Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: sotto-soglia

E' possibile affidare un servizio di ingegneria fuori dal mercato elettronico della p.a. (MEPA o INTERCENTER) con importi superiori a 1000 € ed inferiore a 40.000 €?
Saluti

Argomenti:

in assenza di un regolamento comunale di acquisti sotto soglia e di un elenco di operatori economici, è possibile nel caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) scegliere le ditte (almeno 5 per forniture e i servizi)da quelle presenti sul Mepa, senza fare l'indagine di mercato?

Argomenti:

Il Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria, in qualità di S.A., sta avviando una serie di procedure negoziate attraverso la centrale di Committenza Consip spa aperte a tutti gli operatori economici iscritti, che risulterebbero nel numero superiori a 1.500.
Si chiede, se, in questo caso, vale il principio della rotazione prescritto al punto 3.6 delle linee guida in oggetto, laddove si afferma che: Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento" e con specifico riferimento all'operatore economico invitato e non affidatario.

Argomenti:

IN UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DI IMPORTO € 195.463,20 (ONERI DI SICUREZZA INCLUSI, IVA ESCLUSA)
A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO HA PRESENTATO CANDIDATURA UN SOLO RAGGRUPPAMENTO
CHIEDO SE E' POSSIBILE PROCEDERE CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA INVITANDO L'UNICO CANDIDATO
OPPURE SE E' NECESSARIO CMQ INDIVIDUARE ALMENO N. 5 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B

Argomenti:

In merito all'art. 36 comma 5, come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, si chiede:
1) Qual è la ratio per cui la stazione appaltante può decidere se avvalersi o meno di questa facoltà.
2) Come si esercita il controllo a campione? Solo sulla base di scelte discrezionali della stazione appaltante?
Il "controllo a campione" riguarda l'esistenza in capo all'operatore economico sorteggiato della sola documentazione richiesta per la partecipazione alla gara o - invece - l'effettivo possesso dei requisiti generali e di idoneità?
3) Come si applica l'istituto del soccorso istruttorio? E' applicabile anche nei confronti del miglior offerente?

Argomenti:

Vorrei avere chiarimenti riguardo la corretta applicazione dell'art.36 c.2 lett.b) alla luce della L.55/2019 sbloccacantieri. E' corretto per l'affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi contattando direttamente tre operatori economici, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato? L'esito dell'affidamento va comunque pubblicato sul sito? Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi/forniture/servizi ingegneria-architettura è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso)?

Argomenti:

Negli affidamenti sotto soglia comunitaria attraverso il MEPA, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 dev'essere effettuata soltanto sull'aggiudicatario ove tale verifica non sia stata eseguita a campione ai fini dell'ammissione e della permanenza sul MEPA (art. 36, co. 6 bis). Nelle more dell'operatività della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all'art. 36, co. 6 bis, come fa la Stazione Appaltante a sapere se l'operatore economico cui intende affidare sia già stato oggetto dei controlli a campione?

Argomenti:

PREMESSA: la L. 55/19 Sblocca Cantieri, prevede le seguenti due casistiche:
1 -LAVORI DA € 40.000 + IVA A 150.000 +IVA: affidamento diretto previa VALUTAZIONE di 3 preventivi OVE ESISTENTI;
2 - BENI E SERVIZI DA € 40.000+IVA ALLA SOGLIA COMUNITARIA: affidamento diretto previa CONSULTAZIONE di almeno 5 OE.
E' corretto operare come segue?
1 - con principio di rotazione e senza manifestazione d'interesse si interpellano almento 3 OE iscritti al MEPA anche tramite semplice email facendosi però inviare il preventivo tramite PEC. Specifica commissione tecnica valuta i 3 preventivi acquisiti e si procede con stipula di Trattativa Diretta (TD) MEPA col migliore. Pur avendo interpellato almento 3 ditte, in caso pervengano solo 2 o 1 preventivi e si abbia difficolta' a reperirne quindi 3, si procede comunque a stipula tramite TD MEPA col migliore a seguito di valutazione della commissione;
2 - con principio di rotazione e senza manifestazione d'interesse si inviano PEC ad almeno 5 OE iscritti al MEPA divenendo a stipula tramite TD MEPA col miglior offerente o con l'unico preventivo ricevuto. In alternativa si attivano in contemporanea 5 TD MEPA divenendo a stipula con la miglior offerente e rifiutando le altre.
Cordiali saluti. Magg. com. Filippo STIVANI

Argomenti:

A seguito della risposta al quesito n. 642 si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti:
1. anche per i LAVORI tra i 40.000 + IVA ed i 150.000 + IVA, col prezzo più basso, può procedere direttamente il RUP a valutare i 3 preventivi senza emissione di verbale?
2. per i BENI/SERVIZI sopra i 40.000 + IVA e fino alla soglia comunitaria si ritiene corretto, snello e agevole per la SA, CONSULTARE almeno 5 ditte ISCRITTE AL MEPA tramite email /PEC, riceverne i preventivi sempre tramite email/PEC, valutarli e procedere a stipula col migliore tramite Trattativa Diretta MEPA (cosa espressamente prevista dal sito Acquistinretepa.it per tale fascia). È possibile?

Qualora si effettui una procedura negoziata con RDO MEPA alla quale, preliminarmente, si è provveduto ad effettuare una manifestazione di interesse sul profilo del committente, è obbligatorio per la SA dover invitare tutti gli OE che hanno manifestato interesse oppure è facoltativo riservandosi di scegliere solo il numero minimo previsto da norma ed attingendo tra coloro che hanno risposto alla pubblicazione? Si precisa che, nel corpo di quest'ultima, si è precisato che la raccolta delle manifestazioni di interesse non è vincolante per l'AD.

Argomenti:

In riferimento ai pareri n. 642 e 649, si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti relativamente alla casistica di acquisto di beni e servizi nella fascia compresa tra i 40.000 euro + IVA e la soglia comunitaria + IVA: è corretto operare nella seguente modalità? Non si effettua manifestazione di interesse poiché si estrapolano 5 OE iscritti al MEPA che vengono CONSULTATI tramite email oppure PEC; si procede a stipula tramite Trattativa Diretta MEPA col migliore ANCHE SE, A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE IN PAROLA, SI È OTTENUTO UN NUMERO DI PREVENTIVI COMPRESO TRA 4 E 1 (quindi NON è obbligatorio VALUTARE 5 preventivi ma solo CONSULTARE 5 OE i cui preventivi, ai fini della determinazione della pratica, possono anche essere in numero minore di 5 compreso tra 4 e 1).

Si chiede se sia corretto il seguente ragionamento: la manifestazione di interesse (MI) è un documento col quale si acquisiscono le candidature per l'espletamento di una successiva gara; il bando di gara è invece un documento diverso, molto più dettagliato a livello di informazioni rispetto alla MI, a seguito della pubblicazione del quale, gli OE in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare direttamente offerta alla Stazione Appaltante. In tale contesto, il BANDO MEPA, come si colloca e/o come deve essere inteso rispetto al precedente ragionamento? Se svolgo una RdO MEPA, la gara è come che avesse a priori pubblicato un bando, per quella determinata categoria merceologica, per il tramite di CONSIP che mi consente quindi di soprassedere ad un'eventuale pubblicazione di MI?

Si pone il seguente quesito in merito alla necessità di affidare la fornitura e installazione di una cucina professionale a servizio della mensa dell'Ente. L'affidamento riguarda in particolare tutte le attrezzature necessarie alla preparazione, conservazione ed erogazione dei pasti quali banchi e lavelli per la preparazione, fuochi, forni, affettatrici, frigo, lavastoviglie e tutto quanto necessario. Studiando l'art. 36 comma 2 lett. b del Codice sembra chiaro che per importi inferiori a € 150.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Quello che non è chiaro è la scelta del criterio considerando che nel momento in cui si sceglie tra prezzo più basso e 0EPV si va a configurare una gara vera è propria o meglio una procedura negoziata. In definitiva non è chiaro se l'affidamento diretto è effettivamente previsto per le forniture sotto la soglia dei € 150.000,00 o è necessario procedere con una gara a tutti gli effetti.

Questo Ente sta appaltando diversi progetti per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica sulle strade comunale. Gli affidamenti vengono effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con invito a tre operatori specializzati nel settore. Un progetto si è appena concluso e l’ufficio deve appaltare il nuovo progetto. Si chiede se sia possibile includere tra gli invitati alla procedura l’operatore economico uscente, giustificando tale scelta sia per il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, sia per il fatto che, in relazione alle condizioni di mercato dell’area, le alternative possibili risultino non percorribili economicamente. Si chiede inoltre se sia possibile invitare alla nuova gara anche gli altri operatori che alla precedente procedura erano risultati non affidatari.

Argomenti:

Buonasera,
la presente per chiedere cortesemente:
in un appalto di lavori di importo pari ad €164.000 di cui €130.000 categoria prevalente OG3 ed €34.000 categoria scorporabile OG10 è ammissibile un impresa NON in possesso di SOA ma dei:
requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG3
e
requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG10?
Grazie e cordiali saluti
Maura

La delibera ANAC n. 827/2019 indica che, la scelta degli OE sulla base del criterio cronologico in risposta ad una manifestazione d'interesse (per gare a procedura ristretta o negoziata), non sia attuabile: esistono invece altre sentenze e/o autorevoli pareri che affermano il contrario? L'alternativa a tale sistema, sempre a parere dell'ANAC, sarebbe l'effettuazione di un sorteggio che però, ad avviso dello scrivente, parrebbe una soluzione molto più contestabile del criterio cronologico e sicuramente più gravoso in termini burocratici: come si effettua un sorteggio? Occorre nominare una commissione che estrae da un'urna dei biglietti contenenti i nomi delle ditte? Oppure è possibile utilizzare ausili informatici quali ad esempio la funzione di sorteggio del programma EXCEL e, una volta effettuato il sorteggio, stampare il risultato e conservare tale documento agli atti debitamente firmato della commissione? In alternativa alla commissione, puo' il RUP svolgere autonomamente tale sorteggio conservando agli atti il risultato? Occorre poi dare comunicazione a tutti gli OE che hanno manifestato interesse dell'esito del sorteggio?

Con la presente si richiede quale sia l'interpretazione corretta da dare al disposto dell'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla luce di quanto introdotto con il D.L.76/2020, recante disciplina sostitutiva al Codice dei Contratti.
In particolare l'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);".
Il D.L. 76/2020 all'art. 1 c. 2, tuttavia, prevede l'affidamento diretto per appalti di servizi, forniture e lavori fino all'importo di € 150.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori, dettando quindi una disciplina sostitutiva agli affidamenti enunciati all'art. 36 c. 2 del Codice dei contratti fino al 31.07.2021. Lo stesso Decreto Legge al successivo comma 3 del richiamato articolo dispone che detti affidamenti "semplificati" possono essere aggiudicati, a scelta della stazione appaltante, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Dovendo procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica entro l'importo di € 150.000,00 e quindi applicando
quanto disposto all'art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 e, alla luce dei principi enunciati dalle Linee guida n. 4 ANAC, volendo questo ente procedere mediante affidamento diretto ma tramite procedura concorrenziale con la consultazione di più operatori, si chiede se il vincolo alla scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa imposto dall'art. 95 c. 3 del Codice è da intendersi sempre valido o se derogabile alla luce delle novità normative introdotte dal D.L. 76/2020.

La Legge Sblocca Cantieri prevede,per l'acquisto di beni e servizi nella fascia da euro 40.000 + IVA alla soglia comunitaria L'AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito della consultazione di almeno 5 OE: tale procedura è molto snella poiché non prevede una gara vera e propria ma una più agevole richiesta di preventivi effettuata tramite PEC o anche solo tramite email. Il DL Semplificazioni all'art 1 co. 2 let. b, a dispetto del nome, prevede invece un aggravio a tale procedura anziché renderla più semplice: per l'acquisto di beni e servizi nella fascia da euro 150.000 + IVA alla soglia comunitaria contempla l'effettuazione di una PROCEDURA NEGOZIATA benché senza bando con invito ad almeno 5 OE (quindi una gara vera e propria). La SA può decidere se avviare una pratica ai sensi dell'una o dell'altra norma? Oppure il DL Semplificazioni annulla e sostituisce lo Sblocca Cantieri rendendo inspiegabilmente la più gravosa procedura di acquisto per tale fascia obbligatoria anziché semplificarla?

In deroga all’art.36 d.lgs.n.50/16, il DL 76/20 art.1 co.2 ha previsto – tra l’altro - l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro << fermo restando quanto previsto dagli artt.37 e 38 del codice>>.
Ciò premesso e nel richiamare il parere MIT n.649 del 21/04/2020 relativo ad analoga questione (L. 55/19 Sblocca Cantieri, art. 36, comma 2, lett. b), si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. è possibile a seguito del Decreto Semplificazione inoltrare richieste preventivi e ricevere preventivi-offerta tramite << l’utilizzo della PEC >> per affidamenti di importo da 40.000 e infra 150.000 per poi formalizzare la stipula con il miglior offerente attraverso il MEPA o altra piattaforma di negoziazione messa a disposizione da una centrale di committenza qualificata?
Tale modalità di comunicazione (PEC), ritenuto ammessa per affidamenti diretti di beni e servizi infra 40.000 euro alla luce del combinato disposto di cui alla legge n.296/06 art.1 co.450 e DL.n.95/12 art.1 co.1, è compatibile per importi da 40.000 e infra 150.000 euro con l’obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza di cui all’art.37 co.2 del codice espressamente richiamato dal Decreto Semplificazione (.. fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 …)?
2. L’utilizzo della PEC indicato nello schema procedurale di cui al punto 1 (inoltro inviti e ricezione preventivi-offerta via PEC, per poi formalizzare l’affidamento tramite piattaforma) è compatibile anche con la disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi informatici di cui alla legge n.208/2015 art.1 co.512, caratterizzata dal provvedere “esclusivamente” tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.?
3. L’eventuale compatibilità dell’utilizzo della PEC alla vigente normativa sopra richiamata nell’ambito degli affidamenti va comunque esclusa – anche per importi infra 40.000 - nell’ipotesi di comparazione di preventivi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che non viene garantito il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica (ANAC Parere n.820 del 26 settembre 2018)?

Argomenti:

Questa SA è stata autorizzata all'uso di una carta di credito istituzionale per far fronte a minute spese urgenti e di modesto importo inferiore ad euro 1.000 +IVA, acquisita tramite convenzione CONSIP ed assegnata ad un unico responsabile. Si stava valutando la possibilità di utilizzare, per tali esigenze per il cui limite di importo il MEPA non è obbligatorio, servizi di e-commerce alternativi quali AMAZON. Sussistono però due dubbi sulla sua possibile attuazione: 1- occorrerebbe attivare AMAZON PRIME per riuscire a ricevere il bene urgente in tempi brevi; la modica spesa di euro 30 all'anno sarebbe però ampiamente recuperata del non invio del responsabile ad effettuare pagamenti per negozi. 2- occorrerebbe pagare il bene prima di riceverlo; sussistono però validi sistemi di reso e/o restituzione della somma qualora quanto acquistato non vada bene oltre a sussistere dettagliate recensioni e FAQ per ogni tipologia di materiale. Sarebbe possibile utilizzare tali sistemi? Magg. com. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Nel manuale d'uso dell'RDO MEPA viene indicato di indicare le modalità di gestione di un eventuale pari merito cosa che, effettivamente, è accaduta più volte. Al fine di evitare contestabili sorteggi o di dover lanciare nuovamente l'RDO allungando i tempi di perfezionamento della gara si chiede se sia possibile fissare una ulteriore discriminante oggettiva, antecedente i due citati passaggi, nella quale si concede la possibilità di aderire ad attività di benessere del personale tramite sobrie sponsorizzazioni che permettano ad esempio di acquisire una piccola teca per il museo, il materiale per lo svolgimento della Via Crucis oppure la realizzazione di spettacoli musicali o teatrali. L'opzione sarebbe totalmente facoltativa e verrebbe attuata solo nell'ambito delle RDO MEPA.

Argomenti:

La legge di conversione del decreto semplificazioni all'art. 1, prevede quanto in oggetto: si è del parere che, tale avviso, non debba essere una manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15 giorni e della gravosita' connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?

L'art. 1 co,3 del D.L. 76/20 prevede: Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara ............. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il 16.06.20 abbiamo lanciato in Sintel Procedura Negoziata lavori ex art. 36.co.2 lett. c) ( di €256.548,73 ) con scadenza il 23.06.20. Il 17.06.20 abbiamo pubblicato avviso di posticipo del termine ricevimento offerte al 26.10.20. Quindi il 26.10.20 applichiamo esclusione automatica in presenza di 10 o più ditte come previsto dalla lettera di invito oppure dobbiamo pubblicare avviso di rettifica che preveda con esclusione automatica in presenza di 5 o più ditte ex D.L.76/20.

A seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di conoscere:
a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest'ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte);
b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
L'importo di €75.000 deve essere inteso al lordo o al netto della tariffa professionale?
Grazie e cordiali saliti Maura

La legge n. 120/2020 al comma 2 dell'art. 1 prevede che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti PROCEDONO all’affidamento delle attività ......
Con il termine procedono si intende che non è possibile procedere con procedure aperte per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture?

Con riferimento all’istituto dell’affidamento diretto, disciplinato nell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/16 e come modificato dall’art. 1 della L. 120-20, ferme le soglie per forniture e servizi e per lavori e fermo il possesso dei requisiti di legge in capo agli operatori, Si domanda:
1) se debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori;
ovvero
2) come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice;
ovvero
3) se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc. ?

A seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni, quali sono precisamente i limiti di importo e le corrette procedure per l'affidamento dei servizi in oggetto? Fino ad euro 75.000 + IVA affidamento diretto, da euro 75.000+ IVA ad euro 100.000 + IVA procedura negoziata con 5 OE e criterio del prezzo più basso mentre sopra gli euro 100.000 + IVA e fino alla soglia comunitaria procedura negoziata con 5 OE ma con criterio OEPV?

Nel dover decidere come gestire una gara importante, quale ad esempio la completa ristrutturazione ed adeguamento a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di una palazzina, è corretto il seguente ragionamento? In considerazione del fatto che il MEPA consente di effettuare solo un RDO riferita ad un bando non contemplando RDO con bandi multipli, si effettuano tante RDO a seconda delle esigenze prospettate, in maniera conforme ai bandi MEPA esistenti (es. per opere elettriche OS30, per opere edili OG1, per opere idrauliche OS3 etc ): in sostanza per ogni esigenza conforme ad un bando MEPA si effettua un RDO interpellando le ditte qualificate in esso iscritte. È un ragionamento corretto? Magg.

Argomenti:

Il parere n. 721 sembrerebbe non proscrivere la soluzione prospettata dalla SA che quindi parrebbe attuabile qualora la stessa non se la senta di aggiudicare un'RDgggO con OE risultati a pari merito tramite un sorteggio eseguito dal RUP poiché ritenuto di possibile contestazione/ contenzioso/accesso agli atti e/o altre rimostranze che, oltre a dover essere gestite con un'ulteriore mole di lavoro, starebbero probabile causa di un ritardo nell'aggiudicazione. La soluzione del quesito n. 721 sarebbe pertanto attuabile curando però di rendere il criterio di scelta automatico ed oggettivo senza lasciar spazio a discrezionalità e tramite opzioni facilmente confrontabili, il tutto eventualmente tramite la possibile e facoltativa sottoscrizione di un modulo chiaro ed incontestabile: è corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Nella normativa previgente l'entrata in vigore del Decreto sblocca cantieri, l'istituto dell'affidamento diretto sotto i 40.000 + IVA: poteva essere effettuato tramite l'acquisizione di un unico preventivo da ditta iscritta al MEPA per poi procedere con la stipula di una Trattativa Diretta MEPA di tale preventivo? Era necessario e/o obbligatorio formalizzarne la congruità tramite una commissione oppure si poteva procedere all'affidamento diretto immediato? Era necessario, prima di procedere alla stipula della TD MEPA, dover procedere all'acquisizione di altri preventivi oppure, in maniera ancor più gravosa, dover procedere ad una indagine di mercato anche tramite RDO eventualmente ripetuta una seconda volta per acquisire più preventivi prima di procedere alla formalizzazione dell'affidamento diretto? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Si chiede se il seguente ragionamento sia corretto: il D.Lgs. 50/16 prima dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, prevedeva già una procedura snella ed efficace per l'effettuazione degli acquisti sotto i 40.000 € + IVA, l'affidamento diretto. Pretendere che oltre i 1.000 €+IVA e fino a tale soglia si debba necessariamente effettuare un'RDO MEPA anche ripetuta finalizzata all'acquisizione di 3 preventivi non è conforme alla norma oltre ad essere causa di possibile congestione ed isteresi amministrativa con causa di danno per l'elevato impiego di risorse umane e temporali rispetto all'importo dell'acquisto. È invece conforme alla volontà del legislatore rendere le procedure per tale fascia più snelle acquisendo un preventivo o due da ditte iscritte al mepa e, col migliore, divenire ad un affidamento diretto tramite stipula di una trattativa diretta mepa.

Argomenti:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e prima dello Sblocca Cantieri secondo alcune visioni normative si sarebbe comunque dovuto operare come segue nelle pratiche di acquisto: nella fascia € 1.000+IVA - 40.000+IVA effettuare sempre un RDO (o se quanto serve non è presente sul mepa una ricerca di mercato tramite PEC) da dover reiterate con un secondo esperimento qualora non si raggiungano i tre preventivi; solo il Direttore/Dirigente principale attraverso giustificata motivazione da riportare nella determina a contrarre può consentire l'aggiudicazione a seguito del primo esperimento di gara anche con meno di 3 offerte acquisite. Tale visione non è anacronistica rispetto alla volontà del legislatore che, in tale fascia, ammette anche il semplice e snello affidamento diretto? Non basta che il RUP/Responsabile Amministrativo (e non il Direttore) della pratica indichi nella lettera di invito che trattasi di unico esperimento di gara con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

La L. 190/12 ha istituito l'uso del documento in oggetto nelle pratiche d'acquisto. Questa SA ne distingue l'utilizzo nella seguente modalità: 1- pratiche sopra i 5.000 euro + IVA: allega il PI alla documentazione MEPA che l'OE dovrà presentare timbrata e firmata ai fini della presentazione dell'offerta; 2- pratiche sotto i 5.000 euro + IVA finalizzate con semplice ordinativo di spesa: al fine di evitare un'eccessiva burocrazia, atteso anche che il PI consta di almeno 5 pagine, ne riassume i concetti e gli estremi normativi nell'ordine stesso che verrà firmato per accettazione dalla ditta in calce al medesimo oppure con documento di accettazione separato. È corretto tale modo di operare? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Si chiede un chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
In particolare si chiede:
1) se la soglia dei 1000 euro indicata nel Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 sia valida, oltreché per gli acquisti, anche per i lavori;
2) in caso affermativo, se l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro stabilita dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia applicabile anche ai lavori.

Argomenti:

Si chiede un chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
In particolare si chiede:
1) se la soglia dei 1000 euro indicata nel Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 sia valida, oltreché per gli acquisti, anche per i lavori;
2) in caso affermativo, se l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro stabilita dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia applicabile anche ai lavori.

Si chiede se il logico e pratico ragionamento spiegato col parere in oggetto, relativo all'affidamento diretto sic et simpliciter, potesse essere applicato anche alle pratiche per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad euro 40.000 + IVA poste in essere successivamente al 19/04/2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dagli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016. Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Concessione servizi
QUESITO del 27/11/2020

Con l’intenzione di avviare una gara per l’affidamento della CONCESSIONE di servizi di gestione parcheggi, valutato il valore della concessione come inferiore alla SOGLIA di cui all’art. 35 del Codice (e quindi ascrivibile ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice), si chiede se anche per le CONCESSIONI si possa applicare la disposizione dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (convertito il legge 120/2020) e quindi la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati tramite avviso pubblico di ricerca di manifestazioni di interesse. Questo in alternativa alla procedura ordinaria sotto soglia di cui all’art. 36 comma 9 del Codice.

Chiedo se per una procedura sotto soglia (ex Art. 36 c.2 lett b) per acquisto di beni effettuata tramite una RdO, aperta a tutti gli operatori MePA iscritti per una determinata categoria merceologica, sia necessaria la pubblicazione degli avvisi e atti di gara, oltre che sul sito del committente, anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In caso affermativo, quali atti devono essere pubblicati sul sito del MIT.
Grazie

Nell’offerta economica presentata da una Ditta partecipante ad RDO – MEPA per l’affidamento di un servizio di manutenzione obbligatoria, alla voce “prezzo complessivo del servizio” viene riportata la cifra di € 46.501,80 (al netto IVA secondo legge), MENTRE ALLA VOCE “VALORE DELL’OFFERTA per il LOTTO 1”, VIENE RIPORTATA ( A SISTEMA), LA CIFRA DI € 20,10 (sempre al netto IVA secondo legge)!
Tale indicazione ha generato nel sistema della RDO-MEPA, a titolo di OFFERTA ECONOMICA da parte della Ditta in indirizzo, giustappunto un’offerta economica complessiva di € 20,10.
Tale indicazione, poi, ha determinato che il sistema telematico attribuisse (sempre a favore della Ditta de-quo), un punteggio-offerta-economica = 30 PUNTI (massimo raggiungibile in termini di punteggio economico) sfalsando così la graduatoria generata automaticamente dal sistema stesso!
Si richiede di sapere se tale erronea formulazione dell’offerta economica può essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio, oppure configuri un vizio sostanziale dell’offerta, tale da non poter essere sanata.

In merito alla determina a contrarre anche in forma semplificata o atto equivalente di cui all'oggetto, tale documento, va solamente indicato nell'avviso a livello di numero e/o protocollo oltre che data, oppure occorre materialmente allegarlo in forma integrale allo stesso, debitamente firmato dagli agenti responsabili?

Quanto espresso dai pareri n. 843 e 845, rappresenta una notevole semplificazione per le SA poiché i controlli in parola, hanno spesso tempistiche di perfezionamento che non si coniugano con le reali esigenze di chi ha manifestato la necessità dell'acquisto. Tale possibilità, messa a sistema con quanto indicato dal parere n. 820, potrebbe consentire alla SA di effettuare quanto in oggetto anche per le pratiche di acquisto sotto gli euro 5.000 + IVA evase tramite semlice ordinativo, qualora gli OE vengano estrapolati dagli elenchi dei bandi MEPA? A parere della SA scrivente il ragionamento sarebbe percorribile. Magg. Filippo STIVANI

Marca bollo su CSA
QUESITO del 22/02/2021

Buongiorno,
in caso di stipula di contratto mediante scrittura privata (quale documento unico di manifestazione di volontà) di importo inferiore ad €40.000 (valore per il quale è ammissibile anche il semplice scambio commerciale con n. 1 marca da bollo da €16,00) è obbligatorio allegare al predetto contratto il Capitolato Speciale d'Appalto?

Al fine di meglio comprendere il principio posto alla base del ragionamento di cui al parere in oggetto, si chiede se il seguente ragionamento sia corretto prendendo in esame anche quanto indicato dall'art. 36 co. 6-ter del Codice: qualora un mercato elettronico quale ad esempio il MEPA possegga sistemi di pre qualificazione degli OE così come avviene per l'iscrizione ai suoi bandi, vale il principio dei controlli sui requisiti generali in toto posti in capo al gestore della piattaforma e la SA non ha l'onere di effettuarli a prescindere che i controlli siano espressamente verificati o meno; nel caso in cui il mercato elettronico in questione non abbia invece alcun sistema di pre qualificazione degli OE, quale ad esempio potrebbe essere l'ASP provider della stessa CONSIP, gli oneri dei controlli in parola sull'aggiudicatario ricadono sempre sulla SA. È corretto il ragionamento?

Si chiede se quanto in oggetto sia applicabile a far data dal 20/05/2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/17 Correttivo al Codice degli Appalti. Si precisa che l'interpretazione autentica della norma in parola non è affatto semplice e, prima dei chiarimenti forniti coi pareri n. 843 e 845, non si era a conoscenza della grande portata innovativa di tale semplificazione. Con l'occasione si chiede altresì se, la stessa, sia attuabile a prescindere dalla procedura su MEPA utilizzata ovvero RdO oppure Trattativa Diretta. Magg. Filippo STIVANI.

Questa SA ritiene funzionale e producete il poter indicare, in una procedura negoziata senza bando ai sensi della L. 120/20 relativa a lavori e conforme ai pareri n. 758, 790, 816, 819 e 820, il poter indicare un lotto quale "OPZIONALE" disciplinando, nelle condizioni amministrative che, lo stesso, verrebbe aggiudicato definitivamente solo qualora: 1- a seguito delle dinamiche di gara si ottenga uno sconto complessivo, anche riferito agli altri lotti, che ne consenta la copertura; 2- a seguito della definizione della precisa spesa pervengano ulteriori risorse per poterla aggiudicare. Tale lotto verrebbe considerato nel valore complessivo stimato dell'appalto relativo quindi a tutti i lotti. Tale procedura permetterebbe di evitare il dover effettuare una successiva procedura per definire l'esigenza del lotto opzionale, riducendo quindi i tempi di definizione dell'intera pratica. Sarebbe possibile attuare tale procedura?

In riferimento al parere n. 659 si potrebbe espressamente indicare, in una manifestazione d'interesse (MI) per una procedura negoziata di lavori svolta tramite RdO MEPA ai sensi della L. 108/21 che gli operatori economici (OE) verranno scelti, nel numero minimo previsto per legge, tramite l'applicazione del criterio della diversa dislocazione territoriale di cui al parere n. 790 e successive linee guida ITACA, rispettando le seguenti percentuali? 40% con sede legale nella medesima Provincia di svolgimento del cantiere, 30% nella stessa Regione ed il restante 30% nelle Regioni confinanti? Sarebbe possibile altresì indicare che, qualora a seguito di MI non si raggiungano tali percentuali, l'SA procederà ad integrare gli OE estrapolandoli dagli elenchi MEPA tramite scelta e/o sorteggio? Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 indica che, le Stazioni Appaltanti, possano utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di elevato contenuto tecnologico o innovativo. Ciò premesso si chiede se per ciascuno dei seguenti servizi, tutti caratterizzati da un'elevata ripetitività ed assenza di particolari contenuti tecnologici o innovativi, le cui gare verrebbero impostate con le peculiarità indicate al parere n. 909, possa essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del suddetto dettato normativo: 1 - servizio di pulizie, nel quale verrebbero puliti sempre i medesimi locali con le stesse modalità; 2 - servizio di terzo responsabile in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime caldaie con le identiche procedure; 3 - servizio di manutenzione dei presidi antincendio, nel quale verrebbero manutenzionati sempre i medesimi naspi ed estintori con le stesse modalità; 4 - servizio di manutenzione annuale delle cabine elettriche, in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime cabine con le identiche procedure.

Offerta economica errore materiale
QUESITO del 18/11/2021

Nell'ambito di una RdO su MePA, la Stazione Appaltante richiedeva di compilare modulistica predisposta riportando offerta economica, costi della sicurezza e costi della manodopera. In tale contesto un Operatore Economico ha inserito nel documento offerta economica generata dal sistema un valore irrisorio risultante da errata (digitazione della virgola al posto del punto separatore nettamente inferiore ai costi della sicurezza. La Stazione Appaltante giunge a conclusione che trattasi di errore materiale in quanto nel modello predisposto dalla SA è riportato corretto un valore dell'offerta coerente. Si chiede se si condivide tale ragionamento

La soglia comunitaria relativa ai servizi nei settori ordinari, aggiudicati dalle Autorità governative centrali (ossia tutti i Ministeri con relative articolazioni periferiche) è stata elevata, a far data dal 01/01/2022, da e 139.000 + IVA ad € 140.000 + IVA. Atteso che la L. 108/21 Semplificazioni bis ha individuato in € 139.000 + IVA il limite per gli affidamenti diretti, non associando però la rideterminazione di tale importo all'eventuale adeguamento annuale delle soglie comunitarie se ne dedurrebbe, per gli affidamenti in oggetto, il seguente quadro normativo: 1 - fino ad e 139.000 + IVA possibile affidamento diretto; 2 - da € 139.001 + IVA ad € 140.000 + IVA possibile affidamento tramite procedura negoziata con l'invito di almeno cinque operatori economici; 3 - da € 140.001 + IVA in poi, obbligo di utilizzo delle procedure ordinarie sopra soglia di cui agli artt. 60 (aperta) e 61 (ristretta) del Codice. E' corretto tale ragionamento?

Nell'utilizzare l'RdO MEPA quale semplice strumento di richiesta preventivi, come indicato nel parere in oggetto, una volta ottenuti questi ultimi è possibile finalizzare l'affidamento diretto stipulando direttamente l'RDO stessa col miglior offerente? In altri termini, stipulando l'RDO in parola è concretizzato, definito e quindi concluso l'affidamento diretto "mediato" effettuato a seguito di acquisizione di preventivi?

Trattativa diretta
QUESITO del 01/03/2022

Per importi inferiori a € 40.000, dovendo acquistare un bene informatico (monitor interattivi) offerto da numerosi fornitori presenti sul MEPA, è possibile utilizzare lo strumento della trattativa diretta tra i vari operatori come mezzo per avere i preventivi? E' necessario individuare un criterio di aggiudicazione? In questo caso il prezzo più basso.

Le Linee Guida ITACA al Decreto Semplificazioni, ai paragrafi 4.2 e 4.3, indicano gli elementi che deve contenere l'avviso di avvio della procedura negoziata, da pubblicare sul profilo del committente ai fini di una corretta trasparenza amministrativa. Le stesse, evidenziano altresì che è vietato indicare l'elenco degli operatori economici (OE) invitati poiché, tale informazione, dev'essere contenuta solo nell'avviso di termine procedura. Tutto ciò premesso, al fine di chiarire come meglio elaborare il predetto documento, si chiede se sia più corretto in esso indicare il numero preciso di OE invitati senza però citarne le ragioni sociali oppure riportare genericamente che si è proceduto ad invitarne almeno il numero minimo previsto da norma (Es.: n. 10 per i lavori compresi nella fascia da € 1 milione + IVA alla soglia comunitaria + IVA) ma senza specificarne la quantità effettiva. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Le Stazioni Appaltanti (SA) in caso di utilizzo del MEPA, per quanto concerne il possesso dei requisiti generali degli operatori economici (OE) in esso iscritti, possono avvalersi delle semplificazioni connesse alla previa verifica già svolta da CONSIP (cfr. parere n. 842): le verifiche dei requisiti generali, possono infatti essere omesse dalla SA, facendo affidamento sulle verifiche a campione di CONSIP (cfr. parere 843). Nello specifico, il comma 6 bis dell'art. 36 del Codice, recita: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli OE nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione, verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (...)"; quindi, per quanto riguarda i mercati elettronici, per ogni OE che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento, è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 . In sintesi, la singola SA, ha mera facoltà di compiere propri controlli (cfr parere n. 845). Per quanto precede si chiede se, ogni qual volta l'SA decida di avvalersi di tale semplificazione, sia obbligata o meno a doverlo espressamente indicare negli atti amministrativi di gara, quali ad esempio la determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e/o nel provvedimento/determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 54 del Codice. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Lavori in economia
QUESITO del 14/04/2022

Per effetto dell'art.27 del DM 49/2018 è stato abrogato, tra gli altri, l'art.179 "Lavori in economia contemplati nel contratto" del DPR 207/2010, secondo il quale "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi".

L'art.14, comma 3, del citato DM 49/2018 prevede la possibilità di compilare le liste settimanali nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite dall'esecutore.

In considerazione di quanto sopra, si chiede:
1. se in fase di redazione del progetto, oltre ai lavori a misura e a corpo, è sempre possibile prevedere, tra i lavori in appalto, anche lavori in economia (a conferma di quanto
indicato dall'art. 16 "Quadri economici", comma 1, lettera a.1), del DPR 207/2010);
2. se, in caso di risposta affermativa al quesito n°1, l’importo dei lavori in economia debba essere assoggettato a ribasso d’asta, alla pari dei lavori a misura e a corpo;
3. se in fase di contabilità dei lavori, con riferimento alle liste settimanali di cui al citato art. 14 comma 3 del DM 49/2018, la mano d'opera debba essere esclusa
dall'applicazione del ribasso d'asta.

Buongiorno, in caso di appalto lavori di importo di €600.000,00 è possibile scegliere la ditta aggiudicataria mediante procedura aperta invece che a mezzo di procedura negoziata ex art. 1 D.L. 76/2020? In pratica l'art. 36 co. 9 per appalti sotto soglia comunitaria è ad oggi vigente e non sospeso dal D.L. 76/2020 ? Nel caso quindi di procedura aperta per appalto lavori sotto soglia, l'esclusione automatica delle offerte anomale va applicata solo in presenza di n. ditte pari o superiore a 10?
Grazie e cordiali saluti Maura

chiedo se è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 ad un operatore che ha organizzato l'ultima colonia estiva nell'anno 2019. E' possibile chiedere il preventivo ed affidare senza ulteriori consultazioni o viene violato il principio di rotazione?

A seguito di un’analisi effettuata consultando il nuovo servizio "Wiki" di Acquisti in rete, è emerso che tutti gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da CONSIP, forse in ragione del fatto che la piattaforma è conforme alla normativa vigente, permetterebbero di effettuare la stampa della schermata del passaggio in cui è contemplata la “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”. Nello specifico, tale documentazione, risulterebbe reperibile alle seguenti fasi indicate su “Wiki”: 1 – “Aggiudicazione provvisoria e graduatoria” di cui ai punti n. 7.3.4 dell’RdO Semplice, n. 9.3.6 dell’RdO Evoluta e n. 6 delle Gare sopra soglia svolte tramite ASP; 2 - “Esame offerte” di cui ai punti n. 7.3 del Confronto tra preventivi e n. 5.3 della Trattativa diretta nella cui schermata il sistema chiede di scegliere, in maniera molto simile ad una proposta di aggiudicazione, se accettare o rifiutare l’offerta; 3 - “Proposta di Aggiudicazione” di cui al punto n. 8.8 delle Gare sopra soglia svolte tramite SDAPA. Tutto ciò premesso si chiede se, la proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, preveda o meno una specifica forma alla quale doversi attenere. Qualora non sussista alcun obbligo in tal senso si chiede altresì se, le modalità semplificate argomentate nella richiesta di parere n. 1334, possano essere adottate dalla Stazione Appaltante per tutte le predette modalità d’acquisizione ovvero debbano essere limitate a quelle sotto soglia comunitaria. Ten. Col. Filippo STIVANI.

PREMESSO CHE IN MERITO ALL' OGGETTO E' STATO GIA' RICHIESTO IL PARERE N. 1314 AL QUALE , AD OGGI, NON E' STATA FORNITA RISPOSTA, SI CHIEDE IN PARTICOLARE QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE IN ASSENZA DI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO INFERIORE A € 40.000,00.

Con il presente quesito si chiedono chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di affidamenti diretti. Si riporta il comma 2 dell'articolo citato "la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti." e l'ultimo periodo del comma 14 " in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri". Combinando il disposto normativo citato con il contenuto delle linee guida ANAC n. 4, in linea alla ratio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si interpreta la norma ritenendo non necessaria la stipula tradizionale del contratto mediante sottoscrizione delle due controparti, in quanto risulterebbe sufficiente la trasmissione a mezzo PEC all'Operatore economico della Determina semplificata riassuntiva dell'intero iter, delle condizioni e degli elementi essenziali del contratto, corrispondente ad accettazione dell'offerta/proposta/preventivo in precedenza formulata in sede di indagine. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dalla Sentenza n. 19799 del 26.07.2018 della Corte di Cassazione - Sez. VI-T che sancisce il principio che <>. Si chiede conferma o diversa interpretazione.

Si chiede cortesemente se la pubblicazione per gli appalti sottosoglia ai sensi dell'art.73 del D.L.gs. 50/2016, la spesa a carico dell'aggiudicatario si intende per il solo bando oppure anche per esiti di gara ed ulterioni eventuali comunicazioni tipo proroghe termini, etcc..?

Grazie

La nuova piattaforma del sistema Acquisti in Rete, nell’ambito degli acquisti sotto soglia effettuati tramite MEPA, ha introdotto alcune significative novità connesse alla stipula, riscontrabili alla sezione di assistenza “Wiki”. Nello specifico: 1 – per quanto concerne la Trattativa Diretta (TD) ed il Confronto di Preventivi (CdP), il sistema non genera più alcun documento di stipula automatico ma occorre che, la Stazione Appaltante (SA), ne carichi sempre uno proprio; 2 – nelle RdO semplici ed evolute, il sistema consente invece di scegliere se stipulare tramite un documento generato dal sistema oppure uno redatto in proprio dalla SA; 3 – in tutti e quattro i predetti casi, occorrerà comunque caricare sempre il documento di stipula firmato digitalmente in piattaforma; l’Operatore Economico riceverà però solo una “notifica di stipula effettuata a sistema”, senza ricevere in automatico alcun documento che dovrà invece essere trasmesso attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema (Es.: tramite PEC). Tutto ciò premesso si chiede: 1 – se per le procedure svolte tramite TD e CdP entro i limiti d’importo stabiliti dalla L. 108/21 per gli affidamenti diretti (€ 139.000 + IVA per beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori) sia possibile utilizzare, quale documento di stipula redatto dalla SA da allegare su MEPA, la più snella e semplice lettera di ordinazione/ordinativo di spesa; 2 – quale documento di stipula (alternativo a quello generato automaticamente dal sistema) tra lettera di ordinazione/ordinativo di spesa, scrittura impegnativa e scrittura privata sia invece più corretto utilizzare, nell’ambito delle procedure negoziate sotto soglia d’importo superiore all’affidamento diretto, svolte tramite RdO semplice o evoluta. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Quali sono precisamente le differenze tra le modalità di stipula contrattuale denominate ordinativo di spesa (oppure lettera di ordinazione), scrittura privata, scrittura impegnativa ed obbligazione commerciale? Alcune di esse sono tra loro equivalenti e quindi sinonimi (Es.: scrittura privata e scrittura impegnativa)? Quando si deve utilizzare l'una anziché l'altra? Quali forme è possibile utilizzare sopra soglia e quali altre sotto soglia, sempre ovviamente in modalità elettronica al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 32 comma 14 del Codice? Tenente Colonnello Filippo STIVANI.

Questa Stazione Appaltante (SA), con richiesta parere n. 1119, aveva già evidenziato la medesima incongruità normativa riportata da un’altra SA nel quesito n. 1299, proponendone la medesima interpretazione, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i.. Allo scrivente, Codesto Servizio, aveva risposto indicando di rivolgersi all’ANAC per ulteriori approfondimenti in materia. Si è proceduto quindi a proporre il medesimo quesito all’Autorità Anticorruzione la quale, con Parere di funzione consultiva n. 10 del 30/03/2022 pubblicato al link https://www.anticorruzione.it/-/parere-consultivo-numero-10-del-30-marzo-2022, sembrava rimettere nuovamente tutto in capo al Servizio Supporto Giuridico del MIMS, riferendosi a quanto da esso indicato nei pareri n. 777 e 1075 ed affermando che “...si rimette quindi a Codesta Stazione Appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”. Per quanto precede, in ragione che il predetto documento n. 10 dell’ANAC potrebbe generare confusione nonché apparire in contrasto con quanto indicato da Codesto Servizio col parere n. 1299 si chiede di confermare che, l’interpretazione in esso contenuta, sia quella la definitiva ed effettivamente attuabile, da porre al termine dell’evoluzione normativa del predetto complesso quadro giurisprudenziale. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi al secondo paragrafo indica che "... in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri". Ad avviso di questa Stazione Appaltante, la parte della norma che indica "...ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro" è riferita agli affidamenti diretti, incrementati dalla L. 108/21 Semplificazioni-bis ad € 139.000 + IVA per beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori. Per quanto precede si chiede se, in assenza di un’indicazione normativa di senso contrario, possa ritenersi applicabile il predetto articolo del Codice a tutti gli affidamenti diretti entro tali importi. Qualora così non fosse, ragionando all'inverso, si concretizzerebbe il paradosso in base al quale, per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 40.001 + IVA e le soglie di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 e smi, ci si troverebbe obbligati a dover effettuare stipule contrattuali più gravose e complesse, rispetto a quelle di possibile utilizzo per le procedure negoziate di cui alla lett. b) della medesima norma, contraddistinte da importi superiori. Si chiede conferma di tale interpretazione normativa. Tenente Colonnello Filippo STIVANI.

Questa stazione appaltante necessità di un approfondimento circa i termini per la presentazione delle offerte per una procedura sotto soglia sul mercato elettronico della Pa. A parere dello scrivente a mente dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che non è stato derogato né espressamente né tacitamente dall’articolo 1 della Legge 120/2020, prevede che “i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà”. Pertanto i termini minimi ridotti per le procedure negoziate negli affidamenti sotto soglia comunitaria non potranno mai essere inferiori a 5 giorni.

L'art. 35 comma 11 del Codice risulta di difficile lettura: se ne chiede pertanto l'interpretazione autentica, in una modalità di più facile comprensione, se possibile soffermandosi in particolare nell'ultima parte, nella quale viene citato il poco chiaro limite del 20%. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Il comma 11 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi, risulta di difficile comprensione per i seguenti dubbi che si chiede di dirimere: 1 - cosa s'intende che le Stazioni Appaltanti ".. possono aggiudicare l'appalto... senza applicare le disposizioni del presente Codice"? Con tale affermazione, ricorrente anche in altri contesti, si indica forse la possibilità di affidare gli appalti tramite procedure semplificate quali quelle previste per il sotto soglia comunitaria? 2 - non è chiaro il successivo riferimento all'importo di € 1.000.000 + IVA per i lavori, il quale parrebbe relativo all'obbligo d'utilizzo della procedura aperta oltre tale limite ad oggi superato dal D.L. 76/2020 e smi che consente, fino al 30/06/2023, l'utilizzo della più semplice procedura negoziata sino ad € 5.382.000 + IVA. Sarebbe possibile interpretarlo in tal senso?; 3 - se quanto precede è vero, di conseguenza, anche l'ulteriore cifra indicata in € 80.000 +IVA per beni e servizi risulterebbe anacronistica: nello specifico essa parrebbe derivare dal calcolo della misura pari al doppio del previgente limite previsto per gli affidamenti diretti, fissato in € 40.000 + IVA. Qualora così fosse, sempre in ragione delle deroghe previste dal D.L. 76/2020 e smi andrebbe rideterminata, fino al 30/06/2023, nella misura pari al doppio di € 139.000 + IVA (attuale limite per gli affidamenti diretti di beni e servizi) ossia € 278.000 + IVA. Sarebbe possibile interpretarlo in tal senso?; 4 - infine, il calcolo del 20% indicato nelle ultime righe del comma 11, non risulta in alcun modo comprensibile e se ne chiede pertanto una spiegazione più semplice, eventualmente corredata anche da esempi pratici. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Per acquisiti di importo tra i 5.000 e i 139.000 euro, nel caso di richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto “puro”, si chiede se sia legittimo utilizzare la PEC per la ricezione delle offerte (ad indirizzo dedicato in modo da evitare la apertura accidentale delle stesse e garantirne la segretezza) o se sia obbligatorio l’utilizzo di applicativi telematici (es. sintel ecc.)
Qualora sia obbligatorio l'utilizzo di sistemi telematici, si chiede se l'utilizzo della PEC comporti la annullabilità o la nullità dell’affidamento
Si segnala l’urgenza
Grazie

Nell'ambito dell'impostazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione abbiamo verificato che la somma degli importi degli incarichi che vogliamo affidare all'esterno, compreso l'incarico per la verifica della progettazione, supera i 139.000€ ed è comunque inferiore alla soglia. Nel dettaglio l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevede un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016, di circa 70.000€, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza un importo di circa 60.000€, mentre la verifica delle diverse fasi di progettazione un importo di circa 30.000€. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori che vogliamo affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedono un importo a base di gara inferiore a 139.000€, mentre se a questo sommiamo anche le verifiche, incarico che necessariamente dobbiamo affidare a soggetto diverso, si supera il limite dei 139.000€.
Possiamo procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021, oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli affidamenti di incarichi che si vogliono dare all'esterno? In questo secondo caso dovremo procedere con una procedura negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 con il criterio dell'OEPV sia per l'icarico per la progettazione e direzione lavori che per l'incarico per la verifica delle fasi di progettazione, allungando considerevolmente i tempi. Si ringrazia per il prezioso contributo che ci date.

Si chiede se per una gara lavori sotto soglia con con qualificazioni OG1 (prevalente) e OS30 (scorporabile a qualificazione obbligatoria) richieste al concorrente debba necessariamente essere svolta tramite MePA.
Ciò in considerazione del fatto che una RDO evoluta, dal punto di vista informatico (sentito MePA), non consente di creare la RDO con entrambe le categorie, ma solo con la prevalente. Di conseguenza, viene negata l'opportunità a monte all'operatore in possesso della sola OS30 di presentare offerta in RTI con altro operatore in possesso della OG1.
Pertanto si chiede se in questi casi è corretto che la Stazione Appaltante, proceda mediante gara in ASP (previa manifestazione di interesse).
Si segnala il precedente CdS, Sez. V, 3 gennaio 2023, n. 68.
Si resta in attesa di riscontro.

Argomenti:

Con la presente, a fini di definizione del relativo campo di applicazione oggettivo, sono a richiedere a codesta Amministrazione, alla luce dell'art. 1, D.L. n. 76/2020, il Vs. parere sull'interpretazione dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui specifica che il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. "stand still") non si applica altresì a lavori, forniture e servizi affidati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
L'art. 1, D.L. n. 76/2020 ha sospeso l'efficacia (almeno fino al 30/6/2023) dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, ed ha introdotto una disciplina degli affidamenti sotto soglia che al comma 2, lett. a) e b) di detto art. 1, D.L. n. 76/2020 individua soglie di importo non coincidenti con quelle di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in questi ultimi disposti rientrano cumulativamente le forniture ed i servizi sotto soglia ed i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, mentre l'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020 si estende complessivamente all'intero sotto soglia.
A fronte di ciò si richiede se a Vs. parere, allo stato attuale e fino almeno al 30/6/2023:
- l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per la parte riferita alle fattispecie ricadenti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, si applichi indistintamente a tutti i lavori, forniture e servizi sotto soglia compresi nell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020;
- oppure se, come sostenuto dallo scrivente, al fine di individuare il campo di applicazione oggettivo dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 alla luce dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020, si debba aver riguardo agli importi rientranti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016 e che conseguentemente l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 si limiti soltanto a forniture e servizi sotto soglia ed a lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

In caso di procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023, è ancora applicabile il criterio del minor prezzo?

Gent.mi,
poichè nel Dlgs 36/2023 è scomparso l'art. 95 co 3 lett a)
del Dl.s 50/2016
(...)
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

sostituito dall'art. 108 co. 2 del Dlgs 36/2023

è confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l'affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica ) e non occorre usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione)

Argomenti:

L’art. 52 co. 1 indica che, nelle procedure d’affidamento di cui all’articolo 50, co. 1, lett. a) e b) d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, gli Operatori Economici (OE) attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante (SA) verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html in una specifica FAQ, CONSIP indica espressamente che: 1 - “vengono effettuate, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive... degli OE, controlli trimestrali a campione per accertare la non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consultando anche le competenti autorità (INPS, INAIL, AdE, Tribunale etc.)”; 2 – vengono altresì effettuati controlli mirati, a seguito di specifiche segnalazioni da parte delle SA. In tale contesto, stante il vigente obbligo per numerose SA all'utilizzo del MEPA si ritiene che, la stessa, si possa avvalere dei controlli a campione già eseguiti da CONSIP per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 5.000 + IVA ed € 40.000 + IVA. In sintesi: in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, per adempiere a quanto previsto dall'art. 52 co. 1 del nuovo Codice, può l’SA avvalersi dei controlli a campione già svolti da CONSIP, evitando di doverne eseguire ulteriori? Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, una ditta risultata non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromessa dal gestore.

In caso di utilizzo del MEPA, non è chiara la differenza tra la procedura da adottare per il controllo sul possesso dei requisiti dell’OE aggiudicatario negli affidamenti sotto gli € 40.000 + IVA e quelli d’importo superiore. Da una lettura combinata dell’articolo in oggetto, della relazione del Consiglio di Stato a pag. 80 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16/11/2022, col quale vengono esentati dall'obbligo all'utilizzo del FVOE le procedure gestite interamente con piattaforme telematiche di negoziazione, le modalità operative corrette potrebbero essere le seguenti: 1 – per gli affidamenti diretti sotto gli € 40.000 + IVA, l'SA non è mai obbligata a controllare l’OE aggiudicatario poiché fa esclusivamente fede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esso presentata; 2 – oltre tale importo ed entro le soglie comunitarie, a prescindere che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, l’SA è obbligata a verificare le dichiarazioni degli OE aggiudicatari tramite un controllo a campione, eseguibile anche tramite sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno. Ne consegue quindi che, qualora l’interpretazione prospettata fosse corretta l’SA, indicando ogni anno nei propri regolamenti interni di volersi avvalere, in caso d'uso del MEPA, dei controlli trimestrali già svolti da CONSIP su un campione significativo degli OE ad esso iscritti (dichiarati sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html in una specifica FAQ), potrebbe evitare di doverne effettuare ulteriori, conseguendo un significativo risparmio in termini di risorse umane, temporali e spesa pubblica. Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, un OE risultato non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromesso dal gestore. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa indicata.

A seguito dell'efficacia del Nuovo codice dal 1 luglio 2023, volevo chiedervi se la delibera "Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva" in oggetto è ancora da considerarsi valida oppure dal 1 luglio 2023 non è più applicabile? Cordiali Saluti. Emanuela Fiucci

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Si chiede se acquisto di beni e servizi avviati dal 01/07/2023, di importo pari o superiore a € 40.000,00, ed entro € 140.000,00, circa la programmazione biennale degli acquisti beni e servizi, rientrano nella fattispecie ex art. 24 del D. Lgs. 50/2016 rientrante quindi nelle disposizioni transitorie e di coordinamento ex art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, oppure ex art. 37 del D. Lgs. 36/2023.

Buonasera, come si concilia la L.49/2023 che abroga il Decreto Bersani ammettento ribasso unicamente sulle spese professionali e il nuovo Codice degli appalti D.Lgs.vo 36/23 che non prevede limiti alle voci di prezzo? Per gli affidamenti diretti inferori a €140.000 è vietato accettare dal professionista offerta inferiore ai minimi tariffari? Grazie e cordiali saluti

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AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS. 36/2023
QUESITO del 22/09/2023

Il D.lgs.36/2023 Allegato I.1. contiene la definizione di affidamento diretto puro e mediato: l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art.50, co.1 lett a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
L’art.48 co.4 del Codice 36 prevede che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.”
Ciò premesso, si chiedono chiarimenti in merito ad alcune norme del nuovo Codice:
1) L’art.11 fa riferimento “a bandi e agli inviti” (co.2) e “all’affidamento o all’aggiudicazione” (co.4): pertanto la disciplina contenuta nell’art.11 si applica anche all’ipotesi di affidamento diretto?
2) L’at.41 co.13 prevede lo scorporo dei costi della manodopera/sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso (co.13): tale disposizione di applica anche all’affidamento diretto?
3) L’art.57 richiama “bandi, avvisi e inviti” (co.1): la disciplina ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto?
4) L’art.102 fa riferimento “a bandi, avvisi e inviti” (co.1): le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto?
5) L’art.108 co.2 lett.a) -a differenza di quanto previsto dalle successive lett.b/c- non prevede alcuna fascia economica; l’obbligo di utilizzo dell’OEPV indicato alla citata lett.a) si applica anche all’affidamento diretto?
6) L’art.108 co.9 –a differenza dell’analoga previsione del Codice 50/2016- non prevede l’affidamento diretto quale eccezione all’obbligo di indicare i costi manodopera e sicurezza: quindi la disposizione ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto?
7) L’art.110 co.1 richiama “bando e avviso”: le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto?

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L'art. 1 dell'allegato II.1 del Codice prevede che "le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento" relativo, nell'ambito del sotto-soglia, alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, alle modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, all'organizzazione dell'elenco per categoria e fascia anche ai fini dell'applicazione del principio di rotazione. Si chiede l'avviso di codesto ufficio sulle seguenti questione:
a) se il riferimento al regolamento debba intendersi alla potestà normativa di cui all'art. 7 del d.lgs 267/2000, con conseguente competenza del consiglio comunale ovvero alle competenze organizzative dell'ente, con attrazione del regolamento tra le competenze della giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. 267/2000;
b) se le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.1 fissano i limiti della potestà regolamentare in materia di sotto-soglia o, se, invece, nell'ambito di tale micro-sistema di cui alla parte I del libro II del Codice l'ente locale può esercitare il potere regolamentare o, eventualmente, la potestà organizzativa anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento, come ad esempio l'individuazione di soglie più basse rispetto a quelle dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti, o anche la procedimentalizzazione dell'affidamento diretto prevedendo l'obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici, ovvero i criteri di campionamento di cui all'art. 52, comma 1 del Codice, o ancora i casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva; ovvero se tali questioni rientrano nel potere discrezionale del RUP da esercitare caso per caso e non sono suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta.

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Ai sensi dell'art. 131 D. lgs 36/2023 l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa (come in generale per gli appalti ad alta intensità di manodopera) avviene esclusivamente con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. Questo principio vale solo se il valore dell'appalto consente il ricorso a procedure di gara (es. negoziate/aperte)? Se invece il valore è inferiore alla soglia di € 140.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento diretto (per il quale il criterio di aggiudicazione non opera) indicando nel capitolato tutte le specifiche tecniche del servizio indicate nel citato art. 131? La fattispecie riguarda un Ente non obbligato a ricorrere al Mepa.

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Si richiede di fornire una risposta in merito alla seguente fattispecie. L'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che "1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento." Nulla è specificato in merito alla riduzione delle garanzie, di cui all'art. 106, co. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede se tali riduzioni debbano trovare applicazione anche per gli appalti sotto soglia, tenuto conto del fatto che in specifici settori (vedasi ad esempio i Servizi Sociali), tale soglia è particolarmente alta (Euro 750.000,00) e abbondantemente superiore a quella ordinariamente prevista (Euro 215.000,00), motivo per il quale si potrebbero configurare casi-limite nei quali per una procedura sotto soglia, per definizione meno gravosa e semplificata per S.A. e operatori economici, possano essere richieste garanzie ben più elevate rispetto al sopra soglia. A tale rilievo va inoltre aggiunto che la riduzione delle garanzie presentate in sede di gara è giustificata dal possesso di particolari certificazioni o di determinate caratteristiche da parte dell'operatore economico, sussistono a prescindere dall'importo posto a base della procedura di gara.

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Il dubbio che si palesa su quale è il termine minimo per la ricezione delle offerte negli affidamenti di appalti sottosoglia nel caso di procedura negoziata ai sensi del nuovo codice. L’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede un termine per le procedure negoziate, dall’altro lato l’articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone “1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”. Per quanto sopra ad avviso dello scrivente, prendendo spunto da precedenti indicazioni fornite con i pareri n. 1473 e 1101 anche se riferiti al vecchio codice, nel caso di RDO sul Mercato elettronico della PA i termini minimi potrebbero essere non meno di: 1) 10 giorni per le Richiesta di Offerta (RDO) AD INVITI; 2) 15 giorni per le Richiesta di Offerta (RDO) APERTA, assimilabile ad una procedura aperta, che potrebbe essere di 15 giorni.

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