Parere tratto da fonti ufficiali

Richiesta chiarimenti parere n. 1075 - Esonero cauzione definitiva e miglioramento del prezzo negli affidamenti diretti.
QUESITO del 12/03/2021

Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), quanto indicato dall'ANAC con documento n. 140/2019, risulta in parte anacronistico poiché riferito all'importo limite per gli affidamenti diretti pari ad € 40.000 + IVA previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lett. a), norma vigente al momento dell'emanazione del parere. Poiché il quadro normativo è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni da parte del DL 76/20 art. 1 comma 2 lett. a), convertito nella L. 120/20 ad oggi rimodulata nella L. 108/21 semplificazioni bis si ritiene che, anche l'importo indicato dal predetto parere ANAC, debba essere interpretato adeguandolo alle nuove leggi vigenti in materia. Nello specifico parrebbe più corretto, oltre che maggiormente in linea con lo spirito semplificativo delle attuali disposizioni, ricavarne un'interpretazione come segue: l'SA può valutare la possibilità di non chiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice per i contratti d'importo inferiore agli € 139.000 + IVA per le forniture di beni e servizi e agli € 150.000 + IVA per i lavori, effettuati tramite affidamento diretto (sia puro che mediato eseguito, quest'ultimo, col migliore operatore economico offerente a seguito dell'acquisizione di due o più preventivi quale best practice). Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo. Nei casi di contratti d'importo inferiore ai predetti limiti, assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto (Es.: RdO MEPA), le SA sono tenute a richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Potrebbe essere condivisibile tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.

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