Parere tratto da fonti ufficiali

Obbligo contributivo di cui al "Fondo salva-opere"
QUESITO del 07/07/2023

In riferimento al “Fondo salva-opere” di cui all’art. 47 commi da 1-bis a 1-septies D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, si pongono i seguenti quesiti sul previsto obbligo contributivo, ivi fissato nella misura del 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000:
1. la citata previsione normativa, al comma 1-sexties, stabilisce l’inapplicabilità del contributo in questione alle gare aggiudicate dai comuni; si chiede se la scrivente, quale società in-house del Comune di Bari, sia tenuta al versamento del contributo;
2. l’obbligo contributivo in questione è correlato, come ricordato, “...aI valore del ribasso offerto dall’aggidicatario delle gare...”: poichè la scrivente ha posto in essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, si chiede se l’obbligo contributivo sussista anche in assenza di una vera e propria procedura di gara, allorquando, come nel caso della procedura espletata dalla scrivente, si ponga in essere una procedura negoziata con un singolo operatore economico e l’iter si concluda con l’adozione di un provvedimento di affidamento piuttosto che di aggiudicazione di gara e conseguente affidamento;
3. come detto, la scrivente ha posto in essere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016: essa ha avuto per oggetto l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima (in via principale, allacci d’utenza), per la durata di 2 anni. Trattasi di un appalto costituito dalla sommatoria di numerosi interventi, ciascuno di entità economica ben inferiore alla soglia fissata dall’art. 47 comma 1-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, ma cumulativamente superiori alla predetta soglia. In tale ipotesi, sussiste l’obbligo contributivo di cui alla citata previsione normativa?
4. Nell’ipotesi in cui, con riguardo al quesito n. 3, si ritenga sussistente l’obbligo alla contribuzione, si chiede di conoscere la modalità di determinazione dello stesso, tenuto conto che gli atti della procedura di affidamento non pongono a base d’asta un importo complessivo, ma un elenco prezzi unitari. Al riguardo, si fa presente che nei medesimi atti risulta, comunque, prevista una stima complessiva dell’importo dell’appalto (“importo presunto dell’appalto”), operata sulla base di dati storici. Tale stima, che è qualificata come meramente indicativa e non costituisce oggetto di pattuizione (atteso che il corrispettivo viene determinato a misura in relazione ai lavori effettivamente commissionati ed eseguiti nell’arco della durata contrattuale), ha la valenza di tetto massimo di spesa e, pertanto, il ribasso proposto dall’operatore economico affidatario determina il maggiore o minore numero di interventi realizzabili nell’ambito del tetto di spesa fissato con l’importo presunto dell’appalto (in linea con questa configurazione, si prevede sia che l’appalto abbia cessazione prima della prevista scadenza biennale, nell’ipotesi in cui il corrispettivo maturato abbia già raggiunto detto importo stimato, sia che la committente possa differire la scadenza, ove, al compimento del biennio, non sia stato raggiunto il predetto importo).

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