Parere tratto da fonti ufficiali

Affidamento diretto e scambio di lettere secondo gli usi del commercio (art. 32 D.Lgs. n. 50/2016)
QUESITO del 15/06/2022

Con il presente quesito si chiedono chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di affidamenti diretti. Si riporta il comma 2 dell'articolo citato "la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti." e l'ultimo periodo del comma 14 " in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri". Combinando il disposto normativo citato con il contenuto delle linee guida ANAC n. 4, in linea alla ratio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si interpreta la norma ritenendo non necessaria la stipula tradizionale del contratto mediante sottoscrizione delle due controparti, in quanto risulterebbe sufficiente la trasmissione a mezzo PEC all'Operatore economico della Determina semplificata riassuntiva dell'intero iter, delle condizioni e degli elementi essenziali del contratto, corrispondente ad accettazione dell'offerta/proposta/preventivo in precedenza formulata in sede di indagine. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dalla Sentenza n. 19799 del 26.07.2018 della Corte di Cassazione - Sez. VI-T che sancisce il principio che <>. Si chiede conferma o diversa interpretazione.

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