Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Concessioni

A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?

Premesso che : - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 1 “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.” - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 5 “Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.” il quesito è il seguente: le spese per gli incarichi di progettazione esterna all’amministrazione si devono considerare quali “servizi necessari all’esecuzione dei lavori” e pertanto concorrono a formare il “valore stimato degli appalti pubblici di lavori” o meno? Ad esempio un’opera pubblica che preveda come importo dei lavori (al netto dell’IVA) € 900.000,00 ed € 112.000,00 di progettazione esterna per un totale di € 1.012.000,00, la progettazione necessaria per l’inclusione nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del D.Lgs 163/2006 comma 6 è lo studio di fattibilità o il progetto preliminare? ordiali saluti

CONCESSIONI DI SERVIZI O LAVORI
QUESITO del 23/12/2014

L'Amministrazione Comunale ha ricevuto la proposta di un operatore economico per l'affidamento del servizio di adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione mediante finanza di progetto, ai sensi degli artt. 153 del D.Lgs. 163/2006 e 278 del D.P.R. n. 207/2010. Il servizio proposto riguarda la fornitura diretta dell'energia elettrica, la gestione e gli interventi di adeguamento delle linee della pubblica illuminazione comunale stradale con corresponsione da parte dell'Amministrazione Comunale di un canone fisso annuo. Si richiede se tale proposta, alla luce della normativa vigente, può essere trattata come concessione di servizi e/o lavori o se trattasi di appalto di servizi/lavori che dovrà essere trattato disgiuntamente dalla fornitura di energia elettrica.

Si chiede se in un bando per l'affidamento in concessione della gestione operativa e commerciale degli spazi pubblicitari sugli autobus che eserciscono il servizio pubblico locale urbano trovi applicabilità l'art. 95 comma 10 del codice dei contratti e quindi se nel modulo offerta economica vadano indicati i costi della sicurezza e della manodopera

Alla scadenza per la presentazione delle offerte per una procedura di gara di concessione lavori per la realizzazione di un edificio per loculi e gestione del servizio di lampade votive per un I.B.A. di C 17.582.000,33 a mezzo della piattaforma telematica EmPULIA, è pervenuta una sola offerta e pure in modo parziale in quanto secondo l'impresa, non è riuscita a caricare tutti i files dell'offerta tecnica per presunte anomalie del sistema informatico. Altra impresa ha lamentato di non essere riuscita a caricare i files entro il termine di scadenza. L'assistenza tecnica della piattaforma ha smentito che vi fossero anomalie attraverso la ricostruzione dei files di log addebitando alle imprese il mancato invio delle offerte. Alla luce di quanto esposto, si potrebbe procedere ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c. 2) lettera a) invitando oltre alle due ditte di cui sopra le altre che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio?

Si è provveduto ad affidare, tramite procedura ad evidenza pubblica, la concessione di un servizio pubblico (gestione campi calcio). Il concessionario si è impegnato ad effettuare dei lavori (che dopo diventeranno di proprietà dell'amministrazione giudicatrice), utilizzando, ovviamente, i criteri del D. Lgs. 50/2017.
Chi è il RUP nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici? L'aggiudicatario oppure il RUP della gara?
?
Grazie
Cristina Lorenzoni

Argomenti:

La nuova definizione di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria contenuta nell'art. 3, comma 1, D.Lgs 50/2016 rispettivamente alle lettere oo-quater e oo-quinquies, facendo salve le corrispondenti definizioni di cui al D.P.R. 380/2001 e D.Lgs 42/2004, amplia sensibilmente il campo di applicazione della manutenzione ordinaria. Si chiede se, nel caso di concessione in gestione di immobili comunali per lo svolgimento di servizi ex artt. 164 e seguenti D.Lgs 50/2016 (ad es., impianti sportivi, teatro, scuola di musica), le suddette definizioni debbano essere applicate al concessionario, quindi con maggiori spese a suo carico durante il periodo contrattuale. Ad esempio, i casi di sostituzione di componenti impiantistici degli impianti sportivi.
Tale quesito, tenuto conto anche dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs 50/2016 in base al quale:
"2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano altresì all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
(::) omissis
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice.".

Argomenti:

Si chiede se il bando relativo alla concessione della gestione di un impianto sportivo, attualmente inagibile, possa comprendere i lavori di messa a norma e la ristrutturazione dell’impianto ai fini dell’agibilità dello stesso. Ove l’ipotesi sia percorribile si chiede se i soggetti ammessi alla gara devono essere in possesso dei requisiti per i concessionari di cui all’articolo 95 del DPR N. 207/2010 o possono essere anche associazioni sportive dilettantistiche non in possesso di detti requisiti.
Trattandosi di contratto misto si chiede con quale metodo si determina l’oggetto principale del contratto, al fine di stabilire se sia applicabile la normativa relativa alla concessione di lavori o di servizi.

Argomenti:

Dalle indicazioni riferite alla programmazione di beni e servizi sembrerebbe che nelle schede debbano essere inseriti i costi "lordi" di acquisizione (somme derivanti dal prospetto economico come predisposto da ITACA), comprensivi di IVA e degli altri oneri connessi. Per le concessioni di servizi determinare tali somme per tutta la durata della concessione non appare semplice; in particolare non si comprende come sia possibile "sommare" il fatturato realizzato dal concessionario (al lordo di eventuali contributi a carico della parte pubblica), l'Iva (che spetta al concessionario ma non è un'entrata) e i costi posti a carico dell'Amministrazione (contributo ANAC, commissione giudicatrice, ecc.).

Argomenti:

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
QUESITO del 26/03/2019

In merito alla gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica si chiede se tale fattispecie sia riconducibile alla "concessione" o all'"appalto di servizi".
La giurisprudenza più recente nonchè il parere ANAC 1300/2016 riporta la gestione priva di rilevanza economica alla categoria degli appalti di servizi (art. 164 comma 3 del codice "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte [Contratti di concessione]), ritenendo superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002.
Qual è la normativa applicabile?

Argomenti:

Il nostro ente deve bandire la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi mediante offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo stimato della concessione è di ca € 3.800.000. Tanto premesso si formulano i quesiti di seguito riportati:

Quesito 1: Si richiede conferma dell’applicazione della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 anche alle concessioni di servizi e quindi che nel caso in specie trattasi di appalto sotto soglia comunitaria .

Quesito 2: Modalità di pubblicazioni: è sufficiente la pubblicazione su GURI, Internet comunale, Internet Regionale, MIT, Albo Pretorio, n. 1 quotidiano locale, n. 1 quotidiano nazionale?

Quesiti 3: Tempo minimo per ricezione offerte (con atti accessibili): 18 giorni dalla pubblicazione su GURI

Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

A seguito della pubblicazione della DELIBERA ANAC n. 1053 del 13 novembre 2019 si chiede un vostro parere in merito alle modalità di qualificazione in gara per un affidamento in concessione di servizi, lavori e servizi tecnici con prevalenza di servizi giacchè parrebbe dalla lettura che l'operatore economico concorrente, analogamente agli appalti misti, debba qualificarsi già in fase di gara in relazione a ciascuna prestazione. In particolare inoltre, si chiede: 1) nel caso di prestazione secondaria "lavori edili" , anziché costituire un ATI verticale, il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione solo per la prestazione principale può subappaltare interamente la prestazione secondaria ai sensi dell'art. 174 (subappalto necessario) ? 2) nel caso di prestazione secondaria "servizi tecnici di architettura e ingegneria" poiché parrebbe non possibile subappaltare tali servizi ai sensi del divieto di cui al'art. 31, co. 8 del Codice, ritenete necessaria la costituzione di un ATI verticale con professionisti tecnici o è sufficiente che il concorrente si limiti in fase di gara ad una mera indicazione del progettista/coordinatore sicurezza/etc ?

Argomenti:

A completamento del precedente quesito n. 592, si chiede: Ho notato che alcuni bandi di gara relativi a Concessione mista con prevalenza di servizi e lavori accessori, prevedono per la componente lavori oltre alla possibilità di subappaltarli interamente anche la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento. Si chiede la Vostra opinione relativamente alla correttezza di tale opzione con riferimento a quegli operatori economici in possesso di idoneità professionale per la componente dei servizi ma non per l'esecuzione di lavori.

Argomenti:

Visto il parere ANAC n. 1053 del 13.11.2019 nel quale con riferimento ad una concessione di servizi con lavori accessori si precisa che "In virtù di quanto sancito dall’art. 28 del d.lgs. 50/2016 e del richiamo operato dall’art. 164 alle parti I e II del Codice, il bando di gara finalizzato all’affidamento di una concessione mista, il cui oggetto principale è costituito dalla gestione del servizio, deve prevedere, in relazione a ciascuna prestazione dedotta nel contratto, i requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, imponendo all’operatore economico concorrente di dimostrarne il possesso già in fase di gara."

Poichè è noto che in presenza di un contratto misto (servizi e lavori di posa in opera), la posa in opera può essere subappaltata, ma l'operatore economico concorrente in gara deve possedere tutti i requisiti e le capacità correlati alla quota non subappaltata.

Si chiede la cortesia di voler spiegare il Vostro parere 592 giacchè allo scrivente vista l'applicazione dell'art. 28 del Codice alle concessioni non parrebbe possibile qualificarsi in gara utilizzando l'istituto del subappalto qualificante con riferimento alla quota lavori ma sembrerebbe necessario qualificarsi - qualora non in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori - o tramite ATI VERTICALE o al limite tramite Avvalimento (in caso di impresa con idoneità professionale inerente i lavori) .

Grazie

Una gara di concessione lavori con O.P.V. aggiudicata definitivamente ed in pendenza della stipula del contratto, è stata successivamente revocata in autotutela per carenza dei requisiti speciali. L'affidamento alla seconda deve avvenire agli stessi patti e condizioni del primo affidatario o non essendosi formalizzato il contratto, alle condizioni offerte dal secondo?

Concessione servizi
QUESITO del 27/11/2020

Con l’intenzione di avviare una gara per l’affidamento della CONCESSIONE di servizi di gestione parcheggi, valutato il valore della concessione come inferiore alla SOGLIA di cui all’art. 35 del Codice (e quindi ascrivibile ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice), si chiede se anche per le CONCESSIONI si possa applicare la disposizione dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (convertito il legge 120/2020) e quindi la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati tramite avviso pubblico di ricerca di manifestazioni di interesse. Questo in alternativa alla procedura ordinaria sotto soglia di cui all’art. 36 comma 9 del Codice.

Alla luce della pubblicazione di una imminente gara di appalto per la concessione del servizio in oggetto si chiede se , essendo un servizio di concessione e no lavori deve essere obbligatoriamente costituito il "Collegio consultivo tecnico" di cui all'art. 6 della L 120/2020.??

Si chiede parere espresso se la documentazione deve essere sottoposta alla “Verifica preventiva della progettazione” di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 pur essendo l’appalto di Servizio e no di lavori come previsto nel suddetto articolo.

Argomenti:

Si chiede parere espresso se la documentazione deve essere sottoposta alla “Verifica preventiva della progettazione” di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 pur essendo l’appalto di Servizio e no di lavori come previsto nel suddetto articolo.

Nel procinto di affidare a terzi una concessione di servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, appurato che in base al piano finanziario redatto, il valore della concessione è al di sotto della soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice, ci si chiede se sia possibile attivare la gara per l'affidamento della concessione ai sensi del Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) e precisamente avviare una procedura negoziata con invito a 5 soggetti, preceduta dall'emissione di UN AVVISO PUBBLICO di ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020. In altre parole: considerare la concessione sotto soglia, quindi andare all'art. 36 comma 2 del Codice e poi andare all'art. 1 comma 2 del DL semplificazioni il quale DEROGA all'art. 36 comma 2 del Codice. Tutto questo sarebbe comunque retto dall'art. 164 comma 1 del Codice sulle concessioni.

Avrei bisogno di fare chiarezza in merito alla corretta definizione dei contratti di lavori stipulati dal Concessionario a valle del contratto di PPP
Nello schema di contratto approvato da ANAC con delibera 1116/2020 è previsto, all’art. 15, che i contratti a valle di lavori siano contratti di subappalto nel caso il Concessionario non sia un’amministrazione aggiudicatrice, appalto nel caso il Concessionario sia un’amministrazione aggiudicatrice.
Nelle FAQ Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 213, comma 9 DEL D.LGS. n. 50/16 trovo al punto A8: che sono assoggettati all’obbligo di acquisire il CIG in quanto procedure selettive.
Inoltre nel SIMOG trovo: L’APPALTO DERIVA DA UNA DELLE SEGUENTI IPOTESI DI COLLEGAMENTO? Tra le varie scelte c’è: Affidamento da parte di aggiudicatari di contratti di concessione o di project financing.
Mi pare quindi che sia implicito che l’affidamento a valle dei contratti da parte del Concessionario (anche NON amministrazione aggiudicatrice) sia un contratto di appalto, altrimenti non saprei come fare a conciliare le diverse previsioni.
Chiedo cortesemente se è possibile dirimere i miei dubbi in merito, ossia, nel caso di concessione di lavori a Concessionario NON amministrazione aggiudicatrice i contratti a valle per la realizzazione dei lavori sono di appalto ( e quindi il Concessionario deve acquisire il CIG ed effettuare le comunicazioni all’Osservatorio) oppure di subappalto (no CIG). Stessa cosa per le concessioni di servizi relativamente ai lavori strettamente strumentali alla gestione del servizio.

Si chiede se i medesimi ragionamenti di cui al parere n. 945, col relativa possibilità all'espletamento di gare quinquennali, possano essere applicati anche alle ricerche di mercato effettuate per la concessione di servizi, sempre a titolo non oneroso per l'amministrazione, quali la gestione di bar/bouvette e/o pizzerie oppure di strutture molto più articolate che necessitano di una gestione multiservizi. Nello specifico, nell'ambito di quest'ultima tipologia, si dovrebbe poter garantire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il servizio di reception, la gestione di foresteria con pensione completa e mezza pensione, la ristorazione con servizio al tavolo e/o self service, la gestione di attrezzature da spiaggia, ulteriori servizi ausiliari a vario titolo necessari. Una gara quinquennale, rispetto alla triennale indicata in alcune disposizioni interne probabilmente superate dal D.lgs. 50/2016 e smi, oltre ai vantaggi già analizzati nel predetto parere parrebbe, ai sensi dell'art. 168 co. 2 del nuovo Codice, essere oggetto in una modalità d'affidamento meno complessa, in ragione del mancato obbligo di presentazione del piano economico-finanziario da parte degli operatori economici partecipanti. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Si chiede se sia possibile effettuare una gara, costituita da un unico lotto di durata quinquennale anziché triennale, per la concessione del servizio di gestione di un bar/bouvette sito all'interno delle strutture dell'amministrazione e utilizzato dai propri dipendenti. Tale gara verrebbe attuata in virtù dei seguenti ragionamenti: 1 - i flussi di cassa del concessionario, in riferimento a tutto il quinquennio, permarrebbero abbondantemente al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2021 prevista per le concessioni; 2 - la durata quinquennale della concessione anziché triennale, permetterebbe di raggiungere un equilibrio economico finanziario, previsto in sede di progettazione, con notevoli vantaggi per l'amministrazione. Nello specifico si concretizzerebbero le condizioni per permettere sia all'OE di proporre prezzi più bassi e competitivi su tutto il listino posto a base della ricerca di mercato e sia alla SA di poter abbattere ancor più il prezzo di alcuni prodotti di maggior consumo quale il caffè o le paste da colazione tramite l'obbligatoria introduzione, prevista in sede di gara, di tessere di fidelizzazione (Es.: tessera prepagata da 20 caffè al prezzo di listino, con l'addizione gratuita di ulteriori 3) con conseguenti ricadute positive sui fruitori del servizio. Tale durata quinquennale permetterebbe altresì alla SA, qualora ritenuto opportuno, di poter richiedere obbligatoriamente quale condizione di gara l'introduzione di nuovi servizi subordinati all'acquisizione a carico dell’aggiudicatario di nuovi macchinari (Es.: nuova TV per la bouvette, fornitura di gelati nel periodo estivo conservati in idoneo frigo etc.) rispetto ai quali, l'OE, avrebbe i necessari tempi tecnici occorrenti per ammortizzare l'investimento effettuato. Sarebbe possibile svolgere tale gara in un unico lotto per un periodo di concessione pari a cinque anni anziché tre? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In una gara per la concessione quinquennale di servizi (necessaria ad esempio per garantire la gestione di una delle seguenti attività: bar/bouvette, lavanderia a gettoni, distributori automatici di snacks e bevande, barberia etc.) di importo al di di sotto della soglia comunitaria individuata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice in € 5.350.000 + IVA, si chiede quanto segue: 1 - qual'è il numero minimo di operatori economici da dover obbligatoriamente invitare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.? 2 - Occorre fare riferimento ai numerici minimi previsti per la fornitura di beni e/o servizi oppure a quelli indicati per i lavori? 3 - E' possibile applicare la L. 108/21 Semplificazioni bis anche alle gare effettuate per le concessioni di servizi, istituto dell'affidamento diretto compreso? Ten. Col. Filippo STIVANI.

La Regione Marche ha emanato nel 2020 un Bando per concedere contributi per ristrutturazione di aree di sosta di autocaravan-caravan. Questo Comune ha partecipato con un progetto per la manutenzione di un’area di sosta per € 15.529,53.
La Regione comunicava che il progetto era risultato ammissibile ma, per le ridotte risorse disponibili non sarebbe stato concesso il contributo.
Successivamente il Comune indiceva una procedura per la concessione del servizio di gestione dell’area e il 27-05-21 è divenuta efficace l’aggiudicazione. Con verbale del 03-06-21 è avvenuta la consegna dell’area nello stato di fatto in cui si trovava. L’operatore economico, convocato per la stipula del contratto, ha comunicato l’impossibilità di presentarsi rimandando a data da concordare.
In data 02-09-21 la Regione ha comunicato che a seguito di ulteriori risorse stanziate il progetto è stato finanziato per € 10.870,67. Poiché l’O.E. con l’offerta tecnica di gara ha proposto di realizzare lavori analoghi a quelli compresi nel progetto presentato a finanziamento, è stato chiesto alla Regione Marche di poter variare il citato progetto, allo scopo di utilizzare i fondi per lavori diversi, fermi restando gli interventi a carico del concessionario. La Regione ha autorizzato la variante al progetto.
Si chiede se il fatto sopravvenuto (finanziamento acquisito dal Comune dopo l’affidamento in concessione e conseguente realizzazione degli interventi finanziati) determina la necessità di annullare in autotutela l’intervenuta aggiudicazione (il contratto non è stato stipulato) non essendo stata tale eventualità (possibilità di un finanziamento pubblico con conseguente realizzazione degli interventi di miglioramento dell’area da parte del Comune) riportata nel bando di gara o se, in alternativa, sia possibile procedere con il contratto di concessione realizzando direttamente il Comune i lavori finanziati avendo cura di realizzare solo i lavori diversi da quelli non offerti in gara dal concessionario.

La domanda di cui al quesito all'oggetto era riferito ad un concessionario di sola costruzione (concessione degli anni 80), mentre la risposta pervenuta fa riferimento ai concessionari di cui all'art. 142 del 163/2006 e di cui all'articolo 164 del 50/2016.
Anche per i vecchi concessionari di sola costruzione è esclusa l'applicazione dell'art. 26 mentre trova applicazione l'art. 27?

Argomenti:

Questa amministrazione vuole dare in concessione, per 9 anni, l’immobile destinato a “Piscina Comunale” chiusa da qualche anno, immobile interamente di proprietà comunale.
Il valore della Concessione calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Contratti è di € 187.080,00/anno.
L’amministrazione vuole ricavare un canone, dell’immobile pari a:
- € 3.000,00/anno per il primo triennio;
- € 6.000,00/anno per il secondo triennio;
- € 9.000,00/anno per il terzo triennio;
che sono gli importi che verranno messi a base di Gara.
La Centrale Unica di Committenza (comune di Verbania) ci richiede il CUI che si trova nel Piano Biennale dei Servizi delle Forniture, che questo comune non ha approvato.
Nella predisposizione della Bozza Piano Biennale dei Servizi delle Forniture, mi sorge un dubbio sull’obbligatorietà di tale strumento, considerata la soglia di € 40.000,00 prescritta dalla norma.
Ma la concessione in oggetto è obbligatorio inserirla nel programma Biennale, atteso che il comune non sosterrà nessun costo?
In caso affermativo qual è l’importo da indicare? il valore annuale della Concessione? E come viene finanziato, considerato che tale valore è il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto? Se bisogna indicare il valore della Concessione, nel Bilancio del comune come vengono indicate tali somme?
Si resta in attesa di riscontro.

Argomenti:

Questo Ente sta valutando di affidare il servizio di riscossione tributi comunali mediante una concessione da aggiudicare con il criterio dell’OEPV; i tributi oggetto di riscossione ammontano a 5mln. La scelta del concessionario avverrà, tra l’altro, sulla base dell’aggio riconosciuto all’affidatario calcolato sul valore dei tributi “incassati” (fissando eventualmente una fascia di incassato senza aggio). I tributi (ivi compresi eventuali sanzioni / interessi) saranno versati dai contribuenti direttamente su un conto corrente della Stazione Appaltante. Nello specifico è stimato un aggio (oggetto di ribasso in sede di gara) pari ad euro 130.000 euro oltre IVA che sarà calcolato attraverso una percentuale rispetto a quanto incassato (senza considerare l’eventuale fascia di franchigia). Ciò premesso si chiede:
1) Il valore della concessione ai fini degli articoli 35 e 167 del Codice va calcolato sull’importo dei tributi oggetto di riscossione o sull’importo massimo presunto dell’aggio considerato che quest’ultimo è l’importo che il concessionario fatturerà alla stazione appaltante?
2) Eventuali sanzioni / interessi devono essere stimati al fine di quantificare il valore della concessione?
3) I costi relativi alle spese di notifica e successive procedure esecutive posti a carico dei contribuenti e riconosciuti dalla stazione appaltante al concessionario (e in quanto tali fatturati da quest’ultimo) vanno stimati al fine di quantificare il valore della concessione?

Argomenti:

In caso di affidamento di una concessione di costruzione e gestione di un parcheggio, quale soggetto deve conferire l'incarico di direzione lavori ? Il concedente o il concessionario?
Qualora l'onere di incaricare il direttore dei lavori fosse in carico alla SA , è possibile addebitare i costi al concessionario?

Argomenti:

Questa SA dovrà procedere, nel prossimo futuro, all'affidamento delle concessioni dei servizi di bar/bouvette, distributori automatici di snacks e bevande, lavanderia a gettoni e barberia. Le lezioni apprese nei passati affidamenti hanno dimostrato che, la qualità del servizio, è risultata tanto più elevata quanto più elevata è stata la durata della concessione. Questo in ragione del fatto che, potendo programmare ed organizzare l'impresa per un periodo non breve, l'OE riesce a rientrare nei costi derivanti da importanti investimenti, quali ad esempio l'assunzione di più personale per garantire un miglior servizio oppure la sostituzione delle macchine vetuste. Tutto ciò premesso si chiede se, in applicazione delle predette lezioni apprese e di quanto indicato dai commi 1 e 2 dell'articolo in oggetto, ai fini delle concessioni dei servizi indicati, sia possibile indicare in gara un termine quinquennale che appare un giusto equilibrio finalizzato ad ottenere un servizio di qualità, senza allungare eccessivamente i termini temporali della concessione. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

Argomenti:

Concessioni - Affidamento diretto
QUESITO del 17/04/2024

Si chiede un parere circa la procedura da esperire per l’affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. L’interpretazione proposta dalla lettura dell’articolo 187 del codice, differentemente dalle possibili aperture formulate dal vecchio codice e confermate da recente giurisprudenza amministrativa TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023, sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all’affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b).

Con riferimento all'oggetto, si sottopone il seguente quesito relativo al calcolo dell’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dell’affidamento di concessioni. Tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, la quale sancisce che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione, si chiede se sia corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento. L’incentivo verrebbe incluso nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e liquidazione dell’incentivo secondo il criterio suddetto: Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo).

Il Comune di Cusago ha affidato tempo addietro la gestione delle lampade votive del cimitero ad un OE con contratto di concessione. Il contratto avrà naturale scadenza il 31 dicembre 2023.Il nuovo CCP disciplina le concessioni ( di servizi in questo caso) nel Libro IV parte I e II. In particolare l’art. 187comma 1 prevede che gli Enti concedenti possono mediante procedura negoziata senza bando consultando se esistono, n. 10 OE purché il valore della concessione sia inferiore alla soglia indicata dall’art. 14 comma 1 lettera a). Ora il valore della concessione per la gestione delle luci votive, automazione cancelli, ecc è di gran lunga inferiore atale soglia anche se il contratto fosse esteso per 15/20 anni, data la modestia del cimitero, ma sorge il dubbio sulla applicabilità o meno della delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 che sembrerebbe interdire l’affidamento dei contratti di concessione in modo autonomo e per qualuque importo, da parte di SA non qualificate come il Comune di Cusago. La dove si legge che ai fini dell’affidamento ed esecuzione di contratti di concessione e PPP di qualsiasi importo, le SA devono avere almeno la qualificazione di livello L2. Ora la domanda sorge spontanea. Il Comune di Cusago potrà autonomamente procedere ad affidare la concessione delle lampade votive con un importo forse inferiore ad € 140.000 oppure dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad una SA QUALIFICATA? La domanda principe è la seguente: entro quale soglia il Comune di Cusago (SA non qualificata) potrà agire autonomamente (se puo') per l'affidamento di contratti di concessione? Infine chiedo se per una corretta gestione della concessione è obbligatorio redigere quanto prescritto dall’art. 185comma 1 ponendo a base di gara o di negoziazione un progetto di fattibilità?

L'art. 110 del D.lgs. 36/2023 prevede che: "La stazione appaltante valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, appaiono anormalmente bassi. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione." Considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all'ente concedente e nelle concessioni si controlla l'attendibilità di una previsione economica finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico in capo al concessionario, si chiede se il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell'anomalia e la modalità di valutazione delle stessa? Ferma restando la verifica rigorosa sull'adeguatezza, attendibilità e sostenibilità del piano economico finanziario in base ai diversi indicatori di redittività richiesti nel Disciplinare di gara, attività che sarà svolta dalla commissione giudicatrice prima dell'attribuzione del punteggio economico. Prevedendo, altresì, nel Disciplinare di gara che in caso di Piano economico finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

Posto che la durata della concessione è limitata e determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario (178 co.1), salvo che in caso di durata superiore ai cinque, la durata massima non può superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali (Art. 178 co.2). Dato atto del generale divieto di proroga dei contratti di concessione posto dal comma 5 dell'articolo 178, si chiede se sia conforme al codice la previsione per i contratti di concessione, di un'opzione di rinnovo contrattuale di pari durata , prevista nei documenti di gara iniziali ai sensi dell'art. 189 comma 1 lettera a). In caso affermativo si chiede se tale facoltà è valida anche per i contratti ultraquinquennali e come tenere conto, in sede di rinnovo contrattuale, di eventuali investimenti già recuperati in vigenza del contratto originario.

Argomenti:

Il mio ente intende apportare una modifica al vigente proramma triennale degli acquisti forniture e servizi per il periodo 2024-2026, prevedendo la concessione del locale mercato ittico in favore di un operatore economico, da individuare, e che dovrà versare nell'arco di 9 anni la complessiva somma di € 216.000,00. Non è prevista alcuna spesa a carico di questo comune. Si chiede di precisare: - se il servizio, pur non prevedendo una spesa a carico del comune, bensì solo un'entrata, debba essere comunque inserito nel programma in questione; - se gli introiti/canoni da percepire devono essere inseriti nella tipologia "Risorse acquisite mediante apporti di capitale privato" della "Stima dei costi complessivi" elencati nel "Quadro risorse", riportato nella scheda H, ovvero in altra tipologia, nonostante tali importi non siano costi per l'amministrazione, bensì entrate in favore del bilancio comunale. Qualora l'oggetto della presente richiesta non sia di competenza di Codesta struttura, si chiede di indicare i riferimenti del soggetto competente.

E' corretto interpretare il combinato disposto dall'art. 62, co. 6, let. c) ed all. II.4, art. 3, co. 5 del Codice anche nel senso che, l'SA non qualificata, può affidare direttamente le concessioni entro le soglie comunitarie, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP messi a disposizione da CONSIP spa, in qualità di centrale di committenza qualificata?

In caso di concessione avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica, con riscossione diretta dei buoni pasto da parte del concessionario, e che preveda un investimento iniziale da parte della ditta per l'acquisto degli arredi destinati al centro cottura di proprietà dell'ente concedente, come si calcola il valore complessivo della concessione? Si precisa che al termine del contratto tali arredi diverranno di proprietà dell'ente concedente.

In un servizio pubblico locale (quale il servizio di ristorazione scolastica o di gestione integrale dell'asilo nido), la PA competente intende definire prescrittivamente tutti gli aspetti gestionali ed esecutivi del servizio e il relativo livello qualitativo, nonché le tariffe a carico dell'utenza, approvate dai competenti organi comunali, eventualmente integrate da una quota parte di corrispettivo a carico della stessa amm.ne. Poichè in siffatti casi non viene trasferito all'aggiudicatario del servizio pubblico locale alcun rischio operativo, si ritiene debba applicarsi la disciplina degli appalti e non quella delle concessioni e si ritiene ininfluente la circostanza che la lex specialis preveda che l'appaltatore riscuota direttamente le tariffe a carico dell'utenza, in presenza di clausole contrattuali che fanno ricadere anche il rischio di eventuali insoluti sulla stazione appaltante e non sull'appaltatore. La soluzione proposta tiene conto del disposto dell'art. 177 comma 6 del codice, delle considerazioni dell'ANAC nel parere n. 28 del 09/02/2011 e nella delibera n. 1197 del 23/11/2016, sul caso della concessione degli asili di Roma Capitale. Si chiede conferma della correttezza dell'inquadramento giuridico del contratto come "appalto" e non "concessione" e della possibilità di riscossione diretta da parte dell'appaltatore delle tariffe a carico dell'utenza, trattandosi di servizio pubblico locale e non essendo tale modalità di pagamento espressamente vietata dal codice.