Parere tratto da fonti ufficiali

RICHIESTA PARERE SU CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO "STAND STILL" - ART. 1, D.L. N. 76/2020
QUESITO del 07/02/2023

Con la presente, a fini di definizione del relativo campo di applicazione oggettivo, sono a richiedere a codesta Amministrazione, alla luce dell'art. 1, D.L. n. 76/2020, il Vs. parere sull'interpretazione dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui specifica che il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. "stand still") non si applica altresì a lavori, forniture e servizi affidati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
L'art. 1, D.L. n. 76/2020 ha sospeso l'efficacia (almeno fino al 30/6/2023) dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, ed ha introdotto una disciplina degli affidamenti sotto soglia che al comma 2, lett. a) e b) di detto art. 1, D.L. n. 76/2020 individua soglie di importo non coincidenti con quelle di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in questi ultimi disposti rientrano cumulativamente le forniture ed i servizi sotto soglia ed i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, mentre l'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020 si estende complessivamente all'intero sotto soglia.
A fronte di ciò si richiede se a Vs. parere, allo stato attuale e fino almeno al 30/6/2023:
- l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per la parte riferita alle fattispecie ricadenti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, si applichi indistintamente a tutti i lavori, forniture e servizi sotto soglia compresi nell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020;
- oppure se, come sostenuto dallo scrivente, al fine di individuare il campo di applicazione oggettivo dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 alla luce dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020, si debba aver riguardo agli importi rientranti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016 e che conseguentemente l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 si limiti soltanto a forniture e servizi sotto soglia ed a lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

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