Parere tratto da fonti ufficiali

Rich. chiarimenti parere n. 1499 - Riduzione numero candidati in una procedura ristretta sopra soglia riferita a lavori.
QUESITO del 09/11/2022

L’art. 91 del Codice, pare effettuare una netta distinzione tra le due casistiche che consentono di operare una riduzione al numero di candidati in una procedura ristretta sopra soglia: la prima, è “quando lo richieda la difficoltà dell’opera, della fornitura o del servizio” mentre la seconda, è invece riferita a “quando lo richieda la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio”. Si ritiene che le due definizioni, contraddistinte dalle parole “difficoltà” e “complessità”, non siano sinonime: il legislatore avrebbe altrimenti utilizzato la congiunzione “e” in luogo della “o”. Per quanto concerne le opere infatti, l'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, chiarisce quali siano quelle riconducibili alla definizione di “lavori complessi” ma non è detto che, un’opera d’importo compreso tra gli € 5.382.000 + IVA ed € 15 milioni + IVA, non possa essere definita difficoltosa da realizzare. Si ritiene che, la motivazione che evidenzi la “difficoltà dell’opera” per l’applicazione dell’art. 91, debba essere valutata ed espressa nella documentazione di gara, esclusivamente dalla Stazione Appaltante (SA). Qualora così non fosse all’SA, nell’ambito dei lavori sopra soglia entro il predetto range d’importo, verrebbe sempre precluso l’utilizzo della più snella procedura ristretta: l’impossibilità al poter effettuare una riduzione al numero di candidati, renderebbe infatti quest’ultima sostanzialmente uguale alla più complessa procedura aperta, soggetta ad un maggior possibile contenzioso, in ragione dell’ipotetico infinito numero di partecipanti che vi potrebbero aderire. Il ragionamento esposto, parrebbe trovare riscontro anche nelle norme derogatorie emergenziali le quali prevedendo, per l’affidamento delle procedure sopra soglia, un termine perentorio di soli sei mesi con facoltà per l’SA, per quanto concerne i lavori, di poter operare sia ai sensi dell’art. 60 che dell’art. 61 del Codice. Si chiede un autorevole parere in merito. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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