicativo? 4) Nel caso di successive varianti in corso d’opera suppletive si ritiene che non vada riconosciuto. E’ corretto? Infine il comma 1-sexies prevede che il Fondo non si applica per le gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. Nel caso specifico di A.B. spa, società in house di alcuni Comuni, che risulta Soggetto Attuatore delle opere pubbliche di alcuni Comuni soci e che espleta le gare in nome proprio, ma nell’interesse del Comune socio (il quale ne sostiene interamente il costo); si può ritenere che in questo caso il Fondo Salva Opere non si applichi in quanto il Comune ne sarebbe escluso, anche se la gara viene effettuata da A.B. spa? Ringrazio anticipatamente.

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