Parere tratto da fonti ufficiali

Affidamento del servizio di gestione di un fondo di garanzia: esclusione dell'applicazione del Dlgs. n.50/2016 smi.
QUESITO del 09/06/2021

Con la presente si richiede se il servizio di gestione di un fondo di garanzia con risorse a valere su finanziamenti pubblici da parte di un operatore economico iscritto all’Albo di cui all’art.13 del Dlgs n.385/1993 smi oppure che può esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del citato Dlgs n.385/1993 oppure iscritto all’Albo unico di cui all’art.106 del Dlgs n.385/1993 smi, sia equiparato ai “servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni” o a servizi “concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari” (secondo quanto previsto dall'art. 17 co.1 lettere e) e f) del Dlgs n.50/2016 smi) o sia riconducibile ad altre fattispecie previste dalla normativa vigente che comportino conseguentemente l’esclusione dell'applicazione del Dlgs n.50/2016 smi per il suo affidamento. In caso affermativo, si richiedono chiarimenti circa il quadro normativo di riferimento, nazionale e/o comunitario, per l’affidamento del servizio, fermo restando il rispetto “dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n.50/2016 smi. Si precisa che l’importo del servizio a base di gara è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art.35 del Dlgs n.50/2016 smi e che il medesimo è articolato in una prestazione principale, concernente la gestione dei seguenti strumenti finanziari: garanzia pubblica e contributi in conto interessi su finanziamenti erogati da istituti bancari a favore di soggetti privati per interventi edilizi sulle parti comuni dei fabbricati, e una prestazione secondaria concernente l’attività di comunicazione esterna a supporto del progetto, sviluppo e gestione dei servizi informatici e tecnologici per la gestione della procedura di accesso alle agevolazioni del fondo e delle attività di recupero dei crediti nel caso di escussione delle garanzie.

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